...
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza,» sono inserite le seguenti: «a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,».
Sopprimerlo.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
17. 1. Bonito.
Art. 17-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:
«1-bis.Il giudice decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui all'articolo 1, commi 9-bis e 9-ter, all'esito delle quali può revocare il beneficio con diritto di ripetizione delle somme a carico dell'interessato.»
17. 01. La Commissione.
(Approvato)