Allegato B
Seduta n. 832 del 22/12/2000


Pag. I

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

ACIERNO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della giustizia. - Per sapere - premesso che:
come risulta dalla Gazzetta del sud del 30 ottobre 1998, alla fine di ottobre 1998 il medico dottor Antonio Giunta, sindaco di Roccavaldina (Messina), e la moglie medico dottoressa Beatrice Pignatelli, sono stati condannati dalla pretura di Rometta (Messina) alla pena di mesi 18 di reclusione e a lire 2 milioni ciascuno di multa;
i reati a loro addebitati in concorso sono: false certificazioni, truffa ai danni dell'Unità sanitaria locale e abuso di strumenti in uso ai medici;
la prima udienza in appello è stata fissata il 17 dicembre 1999 e successivamente rinviata al 19 maggio 2000;
il medico dottor Antonio Giunta continua a rivestire la carica di sindaco di Roccavaldina;
i cittadini di Roccavaldina hanno il diritto di conoscere e verificare da chi sono amministrati e che questo potrà avvenire soltanto dopo la predetta pronunzia giudiziale -:
quali iniziative si intendano prendere per corrispondere al giusto diritto dei cittadini di Roccavaldina;
se consti che l'appello verrà celebrato senza ulteriori rinvii.
(4-29476)

Risposta. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Da notizie acquisite risulta che in data 29 ottobre 1998 il pretore della Pretura Circondariale di Messina - Sezione distaccata di Rometta - ha emesso nei confronti dei medici Antonino Giunta e Beatrice Pignatelli, moglie del predetto, una sentenza di condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e due milioni di multa, pena sospesa, per avere redatto false certificazioni mediche ed abusato di strumenti in uso a medici con conseguente truffa ai danni dell'Azienda Sanitaria Locale.
Considerato che il dottor Antonino Giunta ricopriva, e tuttora ricopre, la carica di sindaco del comune di Roccavaldina, la prefettura di Messina procedeva all'acquisizione di copia della cennata sentenza, in relazione alle valutazioni e determinazioni di propria competenza connesse all'applicazione delle disposizioni della Legge n. 16 del 1992 in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali.
Tuttavia, da un attento esame la fattispecie in argomento non appariva rientrare nell'ipotesi della lettera
d) dell'articolo 1 della Legge n. 16 del 1992, con riferimento all'entità della pena applicata - che nel caso di specie era inferiore a due anni di reclusione - pur essendo avviso della prefettura che non potesse neanche applicarsi l'ipotesi individuata nella lettera c) del medesimo articolo 1 della Legge n. 16 del 1992 con riferimento alla tipologia del reato addebitato, che non risultava commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione.
Per i suesposti motivi si ritiene di confermare la insussistenza dei presupposti per l'applicazione della normativa richiamata.


Pag. II


Pertanto, per quanto concerne il riferimento, contenuto nell'interrogazione in esame, al procedimento d'appello in corso avverso quella sentenza di condanna, si evidenzia che eventuali ulteriori valutazioni sull'applicabilità della Legge n. 16 del 1992 si ricollegano all'esito della predetta fase processuale nella misura in cui dovesse intervenire una modifica in ordine alla tipologia del reato contestato o all'entità della pena applicata.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

ALOI. - Al Ministro dell'ambiente, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la realizzazione del Porto di Saline Joniche, in provincia di Reggio Calabria non ha dato i risultati sperati, dovendo essere un supporto dell'area industriale Liquilchimica, sorta nella stessa zona e mai in funzione;
chilometri di costa, situati nelle vicinanze delle opere adesso indicate, sono state erose dalle acque del Mare Jonio, provocando, oltre ad un grave dissesto ambientale, anche pesanti danni per la popolazione locale, per gli operatori economici, per le realtà imprenditoriali e turistiche ivi presenti;
quanto descritto illustra uno stato di cose, che diviene ogni giorno meno sostenibile -:
quali urgenti iniziative i Ministri interrogati intendano promuovere per fare fronte ad una così grave situazione, che rischia di divenire, per molti versi, l'ennesima dura penalizzazione per un territorio già provato sotto l'aspetto economico, produttivo ed occupazionale.
(4-30825)

Risposta. - L'interrogazione riguarda i problemi di erosione della costa ionica ed il porto di Saline Joniche. In merito si riferisce che il predetto porto è stato realizzato a cura dell'ex Cassa per il Mezzogiorno. La consegna provvisoria dell'opera all'Amministrazione Marittima da parte dell'ente di cui sopra trasformatosi nel frattempo in Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, si è verificata soltanto nel 1991 mentre la consegna definitiva non è stata ancora formalizzata, in quanto né l'Agenzia né il Ministro dei Lavori Pubblici hanno provveduto a trasmettere gli elaborati di progetto necessari per definire la procedura di consegna. Ciò, nonostante reiterati solleciti in tal senso da parte della Capitaneria di porto di Reggio Calabria, cui l'infrastruttura portuale è stata affidata.
L'Amministrazione Marittima ha poi provveduto a classificare lo scalo in questione, che è da considerare porto marittimo di 2a categoria, 4a classe, rientrante tra i porti di competenza regionale, nelle more della definizione dei nuovi criteri e della nuova classificazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n. 84.
La locale Capitaneria di porto ha anche ripetutamente sollecitato i competenti organi tecnici statali e regionali perché fosse predisposto, in tempi rapidi, il necessario intervento strutturale finalizzato ad impedire, o quantomeno a ridurre sensibilmente il deposito di materiale sabbioso che ostruisce tuttora l'imboccatura portuale.
Al riguardo risulta che la Regione Calabria, Assessorato ai Lavori Pubblici, ha recentemente promosso uno studio di fattibilità per la verifica della tipologia strutturale che dovrà essere realizzata per ottenere l'eliminazione definitiva del fenomeno di insabbiamento.
Nel frattempo sono stati indetti, dalla Capitaneria di porto competente, numerosi tavoli istituzionali per affrontare e risolvere la questione in sede collegiale.
Nel 1998, infatti, la situazione era divenuta ormai insostenibile, anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, a causa del blocco di ogni attività portuale e della conseguente protesta degli operatori marittimi e dei pescatori locali, le cui imbarcazioni erano rimaste imprigionate all'interno del bacino portuale in questione.
Nel corso dei molteplici incontri tenutisi presso la Capitaneria di porto competente, dopo aver scartato l'ipotesi di un intervento pubblico a causa della difficoltà di reperire


Pag. III

in tempi brevi le risorse necessarie, si è infine optato per un intervento di dragaggio da far eseguire ad un'impresa privata senza oneri per lo Stato.
È stato consentito all'impresa prescelta di utilizzare a scopo commerciale una quota-parte del materiale sabbioso ricavato dall'operazione di cui sopra, mentre la rimanente quantità di inerti è stata destinata al rifascimento dell'arenile di Montebello Jonico, recentemente eseguito a cura e spese della stessa ditta concessionaria.
L'intervento in parola non ha dato dei risultati soddisfacenti dal momento che, a distanza di qualche mese dall'effettuazione dello stesso, l'imboccatura portuale è risultata nuovamente in gran parte ostruita dal continuo naturale apporto di materiale sabbioso e ghiaioso. Allo stato attuale, quindi essa è transitabile solo da piccole imbarcazioni attraverso un modesto canale il cui fondale è di circa un metro.
Per ciò che concerne la difesa delle coste si fa presente che con decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1999 articolo 69, comma 4, è stato sancito il trasferimento alle Regioni delle funzioni concernenti la conservazione del suolo, nonché le opere di manutenzione per la difesa delle coste; con l'articolo 59 del citato decreto sono state inoltre delegate alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo ove la sua utilizzazione abbia finalità turistiche.
Con la legge n. 183 del 18 maggio 1989, articolo 10 sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle sole zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché le aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della Navigazione Marittima.
Il decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998 emesso in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997, articolo 89, punto h, stabilisce che sono trasferite alle Regioni ed agli Enti locali le funzioni relative alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri.
Con Decreto legislativo 300 del 30 luglio 1999 articolo 35 al Ministero dell'Ambiente sono attribuite le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell'Ambiente e del territorio, identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ambientali; difesa del suolo e tutela delle acque ecc.
Ai sensi della legge n. 183 del 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1999 l'Autorità di Bacino della Regione Calabria ha presentato un programma di interventi per la difesa delle coste, comprendente la fascia costiera delle Saline Joniche. Tale programma è stato trasmesso al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione.
Si aggiunge infine che nello scorso mese di maggio, l'Amministrazione Comunale di Montebello Jonico ha convocato un consiglio comunale aperto, nel corso del quale è intervenuto l'Assessore Regionale ai lavori pubblici il quale, nel prendere atto della grave situazione venutasi a creare a seguito del totale insabbiamento dell'entrata del porto in questione, ha garantito un finanziamento regionale ammontante a settecentocinquantamilioni di lire per operare un intervento urgente, affidando nel contempo l'esecuzione di tali lavori al locale ufficio del Genio Civile Opere Marittime.
Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

ALOI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
il gestione delle risorse umane degli uffici Poste e telecomunicazioni di Reggio Calabria rischia di essere svolta senza i criteri dovuti, con riferimento ad un momento così delicato per il nuovo assetto aziendale;
alcuni settori rischiano di essere penalizzati da trasferimenti fuori provincia, senza tenere conto delle indubbie professionalità maturate nel tempo;
è un dato incontrovertibile che una via fondamentale per il risanamento ed il rilancio dell'azienda Poste è rappresentata da un'adeguata valorizzazione del patrimonio umano -:


Pag. IV


quali siano le iniziative che il ministro interrogato intenda assumere per evitare nocive mortificazioni di valide professionalità e dare, al contrario, il giusto risalto al prezioso bagaglio di esperienza maturato nel tempo.
(4-31499)

Risposta. - Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.
Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante - nel confermare, in via preliminare, l'impegno, in atto, per conseguire adeguati livelli di efficienza e affidabilità comparabili a quelli degli altri Paesi dell'Unione Europea, ha comunicato che, con il piano di impresa 1998-2002 si propone di fronteggiare lo stato di crisi attuale, al fine di conseguire gli obiettivi di qualità dei servizi, il risanamento economico-finanziario e il rilancio della società, nonché di conseguire in tutti i punti della rete un livello di prestazioni adeguato, con un supporto di addetti che per numero e per attività, rispondano alle effettive esigenze della clientela.
Tra le numerose iniziative già assunte rientrano: la razionalizzazione dell'applicazione delle risorse umane, con un'allocazione nei settori ed aree cruciali, attuata attraverso un'attenta analisi delle diverse realtà territoriali, abbandonando completamente la concezione degli organici predefiniti; l'assorbimento del precariato stabile e il rallentamento del
turn-over.
Il completo riassetto comporta, di conseguenza, un riposizionamento di un notevole numero di unità lavorative nei diversi comparti di attività e sul territorio, utilizzando anche lo strumento della mobilità, tenendo conto delle complessive esigenze di equilibrata gestione e, ove possibile, delle esigenze del personale interessato.
In tale ottica è stato introdotto un nuovo modello organizzativo sulla base del quale è stata semplificata la rete territoriale articolandola su due livelli, al fine di rendere più chiare le responsabilità gestionali, di migliorare il rapporto con la clientela e di ridurre i costi di gestione.
Sono state, pertanto, eliminate tutte le sedi regionali e le agenzie di coordinamento per cui il ridimensionamento ha riguardato tutto il territorio nazionale e non soltanto quello calabrese, mentre, come struttura di riferimento sono state poste le filiali alle quali fanno capo gli uffici postali ed i recapiti.
Tali modifiche non hanno tuttavia comportato alcuna riduzione degli organici ma solo un minore ricorso all'assunzione di personale precario, in quanto il personale prima applicato presso le sedi è stato gradualmente ed in prevalenza adibito ai servizi di recapito e di sportelleria, al fine di migliorare gli standards qualitativi di tali servizi.
Inoltre, ha aggiunto Poste Italiane, nell'ambito del processo di riorganizzazione che sta positivamente conducendo, la società ha effettuato e continua ad effettuare movimenti di personale secondo modalità concordate con le organizzazioni sindacali e, per quanto possibile, con il personale interessato, dedicando particolare attenzione alle unità produttive che rivestono una fondamentale importanza nell'attuale fase di rilancio aziendale. A tale proposito ha sottolineato che la mobilità di personale rientra in quella logica che prioritariamente mira alla salvaguardia dell'attuale livello occupazionale.
La regione Calabria non è certamente estranea all'attività di ricollocazione del personale, effettuata secondo le modalità indicate e, proprio al fine di «evitare nocive mortificazioni di valide professionalità», l'azienda sta valorizzando tutto il personale coinvolgendolo, senza discriminazioni di sorta, in diversi progetti di formazione, per utilizzare appieno il suo potenziale ed aggiornare la sua preparazione, in maniera di renderlo idoneo alla gestione dei nuovi servizi e all'utilizzo di nuove tecnologie nel frattempo introdotte.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.


