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1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.
Sostituirlo con il seguente:
gratuito patrocinio che deve essere dichiarata d'ufficio e comunicata immediatamente all'interessato il quale, entro cinque giorni, può produrre, in sanatoria, la documentazione o la dichiarazione sostitutiva.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. (Documentazione) - 1. Chi è ammesso al gratuito patrocinio deve annualmente produrre alla commissione la denuncia dei redditi e il certificato di stato di famiglia al fine di consentire il controllo del permanere delle condizioni per fruire del diritto. In luogo di tali documentazioni l'interessato può produrre dichiarazione sostitutiva.
2. L'omessa presentazione della documentazione o della dichiarazione sostitutiva determina la decadenza dal diritto al
3. Se nel corso del giudizio l'istante ammesso in qualsiasi forma al gratuito patrocinio, subisce variazioni del reddito familiare tali da far venire meno il suo diritto, la commissione provvede alla revoca del provvedimento di ammissione qualora i requisiti reddituali, in relazione al costo presumibile della controversia, lo consentano.
4. La commissione può, in ogni caso, promuovere d'ufficio accertamenti per rilevare la permanenza dei requisiti per il concesso gratuito patrocinio, avvalendosi degli organi indicati dall'articolo 3, comma 3.
7. 1. Bonito.
Art. 7. - 1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:
«2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze di cui al comma 1 che, all'atto del conferimento, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova».
7. 2. La Commissione.
(Approvato)