Allegato A
Seduta n. 838 del 16/1/2001


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(A.C. 5477 - sezione 14)

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.

1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione, di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 12 e 14 della presente legge, questa può essere sostituita da un'autocertificazione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 15.

Sopprimerlo.
*15. 1. Copercini.

Sopprimerlo.
*15. 2. Bonito.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - 1. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «previste dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal comma 1».
15. 01. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - 1. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le


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parole da: «con le sanzioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile».
15. 02. La Commissione.
(Approvato)