(Sezione 5 - Ristrutturazione monastero Clarisse a Patti - Messina)
E) Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, per sapere - premesso che:
a seguito del sisma del 1978, è stata iniziata la ristrutturazione a Patti, in provincia di Messina, del monastero delle Clarisse, prima ancora castello aragonese del capitano della città (don Blasco D'Aragona) risalente alla fine del 1300, con l'utilizzo dei fondi stanziati per il recupero delle strutture lesionate dal sisma;
la curia, proprietaria dell'antico complesso architettonico, ha demolito le antiche mura realizzando una struttura di cemento armato che per 15 anni è rimasta incompiuta inserendosi in modo invasivo nel centro medievale della città;
in base alla legge 7 agosto 1997, n. 270, che ha istituito il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, per la ristrutturazione
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ed il recupero del complesso architettonico, è stata stanziata la somma di lire 4.900.000.000;
al termine dei lavori di ristrutturazione, conclusi alla fine del 1999, il cui avanzamento poteva essere verificato solo dagli addetti ai lavori essendo stata realizzata una recinzione che ne occultava la vista alla cittadinanza, l'antico complesso architettonico era stato trasformato in un lussuoso hotel ristorante e due antiche strade medievali attigue al territorio interessato dall'ex convento ed appartenenti al demanio pubblico erano state eliminate;
la legge n. 270 citata dispone, all'articolo 1, che gli interventi individuati nel piano dovevano riguardare esclusivamente i settori dell'accoglienza, della ricettività a basso costo o in comunità religiose e dei relativi servizi nonché i beni culturali e di carattere religioso, in modo che venisse assicurata la piena rispondenza alle finalità dei pellegrinaggi giubilari (comma 3);
in base alla stessa legge (articolo 1, comma 4) il piano, oltre ad individuare gli interventi ammessi al finanziamento, ne doveva valutare le finalità anche in rapporto all'utilizzo, successivo al Giubileo del 2000, delle opere previste dagli interventi stessi;
il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 270 del 1997 stabilisce inoltre che i finanziamenti relativi agli interventi da realizzare su aree ubicate almeno parzialmente su territorio della Santa Sede, e quelli almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi;
l'articolo 2 della legge ha inoltre istituito una commissione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri competente a redigere la proposta di piano sulla base delle richieste presentate dai soggetti interessati ai fini dei finanziamenti previsti. Il comma 7 del medesimo articolo 2 dispone che qualora gli interventi per i quali era richiesto il finanziamento riguardassero beni culturali, i soggetti interessati dovevano presentare la relativa richiesta anche al sovrintendente competente per territorio perché esprimesse le proprie valutazioni;
l'intervento realizzato per la ristrutturazione dell'antico monastero ha completamente stravolto le finalità cui doveva essere adibito ai sensi della legge 270 del 1997 e ha irrimediabilmente compromesso il suo recupero nel rispetto dell'alto valore artistico, culturale, storico ed architettonico rivestito -:
se non ritenga necessario verificare la legittimità della procedura seguita e del provvedimento di finanziamento per la trasformazione dell'antico complesso architettonico di Patti con riferimento al suo valore culturale ed artistico, alle finalità specifiche cui i finanziamenti ex lege n. 270 del 1997 dovevano essere condizionati e all'acquisizione delle due strade medievali nonostante la loro inalienabilità in quanto beni demaniali;
se siano state espresse le prescritte valutazioni da parte della sovrintendenza competente e, in tal caso, quale ne sia stato l'esito;
se sia intervenuto il prescritto scambio di note con la Santa Sede al fine della definizione consensuale delle modalità di attuazione degli interventi e quale sia stato il contenuto di tale intesa;
se la domanda per il relativo finanziamento abbia specificato adeguatamente e con sufficiente precisione i termini tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere, il piano economico-finanziario e l'utilizzo delle opere successivamente all'evento giubilare ed abbia documentato la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale, come previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 270 del 1997.
(2-02557) «Taradash».
(21 luglio 2000)