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SERGIO CHIAMPARINO, Relatore. Il presente provvedimento reca modifiche alla normativa vigente in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti all'estero. Il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea è stato votato dalla V Commissione il 20 gennaio del 1999, dopo un iter, di cui riferirò più avanti, che inizialmente sembrava poter trasferire il provvedimento medesimo alla sede legislativa presso la medesima V Commissione.
accennato, sembrava possibile il trasferimento dello stesso alla sede legislativa e quindi una sua sollecita approvazione finale nel testo trasmesso dal Senato. Il ritiro del consenso alla sede legislativa da parte del gruppo di Alleanza nazionale è stato motivato con lettera del luglio 1999 al presidente della V Commissione con riferimento al fatto che il Senato non ha proseguito la discussione su provvedimenti che riguardavano più generali misure per cittadini rimpatriati dalla Libera, Somalia, ex Jugoslavia ed altri paesi.
contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato.
La materia è regolata dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, come modificata ed integrata dalla legge 5 aprile 1985, n. 135. Su tale normativa è successivamente intervenuta la legge 29 gennaio 1994, n. 98, che ha dettato interpretazioni autentiche delle citate leggi ed ha precisato le procedure relative all'esame delle domande, alla liquidazione degli indennizzi e alla definizione del contenzioso.
Destinatari delle disposizioni di cui alle leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985 sono cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territorio già soggetti alla sovranità italiana o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere.
Per quanto riguarda il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della normativa in esame, si ricorda che le somme relative sono quantificate annualmente dalla legge finanziaria, in tabella C, ed allocate sull'unità previsionale di base 3.2.139 - Accordi ed organismi internazionali - capitolo 7576 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La legge finanziaria per il 2001 stanzia 86,5 miliardi per ogni annualità del triennio 2001-2003.
La legge n. 98 del 1994 (articolo 2, comma 10) prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenti al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno e sino all'espletamento di tutte le istanze, una relazione annuale che indichi, per ogni singolo paese, il numero delle richieste liquidate, l'importo complessivo erogato, il numero di richieste ancora da liquidare, nonché le ulteriori iniziative necessarie per la chiusura dei procedimenti in atto.
Nella corrente legislatura sono state presentate cinque relazioni: il 22 luglio 1996, il 1o agosto 1997, il 13 gennaio 1999, il 7 gennaio 2000 e, infine, il 3 novembre 2000 (doc. XCIII, n. 5).
Nella relazione del 13 gennaio 1999, relativa al periodo aprile 1997-marzo 1998, si segnalava che erano stati adottati complessivamente 1.618 provvedimenti di concessione di indennizzi, per un importo complessivo di 68,7 miliardi.
L'attività svolta successivamente è esposta nell'ultimo documento presentato. Per quanto riguarda la zona 13 dell'ex territorio libero di Trieste e i territori ceduti alla ex Jugoslavia, la Commissione competente ha esaminato, nel periodo dal 1o aprile 1999 al 31 marzo 2000, 1.132 istanze, liquidando 941 fascicoli comportanti l'emissione di mandati di pagamento, per un ammontare di oltre 5 miliardi.
Per la Nuova Tunisia sono stati liquidati 508 mandati di pagamento per un importo pari a 3,3 miliardi.
Per quanto riguarda la Libia, l'Etiopia, la Tunisia e paesi vari, la Commissione competente ha esaminato, nel medesimo periodo, 470 fascicoli, accogliendo 301 provvedimenti concessivi degli indennizzi per un importo complessivo di 13,4 miliardi; 122 provvedimenti, al contrario, sono stati rigettati e 47 risultano ancora in istruttoria. Complessivamente dunque, 1750 provvedimenti di concessioni di indennizzi per circa 22 miliardi di lire che si aggiungono ai circa 62 miliardi di indennizzi liquidati nel periodo 1o aprile 1998-marzo 1999 per l'insieme dei paesi considerati dalla legislazione vigente.
La V Commissione ha dedicato all'esame del provvedimento, in sede referente, le sedute del 10 e del 15 dicembre 1998, nonché del 13 e del 20 gennaio 1999. Nel corso di tali sedute, su richiesta del gruppo di Alleanza nazionale , la Commissione in un primo momento ha deliberato l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento, del disegno di legge in esame con altre proposte di legge (atti Camera nn. 276, 911, 3394, 3510) vertenti su materia analoga, in quanto rivolte, per la gran parte, a disciplinare singole situazioni relative a categorie di cittadini rimpatriati (in particolare dalla Liberia, dalla Somalia e della ex Jugoslavia). In un secondo momento, peraltro, la Commissione, in considerazione del fatto che risultava già iniziato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, a partire dal 28 maggio 1997, l'esame di una proposta di legge recante norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità iugoslava (atto Senato n. 889 e disegni di legge abbinati), ha preferito deliberare la disgiunzione dell'esame di tali proposte, al fine di evitare di avviare le procedure di intesa fra i Presidenti di Camera e Senato, richieste dall'articolo 78 del regolamento, che avrebbero senza dubbio ulteriormente allungato i tempi dell'esame parlamentare del provvedimento.
