1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «del cittadino non abbiente,» è inserita la seguente: «indagato», e dopo la parola: «imputato» è inserita la seguente: «condannato,».
Sostituirlo con il seguente:
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1. (Commissione per il patrocinio a carico dello Stato) - 1. Presso ogni tribunale di capoluogo di provincia è istituita la commissione per la concessione del patrocinio a carico dello Stato, di seguito denominata «commissione».
2. La commissione è formata da un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di corte di appello, nominato dal presidente del tribunale, che la presiede, da un avvocato nominato dal consiglio dell'Ordine del capoluogo, sentiti i consigli dell'Ordine che operano nella provincia, e da un funzionario del Ministero delle finanze designato dall'ufficio territoriale del Ministero.
3. La commissione dura in carica quattro anni e delibera a maggioranza dei suoi componenti.
4. Le adunanze della commissione sono stabilite dal presidente con frequenza e con modalità tali da assicurare la sollecita definizione dei casi ad essa sottoposti.
1. 1. Bonito.
1-bis. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:
«3. L'ammissione al patrocinio a carico dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.»
1. 01. Pisapia.
(Approvato)