Allegato A
Seduta n. 838 del 16/1/2001


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(A.C. 5477 - sezione 13)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

Art. 13.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.


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EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 13. (Copertura finanziaria) - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per l'anno 2001, lire 15 miliardi per l'anno 2002 e lire 20 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 2. Bonito.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 13. - 1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:
«4. Se l'interessato è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la documentazione prevista dal comma 3 può anche essere prodotta, entro quaranta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.»
13. 1. Pisapia.