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1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 230 miliardi per
Sostituirlo con il seguente:
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
25. 1. La Commissione.
(Approvato)
Art. 26. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001 ed in lire 74.100 milioni a decorrere dall'anno 2002 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
25. 01. La Commissione.
Art. 26. - 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 15-bis a 15-vicies della legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotti dall'articolo 25-bis della presente legge, valutato in lire 42.692 milioni per l'anno 2002 ed in lire 85.384 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, alloscopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
25. 02. La Commissione.
Art. 26. - (Norma di coordinamento e di attuazione) 1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernenti la disciplina dei pagamenti in favore dello Stato e del recupero delle spese anticipate dallo Stato nei procedimenti in cui vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato con abrogazione delle norme di legge incompatibili.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al capo 1.
25. 03. La Commissione.
(Approvato)
Art. 26. (Disposizione transitoria). - 1. L'ammissione alla difesa a spese dello Stato deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge.
25. 04. La Commissione.
Art. 26. (Abrogazioni) - 1. Gli articoli da 10 a 16 della legge 11 agosto 1973, n.533, ed il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sono abrogati a decorrere dal 1o luglio 2002.
25. 05 (Nuova formulazione) . La Commissione.
(Approvato)