(Sezione 2 - Reclutamento di personale scolastico e supplenze)
B) Interpellanza:
La sottoscritta chiede di interpellare i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per sapere - premesso che:
i centri che sono nati presso le università italiane, in base alla legge di riforma del reclutamento del personale scolastico, la n. 124 del 1999, e che sono abilitati al rilascio delle idoneità all'insegnamento, non danno diritto secondo il ministero della pubblica istruzione all'inserimento dei diplomati nelle graduatorie permanenti;
una situazione, questa, che vanifica in larga misura la frequenza dei due anni di corso con oltre mille ore di insegnamento a frequenza obbligatoria e l'obbligo di sostenere esami periodici pluridisciplinari e tasse di iscrizione di alcuni milioni;
la legge n. 124 del 1999 ha previsto per il futuro che i concorsi, a differenza di quanto finora avvenuto, non avessero più il compito di abilitare all'insegnamento, ma solo di selezionare il personale docente da immettere in organico tra quanti già in possesso del titolo di idoneità;
al pari, infatti, di altri settori, l'accesso alla professione sarà subordinato al conseguimento di un diploma post universitario di specializzazione nell'insegnamento;
nella graduatoria permanente, che si costituirà a partire dal prossimo settembre e dalla quale si attingerà per fare la metà delle assunzioni che si renderanno necessarie, ma anche per assegnare le supplenze annuali e temporanee, entreranno tutti coloro che sono iscritti alle attuali liste degli abilitati, cioè che risulteranno in possesso di un titolo equivalente a quello che gli specializzandi puntano ad ottenere -:
se non intenda rispettare la periodicità triennale per l'indizione dei futuri concorsi per titoli ed esami, a cui la legge n. 124 del 1999 destina il 50 per cento dei posti;
cosa intenda fare per far sì che il titolo rilasciato dalle scuole di specializzazione sia adeguatamente valutato in tali concorsi;
se non ritenga necessario, con atto legislativo, dare la possibilità agli abilitati Sis di inserirsi nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, a cui è riservato il restante 50 per cento delle disponibilità, e per le assunzioni per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche;
se non ritenga infine, indispensabile favorire l'assunzione di supplenti in possesso dei nuovi titoli accademici per l'insegnamento
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nell'ambito del regolamento per le supplenze che il ministero sta predisponendo, attraverso proposte che le organizzazioni sindacali si sono impegnate a sostenere (inserimento in seconda fascia man mano che viene ottenuto il titolo abilitante e attribuzione di una maggiorazione di punteggio non inferiore alla valutazione del numero di anni di servizio corrispondente alla durata dei corsi).
(2-02432) «Sbarbati, Mazzocchin».
(25 maggio 2000)