...
1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: accompagnata fino alla fine del comma.
Al comma 1, capoverso , sostituire le parole da: accompagnata fino alla fine del comma con il seguente periodo: . L'istanza deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto affermato in quella.
«3. Se l'istante è straniero per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione
di cui al comma 1 accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto affermato nell'istanza».
Art. 12. (Sanzioni) - 1. Chiunque ottenga ovvero mantenga l'ammissione al patrocinio a carico totale o parziale dello Stato senza averne i requisiti è punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale.
2. L'avvocato il quale ometta di riferire alla commissione l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione ovvero per il corretto mantenimento della provvidenza prevista dalla presente legge è sospeso dall'attività professionale, con deliberazione del consiglio dell'Ordine, per non meno di sei mesi.
3. L'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito che richiede ovvero riceve compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dalla presente legge, è sospeso dall'attività professionale, con deliberazione del consiglio professionale di appartenenza, per non meno di un anno.
12. 2. Bonito.
12. 1. Pisapia.
12. 3. La Commissione.
(Approvato)