Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 838 del 16/1/2001
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(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 5477)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, Forza Italia ha particolarmente insistito per l'inserimento del tema riguardante il


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patrocinio dei non abbienti fra gli argomenti da sottoporre con priorità all'esame dell'Assemblea.
A monte di questa iniziativa vi è il convincimento che il tema anzidetto, come quello relativo alla difesa d'ufficio, costituisce un passaggio ineludibile in una qualunque riforma del nostro sistema giudiziario che voglia essere realmente rispettosa dei solenni principi stabiliti dalla Carta costituzionale.
L'inviolabilità e l'effettività del diritto di difesa sono concetti complementari ed inscindibili, perché non vi è e non vi può essere diritto inviolabile se il suo esercizio è limitato a causa dell'indisponibilità dei mezzi necessari per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
Non a caso nell'articolo 24 della legge fondamentale, accanto alla solenne affermazione dell'inviolabilità del diritto di difesa, vi è la definizione di un preciso compito del legislatore ordinario, che, in ultima analisi, non è altro che una determinazione del generale dovere imposto dal principio di uguaglianza sostanziale stabilito dall'articolo 3 della Carta.
La difesa effettiva e non meramente formale è considerata in ogni ordinamento giuridico il cardine del processo, tant'è che l'idea di affidare il patrocinio dei non abbienti ad uffici pubblici è stata respinta dalla maggior parte degli Stati sulla base del rilievo che siffatta soluzione avrebbe gravemente menomato la libertà della difesa e soprattutto le garanzie del patrocinato.
Con l'avvento del giusto processo e con l'approvazione della disciplina sulle indagini difensive, l'esigenza di una difesa efficace ed efficiente si è posta in ogni caso come uno degli obiettivi che il Parlamento deve prioritariamente perseguire affinché un processo equo sia garantito a tutti e non solo a coloro che, disponendo di mezzi, possono permettersi avvocati e consulenti all'altezza dei rispettivi compiti. Viceversa, come è stato rimarcato anche dalla rappresentante del Governo, da tempo erano state segnalate dagli operatori della dottrina incongruenze e disfunzioni della disciplina attuale, della necessità di un profondo ed incisivo intervento di riforma. A queste incongruenze e disfunzioni Forza Italia intendeva sopperire senza peraltro ravvisare nella propria proposta l'unico strumento idoneo allo scopo. Noi, anzi, eravamo aperti a qualunque contributo affinché il provvedimento importante per ogni parte politica potesse essere approvato al più presto possibile. L'unico limite a questa nostra disponibilità era costituito dall'esigenza di conservare l'identità della nostra proposta, che doveva rimanere quella dell'opposizione e non assumere, come si è pur tentato di fare tanto per il contenuto quanto per la filosofia di base, altra paternità, ossia quella della maggioranza. In tale ottica avevamo preso atto del rilievo attinente alla mancanza nel testo base di ogni riferimento ai processi civili e amministrativi e, convinti della necessità di sopperire a questa carenza, abbiamo salutato con favore il sopraggiungere di un articolato emendamento governativo.
Parimenti con favore avremmo considerato l'ancoraggio del beneficio ad un livello di reddito più elevato di quello definitivamente deciso dall'Assemblea. Personalmente, avrei consentito l'introduzione, accanto al limite oggettivo correlato all'entità del reddito familiare, del concetto di onerosità relativa della difesa e alla connessa possibilità di rimborso parziale della spesa. Purtroppo, le attuali ristrettezze del bilancio non hanno consentito di andare al di là di un incremento del tetto reddituale assolutamente inadeguato rispetto alle effettive esigenze della popolazione, sicché il nostro assenso su questo punto consegue esclusivamente alla necessità di scegliere il male minore.