Pag. V

AMATO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
ai sensi dell'ordinanza ministeriale 153/99 la professoressa Trigona Laura, ha presentato domanda di abilitazione per la provincia di Torino riservata alla classe 51/A, con la prova integrativa di sostegno;
la stessa ha frequentato il corso abilitativo costituito di 60 ore di lezione del modulo di base, oltre il corso specifico di 50 ore (di cui 11 ore di autoformazione e 11 ore di tirocinio) e ancora altre 30 ore di lezioni relative alle attività di sostegno;
alla fine del corso la stessa ha sostenuto la prova scritta e successivamente la prova orale, terminata la quale non è stata considerata abilitata;
sin dalla prova scritta la Commissione era mancante del componente specialista nel sostegno, tale mancanza si è ripetuta anche alla prova orale;
dalla lettura dell'articolo 7 comma 14 dell'ordinanza ministeriale 153/99 si deduce che il corso doveva essere costituito da 30 ore del corso base, più 30 ore del corso di sostegno oltre le 50 ore del corso specifico;
l'articolo 8 comma 3 dell'ordinanza ministeriale 153/99 prevede che «la commissione è costituita dal docente del modulo di base e dal docente del modulo specifico», oltre naturalmente il presidente, e l'articolo 9 comma 12 prevede anche «che per i candidati in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap... le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente all'integrazione degli alunni portatori di handicap in connessione delle discipline di competenza»;
da quanto esposto dagli articoli precedenti si evidenzia che per i candidati specialisti del sostegno, all'interno delle varie commissioni avrebbe dovuto operare ed essere inserito un terzo componente specialista del sostegno, nominato tra i docenti del corso specifico-base di 30 ore;
in base a tali considerazioni la professoressa ha presentato ricorso gerarchico -:
se non ritenga che il corso formativo è stato disposto in maniera irregolare e illegittima essendo state fatte 30 ore di lezione in più;
se non ritenga che la commissione esaminatrice è stata costituita in maniera illegittima e irregolare, dovendo comprendere un docente specialista nel sostegno;
se non ritenga quindi che le prove finali sono nulle poiché le verifiche sono state effettuate da una Commissione priva di componente specialista nel sostegno;
quali interventi urgenti intenda adottare per sanare una situazione di irregolarità così grave.
(4-30142)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata il Provveditore agli Studi di Torino ha fatto presente che tra il dicembre 1999 e l'aprile 2000 è stata organizzata nella provincia la sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, indetto ai sensi dell'O.M. n. 153 del 15 giugno 1999.
La signora Trigona ha presentato domanda di partecipazione a sessione riservata per la classe A051 (materie letterarie e latino nei licei scientifici).
La candidata ha chiesto di partecipare alla procedura per il conseguimento di una abilitazione o idoneità finalizzate, in connessione con le discipline di competenza, all'accertamento delle capacità didattiche relativamente all'integrazione degli alunni portatori di handicap essendo in possesso del prescritto titolo di specializzazione per insegnamento agli allievi portatori di handicap ed avendo prestato servizio per almeno 360 giorni sul posto di sostegno.
Per gli aventi diritto che avevano chiesto di partecipare al corso anche per l'accertamento delle capacità didattiche riguardanti l'integrazione degli allievi portatori di handicap il modulo di base di 60 ore è stato ridotto al 50 per cento per consentire a tali


Pag. VI

docenti di partecipare ad un corso di 30 ore specifico per l'accertamento delle suddette capacità.
Su sollecitazione della quasi totalità dei docenti, il dirigente scolastico provinciale ha concesso ai suddetti di partecipare all'intero corso di base di 60 ore, ritenendo di offrire agli stessi una formazione più completa e qualificante.
Nell'organizzazione dei corsi non è stata in alcun modo alterata la coerenza dei percorsi formativi rispetto ai programmi e la frequenza delle ore supplementari è stata sempre considerata volontaria, né ha condizionato il giudizio di ammissione alla fase finale.
Per quanto riguarda poi la composizione della commissione giudicatrice, la medesima è stata costituita secondo quanto previsto dall'O.M. 153/99 in quanto il Presidente della Commissione, dirigente scolastico in servizio nella provincia di Torino, essendo stato negli anni passati destinatario di formazione sulle problematiche connesse con l'insegnamento degli allievi portatori di handicap, ha garantito la professionalità richiesta per la conduzione degli esami finali del corso in questione.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

ANGELICI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il 16 aprile 2000 si sono svolte a Taranto, insieme alle elezioni regionali anche quelle per l'elezione del sindaco e giunta municipale e delle strutture circoscrizionali delle città;
a distanza di oltre 15 giorni dalla consultazione, ancora fervono durissime polemiche e si preannunciano ricorsi, denunce alla magistratura, per presunti errori, scorrettezze, pressioni, che sarebbero state commesse da scrutatori, rappresentati di liste, e presidenti di seggio nel corso della consultazione elettorale;
vengono da molti candidati denunciate scorrettezze, anomalie procedurali e gravi interferenze sia nel momento elettorale che in quello delle operazioni di scrutinio, relativamente all'attribuzione delle preferenze ed il computo dei voti di lista, sia nelle elezioni comunali che circoscrizionali;
viene affermato e scritto su organi di stampa che i dati riguardanti 6 delle 190 sezioni scrutinate non possono essere trascritti nei verbali, da parte della commissione elettorale del tribunale, in conseguenza dei pasticci e delle irregolarità che sono stati commessi dai presidenti dei seggi;
vi sono candidati che non hanno trovato il proprio voto nella sezione dove hanno votato;
vi sono elettori che affermano di aver avuto dal presidente schede già votate e che, avendolo fatto notare, hanno ottenuto altre schede;
vi sono sezioni dove il numero delle preferenze sarebbe superiore al numero di elettori;
vi sono verbali con fogli mancanti, verbali incompleti, eccetera -:
se non ritenga di dover disporre una urgente inchiesta che accerti la verità dei fatti e che riporti nei cittadini la certezza sulla correttezza delle operazioni elettorali e sull'operato dei presidenti e scrutatori e la piena legittimità democratica, dei risultati elettorali conseguiti.
(4-29639)

Risposta. - In merito alla situazione verificatasi nel comune di Taranto in occasione delle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali del 16 aprile scorso, risultano prodotti al T.A.R. per la Puglia, sezione di Lecce, tre ricorsi riguardanti la richiesta di correzione di errori materiali che si sarebbero verificati nel conteggio e nell'attribuzione dei voti.
I ricorsi di cui trattasi (per i quali è stata fissata udienza per il 27 luglio 2000) sono stati presentati dai sigg. Ungaro Giovanni (PPI), Bruno Graziana (AN) e Russo Cataldo (UDEUR).
L'attuale sistema normativo, infatti, non consente di procedere in via amministrativa


Pag. VII

alla modifica dei risultati elettorali con la rettifica dei dati che dovessero risultare errati.
Pertanto, ove i verbali delle sezioni contengano errori, inesattezze o incongruenze varie, ovvero il comportamento dei componenti del seggio presenti anomalie o irregolarità o non sia conforme a legge, può essere adita l'Autorità giudiziaria competente, che l'ordinamento individua nel giudice amministrativo, ove le irregolarità riscontrate costituiscano vizi di legittimità del procedimento, nel giudice ordinario, nel caso di irregolarità relative a diritti soggettivi perfetti, nel giudice penale, ove si configurino ipotesi di reato.
La problematica sollevata dall'interrogante è ben presente a questa Amministrazione che, al fine di evitare che gli inconvenienti suddetti, già verificatisi in passato, potessero ancora ripetersi, in vista delle elezioni della scorsa primavera, ha ritenuto di dover sensibilizzare direttamente i dirigenti delle cancellerie delle Corti di Appello affinché i presidenti di seggio fossero scelti nell'assoluto rispetto delle norme dettate in materia dalla Legge 21 marzo 1990, n. 53.
Come è noto, infatti, i presidenti vengono nominati dalla Corte d'Appello e scelti da un albo tenuto dalla stessa Corte. L'iscrizione all'albo è subordinata al solo possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e lo stesso albo viene aggiornato ogni anno con nuove iscrizioni (a richiesta dei cittadini interessati) e cancellazioni.
Tra i motivi che possono portare alla cancellazione dall'albo, indicati all'articolo 1, comma 4, della predetta legge, vi è quello di essersi resi responsabili di gravi inadempienze, accertate e segnalate dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione.
Per quel che concerne gli scrutatori, questo Ministero ha fornito i necessari chiarimenti ai comuni in merito all'esatta interpretazione dell'articolo 9 della legge n. 120 del 1999, che ha attribuito carattere esclusivamente volontario all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore. Inoltre è stato disposto che i sindaci ed i dirigenti delle cancellerie, nel notificare l'avvenuta nomina rispettivamente agli scrutatori ed ai presidenti di seggio, richiamassero la particolare attenzione dei medesimi in merito all'osservanza delle leggi e delle istruzioni ministeriali in materia, nonché in merito alle responsabilità di natura penale cui avrebbero potuto andare incontro al sensi degli articoli 89, 90, 91, 92, 94, 96 e 98 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.
Si è ritenuto, altresì, nella stessa circostanza delle ultime consultazioni elettorali, di dover richiamare l'attenzione dei sindaci in ordine all'esigenza di una regolare tenuta dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, dedicando particolare cura all'esclusione di coloro che non abbiano più titolo a esservi iscritti per i motivi espressamente indicati nel comma 2, dell'articolo 3 della legge n. 95 del 1989 così come sostituito dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 120 del 1999.
I sindaci sono stati anche sensibilizzati affinché provvedessero a segnalare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 53 del 1990, alle cancellerie delle Corti di Appello territorialmente competenti i nominativi dei presidenti di seggio da cancellare dall'albo per le cause ivi contemplate.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

APOLLONI, GALLI e RIZZI. - Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
dopo oltre 40 anni non sono ancora state terminate le procedure di liquidazione dei cosiddetti enti inutili;
il ministero del tesoro ha recentemente provveduto allo scioglimento di 34 di questi, attraverso un decreto pubblicato su uno speciale supplemento della Gazzetta Ufficiale;
tuttavia restano scandalosamente tuttora in vita, senza ragion d'essere, in forma di soggetti in gestione liquidatoria, ben 800 enti;


Pag. VIII


spicca ancora il nome dell'Inam, l'Istituto nazionale assistenza malattie, da vent'anni in liquidazione;
la maggior parte di queste gestioni peraltro presentano un attivo, il cui importo è depositato su un conto corrente infruttifero intestato al ministero del tesoro;
e non mancano le situazioni di disavanzo, come nel caso dell'Enapi, con un passivo di oltre due miliardi -:
perché non provveda ad eliminare i restanti 800 enti inutili;
quanto costi ai cittadini contribuenti la presenza dei restanti 800 enti inutili;
quanto si dovrà attendere per assistere alla scomparsa definitiva di tutti gli enti inutili.
(4-25804)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la liquidazione degli enti inutili.
Al riguardo, si fa presente che, con il provvedimento di soppressione, l'ente non deve più ritenersi «in vita», in quanto cessa la sua attività istituzionale. Si determina, quindi, il passaggio alla fase meramente liquidatoria, gestita da questo ministero, il quale provvede, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, alle operazioni di liquidazione degli enti soppressi.
Al 31 dicembre 1999 su 829 gestioni liquidatorie affidate all'I.G.E.D., ne sono state portate a definitiva chiusura 490. Restano, quindi, da definire 339 gestioni liquidatorie.
Nel 1999 sono state chiuse n. 32 gestioni liquidatorie, delle quali n. 7 in pareggio, n. 11 con un disavanzo complessivo di L. 1.500 milioni circa e n. 14 con un avanzo complessivo di L. 37.500 milioni circa, con una differenza positiva di oltre 31.200 milioni.
Nell'anno 2000 si prevede la chiusura di altre 50 gestioni liquidatorie.
Per quanto riguarda i risultati gestionali degli enti in questione, giova precisare che le disponibilità liquide conseguite dal realizzo delle attività degli enti vengono utilizzate, in buona parte, per soddisfare le domande con le quali i creditori degli enti, anche nelle competenti sedi giudiziarie, richiedono il riconoscimento ed il pagamento delle loro spettanze dal momento che la procedura liquidatoria, disciplinata dalla citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, si propone, come obiettivo, l'integrale soddisfacimento delle pendenze dell'ente soppresso. La procedura liquidatoria costituisce, quindi, una fase necessaria, intesa a costituire le disponibilità necessarie per il pagamento dei creditori.
Per quanto attiene al costo sostenuto da parte dei cittadini contribuenti, si precisa che solo con l'introduzione, a partire dall'esercizio 2000, nel sistema contabile pubblico, di una contabilità analitica per centri di costo, sarà possibile conoscere annualmente l'effettivo costo della struttura organizzativa dell'I.G.E.D. Tuttavia, la Corte dei conti nel Rendiconto sperimentale per il 1995 ha indicato in lire 12,8 miliardi la spesa per la funzione-obiettivo «gestioni liquidatorie degli enti soppressi» costituita da spese di funzionamento, comprese quelle di personale.
Con riferimento ai tempi previsti per la chiusura delle gestioni liquidatorie degli enti in trattazione, non possono non richiamarsi le molteplici cause che ne ritardano la definizione, alcune delle quali discendono dalle stesse previsioni normative, che a volte si presentano di dubbia interpretazione, generando un aumento del contenzioso.
La conclusione delle procedure di liquidazione dipende anche dalla risoluzione di situazioni debitorie e creditorie di lunga e difficile definizione e dalla conclusione delle numerose controversie giudiziarie in corso, tra cui particolare rilevanza assume il contenzioso determinatosi per effetto della richiesta di restituzione, da parte del personale dipendente interessato, dei contributi versati nei Fondi Integrativi di Previdenza (F.I.P.) già esistenti presso gli enti soppressi (articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 76 1/79).
Al fine di rendere più spedita e funzionale l'attività liquidatoria, questa amministrazione


Pag. IX

ha assunto, nell'ambito delle proprie competenze le iniziative necessarie per accelerare le procedure di liquidazione, che possano condurre ad una più sollecita chiusura degli enti posti in liquidazione.
Gli interventi che si ritiene di adottare mirano a chiudere le gestioni liquidatorie degli enti interessati da problematiche minori attraverso particolari operazioni quali, ad esempio, il trasferimento ad altro ente di alcune partite debitorie la cui definizione richiede tempi non determinabili; in secondo luogo, ad accelerare l'alienazione del patrimonio immobiliare mediante esperimenti di asta pubblica di immobili liberi, locati ad uso commerciale e locati ad uso abitativo da persone che non hanno manifestato interesse ad acquistare l'unità immobiliare in locazione, nonché attraverso l'invio, secondo le modalità richieste dalla legge n. 560 del 1993, di proposte di vendita, a trattativa privata, ai diversi conduttori di alloggi provenienti dal soppresso Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza per le Ostetriche ENPAO.
Si precisa che per il conseguimento del risultato previsionale continueranno ad essere intraprese le varie iniziative tese alla promozione di conferenze di servizi, allo scopo di pervenire all'adozione dei decreti interministeriali di cui all'articolo 65 della legge n. 833 del 1978, alla ricognizione del patrimonio mobiliare per proseguire lo smobilizzo attraverso l'acquisizione delle dichiarazioni di «fuori uso», nonché ad attivare la procedura di recupero crediti e annullamento di quelli di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, a norma dell'articolo 9 della legge n. 1404 del 1956.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

BALLAMAN. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
durante le elezioni tenutesi ieri 28 maggio 2000 in Perù, nessuno degli osservatori internazionali sia dei Paesi dell'organizzazione degli Stati Americani che dell'Unione europea ha ritenuto opportuno partecipare al monitoraggio dal momento che apparivano evidenti manipolazioni e frodi elettorali che d'altra parte erano già state acclarate sin dal primo turno elettorale tenutosi tre settimane or sono -:
non si ritenga opportuno farsi promotori di sanzioni economiche nei confronti del Governo Peruviano non democraticamente eletto, tenuto conto altresì che il nostro Governo insieme ad alcuni altri dell'Unione europea si è già fatto promotore di sanzioni anche nei confronti di Governi democraticamente eletti come quello Austriaco.
(4-29968)

Risposta. - Il Ministero degli Esteri conferma che corrisponde senz'altro a verità quanto riferito dall'interrogante circa il ritiro degli osservatori internazionali - e tra di essi anche la delegazione del Governo italiano - inviati a monitorare lo svolgimento del secondo turno delle elezioni presidenziali in Perù.
Al pari degli altri partners europei, l'Italia ha successivamente adottato una politica volta a favorire la normalizzazione del quadro politico interno peruviano, attraverso un dialogo costruttivo tra il Presidente Fujimori e l'opposizione, appoggiando in tal senso gli sforzi realizzati dall'OSA.
Peraltro, l'annuncio a sorpresa di Fujimori del 16 settembre u.s., con il quale il Presidente ha promesso nuove elezioni presidenziali, da realizzarsi nei prossimi mesi e alle quali non ripresenterà la propria candidatura, a causa dell'episodio di flagrante corruzione che ha coinvolto un uomo di sua fiducia, apre uno scenario incerto per il futuro del Perù.
Da parte italiana, si intende incoraggiare le autorità peruviane a prendere tutte le misure necessarie al consolidamento dello stato di diritto, auspicando che siano messe in pratica tutte le misure necessarie affinché le previste elezioni generali abbiano luogo nel più breve tempo possibile e nel pieno rispetto del diritto e delle regole democratiche, conformemente ai principi contenuti nella Dichiarazione di Rio nel giugno 1999.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.


