Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 837 del 15/1/2001
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La seduta, sospesa alle 16,40, è ripresa alle 17.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 5425.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 5425)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Il relatore, onorevole Chiamparino, ha facoltà di svolgere la relazione.

SERGIO CHIAMPARINO, Relatore. Presidente, vorrei innanzitutto scusarmi per il ritardo che è stato determinato da ragioni oggettive.
Il disegno di legge n. 5425 reca modifica alla normativa vigente in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiani per beni perduti all'estero. Tale materia è attualmente regolata dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e da una serie di modifiche successive, in particolare dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98, che ha dettato interpretazioni autentiche delle citate leggi.
Mi preme aggiungere che la legge n. 98 del 1994 prevede che ogni anno sia presentata al Parlamento una relazione entro il 31 marzo e che dalle cinque relazioni fino ad ora presentate si evince che, nel periodo tra il 1997 e il 1998, sono stati liquidati 1.618 provvedimenti di indennizzo per circa 69 miliardi; che nel periodo dal primo aprile 1998 fino a tutto il mese di marzo del 1999 sono stati liquidati circa 62 miliardi di indennizzi e


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che nell'ultimo anno ne sono stati liquidati circa 22 miliardi di lire relativi a 1.750 provvedimenti di indennizzo.
Vorrei fare un breve cenno all'iter legislativo di questo provvedimento, ricordando che il mandato a riferire positivamente all'Assemblea venne approvato il 20 gennaio 1999, cioè due anni fa.
La V Commissione bilancio aveva in un primo momento deliberato l'abbinamento del disegno di legge in esame con altre proposte di legge vertenti su materie analoghe. In un secondo momento, la stessa Commissione, dal momento che risultava già iniziato nell'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento l'esame di una proposta di legge che recava norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità iugoslava, ha preferito disgiungere l'esame di tali provvedimenti, al fine di evitare di avviare le procedure di intesa fra i Presidenti dei due rami del Parlamento per non determinare l'ulteriore allungamento dei tempi dell'esame parlamentare del provvedimento.
Questa necessità - che allora si avvertiva - di accelerare l'iter del provvedimento è anche la ragione per la quale allora in Commissione non si tenne conto delle osservazioni formulate dalla I Commissione affari costituzionali che riguardavano quattro proposte effettivamente migliorative del testo, che però non vennero considerate proprio perché si pensava di trasferire il provvedimento in sede legislativa e quindi di poterlo approvare rapidamente nel testo pervenuto dal Senato. Il passaggio del provvedimento alla sede legislativa non è potuto però avvenire perché il gruppo di Alleanza nazionale, che aveva inizialmente concesso la propria adesione alla richiesta di trasferimento in sede legislativa (allora il sottosegretario Solaroli era presidente della Commissione bilancio), nel luglio 1999 revocò il proprio consenso in ordine al trasferimento di sede perché, nel frattempo, al Senato non era andata avanti la discussione sui provvedimenti per i quali avevamo votato la disgiunzione dell'esame; quindi, a detta del gruppo di Alleanza nazionale, non vi erano più le condizioni per proseguire l'esame del provvedimento in sede legislativa. Da allora, quindi, il provvedimento è stato trasferito all'Assemblea, che oggi inizia il suo esame.
Per quello che riguarda l'articolato e la sostanza del testo in questione, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che la liquidazione degli indennizzi, che prima avveniva sopra i venti milioni per metà in contanti e per metà in titoli di credito, avvenga tutta in contanti. Ciò ha una valenza sicuramente positiva da tutti i punti di vista per gli interessati e anche per l'amministrazione dello Stato perché la procedura in corso era abbastanza onerosa sotto il profilo organizzativo e costosa per gli oneri che comportava.
Il comma 2 dello stesso articolo 1 è consequenziale al primo comma, mentre l'articolo 2 compie una doppia operazione: consente di ampliare il contributo previsto dell'8 per cento in conto interessi che era già previsto per una serie di attività di servizi ed edili e, in conseguenza del mutato andamento del mercato finanziario, riduce il contributo dello Stato dall'8 al 4 per cento. Infine, l'articolo 3 prevede che, con apposito atto del ministro del tesoro, sia possibile modificare ulteriormente, a seconda dell'andamento del mercato finanziario, tale contributo che viene dato in conto interessi da parte dello Stato. Quindi, la sostanza dell'articolato è questa. Ho riportato altre considerazioni nella relazione scritta per la quale chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna ad integrazione delle poche considerazioni che ho svolto.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BRUNO SOLAROLI, Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rossetto. Ne ha facoltà.


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GIUSEPPE ROSSETTO. Signor Presidente, siamo di fronte ad un provvedimento doveroso, sia pur tardivo, diretto a rendere migliore il sistema degli indennizzi a favore dei cittadini rimpatriati forzosamente dall'estero nelle più svariate situazioni e che hanno perso in tutto o in parte i loro beni. Il provvedimento si applica a quei cittadini che erano titolari di beni o di imprese in territori già soggetti alla sovranità italiana e andati perduti per effetto del secondo conflitto mondiale e anche a beni perduti a seguito di provvedimenti di confisca da parte di Stati esteri, soprattutto del terzo mondo, solitamente per effetto di guerre o di rivoluzioni violente. La gran parte dei casi, come è noto, riguarda beni abbandonati nei territori passati alla sovranità Jugoslava e beni di cittadini italiani nelle nostre ex colonie in Libia, in Etiopia e in Somalia.
Questo provvedimento, quindi, con tutta evidenza, rappresenta un atto dovuto per questi nostri connazionali che, per effetto di queste luttuose vicende belliche, hanno patito, senza ovviamente averne alcuna colpa, le conseguenze devastanti anche sotto profili patrimoniali.
Qualcosa era già stato fatto, ma con queste norme si rendono gli indirizzi più celeri e, tra l'altro, per questi viene prevista, come ha sottolineato il collega Niccolini, nel dibattito che si è svolto in Commissione e come diceva il relatore, la corresponsione interamente in contanti e non più per il cinquanta per cento in contanti e per il restante cinquanta per cento in titoli, come avveniva in precedenza. Allo stesso tempo, ricordiamo che è prevista all'articolo 2, per coloro che intendono reimpiegare nelle attività produttive gli indennizzi dovuti, la ulteriore concessione di un concorso statale del 4 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi sui mutui contratti con enti od istituti di credito sino alla concorrenza dell'indennizzo a cui si ha diritto.
Non è ovviamente un fatto positivo, e vogliamo sottolinearlo, che il Parlamento debba ancora occuparsi degli italiani che hanno perso i loro beni per effetto delle nostre perdite territoriali, a cinquantasei anni di distanza dalla conclusione del secondo conflitto mondiale, ma comunque si tratta sempre di un passo avanti, sia pure non conclusivo, in quanto resta in piedi il contenzioso con la Repubblica slovena e con la Repubblica croata sia in materia di beni degli italiani che sono stati praticamente espulsi nel 1945 da quei territori, sia sui diritti delle minoranze italiane che tuttora vivono nei territori delle due Repubbliche. Al riguardo crediamo sia auspicabile, nell'ambito di una doverosa politica di allargamento dell'Unione europea, che le predette minoranze godano finalmente di una tutela adeguata in condizioni di democraticità e delle libertà indispensabili per far parte della stessa Unione europea. Ciò premesso, annunciamo che il voto del gruppo di Forza Italia sul provvedimento in esame sarà favorevole.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Prendo atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

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