1. Dopo l'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, è inserito il seguente:
Sopprimerlo.
Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
«Art. 9-bis. - (Nomina di consulenti, sostituti e investigatori). - 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un consulente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il procedimento.
2. Il difensore dell'interessato può altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».
21. 1. Bonito.
2. Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello ove ha sede il giudice competente per il fatto per cui si procede, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva.
21. 2. La Commissione.
(Approvato)