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1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.
Sostituirlo con il seguente:
le fondazioni, le associazioni legalmente riconosciute e le persone fisiche che intendono assumersi gli oneri difensivi degli ammessi al patrocinio, devono comunicarlo formalmente alla commissione competente, specificando la giurisdizione e il tipo di procedimento per i quali l'obbligo è assunto, nonché l'importo annuo per il quale si obbligano.
Art. 9. (Ammissione all'accollo del patrocinio) - 1. Gli enti, le istituzioni pubbliche,
2. Alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere allegata fideiussione di idoneo istituto bancario per l'importo per il quale è assunto l'obbligo e l'indicazione delle modalità di pagamento degli oneri difensivi, accertati ai sensi della presente legge.
3. La commissione, valutate la congruità e l'affidabilità dell'offerta di assunzione dell'obbligo di accollo del patrocinio e delle modalità di pagamento dei relativi oneri, ammette il richiedente all'accollo del patrocinio, entro i limiti dell'importo annuo dichiarato.
4. Quando gli oneri difensivi superino l'importo stabilito ai sensi del comma 3, per la parte eccedente si applicano gli altri criteri di rimborso previsti dalla presente legge.
9. 1. Bonito.