...
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «lire otto
milioni nell'anno 1990 e dal 1991 a lire 10.890.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 18.000.000».
Sostituirlo con il seguente:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
All'articolo aggiuntivo 5.01, sopprimere la parola: necessarie.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5. (Requisiti per l'ammissione al patrocinio) - 1. Ha diritto al patrocinio interamente a carico dello Stato chi deve svolgere una o più attività di difesa giudiziaria il cui prevedibile onere sia pari o superiore al 50 per cento del reddito annuo proprio e dei familiari conviventi.
2. Ha diritto altresì al patrocinio a carico dello Stato chi deve svolgere una attività di difesa giudiziaria il cui prevedibile onere sia superiore al 30 per cento del reddito annuo proprio e dei familiari conviventi. In tale caso la quota di spesa ammessa a rimborso è pari alla metà.
3. Non possono accedere alle provvidenze della presente legge coloro i quali:
a) hanno un reddito familiare netto superiore a lire 60 milioni;
b) hanno subìto condanne per reati di criminalità organizzata ovvero sono sottoposti a misure di prevenzione per i medesimi reati;
c) hanno un tenore di vita oggettivamente contrastante con il reddito familiare denunciato.
4. La somma di lire 60 milioni di cui al comma 3 è rivalutata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia sulla base del tasso di svalutazione monetaria registratosi nello stesso periodo.
5. L'onere prevedibile dell'attività difensiva è calcolato dalla commissione con riferimento alle spese previste dalla legge ed agli onorari medi previsti per la tipologia di assistenza legale per la quale è stato richiesto il patrocinio a carico dello Stato.
5. 1. Bonito.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1o luglio 2001.
5. 2. La Commissione.
(Approvato)
0. 5. 01. 1. La Commissione.
(Approvato)
Art. 5-bis. - 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «strettamente necessarie» sono soppresse.
5. 01. Pisapia.
(Approvato)