Pag. X

BALLAMAN. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
sabato 3 giugno alle ore 7.30 l'ex consorzio agrario pordenonese di viale Dante è stato occupato da un gruppo dei centri sociali denominato «Gata Negra»;
in tale azione sono state forzate le porte e richiuse con lucchetti da una quarantina di occupanti che nella notte, chiusisi dentro, hanno svolto colà un concerto;
tale gruppo non è nuovo a tali iniziative avendo già inscenato lo scorso 6 maggio una manifestazione di puro disturbo al conferimento della cittadinanza onoraria alla brigata Ariete;
negli anni passati occupazioni simili a Pordenone non avevano avuto alcuno sviluppo giudiziario pur essendo palese, come in questo caso, l'occupazione abusiva dell'edificio, oltre al danneggiamento dello stesso;
è sì importante che le amministrazioni pubbliche provvedano a garantire spazi adeguati per il coinvolgimento sociale, ma è altrettanto importante garantire una legalità che giorno per giorno va scemando -:
quali iniziative siano state prese al fine di individuare e perseguire penalmente i responsabili di tale atto o se invece si intenda lasciar passare impuniti tali comportamenti, nel qual caso sembra doveroso informare tutte le associazioni e le organizzazioni anche politiche, che al fine di organizzare la propria attività sono costrette, giustamente, al pagamento di onerosi canoni di affitto per sale ed uffici.
(4-30140)

Risposta. - Nel corso della notte del 3 giugno scorso, in Pordenone, circa dieci aderenti al Circolo Culturale di estrazione anarchica, denominato «Emiliano Zapata», hanno occupato uno stabile di quel centro cittadino, già sede del «Consorzio Agrario delle Province e della Regione Friuli Venezia Giulia», attualmente in disuso, organizzandovi un concerto.
«È stato riferito che l'occupazione, conclusasi, comunque, senza incidenti nel tardo pomeriggio del 5 giugno successivo, si inquadra nell'ambito della vicenda in corso con quella Amministrazione Comunale per la concessione di un nuovo spazio per il predetto Circolo, dopo che la precedente sede era stata fatta sgomberare nel febbraio precedente per le fatiscenti condizioni dell'immobile.
L'iniziativa, come il precedente «presidio antimilitarista» del 6 maggio 2000, organizzato dallo stesso circolo, in concomitanza con la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria pordenonese al contingente della 132a Brigata Corazzata «Ariete», cui fa cenno l'interrogante, anch'esso svoltosi senza incidenti, è stata regolarmente segnalata alla competente Autorità Giudiziaria.
Si aggiunge che, in assenza di querela della società proprietaria dell'edificio, non risulta siano stati ravvisati elementi per avviare l'azione penale nei confronti degli occupanti.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Massimo Brutti.

BERGAMO. - Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:
da notizie di stampa nazionale, si apprende che nel corso dell'ultima conferenza nazionale delle camere penali, l'avvocato Nicola Buccico, presidente del consiglio nazionale forense, ha denunciato l'eccessivo spreco di denaro pubblico da parte del Governo per onorare le parcelle dei difensori dei collaboratori di giustizia; si conta che nel solo anno 1997 ammontano ad oltre 30 miliardi di lire;
lo stesso avvocato Buccico, nel corso del suo intervento, denuncia che la scelta di tali difensori viene effettuata dagli stessi pubblici ministeri per cui vi è una sorta di contiguità alle aspettative dei pubblici ministeri. Per tali motivi sulle parcelle, che vengono in tale modo «impacchettate» ed


Pag. XI

onorate dal Ministero dell'interno, non vi è alcun tipo di controllo -:
quali valutazioni diano riguardo a tale questione;
se non ritengano utile provvedere ad una riforma delle norme che riguardano la difesa d'ufficio dei non abbienti.
(4-21045)

Risposta. - L'interrogazione concerne le modalità di scelta del difensore di fiducia da parte dei collaboratori di giustizia ed il pagamento dei relativi onorari.
Al riguardo si osserva che anche per le persone ammesse alle misure di protezione previste dalla Legge 15 marzo 1991, n. 82 la nomina del difensore di fiducia è disciplinata, come per la generalità degli altri soggetti, dalle norme del codice di procedura penale (articolo 96 e seguenti).
Conseguentemente, la scelta del difensore, quale modalità di effettiva estrinsecazione del diritto inviolabile alla difesa, avviene secondo le personali valutazioni del «collaborante» e nessun limite può derivare o deriva da alcuna disposizione o criterio determinato o controllato da organi della pubblica amministrazione.
Relativamente al pagamento degli onorari, si precisa che il decreto interministeriale 24 novembre 1994, in attuazione delle disposizioni di legge sopra citate, prevede che il programma di protezione possa comprendere misure di supporto economico, anche per l'assistenza legale. Ciò è ammesso limitatamente alle spese ed onorari di un solo avvocato o procuratore legale, prescelto dall'interessato, e sempre che si tratti di patrocinio per reati commessi anteriormente all'inizio della collaborazione.
Qualora, invece, il «collaborante» decida di essere patrocinato anche da altri legali, gli oneri che ne conseguono sono a suo totale carico.
Si aggiunge che, al solo scopo di semplificare le procedure di sicurezza nella gestione dei rapporti economici del collaborante e, nel contempo, per agevolare la riscossione delle competenze da parte del legale, il Servizio Centrale di Protezione provvede, surrogandosi al collaboratore, alla liquidazione degli onorari il cui importo non sia superiore alla media tra il minimo ed il massimo previsto dalle tariffe forensi.
Tale surrogazione non altera, evidentemente, il carattere strettamente personale e fiduciario del rapporto tra il «collaborante» e i propri legali, i quali, peraltro, possono rivolgersi direttamente ai loro clienti per la liquidazione degli importi non rientranti nei parametri prefissati dalle già ricordate tariffe forensi.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Massimo Brutti.

BERGAMO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della sanità, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
recentemente sono state diffuse dalla stampa alcune notizie in ordine allo scoppio in Uganda dell'epidemia del virus «Ebola»;
come è ampiamente risaputo, le frontiere italiane non sono sufficientemente controllate per impedire il notevole flusso di immigrati clandestini per cui sussiste realmente il rischio che ugandesi affetti dal terribile morbo possano entrare in Italia -:
quali misure idonee abbia assunto il Governo italiano per assicurare un maggiore controllo delle frontiere;
quali verifiche vengono effettuate nei confronti degli ugandesi che entrano regolarmente in Italia affinché non siano portatori della malattia;
quali aiuti abbia assegnato all'Uganda il Governo italiano per tentare di arginare la diffusione della malattia in quel Paese;
quali profilassi sanitarie sono state previste in merito.
(4-32310)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, dietro delega


Pag. XII

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro i limiti di competenza.
Non appena l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che i casi di sindrome da febbre emorragica acuta con elevata letalità osservati in Uganda dalla fine del mese di settembre erano dovuti ad infezione da
virus Ebola, questo Ministero ha provveduto ad informare della questione sia gli Uffici periferici del Ministero della Sanità sia gli Assessorati regionali alla sanità, ricordando - nel contempo - le linee guida per la prevenzione ed il controllo e per la gestione di casi e di contatti di casi di febbri emorragiche virali emanate dal ministero della Sanità nel 1995, ed ancora valide sotto il profilo scientifico.
Gli Uffici e le Autorità regionali in tal modo interessati ricevono periodici aggiornamenti sull'evoluzione dell'epidemia di febbre emorragica virale Ebola e sono quindi in grado, nell'ambito delle rispettive competenze, di informare appropriatamente i viaggiatori diretti tanto in Uganda che in altri Paesi africani, nonché di esercitare un'adeguata azione di vigilanza sanitaria alle frontiere.
Il controllo dei movimenti migratori clandestini esula dalle competenze dell'amministrazione sanitaria; va comunque sottolineato che il sistema sanitario italiano risulta in grado di gestire eventuali casi e contatti di febbre emorragica virale Ebola, come del resto dimostrato nel 1995, quando due cittadine italiane che avevano avuto contatti con una loro congiunta morta di Ebola in Zaire, hanno fatto ritorno in Italia.
Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

BOCCIA e CASINELLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
le Segreterie di Roma e del Lazio delle organizzazioni sindacali della Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca/Uil nel corso del 1999 hanno richiesto di incontrare con urgenza i rappresentanti dei Consigli di amministrazione dell'UniCredito Italiano spa e della banca commerciale italiana spa, che rappresentano i due maggiori azionisti del Credito fondiario ed industriale - Fonspa spa;
il fine di detti incontri era quello di ottenere maggiori chiarimenti in merito alle prospettive che avrebbero presumibilmente investito a breve il Fonspa spa, anche a seguito delle trattative in essere con alcune società statunitensi interessate all'acquisizione di detto istituto, e tuttavia, non risulta essere ancora chiarito quale possa essere l'impegno delle possibili società acquirenti per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la futura operatività dell'istituto medesimo;
le organizzazioni sindacali della Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil, in data 28 gennaio 1999, hanno convocato l'assemblea dei lavoratori al fine di valutare le necessarie iniziative da intraprendere a tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e contrattuali, a fronte delle preoccupanti dichiarazioni rese dall'amministrazione Fonspa sul bilancio dell'Istituto bancario -:
se non ritengano opportuno procedere ad una verifica diretta ad accertare l'effettiva esistenza di seri rischi per i livelli occupazionali del Credito fondiario e industriale - Fonspa spa, e, in tale ipotesi, quali misure le Direzioni responsabili prevedano di intraprendere al fine di salvaguardare le professionalità ed il numero degli occupati presenti dell'Istituto, informandone compiutamente e in tempi brevi quanti verrebbero ad esserne interessati.
(4-28242)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la cessione della partecipazione azionaria (51,72 per cento) nel Credito Fondiario ed Industriale - Fonspa S.p.A. da parte della Banca Commerciale Italiana S.p.A. e dell'Unicredito Italiano S.p.A.
Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa preliminarmente presente che l'organo di vigilanza, per quanto di competenza, ha esaminato, in conformità alla normativa vigente (Istruzioni di Vigilanza, Tit. II, Cap. I) l'istanza avanzata dalla Luna Holding S.p.A. e dalla controllante indiretta Morgan Stanley


Pag. XIII

Dean Witter & Co., per l'acquisizione di una partecipazione di controllo nel Fonspa, ed ha rilasciato, nel mese di giugno u.s., l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario).
Per quanto concerne l'impegno, da parte della società acquirente, inteso a salvaguardare i livelli occupazionali, si fa presente che, benché la questione esuli dai profili di vigilanza rilevanti per le Autorità creditizie, la Banca d'Italia ha, comunque, provveduto ad interessare l'Unicredito Italiano e la Banca Commerciale Italiana, le quali hanno riferito quanto segue.
I Consigli di Amministrazione della Banca Commerciale Italiana e dell'Unicredito Italiano hanno approvato, nel mese di marzo 2000, la cessione delle rispettive quote di partecipazione nel Fospa al Gruppo Morgan Stanley Dean Witter, nell'ambito di un'operazione articolata in diverse fasi.
Il contratto, sottoscritto dalle due banche con il citato Gruppo Morgan Stanley Dean Witter, non contiene specifiche pattuizioni concernenti i futuri livelli occupazionali del Fospa; pertanto, la materia, una volta perfezionato il trasferimento delle quote di partecipazione societaria, rientrerà nella competenza della nuova proprietà.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

BORGHEZIO. - Al Ministro del bilancio, e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
la vicenda del crack del Gruppo «Patrimonium», la finanziaria di Cento dei fratelli Stefano e Valerio Melloni e dei loro soci, dichiarata fallita nel 1993, con un «buco» di 130 miliardi ed il coinvolgimento di circa 1.700 piccoli risparmiatori, sta evidenziando gravi responsabilità della Consob e della Banca d'Italia;
su iniziativa del curatore fallimentare, è stata depositata, una citazione per danni alla Commissione ed alla Banca centrale che parte dal presupposto che dalla ricostruzione delle vicende del Gruppo effettuata dal Tribunale fallimentare è emerso «che l'intero sistema di controllo esterno imposto dalle leggi e dai regolamenti non ha funzionato»;
in effetti, fin dal 1988 la Società «madre» di quelle fallite, denominata «Cento servizi finanziari» (Csf), fu oggetto di un'ispezione della Banca d'Italia, per indagini in ordine a sospetta abusiva raccolta bancaria, ma si omise di accertare che la finanziaria non si limitava alla sola raccolta di ordini propria delle commissionarie di titoli e valori, ma svolgeva attività di gestione patrimoniale come una fiduciaria, sollecitando la raccolta del risparmio fra il pubblico con una rete di agenti;
altra ispezione venne svolta a carico sia della «Patrimonium fiduciaria Spa» sia della «Patrimonium consulenza finanziaria Spa»; la stessa portava alla sospensione dell'attività di sollecitazione del pubblico risparmio, ma la Commissione ometteva di approfondire la situazione di dissesto dell'intero gruppo, tanto è vero che nel luglio del 1991 autorizzava l'attività di sollecitazione del risparmio da parte di altre due società del gruppo stesso, la «Patrimonium gestor» e la «Patrimonium multiplex» -:
quali urgenti iniziative si intenda porre in essere per verificare ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli insufficienti e inadeguati controlli, che non hanno impedito, come certamente sarebbe stato possibile, ai promotori di questa ennesima scorreria finanziaria di operare indisturbatamente raccogliendo per anni e anni i risparmi dei piccoli risparmiatori del nostro Paese.
(4-21851)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente presunte carenze della vigilanza della Consob e della Banca d'Italia sul «gruppo Patrimonium», entrato in crisi conclamata nel 1993 con il fallimento di numerose società.
Al riguardo, la Consob ha comunicato che, tra i mesi di settembre e dicembre 1988, la Interbancaria Investimenti S.p.A., l'Assoreti e la Vigilanza della Banca d'Italia segnalarono


