Allegato A
Seduta n. 838 del 16/1/2001


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(A.C. 5477 - sezione 9)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

Art. 9.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. (Ammissione all'accollo del patrocinio) - 1. Gli enti, le istituzioni pubbliche,


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le fondazioni, le associazioni legalmente riconosciute e le persone fisiche che intendono assumersi gli oneri difensivi degli ammessi al patrocinio, devono comunicarlo formalmente alla commissione competente, specificando la giurisdizione e il tipo di procedimento per i quali l'obbligo è assunto, nonché l'importo annuo per il quale si obbligano.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere allegata fideiussione di idoneo istituto bancario per l'importo per il quale è assunto l'obbligo e l'indicazione delle modalità di pagamento degli oneri difensivi, accertati ai sensi della presente legge.
3. La commissione, valutate la congruità e l'affidabilità dell'offerta di assunzione dell'obbligo di accollo del patrocinio e delle modalità di pagamento dei relativi oneri, ammette il richiedente all'accollo del patrocinio, entro i limiti dell'importo annuo dichiarato.
4. Quando gli oneri difensivi superino l'importo stabilito ai sensi del comma 3, per la parte eccedente si applicano gli altri criteri di rimborso previsti dalla presente legge.
9. 1. Bonito.