Molto opportunamente si è stabilito di accantonare il criterio oggettivo se gli interessati conducono un tenore di vita contrastante con il reddito familiare dichiarato, ed altrettanto opportunamente si è prevista la possibilità di espletare indagini mirate a determinare la reale consistenza economica e finanziaria degli istanti, specie quando si tratta di persone che hanno subìto condanne per reati di


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criminalità organizzata ovvero sono sottoposti a misure di prevenzione per i medesimi reati. È stato cioè accantonato il criterio rigido che vietava la concessione del beneficio in presenza di condanne del tipo suddetto o di misure di prevenzione in considerazione del fatto che una simile previsione poteva presentare qualche profilo di incostituzionalità e, per converso, sono stati eliminati gli effetti aberranti che imponevano tout court l'ammissione alle provvidenze in parola di soggetti all'apparenza «impossidenti» ma in realtà dotati di grandi mezzi e di grandi fortune. Sono state introdotte altresì adeguate sanzioni penali per chiunque ottenga o mantenga l'ammissione al patrocinio dello Stato senza averne i requisiti. Si è infine eliminato l'iniquo disposto dell'articolo 152 della legge finanziaria.
Per tutte queste ragioni e per quelle più ampiamente illustrate in discussione generale il provvedimento otterrà il voto favorevole del gruppo di Forza Italia al quale mi onoro di appartenere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, per la verità sarebbe superfluo trattenersi oltre anche nella dichiarazione di voto dal momento che tutti gli argomenti sono stati sviscerati in modo più che compiuto in sede di discussione generale e di esame degli articoli; tuttavia va fatta qualche notazione, cosa che noi della Casa delle libertà facciamo con un certo orgoglio. Tante volte abbiamo denunciato che i principi della Costituzione sono stati sempre proclamati in modo vuoto e strumentale, soprattutto dalla maggioranza di centrosinistra, e poi si è venuti meno in fase attuativa.
Per dimostrare ciò basterà fare un esempio sintomatico: la convenzione dei diritti dell'uomo, che contiene anche il principio di cui oggi ci stiamo interessando e che è del 1953, è stata ratificata dallo Stato italiano con un provvedimento del 4 agosto 1955, cioè di quarantacinque anni fa. Eppure quei principi ratificati dallo Stato italiano, che avrebbero dovuto essere concretizzati in provvedimenti legislativi, sono rimasti in quiescenza, con chiare e sistematiche violazioni dei diritti dell'uomo. Di ciò sono una pratica dimostrazione le reiterate condanne da parte dell'alta Corte di giustizia europea, per cui l'Italia vanta oggi un primato.
Finalmente in Italia qualcosa si è mosso, soprattutto per merito dell'opposizione e di forze illuminate del centrosinistra: si è arrivati dapprima ad una riformulazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (che è stato affossato per motivi di carattere politico che non abbiamo mai condiviso) e poi all'approvazione e alla costituzionalizzazione delle modifiche all'articolo 111 della Costituzione, che contengono principi coerenti con l'articolo 24 della Carta fondamentale. Oggi stiamo finalmente per approvare - a distanza di tanto tempo - un provvedimento che rimuove una manifesta iniquità ed una disparità di trattamento dei cittadini dinanzi alla legge, in quanto i cittadini poveri non hanno avuto, fino ad ora, la possibilità di difendersi adeguatamente, se non ricorrendo a quella difesa d'ufficio che era una vera e propria farsa o una vergogna per uno Stato sedicente culla del diritto e della civiltà giuridica.
Abbiamo posto riparo a quell'iniquità, anche se in maniera rocambolesca, in presenza di infortuni e di ostacoli posti dal Governo rispetto alla copertura finanziaria del provvedimento. Abbiamo fatto ciò con il contributo di tutti, allargando il campo di azione anche ad un altro provvedimento già approvato, in questo ramo del Parlamento, da una Commissione in sede legislativa (mi riferisco al provvedimento sulle investigazioni difensive); abbiamo ampliato lo spettro di azione della difesa dei non abbienti anche ai consulenti e alle investigazioni private, che sono un patrimonio finalmente acquisito, in attuazione del codice di procedura penale entrato in vigore il 24 ottobre 1989 (ben undici anni fa).