Pag. XIV

alla Consob che la Cento Servizi Finanziari s.r.l., commissionaria di borsa, sembrava effettuare raccolta di risparmio tra il pubblico utilizzando tecniche di sollecitazione, in violazione dell'articolo 1/18 della legge n. 216 del 1974.
Dopo gli accertamenti di competenza, in data 5 gennaio 1989, la Consob inviò all'Autorità Giudiziaria un rapporto penale concernente ipotesi di violazione del citato articolo 1/18 da parte della citata società e nell'aprile del 1990 la Consob effettuò un'ispezione presso le società Patrimonium Fiduciaria S.p.A. e Patrimonium Consulenza Finanziaria S.p.A.
La prima era autorizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto ministeriale 14 settembre 1988 e decreto ministeriale 28 giugno 1989, a svolgere attività fiduciaria ai sensi della legge n. 1966 del 1939, con prospetto informativo concernente un «servizio di gestione fiduciaria di patrimoni mobiliari», depositato l'11 ottobre 1989 al n. 1410 presso l'Archivio Consob.
La seconda distribuiva tale servizio di gestione fiduciaria, essendo stata autorizzata, con delibera Consob n. 2300 del 9 luglio 1986, ad effettuare sollecitazioni del pubblico risparmio in luoghi diversi da quello adibito a propria sede legale o amministrativa principale, ai sensi del regolamento Consob del 10 luglio 1985.
Gli accertamenti effettuati determinarono l'adozione, nei confronti delle società ispezionate, di un provvedimento di sospensione dell'attività di sollecitazione del pubblico risparmio riscontrata non regolare (delibera Consob n. 4850 del 27 agosto 1990); successivamente, con delibera dell'11 ottobre 1990, fu vietata ad entrambe le società la medesima attività di sollecitazione, mentre, con delibera n. 4933 di pari data, venne revocata alla Patrimonium Consulenza Finanziaria S.p.A. l'autorizzazione a sollecitare fuori sede.
Gli esiti della verifica ispettiva formarono, in data 27 novembre 1990, oggetto di segnalazione all'autorità giudiziaria penale, configurandosi, ad avviso della Commissione, ipotesi di violazione degli artt. 1/18 e 1/18-
ter della legge n. 216 del 1974. I provvedimenti adottati nei confronti della Patrimonium Fiduciaria S.p.A. furono comunicati anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quale Amministrazione che esercitava la vigilanza sulle società fiduciarie.
Nel marzo del 1991, la Patrimonium Fiduciaria S.p.A. presentava alla Consob due bozze di prospetti informativi, concernenti la sollecitazione di servizi di amministrazione fiduciaria di patrimoni, denominati rispettivamente «Patrimonium Gestor» e «Patrimonium Multiplex».
Nel corso dell'apposita istruttoria, interessato per la parte di competenza anche il Ministero dell'industria, non sussistendo elementi ostativi alla prosecuzione dell'attività fiduciaria da parte della società, in data 2 luglio 1991 la Consob deliberava il nulla osta alla pubblicazione dei suindicati prospetti informativi.
Con delibera dell'11 dicembre 1991, la Consob accoglieva l'istanza di iscrizione all'albo delle Sim presentata dalla Patrimonium Sim S.p.A., che aveva documentato l'esistenza dei presupposti prescritti dalla normativa di settore, e l'autorizzava allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 1, lett.
a), b), c), d), e), f), della legge n. 1 del 1991.
In data 11 febbraio 1992, la Patrimonium Sim S.p.A. chiedeva, altresì, di volgere l'attività di cui alla citata lettera
f) anche presso la sede secondaria di Cento e produceva al riguardo idonea documentazione. Conseguentemente, la Consob emanava la relativa autorizzazione con delibera n. 6048 del 19 marzo 1992.
A distanza di circa un anno, ed esattamente il 1o aprile 1993, il Presidente del Collegio Sindacale della Patrimonium Sim S.p.A. segnalava alla Consob elementi concernenti l'operatività della società che, se accertati, avrebbero integrato ipotesi di gravi irregolarità e di gravi violazioni di legge. Lo stesso giorno la Commissione, con delibera n. 6959, sentita la Banca d'Italia, sospendeva la Patrimonium Sim S.p.A. in via cautelare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 1 del 1991, dall'albo delle Sim per tutte le attività autorizzate.


Pag. XV


Successivamente, con nota del 3 aprile 1993, la Banca d'Italia proponeva al Ministero del tesoro la nomina di un commissario ex articolo 13, comma 6, della legge n. 1 del 1991, in considerazione delle gravi irregolarità emerse nella gestione a seguito di accertamenti ispettivi effettuati dalla stessa Banca d'Italia a partire dal 3 marzo 1993 presso la «Patrimonium».
In pari data il Ministro del tesoro, accogliendo la predetta proposta, disponeva lo scioglimento degli organi amministrativi della Patrimonium Sim S.p.A. e la nomina di un commissario incaricato della gestione della società, ai sensi del citato articolo 13, comma 6, lett.
b).
A seguito, poi, della sentenza in data 21-23 aprile 1993 del Tribunale di Ferrara dichiarativa del fallimento della Patrimonium Sim S.p.A., con decreto ministeriale del 25 maggio 1993, veniva disposta, a cura della Consob, la cancellazione della società dall'albo delle Sim.
Si soggiunge, infine, che, nell'ambito del processo penale a carico degli esponenti aziendali delle società del gruppo, accusati di reati fallimentari e contro il patrimonio, la Banca d'Italia e la Consob sono state citate in giudizio, quali responsabili civili (ex articolo 185 c.p.) «dei danni patrimoniali sofferti dall'istante parte civile e dai risparmiatori tutti parti offese/parti civili», dal Commissario liquidatore del «gruppo Patrimonium» dei fratelli Stefano e Valerio Melloni.
A seguito di tale istanza, la Consob e la Banca d'Italia sono state citate a comparire davanti al Tribunale di Ferrara all'udienza dibattimentale del 23 febbraio 1999.
Su mandato della Consob, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna si è costituita in giudizio, chiedendo per motivi di rito e di merito l'esclusione della Consob dal procedimento. In data 30 marzo u.s. il Tribunale di Ferrara ha disposto, con ordinanza, l'esclusione della Consob e della Banca d'Italia dal procedimento in questione.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

CASINI e FOLLINI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
dai resoconti della stampa bolognese del 15 ottobre 1999 si evince che il consolato algerino avrebbe frapposto ostacoli insormontabili all'allontanamento dallo Stato di alcuni cittadini algerini condannati per reati contro la persona ed il patrimonio destinatari di un provvedimento di espulsione;
tali soggetti, avendo terminato di scontare la propria pena, sono tornati in libertà -:
se sia vero che numerose questure d'Italia in passato abbiano trasmesso specifiche note al ministero degli esteri con cui facevano presente la mancanza di collaborazione, ovvero l'ostruzionismo di alcuni consolati ed in specie di quello algerino ai fini dell'identificazione della esatta provenienza delle persone da espellere;
quali atti formali abbia adottato nei confronti dei paesi di appartenenza di tali consolati e quali iniziative intenda intraprendere verso lo Stato algerino.
(4-26213)

Risposta. - All'indomani dell'entrata in vigore della nuova normativa sull'immigrazione, il Ministero dell'interno aveva fatto stato della non soddisfacente collaborazione delle Autorità consolari di alcuni Paesi, tra cui l'Algeria, ai fini della identificazione di immigrati irregolari colpiti da provvedimenti di espulsione, necessaria all'esecuzione dei provvedimenti stessi.
Il Ministero degli esteri aveva quindi provveduto a sensibilizzare, attraverso tutti i canali consentiti, le Rappresentanze diplomatiche di tali Paesi ad un maggior rispetto delle normative vigenti e ad assumere un atteggiamento che facilitasse l'opera delle Autorità di Pubblica Sicurezza di contrasto dei fenomeni di immigrazione illegale, in particolare per una rapida soluzione dei casi specifici segnalati dalle Questure.
Nel caso dell'Algeria, tale opera di sensibilizzazione è sfociata nell'avvio di un complesso negoziato per la stipula di un accordo italo-algerino sulla riammissione


Pag. XVI

degli immigrati irregolari, stipula avvenuta lo scorso febbraio, in occasione della visita a Roma del ministro degli esteri Yousfi.
Anche se tale strumento giuridico non è ancora formalmente operativo è importante rilevare che il Ministero dell'interno ha registrato una migliore collaborazione da parte delle Autorità consolari algerine in Italia per ciò che concerne l'identificazione ed il rilascio dei documenti di viaggio agli algerini oggetto di provvedimenti di espulsione.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

CENTO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 124 del 1999, al comma 4 articolo 2, cita l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione che indice una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti;
ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati che hanno prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90 e la data di entrata in vigore della suddetta legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995;
detta ordinanza ministeriale ha riaperto i termini per la partecipazione al secondo corso abilitante riservato all'insegnamento, lasciando però inalterata la data ultima del 25 maggio 1999 in merito a requisiti dei 360 giorni di servizio -:
quali provvedimenti intenda intraprendere affinché si possano prorogare i termini ultimi per la maturazione dei 360 giorni di insegnamento maturati da molti docenti dal 25 maggio 1999 al 25 aprile 2000 ovvero fino alla chiusura dell'anno scolastico 1999-2000, cosicché tutti i docenti che abbiano maturato i 360 giorni di insegnamento nell'anno scolastico 1999-2000 possano partecipare alla prossima sessione di corsi di abilitazione prevista per il prossimo mese di ottobre ed evitare l'aggravarsi della già problematica condizione lavorativa dei docenti non ancora di ruolo.
(4-31301)

Risposta. - La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata, è superata nel senso auspicato dall'interrogante.
Infatti, la legge di conversione del decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240 - approvata in via definitiva il 18 ottobre u.s. - prevede che sono ammessi alle sessioni riservate d'esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 124/99 coloro che hanno maturato i requisiti di servizio richiesti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000 - data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione d'esami indetta con O.M. 7 febbraio 2000 n. 33.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

CONTE. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere È premesso che:
recentemente ad un convegno sul tema «Globalizzazione e crisi culturale» il sottosegretario per le comunicazioni, Vincenzo Vita, ha proposto una minitassa che ammonterebbe a 19 lire per ogni 100 e-mail. L'e-mail è una forma di comunicazione interpersonale che consente di trasmettere o ricevere messaggi attraverso Internet;
l'idea del sottosegretario sarebbe da ricondurre alla possibilità di poter colmare il divario digitale esistente nei Paesi in via di sviluppo proprio tassando un servizio che peraltro sarà necessariamente utilizzato anche in quei Paesi «informaticamente» sottosviluppati. Certamente il proposito dell'onorevole Vita è sintomatico di una scarsa conoscenza di Internet ma è anche emblematico per dimostrare che


Pag. XVII

questo Governo tende a tassare ogni cosa pur di aumentare il gettito fiscale;
Internet costituisce un sistema di comunicazione universale senza frontiere, libero, e non gestibile da singoli Stati tant'è che fino ad ora non è stato possibile e forse non sarà mai possibile stabilire regole d'uso o limitazioni del contenuto dell'informazione. L'idea di tassare l'e-mail è sicuramente indicativa dell'ignoranza delle possibilità offerte dalla telematica e ancor più nei confronti di un mondo, quello digitale, che si evolve in maniera rapida e continua. Mentre la Germania stanzia 3000 miliardi di lire su Internet per favorirne nell'uso nella popolazione a tutti i gruppi sociali, in Italia si ipotizzano tasse che frenano la diffusione dell'uso della rete delle reti;
è da evidenziare che provider e società che consentono la comunicazione attraverso la posta elettronica sono a carattere mondiale, in termini di servizio offerto, e non necessariamente limitate ad ambito nazionale. Una tassa sull'utilizzo della posta elettronica costituisce una ingerenza sulla possibilità di garantire la libertà di comunicazione -:
se la proposta di tassare l'e-mail sia una proposta del Governo;
se tale nuova imposizione fiscale è ristretta ai provider e/o società di servizi italiani e/o utilizzatori italiani o è estesa a tutta la rete, in questo caso come si intenderebbe acquisire i proventi della nuova imposizione fiscale;
come si intenda attuare il controllo relativo al gettito fiscale e modalità di contribuzione anche con riferimento alla legge n. 675 del 1996 che tutela la privacy e in particolare se nel conteggio sono computate anche le e-mail ricevute oltre a quelle inviate;
se economicamente è conveniente il rapporto tra le spese per l'accertamento dei consumi e i consumi di ogni utente, se si considera che per un ipotetico invio mensile di 300.000 e-mail raggiungibili solo da grossi providers, si andrebbero a richiedere appena 51.000 lire.
(4-26076)

Risposta. - Al riguardo si fa presente che nell'intervento pronunciato nel corso del convegno tenutosi a Bruxelles nel settembre 1999 sul tema «Globalizzazione e crisi culturale», il Sottosegretario Vita ha testualmente affermato che «... Allo scopo di contribuire a colmare il divario esistente, l'ONU ha anche avanzato la proposta di istituire una tassa sul bit, il cui ammontare irrisorio (circa 19 lire ogni 100 messaggi giornalieri di posta elettronica) andrebbe a finanziare i paesi in via di sviluppo».
È del tutto evidente quindi che non si è trattato di una proposta del Governo ma di una ipotesi di studio avanzata da un organismo internazionale, mentre l'intera materia della messaggistica informatica - anche in relazione allo sviluppo del cosiddetto commercio elettronico - è oggetto di analisi da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea al fine di predisporre una normativa comune.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

