Allegato A
Seduta n. 838 del 16/1/2001


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(A.C. 5477 - sezione 8)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

Art. 8.

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «un secondo difensore di fiducia» sono aggiunte le seguenti: «, eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. (Modalità di pagamento del difensore) - 1. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, determina le procedure di anticipazione e di pagamento delle spese e degli onorari a carico dello Stato, di recupero di spese ed onorari nell'ipotesi di esito favorevole delle controversie e di condanna della controparte non assistita alla rifusione delle stesse, di cui alla presente legge, nonché le modalità di formazione e di costituzione degli uffici amministrativi di supporto delle commissioni.
8. 1. Bonito.