Ritengo di poter dire con soddisfazione che tale provvedimento è stato voluto


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dall'opposizione e dalla Casa delle libertà, che lo ha fatto inserire in calendario, esercitando un diritto previsto dal regolamento. Vorrei ringraziare, altresì, i deputati della maggioranza che sono stati sensibili e che all'unanimità ci hanno consentito di approvare finalmente tale provvedimento. Ho pronunciato la parola «approvare», in quanto le intenzioni sono più che manifeste ed abbiamo sinora tutti quanti votato sempre nello stesso senso.
Nel preannunciare il voto favorevole dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale, non posso che dichiararmi più che soddisfatto: finalmente oggi voltiamo pagina e segniamo un importante passo avanti nella riconquista di una civiltà giuridica per troppo tempo in quiescenza e avvolta in un sopore assolutamente inaccettabile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Miraglia del Giudice. Ne ha facoltà.

NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo dell'UDEUR sulla proposta di legge sul gratuito patrocinio. Una delle critiche rivolte al nuovo processo penale di tipo accusatorio era quella di essere un processo per ricchi. Anche quando è stata approvata la norma sulle investigazioni difensive, si è osservato che in realtà di tale strumento previsto dalla riforma si sarebbero potute avvalere solo le persone aventi disponibilità economica. Si stava creando, cioè, un processo che avrebbe potuto essere a misura d'uomo soltanto per le persone aventi disponibilità economiche, ma che sarebbe stato irraggiungibile per chi non fosse nelle stesse condizioni.
La legge sul gratuito patrocinio permette di temperare i pericoli di cui ho parlato precedentemente e consente alle persone che non abbiano disponibilità economiche adeguate di avvalersi dell'assistenza di un difensore e della possibilità di nominare consulenti ed investigatori che svolgano attività di indagini ritenute necessarie ai fini del giudizio. Finalmente quelle persone avranno tale possibilità grazie alle norme sul gratuito patrocinio.
Stiamo per votare una legge voluta da tutte le componenti del Parlamento; è una legge di giustizia che consente a chi non abbia disponibilità economiche di avvalersi degli strumenti creati in questa legislatura per accelerare i tempi del processo e per renderlo più giusto. Sono previste, ovviamente, sanzioni penali per coloro che truffano chiedendo il gratuito patrocinio non trovandosi nelle condizioni di legge; sono previste eventuali sanzioni per chi presta il gratuito patrocinio e poi magari segue comportamenti irregolari.
Penso che nel suo complesso il progetto di legge sia sicuramente positivo e rappresenti un notevole passo avanti verso quella civiltà giuridica che deve caratterizzare una nazione considerata la culla del diritto quale l'Italia.
Per questi motivi confermo il voto positivo del gruppo dell'UDEUR sul progetto di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, non vorrei essere l'unica voce fuori dal coro: per certi versi, le ragioni della Lega nord Padania le abbiamo già espresse nell'ambito della discussione generale, dell'ampia discussione che si è svolta in Commissione ed anche oggi, nel corso dell'esame degli articoli.
Questo provvedimento (lo abbiamo detto in discussione generale e lo ripeto brevissimamente, facendo mie tutte le considerazioni dei colleghi della Casa delle libertà che mi hanno preceduto) è stato frutto di un parto travagliato, anche se rappresenta un atto dovuto, perché dovevamo dare attuazione a principi costituzionali che si sono venuti modificando per volontà unanime di tutto il Parlamento. Faticosamente, dopo la difesa d'ufficio anche il gratuito patrocinio prende forma, ma in un modo che non ci soddisfa: non ci soddisfa per come è nato, non ci


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soddisfa per i soliti compromessi, non ci soddisfa perché l'attuazione dei principi costituzionali andava realizzata complessivamente con una legge che, partendo dal dettato degli articoli 24 e 111 della Costituzione, arrivasse ad un impianto unitario e congruo, che affrontasse tutti gli aspetti.