CUCCU. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge quadro n. 104/1992 prevede, per gli insegnanti che assistono un familiare disabile, la possibilità di essere trasferiti nel luogo di residenza con il beneficio della precedenza assoluta e dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto dei soprannumerari;
ogni anno l'insegnante che ha beneficiato delle disposizioni della predetta legge deve presentare, al fine di mantenere la precedenza nel trasferimento e l'esclusione dalla graduatoria dei perdenti posto, apposita dichiarazione nella quale si afferma che non sono venute meno le condizioni dell'attività di assistenza familiare al disabile;
il nuovo contratto collettivo nazionale del personale scolastico ha ristretto le categorie dei beneficiari della precedenza


Pag. XVIII

creando situazioni nuove che spesso contrastano con le disposizioni della legge 104/1992;
in taluni casi si è così verificato che insegnanti beneficiari della legge 104/1992 siano stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari, ai sensi del nuovo Ccnd, e successivamente trasferiti senza il loro consenso -:
come intenda intervenire per sanare una situazione che interessa migliaia di docenti e di loro familiari portatori di handicap, evitando contenziosi nel settore della scuola e garantendo il pieno rispetto delle leggi.
(4-30872)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica che le recenti disposizioni in materia di mobilità del personale scolastico che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 33, comma 5, della legge n. 104/92, sono state adottate in sede di rinnovo del Contratto integrativo nazionale - valido per i movimenti relativi all'anno scolastico 2000/2001 - concordemente con le rappresentanze sindacali di comparto; ciò nella considerazione che la delicata materia di cui si tratta a volte si presta ad un uso non proprio delle agevolazioni previste dalla citata L. 104 del 1992, e nell'intento di pervenire ad una migliore e più puntuale individuazione delle situazioni effettivamente incisive riguardo all'assistenza continua dei soggetti portatori di handicap.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la trentenne Gabriella D'Agostino di Gattinara (Vercelli), è uscita di casa la notte del 12 febbraio ultimo scorso senza farvi ritorno e senza dare alcuna notizia di sé;
il mattino del giorno successivo il marito, Antonio Cangelosi, ne denuncia la scomparsa ai Carabinieri;
la misteriosa vicenda della signora D'Agostino ha trovato spazio, peraltro senza risultati, nella nota trasmissione televisiva Chi l'ha visto?;
il marito della donna scomparsa ha escluso l'esistenza di problemi nell'ambito dei rapporti familiari ed anzi ha ricordato che, insieme alla moglie, aveva progettato di avere un bambino e che i rapporti interpersonali erano assolutamente sereni;
il mistero è dunque apparentemente inestricabile -:
quali siano, ad oggi i risultati raggiunti nel corso delle indagini condotte dalle forze di polizia e quali siano le ipotesi più attendibili circa la scomparsa della signora Gabriella D'Agostino.
(4-29473)

Risposta. - Le indagini sulla scomparsa della sig.ra Graziella D'Agostino, cui fa riferimento l'interrogazione, sono state immediatamente avviate dal Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Vercelli e hanno consentito, il 20 aprile scorso, di rinvenirne il cadavere e di identificare ed arrestare l'assassino. Quest'ultimo ha confessato le proprie responsabilità e le circostanze del delitto.
L'omicidio risulta maturato in un contesto concernente la vita privata dei protagonisti della dolorosa vicenda.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Massimo Brutti.

EVANGELISTI. - Ai Ministri della solidarietà sociale, della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
Laura Ragaglini è una ragazza ventenne di Massa, dichiarata invalida civile a causa di un «trauma da parto» che le ha provocato un deficit delle funzioni psichiche, rallentandone la crescita intellettiva;


Pag. XIX


Laura ha potuto frequentare la scuola dell'obbligo (senza conseguire nessuna licenza) soltanto con l'ausilio di un insegnante di sostegno assegnatole, fin dalla scuola materna. Attualmente frequenta un centro di aggregazione seguita da un operatore, dove svolge prettamente attività ludiche, poiché la sua crescita intellettiva risulta essere equivalente a quella di un bambino di 8-9 anni;
la famiglia Ragaglini è impegnata in una quotidiana e continua assistenza alla ragazza che non riesce ad essere autosufficiente neanche nello svolgimento di alcune funzioni fisiologiche, accentuando così un più forte disagio e non soltanto dal punto di vista materiale;
dall'età di 8 anni era stata concessa a Laura l'indennità di invalidità civile, e l'indennità di «frequenza» prevista per i minorenni. Al compimento del diciottesimo anno di età, di conseguenza, cessata l'erogazione dell'indennità di «frequenza», i genitori inoltrarono domanda per percepire l'indennità di «accompagnamento»;
in data 11 febbraio 2000, la giovane Ragaglini è stata convocata presso la Commissione medica periferica del ministero del tesoro di Massa Carrara, per essere sottoposta a visita, e il 22 febbraio 2000 ha ricevuto il verbale del giudizio espresso dalla Commissione medica che tra l'altro cita «...la paziente mostra scarsa propensione al dialogo e scoppia in un pianto immotivato». Diagnosi: «disfunzioni intellettive di grave entità in cerebropatico con epilessia in trattamento. (quoziente intellettivo 44)» e l'hanno riconosciuta «invalida con totale e permanente inabilità lavorativa (articoli 2 e 12 della legge n. 118 del 1971): 100 per cento. Tale ravvisamento tuttavia non le dà il diritto all'indennità di «accompagnamento», in quanto i medici non ritengono (e non segnalano) la necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge n. 18 del 1980 e legge n. 508 del 1988) -:
se i Ministri interrogati conoscano i fatti descritti;
se gli stessi non ritengano che ci sia una paradossale divergenza tra le gravi patologie accertate nel verbale e riconosciute nei diversi certificati e la denegata «indennità di accompagnamento».
(4-29075)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento alla signorina Laura Ragaglini.
Al riguardo, si fa preliminarmente presente che, in base alla normativa vigente, la concessione dell'indennità di accompagnamento risponde all'esigenza di assicurare un sostegno economico a coloro che, trovandosi nell'impossibilità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, hanno necessità di una particolare e continua assistenza.
Per quanto riguarda, in particolare, il caso segnalato, questa amministrazione ha provveduto ad acquisire le necessarie informazioni dalla Commissione medica di verifica di Massa, alla quale spetta il controllo dei giudizi medico-legali, contenuti nei verbali di visita emessi dalle Commissioni A.S.L. della Provincia di Massa, in relazione a domande volte ad ottenere il riconoscimento delle minorazioni civili.
Il Presidente della Commissione medica in questione ha comunicato che, all'atto dell'esame del giudizio medico-legale, contenuto nel verbale della signorina Ragaglini, emesso dalla A.S.L. n. 1 di Massa Carrara a seguito di istanza di aggravamento dello stato invalidante, presentata dalla stessa, il medesimo organo sanitario ha ravvisato l'esistenza dei presupposti per la sospensione della procedura ed ha provveduto a convocare a visita diretta l'interessata per il giorno 11 febbraio 2000.
Nel corso di tale visita, il Collegio medico-legale, pur considerando la gravità delle infermità in diagnosi, ha ritenuto che il quadro patologico in atto non era dissimile da quello evidenziato dalla stessa Commissione medica in data 12 gennaio 1999, in occasione degli accertamenti di revisione previsti dalla legge al compimento del diciottesimo anno d'età, e che tale condizione non impediva all'interessata di compiere


Pag. XX

autonomamente un insieme di azioni elementari ed anche relativamente più complesse, necessarie per l'espletamento di «... quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani della vita».
In relazione a tale situazione, la Commissione medica di verifica di Massa ha giudicato la signorina Ragaglini invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa, ma non ha riscontrato nei confronti della stessa la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti per il conseguimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

FIORI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
il Ministro del tesoro, con decreto ministeriale 1o settembre 1990, n. 352, e con circolare applicativa n. 83/98, ha modificato come segue i criteri di rivalutazione monetaria e interessi legali connessi alla corresponsione di competenze arretrate dovute a qualsiasi titolo:
a) dal 1 gennaio 1995 l'importo dovuto a titolo di interessi legali è detratto dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria;
b) per i periodi fino al 15 febbraio 1990 scattano gli interessi legali al 5 per cento e la rivalutazione monetaria;
c) dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1994 scattano solo gli interessi legali al 10 per cento. La corresponsione avviene d'ufficio;
con sentenza n. 504/1988 la Corte costituzionale ha riconosciuto, con effetto 1981, ad alcuni lavoratori del «settore scuola» posti in quiescenza negli scolastici 1977-78, il diritto ad una maggiore anzianità di servizio non riconosciuta precedentemente;
la Corte dei conti, chiamata successivamente a deliberare in materia in seguito ai ricorsi degli interessati che non videro accolti dalla pubblica amministrazione la richiesta di applicazione della sentenza suddetta, confermava nella quasi totalità il diritto dei ricorrenti, comunicando peraltro la sentenza ai singoli interessati con cadenza temporale diversa;
l'effetto della suddetta procedura ha comportato la liquidazione integrale (compenso, rivalutazione ed interessi) per le pratiche esitate entro il 1997, e viceversa quella pesantemente ridimensionata, ai sensi del decreto ministeriale 352/1998, per i soggetti liquidati, o comunque ancora in attesa della relativa delibera, dopo il 1997 -:
se non ritengano inammissibile perché incostituzionale questa discriminazione tra soggetti aventi parità di diritti, e non convengano quindi sulla necessità di revocare il decreto ministeriale 352/1998 e ristabilire per i docenti liquidati precedentemente; anche perché un decreto ministeriale non può retroattivamente negare diritti acquisiti, così come d'altra parte è stato confermato ancora una volta dalla Corte costituzionale con sentenza 211/1997.
(4-28848)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la discriminazione tra i soggetti che, in seguito all'applicazione di sentenze con cadenza temporale diversa, hanno visto liquidate le somme loro spettanti con differenti modalità relativamente a rivalutazione monetaria ed interessi legali, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro del tesoro n. 352 del 1998.
Al riguardo, si fa presente che il citato decreto non ha negato il diritto acquisito, evocato dai ricorrenti, relativo al riconoscimento della maggiore anzianità, ma si è limitato a regolamentare le modalità di corresponsione, sulla somma principale, degli oneri accessori, quali rivalutazione monetaria ed interessi legali; peraltro, il divieto di cumulo tra i crediti vantati e gli oneri accessori, sancito dall'articolo 22, comma


Pag. XXI

36, della legge n. 724 del 1994, è applicabile anche agli aventi diritto liquidati entro il 1997, periodo in cui il decreto in questione non era stato ancora emanato. Inoltre, va precisato che, nel calcolo degli oneri accessori da liquidare, la giurisprudenza, sia civile che amministrativa, aveva già indicato le modalità di calcolo di detti oneri; pertanto, se le Amministrazioni si fossero attenute ad esse, non si sarebbe determinata nessuna delle discriminazioni lamentate.
Infatti, con l'incremento al 10 per cento del tasso legale, il legislatore ha voluto rispondere all'esigenza di inglobare nel saggio degli interessi legali, oltre al corrispettivo per l'uso del denaro, anche un compenso forfettario per il diminuito potere di acquisto della somma capitale a causa dei processi inflattivi.
Pertanto, se al citato tasso d'interesse si aggiungesse anche il tasso di inflazione, che negli anni in questione si attestava tra il 3 e il 5 per cento, si determinerebbe una ingiustificata duplicazione di elementi di calcolo del credito retributivo e correlate situazioni di arricchimento, in contrasto con i principi informativi delle recenti modifiche legislative introdotte con il citato articolo 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

FRATTINI e NICCOLINI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
l'area confinaria isontina, nella quale è compreso l'intero territorio di Gorizia, ha ottenuto il riconoscimento della sua condizione di criticità dal Governo e dalla regione Friuli-Venezia Giulia in sede di sottoscrizione di protocolli d'intesa a favore dell'area di Gorizia (la cosiddetta «carta per Gorizia» del 1993 e del 1996) e dal Parlamento europeo con riferimento alle particolari condizioni connesse al prossimo inserimento nell'Unione europea della Slovenia, cui sarà riconosciuto il trattamento delle aree dell'obiettivo 1;
tutte le forze politiche rappresentate nel consiglio comunale di Gorizia hanno chiesto, con un ordine del giorno, che il territorio della provincia di Gorizia non sia sottratto dal regime di sostegno di cui alla misura derogatoria 87/3/c del trattato dell'Unione europea -:
quali iniziative il Governo intenda adottare per la salvaguardia delle misure di sostegno economico attualmente esistenti per Gorizia sulla base della «carta per Gorizia I e II».
(4-28067)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione, con la quale vengono posti quesiti, sia in relazione all'individuazione delle aree Obiettivo 2, sia di quelle da inserire nella mappa degli Aiuti di Stato, interessanti la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Al riguardo, si fa presente che la citata problematica è stata risolta.
Infatti, nella proposta italiana della «mappa degli aiuti», inviata in data 24 luglio u.s. alla Commissione europea, la popolazione da ammettere alle aree di cui all'articolo 87.3.c) del trattato è aumentata, per la citata regione, rispetto alla proposta iniziale.
Tale aumento, ritenuto soddisfacente dal Friuli-Venezia Giulia, ha consentito di chiudere la contestuale problematica della «riallocazione» di popolazione per l'Ob.2.
In particolare, per quel che riguarda la tematica relativa all'articolo 87.3.c), si fa presente che, nella prima selezione effettuata nel novembre 1999, nessun sistema locale del lavoro del Friuli-Venezia Giulia risultava rispondente ai parametri previsti nella metodologia proposta; tuttavia, in considerazione delle specificità socio-economiche e della posizione di frontiera con la Slovenia, si decise di assegnare il
plafond di popolazione (minimo previsto dagli orientamenti della Commissione europea) di 100.000 abitanti.
Il criterio di presentazione di tali aree come zone di frontiera con Paesi in preadesione è stato contestato dalla Commissione, in quanto giudicato di natura protezionista;


