Allegato A
Seduta n. 838 del 16/1/2001


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(A.C. 5477 - sezione 10)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

Art. 10.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «la sua famiglia anagrafica» sono aggiunte le seguenti: «nonché del proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare;».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 10 (Agevolazioni per i soggetti che si accollano il patrocinio) - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«l-bis)
le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi degli ammessi al patrocinio dei non abbienti, anche quando siano eseguite da persone fisiche»;
b) dopo il comma 2 dell'articolo 65, è inserito il seguente:
«2-bis. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa degli ammessi al patrocinio dei non abbienti, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando l'erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.
10. 1. Bonito.