Probabilmente - e lo diranno i posteri, nel corso dell'applicazione della legge - con tutti questi compromessi non saremo riusciti a venire a capo delle disfunzioni che già con la vigenza delle vecchie norme caratterizzavano il gratuito patrocinio. Ancora una volta, infatti, per i difetti delle nostre istituzioni, per la loro litigiosità e farraginosità, abbiamo curato eccessivamente il particolare, gli aspetti marginali di certi fattori, dimenticando l'effetto complessivo prodotto da queste leggi.
In conclusione, richiamandomi completamente a quanto detto nella discussione generale e non volendo ripetere cose affermate più volte - spesso questo è il più grosso difetto della nostra Assemblea - confermo che la Lega nord Padania si asterrà nella votazione finale sul provvedimento, per ragioni più tecniche che non di sostanza. Ai posteri l'ardua sentenza: vedremo nell'applicazione pratica se avremo superato le iniquità del vecchio impianto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, ci accingiamo a votare un provvedimento che il paese attende da tempo, un provvedimento indispensabile per far sì che non vi siano discriminazioni nell'ambito della giustizia e per arrivare all'obiettivo auspicato di una giustizia eguale per tutti, sia per chi ha la possibilità di pagarsi un difensore di fiducia, sia per chi non ha tale possibilità.
Il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti costituisce, insieme alla difesa d'ufficio, approvata da questa Camera la scorsa settimana, lo strumento attraverso il quale viene data piena attuazione ai principi sanciti dall'articolo 24 della Costituzione, che sancisce non solo l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, ma anche che siano assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e per difendersi dinanzi ad ogni giurisdizione.
La garanzia dell'effettiva possibilità per tutti, indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche, di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione costituisce, insieme, tra gli altri, ai principi del contraddittorio, dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice, condizione essenziale per un giusto processo. Tale garanzia aveva trovato finora una limitata, anche se positiva, seppur insufficiente, attuazione nella legge 30 luglio 1990, n. 217, recante l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, normativa che appariva tuttavia inadeguata sia sotto il profilo del limite di reddito stabilito per l'ammissione al patrocinio sia sotto quello delle procedure previste per ottenere tale ammissione. Oggi, infatti, vi sono ancora ostacoli di ordine economico e sociale tali da non garantire a molti imputati, indagati e parti lese il diritto di difesa proclamato dalla Carta costituzionale. Non vi è dubbio, quindi, che, senza una sostanziale modifica a tale legge, forte era ed è il rischio che molti emarginati, non abbienti o extracomunitari siano esclusi da quello che dovrebbe essere un diritto inviolabile sancito dal nostro ordinamento costituzionale. Per questo motivo non erano più procrastinabili, anzi, erano divenuti ormai particolarmente urgenti, alcuni correttivi migliorativi alla legislazione vigente.
Nell'annunciare il voto favorevole da parte di Rifondazione comunista, voglio sottolineare gli elementi positivi di questo provvedimento: l'aumento del reddito per poter accedere al patrocinio per i non abbienti, che sale dagli attuali 11 milioni e 200 mila a 18 milioni, che corrisponde a limite minimo di povertà secondo i dati Istat; la sburocratizzazione delle norme, delle procedure e della documentazione necessaria per poter accedere al patrocinio


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per i non abbienti; il chiarimento ovvero l'interpretazione autentica rispetto ad alcune interpretazioni giurisprudenziali che di fatto negavano il gratuito patrocinio a soggetti che ne avevano diritto; le modifiche sostanziali, migliorative ed estremamente importanti circa la possibilità per non abbienti di accedere al patrocinio nel settore della giustizia civile ed amministrativa. Tutto ciò rappresenta un ulteriore passo in avanti verso una giustizia degna di un paese civile, in cui sia garantito realmente a tutti i cittadini il diritto di difesa.