Pag. XXII

è stato, comunque, possibile, mantenere il plafond, proponendo le relative aree per l'Ob.2.
A proposito della zonizzazione dell'Obiettivo 2, si fa presente che la Commissione aveva ritenuto la proposta presentata dall'Italia non perfettamente rispondente all'articolo 4 del Regolamento comunitario n. 1260 del 1999.
La concertazione per definire le modalità in base alle quali apportare le modifiche necessarie per venire incontro alle richieste della Commissione, ha avuto un primo esito positivo a seguito dell'accordo del 2 marzo 2000, intervenuto tra questa amministrazione e le regioni del centro-nord, che ha comportato la «riallocazione» di popolazione per 304.000 abitanti.
Tutte le regioni, ad esclusione della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, si sono dichiarate d'accordo su questa ipotesi.
L'intesa definitiva con tutte le regioni è stata raggiunta a seguito di una riduzione della popolazione in Obiettivo 2 da parte delle due citate regioni, nonché ad un diversa ripartizione dei
plafond di popolazione per l'articolo 87.3.c) da parte del Piemonte, della Lombardia e della Liguria.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

GARDIOL. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il comune di Cumiana (TO), ha approvato nella seduta del consiglio comunale del 29 dicembre 1995 il nuovo piano regolatore generale comunale;
la regione Piemonte ha trasmesso il 24 settembre 1997 la relazione d'esame del piano predisposta dal settore approvazione strumenti urbanistici dell'assessorato urbanistica, invitando l'amministrazione comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito alle osservazioni formulate e ad applicare alle osservazioni stesse le misure di salvaguardia. La relazione d'esame, oltre ad osservazioni e rilievi di carattere generale riguardanti il centro e i nuclei storico-artistici (in alcuni casi le previsioni di piano non paiono rispondere ad adeguati livelli di approfondimento) e il dimensionamento residenziale (opportuno operare un certo contenimento delle possibilità insediative... riportandole a più oggettive previsioni maggiormente rispondenti alle esigenze locali), formulava valutazioni incisive relativamente alle aree residenziali ed alle aree produttive commerciali avvertendo che «in caso di insufficienti e/o insoddisfacenti riscontri in sede controdeduttiva verrà riconfermata l'istanza di congelamento delle previsioni oggetto delle presenti osservazioni» (pp 5-. L'attenzione era posta tra l'altro su:
i nuclei agricoli frazionari BR (ai fini di garantire coerenza delle trasformazioni con gli elementi originari);
le aree di completamento BC (tali interventi rappresentano in taluni casi una ulteriore compromissione del territorio, con effetti negativi sul paesaggio urbano originario rappresentato soprattutto dai nuclei frazionali);
la borgata Maritani (con rinvio a quanto espresso con nota dell'11 aprile 1997 dal ministero per i beni culturali in materia di tutela ambientale);
le aree residenziali di nuovo impianto CRN (di talune se ne chiedeva lo stralcio non rappresentando soluzioni pienamente condivisibili);
le nuove previsioni in materia di insediamenti industriali e commerciali DN1, DN2, DN3 (non rispondenti pienamente ad intendi dl razionalizzazione urbanistica e qualificazione ambientale, per cui si invitava l'amministrazione a riconsiderare le ipotesi di sviluppo, promuovendo le soluzioni correttamente integrate nel contesto territoriale di riferimento);
con la deliberazione n. 29 del 27 marzo 1998 il consiglio comunale adottava le proprie determinazioni in merito alle osservazioni poste dalla Regione Piemonte, respingendole in gran parte, ritenute in contrasto con «le linee di sviluppo e di pianificazione territoriale»;


Pag. XXIII


in data 30 luglio 1998, il consiglio comunale confermava in forma definitiva la variante al P.R.G.C. parzialmente rielaborata ai sensi dell'articolo 15 comma 17 della legge regionale n. 56 del dicembre 1997 e sue modificazioni e integrazioni;
in data 21 aprile 1999 la variante di cui sopra è stata esaminata dalla commissione tecnica urbanistica insediata presso la regione Piemonte, la quale, ha richiesto lo stralcio delle aree produttive di nuovo impianto e la eliminazione di qualsiasi nuova edificazione nella frazione Maritani;
la regione Piemonte, in data 12 novembre 1999, protocollo 14306, approvava la variante di cui ad oggetto stralciando, su indicazione della CTU le nuove aree produttive e ogni possibilità di edificazione nella zona Maritani;
il sindaco del comune di Cumiana, nel settembre del 1999 inviava una lettera circolare a tutti i cittadini per informali che «Lo stralcio operato dalla regione è stato di fatto guidato da un "gruppo di potere locale" che, con Iniziative massimaliste che più delle volte hanno sfiorato vere e proprie azioni di terrorismo amministrativo, ha fatto prevalere in sede regionale le proprie tesi per motivi che, in ultima analisi, non sono oggettivamente comprensibili». Ed ancora: «Eppure l'azione è stata massiccia, tre interrogazioni "preventivo» ...unitamente ad una pesante azione dei rappresentanti ambientalisti nel Comitato Tecnico Urbanistico Regionale, certamente hanno influito negativamente sulla serenità del giudizio». Ed infine: «È soprattutto questa situazione, cari concittadini, di Paese posto sotto tutela, che non possiamo e non dobbiamo ammettere»;
nel febbraio del 1998 si costituiva, per iniziativa spontanea di un gruppo di cittadini cumianesi, il Comitato «CUMIANACIPIACECOSÌ» il quale proponeva due osservazioni per la modifica del PRGC in itinere: la prima nel marzo 1998 avente ad oggetto «Osservazioni e proposte nel pubblico interesse al Piano Regolatore modificato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 56 del 1997» la successiva «Osservazioni irrituali al Piano regolatore modificato di Cumiana». Vista la mancata considerazione ai disposti regionali e alle osservazioni di cui sopra il Comitato medesimo nel luglio 1999 si trasformava in Comitato referendario e, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto Comunale (per la consultazione e la partecipazione dei cittadini), chiedeva di poter effettuare un Referendum Consultivo sul P.R.G.C. per sottoporre alla consultazione generale il seguente quesito «Volete modificare il piano regolatore di Cumiana affinché siano destinate, alternativamente, a verde o a uso agricolo le aree ETR cioè di tutela allo sviluppo dell'urbanizzazione e le aree denominate CRN 1-2-5-6-7-8-11-12, cioè di espansione edilizia?»;
i motivi che hanno indotto il comitato spontaneo a promuovere un referendum consultivo non risiedono certamente nella volontà di porre in essere «terrorismo amministrativo» né in quella di esercitare il potere di un gruppo «massimalista», ma, anzi, quella di tutela del territorio come un bene da preservare per le generazioni future. Azione tentata con l'utilizzo del Referendum Consultivo, strumento democratico previsto dallo Statuto Comunale;
ai sensi dell'articolo 23 punto 1 del Regolamento per la consultazione e la partecipazione dei cittadini il comitato raccoglieva la firma di 380 elettori e le depositava presso la casa comunale unitamente alla richiesta di ammissione del quesito;
il comitato ha sottoposto al sindaco le sottoscrizioni, il quesito e le finalità del referendum, al sensi del punto 2 del medesimo articolo;
il sindaco del comune di Cumiana, ricevuta la richiesta di referendum consultivo formulata dal Comitato «CUMIANACIPIACECOSÌ» ha provveduto, a convocare la commissione per il Referendum di cui al punto 3 dell'articolo 23 del regolamento comunale;
la commissione per il referendum, accertata la regolarità della richiesta e l'ammissibilità del Referendum ha provveduto


Pag. XXIV

con verbale n. 4 del 1 settembre 1999 trasmesso al sindaco del comune di Cumiana per gli adempimenti di sua competenza;
il sindaco, in adempimento al disposto di cui al comma 7 dell'articolo 23 notificava al rappresentante dei promotori l'ammissibilità del referendum ed accettava i modelli predisposti dal comitato indicando la data del 19 ottobre 1999 come quella di inizio per la raccolta firme e quella del 14 gennaio 2000 per il deposito delle firme medesime in comune;
i promotori del comitato sono riusciti in data 14 gennaio 2000 a raccogliere il numero necessario di firme autenticate e a depositarle presso la segreteria generale del comune di Cumiana. Nonostante la precisa determinazione della tempistica da parte dell'ordinamento, il sindaco non provvedeva fino al 25 gennaio 2000 alla convocazione della commissione referendaria, la quale, doveva controllare la regolarità delle firme. Il comitato inviava una lettera 25 gennaio 2000 (lettera di richiamo agli obblighi d'ufficio) al Sindaco e al segretario comunale, lamentato che, nonostante il disposto di cui all'articolo 11 del regolamento, gli organi preposti non avevano provveduto alla convocazione della commissione. A seguito della protesta scritta de quo il sindaco provvedeva ad indire la riunione che si svolgeva in data 31 gennaio 2000;
in data 31 gennaio 2000 la commissione referendaria pur annullando n. 20 firme raccolte dal comitato referendario, perché non ritenute valide, certificava che il numero di 763 firme raccolte superava quello minimo previsto dallo Statuto (716), quindi, dichiarava ammissibile il referendum e mandava gli atti al sindaco ai sensi del punto 12 del medesimo articolo 23;
il sindaco predisponeva ai sensi del punto 13 dell'articolo 23 il preventivo di spesa e proponeva la discussione in consiglio comunale come prevista del punto 4 dell'articolo 55 dello statuto comunale: «Sull'ammissibilità del referendum decide il consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Tale giudizio è limitato alla verifica dell'osservanza dell'articolo 53 comma 3 dello statuto e del comma 2 del presente articolo»;
in data 21 febbraio 2000 il consiglio comunale di Cumiana discuteva dell'ammissibilità del referendum e lo dichiarava non ammissibile con 12 voti favorevoli 2 astenuti e un voto contrario. Non limitando il giudizio sull'ammissibilità all'analisi dei punti consentiti dal citato articolo 55, ma, effettuando dei giudizi di opportunità che non sono consentiti dallo Statuto;
dalla relazione allegata alla deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 21 febbraio 2000, letta nella riunione collegiale dalla Consigliera TOLOMEI Fiorenza ed allegata agli atti, il Comitato «CUMIANACIPIACECOSÌ» è venuto a conoscenza (Pg. 1 del documento) che: ad oggi sono stati presentati dai soggetti attuatori n. 7 piani esecutivi convenzionati, di cui n. 3 accolti con provvedimento del sindaco, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 56 del 1977 e s.m.i., sulla cui successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, l'amministrazione non ha potere discrezionale, così come di seguito riportati:
data presentazione determina Acc.
1 - CRN1 - Maritani, il 9 giugno 1997, del 20 dicembre 1999;
2 - CRN2 - Maritani, il 27 marzo 1997, del 1 dicembre 1999;
3 - CRN5 - Vill.gio Pineta, il 10 novembre 1999;
4 - CRN6 - Concentrico;
5 - CRN7 - Via Carutti il 24 dicembre 1999;
6 - CRN8 - Via Provinc. il 19 novembre 1999, del 23 dicembre 1999;
7 - CRN11 - C.na Bruna il 14 dicembre 1999;
8 - CRN12 - S.da Decima il 15 dicembre 1999;


Pag. XXV


lo stesso consiglio comunale prevedeva al punto n. 6 all'ordine del giorno: «Adozione testo coordinato norme tecniche di attuazione variante organica al P.R.G.C. a seguito modifiche introdotte "EX OFFICIO» dalla regione Piemonte con D.G.R. del 26 luglio 1999»;
Da quanto esposto appare evidente che la commissione igienico edilizia del comune di Cumiana, che risulta aver dato parere favorevole su tutti i P.E.C. ed il sindaco, che risulta aver firmato la determina di accoglimento per almeno tre di essi, hanno agito in assenza delle norme tecniche di attuazione al P.R.G.C. approvate in un momento successivo;
è ammesso il referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nel casi previsti dall'articolo 53 terzo comma (revisione dello Statuto, tributi e bilanci, espropriazioni, di beni per pubblica utilità, designazioni e nomine, organizzazione delle strutture, operative e uffici, in materia che sono già state oggetto di consultazione referendaria nello stesso periodo di mandato amministrativo - articolo 55, primo comma). Nel caso de quo, essendo il quesito riferito al nuovo P.R.G.C. approvato dal comune, il medesimo rientrava fra le materie escluse per legge dalla consultazione referendaria;
si fa luogo, nei termini previsti dalla legge, a referendum consultivo:
a) nel caso sia deliberato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune;
b) qualora vi sia richiesta di un ottavo degli elettori;
nel caso de quo la commissione referendaria, convocata ai sensi del punto 11, dell'articolo 23 del regolamento comunale per la partecipazione, e la consultazione dei cittadini ha certificato che il comitato aveva raccolto n. 763 firme valide, in numero superiore a 716 pari ad un ottavo degli elettori del comune di Cumiana al momento della proposizione;
il consiglio comunale di Cumiana convocato dal sindaco ai sensi del punto 13 dell'articolo 23 del regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini doveva pronunciarsi per l'ammissibilità del referendum secondo quanto previsto dal punto 4 dell'articolo 55 dello statuto comunale;
detto comma prevede «Sull'ammissibilità del referendum decide il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Tale giudizio è limitato alla verifica dell'osservanza dell'articolo 53 comma 3 dello Statuto e del comma 2 del presente articolo»;
il consiglio comunale nella seduta del 21 febbraio 2000 non ammettendo, a maggioranza, il referendum ha posto in essere una grave violazione di legge, poiché non si è limitato a verificare quanto di sua competenza, come specificato dalla citata norma, ma, ha voluto provvedere con una valutazione circa l'opportunità di effettuare la consultazione generale;
al di là del tenore letterale della norma, l'esatta interpretazione deriva anche da una corretta logica sistematica del testo, infatti, se il giudizio del consiglio non fosse limitato alla regolarità formale del disposto di cui al punto 3 dell'articolo 53 e del punto 2 dell'articolo 54, lo Statuto stesso prevederebbe la possibilità di referendum consultivo solo nel caso in cui fosse d'accordo la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (o non fosse contraria la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nel caso di iniziativa popolare), determinando l'assoluta inutilità della previsione di iniziativa popolare;
il comportamento del consiglio comunale, anche in considerazione degli interventi del sindaco e degli assessori, appare un atto di gravissima lesione dei diritti nascenti dallo statuto, norma fondamentale che dovrebbe regolare le decisioni amministrative, un atto di imperio teso a limitare ogni possibilità di partecipazione democratica, tanto più grave quanto avvallata da quasi la totalità degli appartenenti al consiglio comunale trincerati a


