Allegato A
Seduta n. 838 del 16/1/2001


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(A.C. 5477 - sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

Art. 6.

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «consulenti tecnici di parte,» sono inserite le seguenti: «soggetti che


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svolgono investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova ai sensi del
l'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. (Delibere e poteri della commissione) - 1. L'ammissione al patrocinio a carico dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.
2. Nei casi d'urgenza il presidente della commissione può concedere in via provvisoria l'ammissione al patrocinio, con riserva degli ordinari accertamenti. In caso di mancata ratifica da parte della commissione del provvedimento provvisorio di ammissione, la revoca ha effetto retroattivo, salvo rivalsa dello Stato per gli eventuali esborsi in base ad esso effettuati.
3. Nel caso che lo reputi necessario, e ove sia possibile in relazione alla specifica fattispecie, la commissione, prima di deliberare, può ordinare l'esibizione di documenti alle parti interessate e a terzi soggetti pubblici o privati, nonché comparizione personale delle parti per chiarimenti e per accertamenti anche di natura patrimoniale e fiscale, avvalendosi delle pubbliche amministrazioni, delle Forze di polizia e della Guardia di finanza.
4. Se, nel corso degli accertamenti di cui al comma 3, la commissione constata irregolarità, illeciti o ritardi ingiustificati da parte dei soggetti privati o pubblici, ne fa senza indugio rapporto alla procura della Repubblica competente perché valuti se essi integrino ipotesi di reato.
6. 1. Bonito.

Al comma 1, sostituire le parole da: soggetti che svolgono investigazioni fino alla fine del comma con le seguenti: investigatori privati autorizzati.
6. 2. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 38 delle norme delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie con le seguenti: nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del quinto libro.
6. 3. La Commissione.