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1. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.
Sostituirlo con il seguente:
leggi 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Art. 3. (Procedimenti presso la Commissione) - 1. Per essere ammessi al patrocinio a carico dello Stato ai sensi della presente legge gli interessati propongono istanza in carta libera alla commissione della provincia del luogo di residenza, esponendo la vicenda giudiziaria in relazione alla quale intendono svolgere la loro difesa ed indicando il difensore inserito nell'elenco di cui all'articolo 2 della cui opera intendono avvalersi.
2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati la denuncia dei redditi, lo stato di famiglia ed ogni altro documento ritenuto utile.
3. La commissione, ricevuta la domanda, può ordinare l'esibizione di ulteriori documenti, disporre la comparizione dell'istante o di persona delegata, ordinare accertamenti fiscali e patrimoniali da eseguire a cura di pubbliche amministrazioni, delle Forze di polizia, anche municipale, della Guardia di finanza.
4. La commissione, accertata la sussistenza della necessità di difesa, la non manifesta infondatezza delle ragioni che si intendono far valere, nonché la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 5, delibera senza ritardo l'ammissione del soggetto al patrocinio a carico dello Stato, determinando, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 2, la quota a suo carico, e designa il difensore indicato dall'interessato ovvero, in assenza di indicazione di parte, un avvocato inserito negli elenchi di cui all'articolo 2. La designazione è valida per l'intero giudizio, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1.
5. La commissione, con la stessa deliberazione di cui al comma 4, liquida in favore dell'istante una anticipazione immediatamente esigibile presso gli uffici finanziari periferici dello Stato.
6. Lo straniero, ove la documentazione prevista dalla presente legge non sia prevista dall'ordinamento statale di cui ha la cittadinanza, deve allegare all'istanza l'attestato di tale mancata previsione, rilasciato dalle autorità consolari del suo Stato, e l'autocertificazione sostitutiva dei dati riportati nei certificati richiesti al cittadino, di cui al presente articolo, secondo le modalità e con le sanzioni previste dalle
3. 1. Bonito.