...
1. L'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:
Sopprimerlo.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 9. - (Nomina del difensore). - 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore di fiducia. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, l'interessato può nominare due difensori di fiducia».
20. 1. Bonito.
Art. 20 - 1.Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'interessato può nominare, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, un secondo difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si compiono a distanza».
20. 2. La Commissione.
(Approvato)