Credo sia fondamentale richiamare il Parlamento a concentrare tutte le sue forze, indipendentemente dallo schieramento e dall'appartenenza politica, affinché, in tempi brevi, questa normativa, che rappresenta un significativo passo in avanti per arrivare ad avere un processo che sia realmente giusto, venga approvata in tempi rapidi anche dal Senato e diventi quindi legge dello Stato, facendo sì che la nostra giustizia, penale, civile ed amministrativa sia effettivamente giusta e rispettosa dei principi costituzionali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, il gruppo dei Socialisti democratici italiani voterà a favore di questo provvedimento in quanto auspicato da tempo - già da prima che fosse approvato l'articolo 111 -, sapendo bene che il diritto di difesa, in realtà, è stato spesso virtuale per i cittadini italiani non abbienti, in particolare per i cittadini non appartenenti al nostro paese ma comunque soggetti alla nostra giustizia.
Il provvedimento al nostro esame non fa alcuna discriminazione sia rispetto al titolo di reato sia rispetto alla provenienza nazionale degli imputati: questo è un dato altamente positivo, in quanto si riconosce che la giustizia è uguale per tutti, sia si tratti di cittadini abbienti o meno sia si tratti di cittadini italiani o meno.
Naturalmente questo provvedimento non è tutto, anche se c'è il timore che esso non diventi legge dello Stato a causa dei gravi problemi che sono stati evidenziati in ordine alla mancanza della copertura. Nutro tuttavia la speranza che si faccia tutto il possibile perché tali problemi vengano risolti. Dobbiamo anche renderci conto che la questione relativa al costo dei processi non può essere risolta esclusivamente nominando l'investigatore privato (peraltro figura ancora non molto consueta) o nominando il consulente tecnico. I lunghissimi tempi dei processi (alcuni dei quali peraltro assai complessi) comportano spese che un cittadino che percepisca un reddito di 19 milioni, anziché di 18, credo difficilmente potrebbe sostenere.
Dunque, il provvedimento in esame rappresenta, diciamo così, soltanto un primo momento di riflessione sul tema in oggetto. Molto spesso, infatti si tratta di processi complessi che devono essere seguiti in diverse parti del nostro paese; e dunque non è possibile ritenere che nella previsione di un reddito annuo di 18 milioni possa ricomprendersi per intero il numero dei non abbienti. Questo significa che moltissimi cittadini vedranno il proprio diritto alla difesa ampiamente diminuito. Credo, in altre parole, che ci sia ancora una fascia intermedia di persone da tenere presenti, se si vuole che il principio che intendiamo affermare trovi una effettiva realizzazione.
Esprimendo la speranza che nella prossima legislatura si ponga attenzione al problema del costo dei processi e su quanto esso possa incidere ed essere sostenuto da una fascia intermedia di cittadini, ritengo che gli aspetti positivi di questo provvedimento di legge meritino sicuramente un'ampia approvazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borrometi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI. Presidente, preannuncio il voto favorevole del gruppo dei Popolari a questo provvedimento di legge, per certi versi doveroso poiché insieme al provvedimento concernente la


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difesa d'ufficio, che abbiamo approvato alcuni giorni fa, elimina le disuguaglianze nel nostro sistema di giustizia mettendo le fasce più deboli in condizioni di aver realmente una difesa tecnica dignitosa ed adeguata.
Il provvedimento attua l'articolo 111 della Costituzione poiché consente alle parti di essere nelle condizioni di una effettiva parità. Il provvedimento attua altresì l'articolo 24 della Costituzione giacché garantisce a tutti i cittadini il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento.
