...
1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.
Sostituirlo con il seguente:
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4. (Sostituzione del difensore) - 1. L'istante ammesso al patrocinio a carico dello Stato, qualora venga meno il rapporto fiduciario con l'avvocato designato ai sensi della presente legge, può rivolgere istanza alla commissione per una nuova designazione.
2. La commissione provvede ai sensi dell'articolo 3.
4. 1. Bonito.
Art. 4-bis. - 1. Dopo il comma 9 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:
9-bis. Il giudice respinge l'istanza ove vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e di attività economiche eventualmente svolte. A tal fine, prima di provvedere in ordine all'istanza, può trasmetterla, unitamente alla relativa autocertificazione, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
4. 01. La Commissione.
(Approvato)
Art. 4-bis. - 1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 1 della legge 30 luglio 2000, n. 217, è inserito il seguente:
9-ter. Il giudice, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro condizioni personali e familiari e di attività economiche eventualmente svolte che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.
4. 02. La Commissione.
(Approvato)