Pag. XXVI

tutela di un P.R.G.C. che non si vuole sottoporre al vaglio della cittadinanza -:
se, a parere del Ministro interrogato, il consiglio comunale di Cumiana poteva, ignorando il disposto dell'articolo 55 punto 4 dello Statuto prevaricare le proprie competenze trasformando il giudizio vincolato di ammissibilità del referendum in un giudizio di opportunità, rendendo vano il lavoro effettuato dal comitato e di fatto inapplicabile la norma dello Statuto che prevede l'indizione dei referendum consultivi per iniziativa popolare;
quali iniziative avrà intenzione di intraprendere al fine di ripristinare la legalità e i diritti democratici dei cittadini sottoscrittori.
(4-29424)

Risposta. - Da notizie acquisite risulta che, a seguito di esposto presentato in data 15 dicembre 1999 dal comitato promotore del referendum consultivo sul piano regolatore generale comunale di Cumiana (TO), con il quale venivano segnalati comportamenti ostruzionistici da parte della civica amministrazione, si è provveduto tramite la competente prefettura, a richiamare l'attenzione del sindaco affinché fosse garantita la libera espressione della partecipazione popolare che è, oltre che un preciso dovere dell'amministrazione, anche una forma di tutela dell'interesse pubblico generale.
Risulta, inoltre, che il medesimo comitato promotore del referendum consultivo comunale abbia presentato analoghi esposti anche all'autorità giudiziaria per gli eventuali profili di competenza.
In data 18 marzo 2000 è stato inviato alla prefettura di Torino un ulteriore esposto del comitato referendario di Cumiana nel quale, nel rappresentare l'illegittimità della deliberazione con la quale il consiglio comunale ha dichiarato inammissibile il referendum consultivo, veniva richiesta la nomina di un commissario ad acta per ripristinare il rispetto delle norme statutarie e consentire lo svolgimento della consultazione.
Al riguardo è stato fatto presente agli esponenti che, pur ritenendo condivisibili le osservazioni dai medesimi effettuate, la valutazione degli eventuali profili di illegittimità degli atti adottati dal consiglio comunale esula dalle competenze istituzionali di questa Amministrazione, restando peraltro attribuita alla giurisdizione amministrativa in sede di ricorso al T.A.R. nei termini di legge.
In punto di diritto si rileva che nella fattispecie considerata, non vi sono i presupposti per iniziative di tipo autoritativo, ovvero sanzionatorio, da parte dell'Amministrazione dell'Interno, come prospettato dall'interrogante.
Infatti, il vigente ordinamento limita a poche fattispecie particolarmente gravi l'intervento autoritativo del Ministro dell'Interno, tendente alla rimozione o sospensione degli amministratori degli enti locali, ovvero all'invio di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, in sostituzione degli organi istituzionali.
Al di fuori di tali ipotesi (tassativamente prescritte) di violazioni di estrema gravità, il comportamento degli amministratori comunali non è, in base all'ordinamento, censurabile da parte dell'Amministrazione dell'Interno.
Non è prevista, inoltre, alcuna competenza di questa Amministrazione per ciò che concerne l'ordinario controllo sugli atti degli enti locali, che non è legittimata, pertanto, a compiere accertamenti in ordine alla legittimità dei suddetti atti.
In conclusione non si può che condividere la posizione assunta dalla prefettura di Torino la quale, nel pronunciarsi in relazione ad esposti inoltrati dal comitato referendario di Cumiana, ha rappresentato agli esponenti che «la valutazione degli eventuali profili di illegittimità degli atti adottati dal consiglio comunale di Cumiana, esula dalle competenze istituzionali della prefettura, restando peraltro attribuita alla giurisdizione amministrativa in sede di ricorso al T.A.R. nei termini di legge».
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

GARDIOL e PROCACCI. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per gli affari regionali. - Per sapere:
se e quanti finanziamenti siano stati erogati nel tempo all'associazione Etli


Pag. XXVII

«Ente per la tutela del lupo italiano» di Cumiana (Torino);
con quali finalità siano stati concessi e come siano stati impiegati.
(4-31496)

Risposta. - In data 22 marzo 1990 è stata stipulata tra l'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'Ente Tutela Lupo Italiano - ETLI - una convenzione per l'importo di lire 100.000.000.
Detta convenzione prevedeva al Cap. 1 «Salvaguardia dell'integrità e complessità genetica della razza; selezione e realizzazione di linee di sangue ai fini di rispondere ai compiti di soccorso in montagna, antivalanga, anticatastrofe e ricerca di persone in superficie, nonché ausiliare del Corpo Forestale - guardiaparco e guardiacaccia - per pistaggio di animali feriti e azioni antibracconaggio», ed al Cap. 2 «Divisione SCAUP studio comparato addestramenti di utilità pubblica: organizzazione e gestione dei corsi di addestramento ai fini indicati in premessa al Cap. 1».
Dopo la concessione di due proroghe, l'intero importo è stato liquidato del 1993.
In data 30 dicembre 1994 è stata stipulata tra l'allora Ministero delle risorse agricole, alimentare e forestali e l'ETLI una seconda convenzione, per l'importo di lire 110.000.000.
Tale convenzione prevede al Cap. 1 «Salvaguardia dell'integrità e complessità genetica: Mano d'opera relativa alla sperimentazione con un addetto alla custodia animale - spese veterinarie», al Cap. 2 «Divisione SCAUP - organizzazione e gestione corsi di addestramento, spese relative all'organizzazione e gestione corsi di addestramento, spese relative all'organizzazione dei corsi, spese per il controllo della selezione presso gli affidatari, adeguamento del campo di addestramento», e al Cap. 3 «Determinazione del corredo genetico del lupo italiano tramite l'uso di sonde molecolari (DNA finger printing) e disconoscimento della paternità».
Nel 1995 è stata disposta una liquidazione parziale per lire 31.999.000, relativa a spese veterinarie e di mano d'opera; successivamente, su richiesta dell'Ente, il termine per il completamento delle iniziative previste nella convenzione è stato più volte prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2000.
Nel 1998 è stato approvato un programma di lavori di ristrutturazione del centro di selezione di Cumiana e disposta la concessione a favore dell'ETLI di un contributo di lire 362.000.000. Nel 1999, dietro prestazione di fidejussione, è stato erogato l'anticipo di lire 150.000.000 e, su richiesta dell'Ente, la scadenza per l'ultimazione del programma è stata prorogata al 31 marzo 2000.
Nello stesso mese di marzo 2000 l'ETLI ha dichiarato di aver concluso i lavori, chiedendo l'accertamento dell'esecuzione. L'Amministrazione è tuttora in attesa di ricevere la relativa documentazione, già richiesta all'Ente.
Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Alfonso Pecoraro Scanio.

GIACALONE. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nella notte di martedì 1 febbraio 2000 sono sbarcati sulle coste di Mazara del Vallo, a qualche chilometro dal centro abitato, 29 clandestini extracomunitari nordafricani che sono stati successivamente fermati dagli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza e trasferiti al centro di accoglienza Serraino Vulpitta di Trapani;
da circa 25 anni la città di Mazara del Vallo ospita stabilmente la maggiore e sempre più numerosa comunità islamica nordafricana della provincia, sufficientemente integrata socialmente e impegnata come forza lavoro prevalentemente nelle attività di pesca e più marginalmente in attività agropastorizie e nel commercio ambulante, che continua a mantenere rapporti frequenti con la vicinissima madrepatria servendosi per i propri spostamenti dello scalo marittimo di Trapani, mentre più utile sarebbe lo scalo di Mazara presso il quale già alcune compagnie di trasporto marittimo hanno dato il loro preventivo


Pag. XXVIII

assenso a spostare i loro servizi di collegamento con il Nord Africa non appena lo scalo in parola sarà dotato di un posto di polizia di frontiera;
nelle conclusioni della relazione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata nella provincia di Trapani nei giorni 4-5 dicembre 1989, approvata dalla Commissione antimafia della X Legislatura il 25 gennaio 1990, al punto 5) si afferma che «appare necessario adottare la istituzione a Mazara del Vallo di un posto di polizia di frontiera e di un punto doganale tra le iniziative amministrative che debbono costituire i punti fermi di una rinnovata strategia antimafia» e tale priorità è stata ribadita dalla Commissione nella indagine del 1991 ed in quella del 2 febbraio 1999, nel corso della attuale legislatura, sottolineando altresì che a distanza di nove anni dalla denuncia tale priorità non è stata ancora evasa;
con nota del 30 aprile 1998 indirizzata al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, la capitaneria di porto di Mazara del Vallo si dichiarava disponibile a cedere alla Polstato un immobile sito nelle vicinanze del porto canale per l'istituzione di un posto fisso di polizia di frontiera in previsione della destinazione dello scalo di giurisdizione ai collegamenti di linea Nord-Africa secondo indirizzi di politica portuale tenacemente perseguiti dalla stessa capitaneria;
gli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza sollecitati per vie brevi dall'interrogante hanno assicurato che la creazione del citato posto di polizia di frontiera rientra tra le priorità già individuate e che nell'ambito del progetto di ripianificazione degli uffici di polizia di frontiera nel territorio nazionale è prevista per lo scalo marittimo di Mazara l'istituzione di un posto fisso di polizia, alle dirette dipendenze di un ufficio di specialità limitrofa già esistente, procedendo ad un incremento di organico ma tuttavia proprio a causa di carenze dell'organico previsto non è stato possibile procedere alle istituzioni del posto fisso in parola -:
se e come intenda provvedere tempestivamente ad adeguare l'organico dell'ufficio di specialità territorialmente competente affinché possa essere istituito senza ulteriori pericolosi ritardi il posto fisso di polizia di frontiera a Mazara del Vallo ritenuto dal Parlamento presidio strategico per il contrasto alla criminalità organizzata in un settore nevralgico per l'economia della cittadina e della provincia di Trapani, per il contrasto alla immigrazione clandestina ed estremamente utile per migliorare la qualità della vita della numerosa comunità islamica nordafricana legalmente stabilita nel comune, contribuendo così anche a migliorare i rapporti culturali e commerciali tra la prima marina peschereccia d'Italia e la Tunisia.
(4-28877)

Risposta. - Il comprensorio di Mazara del Vallo (TP), nel quale si è stabilmente integrata una consistente comunità di nordafricani, è realmente interessato, così come l'intero litorale della provincia trapanese, da frequenti sbarchi di clandestini.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha effettivamente deciso l'istituzione in quel Comune di un Posto di Polizia di Frontiera, che opererà alle dirette dipendenze dell'Ufficio di Polizia di Frontiera di Trapani, con 16 unità: 1 ispettore, con funzioni di preposto, 3 sovrintendenti e 12 appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti.
Sono in atto le procedure per la definitiva acquisizione della struttura da adibire a sede del presidio; a tal fine è stato interessato il Prefetto di Trapani per il parere di competenza e sono stati effettuati sopralluoghi e verifiche.
Si assicura comunque che, in considerazione della rilevanza assunta dal fenomeno dei flussi clandestini nella predetta area, l'Amministrazione ha nel frattempo provveduto a potenziare il locale Commissariato di pubblica sicurezza, che svolge le funzioni di polizia di frontiera, elevandone l'organico a 58 unità rispetto alle 47 previste.
L'impegno dispiegato su tale versante, che già nel corso del 1999 aveva consentito


Pag. XXIX

di ottenere apprezzabili risultati, è proseguito anche nel corrente anno.
Dai dati disponibili emerge infatti che, fino al 2 ottobre scorso, è stato operato il respingimento alla frontiera di 953 cittadini extracomunitari, la riammissione di altri 410 e l'adozione di 309 provvedimenti di espulsione, 14 dei quali eseguiti con accompagnamento alla frontiera. Risulta, inoltre, confermata la prevalente incidenza dei provvedimenti riguardanti cittadini di nazionalità tunisina, nei confronti dei quali sono stati effettuati 314 respingimenti, 350 riammissioni e adottati 70 decreti di espulsione, 5 dei quali eseguiti con accompagnamento alla frontiera.
Sotto il più generale profilo dell'azione di prevenzione e controllo del territorio, si aggiunge che il comprensorio di Mazara del Vallo, oltre al predetto Commissariato, può contare anche su una Compagnia dell'Arma dei Carabinieri, dalla quale dipendono due Stazioni e su una Tenenza della Guardia di Finanza, che operano complessivamente con una forza effettiva di 117 unità a fronte delle 101 stabilite dalle rispettive dotazioni organiche.
Per quanto riguarda, infine, il fenomeno della criminalità organizzata, connessa anche al traffico di clandestini, un particolare impegno viene costantemente assicurato, nell'intera provincia di Trapani, da tutti gli uffici territoriali delle Forze di polizia, coordinati dai competenti organi centrali.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Massimo Brutti.