A seguito di questa deliberazione, la Commissione ha poi respinto, ricorrendo a votazioni per principi, tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati, conferendo al relatore il mandato a riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge così come approvato dal Senato. Sul testo del provvedimento hanno espresso il proprio parere le Commissioni permanenti affari costituzionali, esteri, finanze e attività produttive: in particolare, la Commissione affari esteri ha, in una osservazione, invitato la Commissione ad abbinare al disegno di legge la proposta di legge n. 911, riguardante i cittadini italiani rimpatriati dalla Liberia e dalla Somalia; più articolato è stato il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, che contiene quattro osservazioni volte a rendere più corretta la formulazione del testo. Per quanto riguarda il parere espresso dalla Commissione affari esteri, già si è avuto modo di sottolineare come la Commissione bilancio abbia prima proceduto all'abbinamento di altre proposte di legge e poi alla disgiunzione. Le osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, a loro volta, non sono state accolte per non allungare ulteriormente i tempi dell'iter parlamentare del provvedimento, dal momento che, come si è già
In materia di indennizzi si può anche segnalare che, in data 26 ottobre 1999, il Governo ha presentato alla Camera un disegno di legge (n. 6498) recante «Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria», che è stato approvato dalla Commissione bilancio in sede legislativa il 7 giugno 2000. Trasmesso al Senato, è stato quindi definitivamente approvato in tempi rapidi (legge 19 luglio 2000, n. 204).
Passando ai contenuti del disegno di legge n. 5425, vorrei sottolineare i seguenti punti. L'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame sostituisce il secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 16 del 1980 e successive modificazioni. Tale disposizione prevede che gli indennizzi dovuti ai cittadini italiani, agli enti e alle società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193), o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitatitivi o impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sarà corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.
Il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame stabilisce che tali indennizzi vengono corrisposti interamente in contanti, e non più al 50 per cento in titoli di credito.
In conformità al dettato normativo in vigore si è provveduto nell'arco di tutta la durata del prestito di quindici anni alla emissione dei titoli del prestito redimibile del 1980 al 12 per cento con cui far fronte ai fabbisogni di indennizzi per un ammontare complessivo di lire 525 miliardi. Non può, tuttavia, sottacersi la complessità e l'onerosità della procedura di liquidazione degli indennizzi per cifre superiori a lire venti milioni, che richiede una pluralità di adempimenti da parte di vari uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Occorre, inoltre, far presente che nei prossimi anni l'importo degli indennizzi da liquidarsi in titoli di Stato non dovrebbe eccedere, sulla base di una ragionevole previsione, la somma di lire 525 miliardi, pari a quella corrisposta ai beneficiari nei quindici anni trascorsi. Conseguentemente non sembra opportuno, considerata l'entità della spesa presunta, provvedere alla emissione di un prestito, anche per motivi di economicità ed efficienza amministrativa.
Il comma 2 dell'articolo 1 in esame dispone conseguentemente l'abrogazione dei commi da terzo a decimo dell'articolo 9 della legge n. 16 del 1980 e successive modificazioni, in quanto i successivi commi disciplinano le modalità di emissione dei titoli.
L'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame sostituisce l'articolo 2 della legge n. 16 del 1980 e successive modificazioni. Ricordo che l'articolo 2 della legge n. 16 del 1980, modificato dall'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, stabilisce che a coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno
Il comma 1 dell'articolo 2 in esame estende in primo luogo i settori nei quali è possibile reimpiegare gli indennizzi ricomprendendovi anche le attività di servizi ed edili. Vengono inoltre ricompresi anche gli indennizzi previsti dalla legge n. 135 del 1985 e dalla legge n. 98 del 1994, oltre a quelli già indicati dalla legge n. 16 del 1980. Vista la progressiva riduzione dei tassi di interesse, la disposizione in esame prevede poi che il concorso statale quindicennale sugli interessi da pagarsi sui mutui ulteriormente contratti venga ridotto dall'8 al 4 per cento.
La riduzione del contributo pubblico dall'attuale misura dell'8 per cento al 4 per cento si rende necessaria anche allo scopo di conseguire da un lato una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica e, dall'altro, una partecipazione finanziaria dell'operatore al rischio dell'iniziativa.
Il comma 2 dell'articolo 2 in esame modifica il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 98 del 1994, stabilendo che il contributo statale, ridotto nella misura del 4 per cento, debba intendersi riferito ad un importo pari al complesso degli indennizzi previsto dalla legge in discussione nonché dalla precedente normativa attualmente in vigore.
Al fine poi di consentire, anche per il futuro, un costante collegamento della misura del contributo alle effettive condizioni di mercato si demanda ad un apposito atto amministrativo (decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) la possibilità di modificare l'entità del concorso in relazione all'andamento del mercato. Ed è quanto stabilito nel successivo e finale articolo 3.
Analizzando il testo per verificarne la rispondenza agli aspetti indicati dall'articolo 79, comma 4, del regolamento, si deve anzitutto osservare che la necessità dell'intervento con fonte di rango legislativo deriva dal fatto che il disegno di legge, come si è visto, novella disposizioni legislative già in vigore. Nel testo non sono previste norme esplicitamente dirette alla semplificazione legislativa. Peraltro, la liquidazione interamente in contanti degli indennizzi, prevista dall'articolo 1, comma 1, appare sostanzialmente volta a semplificare le procedure amministrative per l'erogazione di tali indennizzi.
Infine, le disposizioni rispettano la gerarchia delle fonti normative. Non risultano atti normativi comunitari in materia.