Credo veramente di poter dire che questo provvedimento renderà il nostro sistema più equo, più giusto e più democratico. Esso merita quindi tutta la nostra considerazione e per le ragioni suesposte il gruppo dei Popolari, a cui appartengo, voterà con convinzione a favore (Applausi dei deputati del gruppo dei Popolari e democratici-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucchese. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati del CCD sono favorevoli all'approvazione di questa proposta di legge che finalmente offre a tutti i cittadini, anche ai non abbienti, l'equità della giustizia e della difesa. È un atto di grande civiltà e di grande giustizia nella giustizia. Non possiamo che essere favorevoli a questa iniziativa che ha portato all'applicazione del principio che i cittadini sono uguali anche di fronte alla difesa. Essa è rivolta non solo ai cittadini italiani, ma anche a soggetti di altre nazioni che si trovino ad essere indagati e ad avere, quindi, la necessità di una difesa. Penso che anche questo aspetto dia un senso positivo alla proposta di legge al nostro esame, che offre anche la possibilità del pagamento dell'avvocato d'ufficio, che prima non era consentito. Ciò dimostra la serietà del provvedimento perché, in questo modo, non si dà l'incarico all'ultimo arrivato, ma vi è la possibilità che professionisti di una certa esperienza possano svolgere la funzione d'avvocato d'ufficio. Non vi è più la farsa dell'atto di presenza dell'avvocato d'ufficio perché abbiamo voluto dare dignità alla difesa d'ufficio, perché ciò significa riconoscere la dignità dell'uomo che ha diritto alla difesa e alla giustizia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Presidente, ricordo brevemente le numerose dichiarazioni del mio gruppo che sono state fatte nel corso dei lavori sia in Commissione sia in aula.
In sede di dichiarazione di voto finale, mi sembra giusto richiamare sinteticamente alcuni concetti che abbiamo sostenuto. In primo luogo, voglio ricordare che una nuova legge sul gratuito patrocinio costituiva parte importante ed essenziale del programma elettorale dell'Ulivo, in relazione alle politiche di riforma della giustizia. Per dare concretezza a questa nostra proposta programmatica elettorale, il gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra presentò, circa due anni fa, un'importante ed articolata proposta di legge che fu sottoscritta dal segretario politico dei Democratici di sinistra, onorevole Veltroni, e che fu altresì firmata da tutti i parlamentari del mio schieramento politico. Ciò al fine di sottolineare l'importanza che attribuivamo a quella nostra proposta che, purtroppo, non vede oggi una sua integrale approvazione. Ciò non di meno esprimeremo voto favorevole sulla proposta elaborata dalla Commissione e poi modificata dall'Assemblea poiché riteniamo, comunque, che il testo rappresenti un passo in avanti importante.
Partiamo dalla proposta Veltroni, con la quale si superava il concetto di non abbienza e si introduceva nel nostro sistema giudiziario e giustiziale il concetto di onerosità del processo. Riteniamo, infatti, che la democrazia italiana - che è una grande democrazia - sia ormai matura per veder disciplinato in modo nuovo e rivoluzionario questo tema. Il diritto di difesa e di poter


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azionare nel processo le proprie situazioni giuridiche soggettive e di essere tutelati in giudizio devono essere svincolati dal concetto di non abbienza, dovendosi ad esso sostituire quello di onerosità del processo. Si deve avere la possibilità di godere della possibilità di provvidenze pubbliche ogni qualvolta l'onere del giudizio superi in modo significativo le possibilità di reddito del cittadino. Questa era la base della nostra proposta. Non è stato possibile operare una rivoluzione di questo tipo ma, comunque, voteremo a favore del prodotto del lavoro parlamentare perché alcuni fatti significativi ed importanti ci sono. La proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella, che rappresenta il testo base sul quale ci siamo confrontati, prevedeva un intervento modificativo della legge n. 217 del 1990, che, com'è noto, disciplinava il diritto alla difesa ed il gratuito patrocinio soltanto nell'ambito del processo penale. Il provvedimento che approveremo supererà tale limite, con la conseguenza che il gratuito patrocinio potrà essere invocato non solo nel processo penale, ma anche in quelli civile ed amministrativo; già questa previsione è importante. È altresì importante che il limite di reddito, che la legge del 1990 fissava in lire 10 milioni, verrà elevato a lire 18 milioni.
Questi due aspetti importanti ci consentono di approvare una disciplina che compie un passo in avanti.
