Allegato A
Seduta n. 838 del 16/1/2001


Pag. 24


...

(A.C. 5477 - sezione 16)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

Art. 17

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza,» sono inserite le seguenti: «a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,».

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.

Sopprimerlo.
17. 1. Bonito.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:
«1-bis.Il giudice decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui all'articolo 1, commi 9-bis e 9-ter, all'esito delle quali può revocare il beneficio con diritto di ripetizione delle somme a carico dell'interessato.»
17. 01. La Commissione.
(Approvato)