...
1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
«5. Gli intervenuti, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicità delle loro dichiarazioni».
Art. 14. (Entrata in vigore) - 1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. 2. Bonito.
Art. 14. - 1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:
«5. Il giudice, ove le circostanze lo richiedano, può concedere agli interessati un termine non superiore a due mesi per la presentazione o l'integrazione della documentazione prevista dal comma 3.»
14. 1. Pisapia.