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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 23 , nel testo della Commissione, e dell'unico emendamento ad esso presentato (vedi l'allegato A - A.C. 5477 sezione 22).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Franz. Ne ha facoltà.
DANIELE FRANZ. Signor Presidente, se possibile, vorrei avere un chiarimento dal relatore o dal Governo. Nell'articolo viene previsto che il compenso sia vidimato dall'ordine.
libera valutazione del giudice sia nel quantum che nel quando? Infatti, sappiamo che oggi l'avvocato, il patrocinante presenta la richiesta di compenso che è sottoposta al parere discrezionale del giudice. Siccome qui viene introdotta la vidimazione della parcella da parte dell'ordine, ciò significa che viene ridimensionato o eliminato tale potere discrezionale? Qual è la novità sostanzialmente?
MICHELE SAPONARA, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MICHELE SAPONARA, Relatore. Onorevole Franz, è il giudice che liquida. Il parere dell'ordine non è vincolante, ma indicativo.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare ed essendo stato ritirato l'unico emendamento presentato, passiamo ai voti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Signor relatore, la vidimazione della parcella dell'avvocato da parte dell'ordine significa sostanzialmente che si modifica ciò che oggi avviene, cioè che quella parcella non sarà più sottoposta alla
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 23, sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 425
Votanti 412
Astenuti 13
Maggioranza 207
Hanno votato sì 402
Hanno votato no 10).