Affideremo al nostro programma politico per le prossime elezioni la proposta che abbiamo presentato in questa legislatura, perché pensiamo che, comunque, il sistema normativo del nostro paese si debba adeguare a quanto da noi previsto. Sono queste le nuove frontiere del gratuito patrocinio. Siamo fermamente convinti di ciò e prendiamo atto dell'apprezzamento che, ancorché tardivamente, anche le forze di opposizione hanno espresso sulle nostre proposte che, dopo un iniziale scetticismo, sono state valutate con la dovuta attenzione.
Tenuto conto di tutto ciò, concludo preannunciando il voto favorevole del nostro gruppo sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, è importante che stiamo per approvare insieme - quasi tutti, mi auguro tutti - un provvedimento che contiene un principio molto importante, volto ad attuare ciò che è scritto negli uffici giudiziari («La legge è uguale per tutti»), in modo che tutti siano uguali di fronte alla legge nella possibilità di difendersi. Tale provvedimento è importante perché supera una differenziazione che non è solo di classe o di censo e che opera una discriminazione fra i cittadini.
Come ha affermato giustamente in precedenza il collega Bonito, credo sia importante che lo Stato assuma l'onere, nella gravosità delle realtà processuali e nella difficoltà di taluno di affrontarle in modo pieno, della scelta di una doverosa funzione di sostegno. Si parla di par condicio, di rapporto equilibrato tra accusa e difesa: tale equilibrio interessa anche i mezzi con i quali la difesa può essere realizzata.
Dico questo tanto più volentieri in quanto in questi giorni, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ho ascoltato discorsi che non sempre mi sono piaciuti, ossia che, se l'imputato non avesse un difensore adeguato, si realizzerebbe non solo la tradizionale differenza tra ricchi e poveri, tra abbienti e non abbienti, ma anche quella tra i condannati perché non difesi e gli assolti in quanto difesi, avendo scelto un bravo avvocato che li sapesse difendere e che sapesse parlare. Non è così, non dovrebbe essere così.
Comunque, il provvedimento in esame fa sì che tale differenza possa essere meno forte e possa manifestarsi in un minor numero di casi, perché è il giudice che deve decidere chi ha torto e chi ha


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ragione, indipendentemente dalla capacità della difesa di essere all'altezza del suo ruolo.
Molte volte abbiamo visto e vediamo dichiarare nullità, sospensioni, procedere a rinvii, scarcerazioni perché sono maturati i termini. Queste cose infatti potevano e possono essere viste di ufficio; se non vengono viste, è perché nessuno ha sottolineato o non è stato capace di sottolineare a tempo debito quello che il giudice avrebbe potuto valutare anche da solo. È quindi un alibi quello di dire che chi è meno difeso, lo è perché è povero! Lo è perché molte volte anche l'attenzione si collega all'importanza, all'imponenza ed alla clamorosità del processo.
Signor Presidente, pur essendo molto contento di votare a favore di questa proposta di legge, mi permetto di rilevare - come ha fatto anche il collega Guarino - che vi è un punto nero che non mi è piaciuto: quello della limitazione dell'autonomia degli ordini professionali; quello di una scelta che impone una valutazione di gravità che, grave o lieve che sia, è di competenza di chi ha l'autonomia della decisione.
Ho ricordato e ricordo ancora che nemmeno durante la dittatura si è verificato che l'ingerenza del regime arrivasse a turbare la dignità, l'altezza e l'autonomia degli ordini professionali!
Attenti a queste violazioni, perché si inizia con questo per poi diminuire la serenità di valutazione di un corpo che ha una funzione di garanzia e di autonomia, se tale gli viene riconosciuta e non imposta dalla legge! Questo è l'elemento che mi provoca una nota di amarezza come vecchio avvocato e che mi rende, pur tuttavia, favorevole all'approvazione di questa proposta di legge che è una parte importante della nostra storia giuridica ed anche un momento importante per noi parlamentari! Ci siamo divisi molte volte sulle questioni di diritto, sulle garanzie dei cittadini; ritrovare la nostra unità sulla difesa del cittadino è un fatto molto importante, che io segnalo come l'inizio di una ripresa più serena del discorso in tema di giustizia (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

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