Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 838 del 16/1/2001
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Discussione di documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 15,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di documenti in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Ricordo che a ciascun gruppo, per l'esame di ogni documento, è assegnato un tempo di cinque minuti (dieci minuti per il gruppo di appartenenza del deputato interessato). A questo tempo si aggiungono cinque minuti per ciascuno dei relatori, cinque minuti per richiami al regolamento e dieci minuti per interventi a titolo personale.

(Discussione - Doc. IV-quater, n. 163)

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione del seguente documento:
Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Parenti, pendente presso il tribunale di Roma (Doc. IV-quater, n. 163).
La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Parenti nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ceremigna.

ENZO CEREMIGNA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Tiziana Parenti con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma.
I fatti all'origine della vicenda consistono in dichiarazioni del predetto deputato, rese al quotidiano Il Tempo di Roma, nel corso di un'intervista al giornalista Maurizio Gallo, pubblicata il 26 ottobre 1996.
All'onorevole Parenti, in tale sede, venivano tra l'altro attribuite le seguenti


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dichiarazioni, con riferimento ai rapporti tra i componenti il pool «Mani pulite» della procura di Milano: «Non solo litigano. I magistrati del pool, gli artefici della rivoluzione di "Mani pulite" hanno anche restituito i soldi ai tangentisti. E non pochi. Soltanto nel caso di Mario Chiesa, direttore del Pio Albergo Trivulzio, primo a finire in manette nell'inchiesta, si è trattato di circa sette miliardi. Nel 1993 Chiesa patteggiò la pena, inferiore ai due anni, davanti al GIP Maurizio Grigo. Non andò in prigione e in più si mise in tasca la bellezza di sette miliardi».
Alla domanda del giornalista circa i modi con cui ella era venuta a conoscenza di tali circostanze, il quotidiano riporta che ella rispose così: «Ero appena entrata nel pool, era l'aprile o il maggio del 1993 e il procuratore aggiunto D'Ambrosio e il PM Davigo discutevano di questo. D'Ambrosio contestava a Davigo il fatto che fossero stati restituiti quei soldi. Era perplesso e seccato, diceva che il pool avrebbe fatto una cattiva figura e sosteneva che avevano fatto male a permetterlo». E ancora, alla domanda del cronista sul ruolo di Di Pietro nella vicenda, al deputato Parenti viene attribuita la seguente risposta: «Chiesa era un imputato suo. E il PM deve essere d'accordo quando si patteggia una pena. Non so chi fosse presente in udienza preliminare quel giorno, ma so che era necessario anche il consenso di Di Pietro». Ulteriormente sollecitata dal cronista, l'onorevole Parenti - sempre secondo la ricostruzione del quotidiano - affermava: «Tutti i primi arrestati di "Mani pulite" sono amici di Di Pietro. In una trasmissione di Zavoli che andrà in onda a dicembre, alla quale abbiamo partecipato anch'io e D'Ambrosio, lui ha spiegato che gli arresti sono partiti dopo il risultato delle elezioni, perché gli imprenditori non erano certi che si formasse un quadripartito. Ma se questo non fosse avvenuto allora non avrebbero fatto le indagini. Sono vicende che fin quando non saranno chiarite peseranno come macigni».
Per tali affermazioni l'onorevole Parenti è stata querelata dai dottori Davigo e Di Pietro.
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 10 gennaio 2001, ascoltando, com'è prassi, l'onorevole Parenti.
Dall'analisi dei fatti, è emerso chiaramente come in questo caso le espressioni usate dal deputato si inseriscano in un contesto prettamente politico-parlamentare. Le affermazioni dell'onorevole Parenti costituiscono, infatti, una manifestazione del suo esercizio del diritto di testimonianza e di critica in ordine ad un tema, quello della corruzione politica, lungamente e approfonditamente oggetto dell'attività del Parlamento. Si pensi agli innumerevoli interventi nelle varie aule parlamentari, alle proposte di legge che esplicitamente o implicitamente la considerano come presupposto e ad atti di sindacato ispettivo. A quest'ultimo proposito vale la pena menzionare anche l'interrogazione a risposta orale presentata proprio dall'onorevole Parenti su alcune dichiarazioni del dottor Davigo in occasione di un convegno tenutosi, a cura della rivista mensile Micromega, il 12 ottobre 1996. Può ulteriormente essere osservato che l'onorevole Parenti è stata già protagonista di diverse vicende d'insindacabilità parlamentare, concernenti proprio gli argomenti oggetto delle dichiarazioni che oggi ci occupano. Si vedano ad esempio i Docc. IV-quater nn. 27, 55 e 56, sui quali l'Assemblea ha deliberato nel senso della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 68 primo comma della Costituzione. Giova anche ricordare al riguardo il Doc. IV-ter, n. 44/A, che l'Assemblea ha approvato nella seduta del 22 ottobre 1997, approvazione dalla quale è scaturito un conflitto di attribuzioni, che tuttavia la Corte costituzionale risolse in modo favorevole per la Camera dei deputati.
Per il complesso delle ragioni sopra evidenziate la Giunta, all'unanimità, propone di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il


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procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.
Passiamo ai voti.

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