GIUDICE, MICCHICHÈ, MISURACA, ACIERNO, STAGNO D'ALCONTRES, BAIAMONTE, FLORESTA e PRESTIGIACOMO. - Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
da poco è stato perfezionato l'acquisto del Gruppo Mediocredito Centrale- B.D.S da parte della Banca di Roma, in particolare si è stabilito che circa il premio di rendimento per l'anno 1998: tale premio è stato erogato a tutto il personale in servizio del BdS ed ai esodati ex Sicilbanco. Non è stato corrisposto soltanto al personale esodato ex Sicilcassa che ha lasciato il servizio ai sensi dell'accordo aziendale 25 febbraio 1998, compiendo un atto ingiustificato ed in ogni caso palesemente discriminatorio;
circa il premio rendimento figurativo per l'anno 1997: in base all'accordo aziendale 25 febbraio 1998, tale componente della retribuzione pensionabile, se pur non erogato al personale ex Sicilcassa in base all'accordo aziendale sottoscritto il 27 agosto 1996, avrebbe dovuto essere preso in considerazione ai fini del calcolo della prestazione integrativa da liquidarsi dal Fondo Pensioni ex esonerativo in favore degli esodati ex Sicilcassa, e ciò ovviamente con onere a carico del Banco di Sicilia. Contravvenendo ad una norma contrattuale, il Banco di Sicilia, con un ragionamento invero assurdo, ritiene che l'onere per tale beneficio dovrà essere sopportato dal Fondo Pensioni. È invero singolare che un soggetto (nella fattispecie il Fondo) estraneo all'accordo;
circa l'esercizio di lavoro autonomo o subordinato da parte degli esodati: il più volte menzionato accordo aziendale del 25 febbraio 1998 prevede le seguenti clausole:
che nel caso in cui gli esodati prestino attività di lavoro subordinato o autonomo in concorrenza con l'attività del BdS verrà a cessare definitivamente sia l'indennità di accompagnamento, sia la relativa contribuzione volontaria INPS a carico del BdS;
che, invece, nel caso in cui non sussista una posizione concorrenziale con l'attività del BdS, la contribuzione INPS a carico del BdS viene sospesa per tutto il periodo di esercizio dell'attività lavorativa, mentre l'indennità di accompagnamento:
a) è comulabile entro il limite massimo dell'ultima retribuzione percepita, con i redditi di lavoro subordinato e viene sospesa qualora la somma di tali redditi e dell'indennità di accompagnamento dovessero superare l'anzidetto limite;


Pag. XXX


b) è comulabile con i redditi di lavoro autonomo, ove il loro importo sia pari o inferiore al trattamento minimo di pensione AGO ed, ove invece il loro importo sia superiore, limitatamente al 50 per cento dell'importo eccedente. Ebbene mentre appare logica la prima clausola, la seconda appare aberrante: infatti non solo all'esodato viene vietato di percepire fra redditi di lavoro ed indennità di accompagnamento un importo superiore all'ultima retribuzione percepita il giorno prima quello in cui acquisì la posizione di esodato, ma altresì con la sospensione della contribuzione volontaria INPS, si determinerà, nella maggior parte dei casi, la contrazione della futura posizione INPS. Le lagnanze degli interessati sono senz'altro giustificate: parecchi saranno stimolati ad esercitare lavoro nero. Purtroppo, ciascun interessato ha dovuto sottoscrivere delle clausole «capestro» in occasione dell'esodo -:
cosa intenda fare il Governo per ex Sicilcassa, sui quali si sta consumando una vera e propria violenza discriminante.
(4-28230)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente questioni relative al trattamento giuridico ed economico del personale ex dipendente della Sicilcassa da parte del Banco di Sicilia.
Al riguardo, premesso che le questioni prospettate attengono a materie rimesse all'autonomia decisionale dei competenti organi delle banche nel rispetto della normativa vigente, si fa presente che la Banca d'Italia ha comunque interessato il Banco di Sicilia, il quale ha comunicato quanto segue.
Con riferimento alla corresponsione del premio di rendimento 1998 al personale «esodato» della ex Sicilcassa, la legge n. 388 del 1997 prevedeva espressamente che i dipendenti della Sicilcassa assorbiti dal Banco di Sicilia avrebbero mantenuto «il trattamento economico e normativo di spettanza nell'impresa di provenienza» fino a quando non fosse intervenuto l'accordo sindacale relativo alle ricadute sul personale del piano industriale del Banco di Sicilia, «efficace nei confronti di tutti gli interessati, anche in deroga a disposizioni di legge o di contratto collettivo».
Le intese sindacali del 25 febbraio 1998 in materia di esodo volontario prevedono (articolo 8 del regolamento) che «ai dipendenti per i quali sia accolta la manifestazione di disponibilità all'esodo, sarà mantenuto, sino all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento economico spettante in base alla normativa vigente al momento della stipulazione del presente accordo».
In base alle intese della Sicilcassa del 30 settembre 1996, al personale di detta azienda non competeva il premio di rendimento per l'esercizio 1998.
D'altra parte, i dipendenti della ex Sicilcassa hanno mantenuto, fino alla cessazione dal servizio, il precedente assetto retributivo, senza essere destinatari delle intese aziendali del 3 aprile 1998, volte a ridurre il costo del lavoro.
Per quanto riguarda il premio di rendimento «virtuale», al personale dipendente della ex Sicilcassa, nel momento in cui matura il diritto a pensione, viene erogato il trattamento pensionistico obbligatorio e quello integrativo eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 59, comma 32 della legge n. 449 del 1997. Per i dipendenti della Sicilcassa il trattamento integrativo, determinato nella misura prevista dal citato articolo 59, con riferimento alla data del 5 settembre 1997, è erogato dal relativo Fondo ex esonerativo e, in base al citato accordo del 25 febbraio 1998 in materia di esodo volontario (articolo 6, lett. a), tale trattamento sarà determinato includendo nelle basi di calcolo un premio di rendimento «virtuale» sulla base della relativa tabella.
Il Fondo Pensioni Sicilcassa (Persona giuridica autonoma), finora, non ha corrisposto la quota di pensione integrativa derivante dall'inclusione di detto premio di rendimento virtuale, nonostante, in base alla citata legge n. 388 del 1997, l'accordo menzionato sia «efficace nei confronti di tutti gli interessati».
Con riferimento, invece, alla sospensione della contribuzione volontaria per la durata di contribuzione riveniente da attività «non


Pag. XXXI

in concorrenza», premesso che il versamento della contribuzione in questione, previsto dall'accordo del 25 febbraio 1998, scaturisce dall'articolo 59, comma 3, 6o periodo, della legge n. 449 del 1997, il quale così recita: «...facoltà per le predette aziende di sostenere il costo della prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria», l'incompatibilità tra contribuzione volontaria e contributi previdenziali da lavoro dipendente o autonomo è espressamente prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 184 del 30 aprile del 1997.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

GRAMAZIO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
Telecom spa sta denunciando un profondo stato di criticità, al di là di quanto già ampiamente diffuso dalla stampa nazionale ed estera, che rischia di mettere in discussione la credibilità industriale di una delle principali aziende italiane e fa dubitare delle reali possibilità di recupero a breve.
l'attuale situazione competitiva in Italia (agli inizi) e le ricchezze proprie pregresse dell'azienda mascherano in parte questo stato di criticità, ma alcuni indicatori interni sono sintomo di una ben più grave situazione:
a) il piano industriale, supporto alla privatizzazione di Telecom (strategie internazionali, outsourcing di attività non core, spin off immobiliare, cessione di aziende non core, eccetera) non ha mai avuto corso, né sono stati formulati, durante i vari avvicendamenti di vertice, piani aggiornati o alternativi credibili, lasciando l'azienda, nella sua operatività, senza linee guida strategiche e piani operativi conseguenti;
b) le risorse umane, punto principale di forza in un'azienda di servizi, sono profondamente demotivate e preoccupate, elementi che contrastano con la necessaria predisposizione all'impegno verso l'innovazione e alla spinta competitiva. Molte risorse professionalmente qualificate hanno peraltro già optato per l'uscita dall'azienda senza trovare resistenze strategiche sotto il profilo organizzativo, che impedissero tale depauperamento;
c) l'assetto organizzativo è sempre più indecifrabile e in costante e incomprensibile evoluzione (rivolta a quali strategie?) rendendo ancora più critica la normale attività in un'azienda a ispirazione processiva;
d) anche i progetti mirati a fare cassa nel breve, quali lo spin off immobiliare, che, pur aveva avuto, nella precedente gestione 1998 e fino agli inizi del 1999, un forte e significativo impulso e una grande determinazione finalizzata agli interessi aziendali, sembra aver subito un inspiegabile rallentamento. Immobili di pregio e valore (diverse centinaia di miliardi) non più in utilizzazione aziendale (quindi senza redditività diretta o indiretta), che avrebbero dovuto pertanto essere alienati entro l'anno 1999, a beneficio del bilancio, sono ancora mantenuti ingiustificatamente nel patrimonio -:
quali siano i motivi che hanno portato la Telecom spa ad operare scelte che hanno condotto, tra l'altro, ad un grave depauperamento delle risorse professionali;
quali iniziative intenda adottare al fine di far tornare alla normalità la Telecom spa sia sul piano delle risorse umane sia su quello della «salute» dell'azienda.
(4-25998)

Risposta. - Al riguardo, si ritiene opportuno significare che il Governo non ha il potere di sindacare l'operato della Telecom Italia s.p.a. per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.
Ciò premesso, si fa presente che Telecom Italia s.p.a. interessata in merito all'atto


Pag. XXXII

parlamentare in esame - ha rappresentato che il piano industriale, approvato nel dicembre 1999, delinea un riposizionamento delle strategie del gruppo Telecom Italia al fine di adeguare l'azienda al nuovo scenario competitivo sul mercato domestico oltreché di raggiungere l'obiettivo di espansione internazionale.
Detto piano industriale prevede, inoltre, investimenti, nel triennio 2000-2002, per 30.000 miliardi di cui 5.000 nel Mezzogiorno.
Per quanto riguarda le dismissioni, la società ha fatto presente che è stato ceduto il pacchetto di maggioranza della società assicuratrice Meie e della società di leasing Teleleasing, mentre è stato ratificato un importante accordo strategico che prevede la cessione dell'80 per cento di Italtel ad un consorzio di investitori del quale fa parte anche la Cisco System, leader nel campo della creazione di soluzioni per networking internet.
In ordine alle risorse umane applicate, la società ha fatto presente che l'accordo in merito al piano di sviluppo e riorganizzativo dell'azienda, sottoscritto anche dalle organizzazioni sindacali il 28 marzo del corrente anno, prevede circa 13.500 esuberi, ma anche la possibilità di assunzione per circa 6.200 unità in settori sguarniti delle necessarie professionalità.
Infine, Telecom Italia Spa ha evidenziato di aver istituito un'apposita struttura con la responsabilità del progetto Spin-off e Outsourcing Building & Facilities, con l'obiettivo di gestire e valorizzare il patrimonio immobiliare. Il bilancio relativo all'anno 1999, già approvato, ha registrato, infatti, ricavi pari a L. 52.481 miliardi; ricavi che risultano superiori dell'8,2 per cento rispetto a quelli dell'anno precedente.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

GRAMAZIO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nel dicembre del 1998 il Prefetto di Roma, dottor Enzo Mosino decise che il campo nomadi Casilino 700 di Roma, il più grande d'Europa doveva essere sgomberato, il Sindaco Rutelli chiamò a governare l'emergenza zingari l'avvocato Luigi Lusi a cui affidò il compito di individuare aree alternative dove trasferire gli zingari del campo della vergogna;
l'avvocato Luigi Lusi, con una delibera di consulenza a titolo gratuito, quindi con nessuno stipendio ma solo con un rimborso spese, fu chiamato a sovraintendere all'intera emergenza zingari a Roma;
il 20 marzo 2000 il Lusi è stato nominato consigliere di amministrazione della Metroferro ed è affiancato da tre segretari che lo seguono in ogni operazione più una guardia del corpo privata pagata dal comune di Roma;
l'Avvocato Lusi è inavvicinabile da qualsiasi Presidente di circoscrizione e non sente alcuno dei funzionari dell'Ufficio speciale per l'immigrazione del Comune di Roma e quindi agisce solo su sua iniziativa creando quel conflitto a livello territoriale che sta esplodendo in questi giorni nelle circoscrizioni di Roma IX, XI e XV, che si trovano a subire la costituzione di campi nomadi per circa cinquecento zingari -:
quali iniziativa intenda (prendere il Governo a garanzia di un rapporto di collaborazione fra comune di Roma prefettura e forze dell'ordine, per tentare di evitare una guerra tra «poveri» per il collocamento dei nuovi campi nomadi, sui quali le circoscrizioni, a livello territoriale, non hanno alcun potere decisionale, e creano quindi, una situazione di turbativa per l'ordine pubblico.
(4-30007)

Risposta. - La prefettura di Roma interpellata circa la questione oggetto del presente atto parlamentare ha fatto conoscere che l'avv. Luigi Lusi, su delega del sindaco di Roma, svolge una funzione di coordinamento degli Assessorati e dei dipartimenti comunali coinvolti, nonché di referente per il sindaco e la giunta comunale nei rapporti con le altre istituzioni per quanto concerne lo stato di realizzazione del progetto di individuazione di aree alternative su cui trasferire la popolazione Rom dal campo


Pag. XXXIII

«Casilino 700», ferme restando le competenze, le relative responsabilità e funzioni afferenti agli assessorati e ai direttori dei dipartimenti comunali interessati per materia.
Tale incarico è stato svolto, secondo quanto riferito dal sindaco di Roma, nel pieno rispetto delle linee programmatiche di indirizzo per gli interventi dell'amministrazione comunale finalizzati all'integrazione delle popolazioni Rom, previste nella deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 29 marzo 1999 e nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità dei dirigenti degli uffici comunali interessati, in special modo in strettissima collaborazione e sinergia con l'Ufficio speciale immigrazione e con l'Assessorato alle politiche sociali.
Il sindaco ha riferito inoltre che nello svolgimento di tale incarico gratuito, per il quale non ha mai usufruito di alcun rimborso spese, è affiancato da dipendenti comunali; è priva di fondamento l'affermazione che l'avv. Luigi Lusi sia seguito in ogni operazione da una guardia del corpo privata, per di più pagata dal comune di Roma che, peraltro, non avrebbe in tal senso alcuna legittimità di spesa. La deliberazione d'incarico prevede, infatti, che l'avv. Luigi Lusi, quale coordinatore del progetto, possa usufruire di risorse umane strumentali e finanziarie, messe a disposizione unicamente dai responsabili delle singole e competenti strutture dell'Amministrazione comunale.
Gli organi rappresentativi delle circoscrizioni IX, XI e XV, sono stati più volte incontrati dall'avv. Luigi Lusi presso le rispettive sedi dei consigli circoscrizionali. Il delegato del sindaco, in ossequio alla deliberazione n. 31 adottata dal consiglio comunale di Roma, in data 29 marzo 1999 ha partecipato pubblicamente a numerosi consigli circoscrizionali, anche aperti al dibattito dei cittadini, conferenze di capigruppo e ad incontri diretti con i presidenti di tutte le circoscrizioni citate nell'interrogazione, i quali erano tutti a conoscenza delle linee politiche adottate e dei piani messi a punto dall'amministrazione comunale in merito agli interventi che sarebbero stati adottati sui campi nomadi interessati. Ogni attività è svolta con il diretto e attivo supporto, pienamente collaborativo, dell'Ufficio speciale immigrazione del comune di Roma, competente per materia.
Per quanto riguarda il raccordo tra l'amministrazione comunale, la prefettura e le Forze dell'ordine, si informa che l'avv. Lusi, congiuntamente al Capo di Gabinetto del comune e su delega del sindaco, ha preso parte a tutte le riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in cui sono state pianificate le varie operazioni di trasferimento dei nomadi.
Alle riunioni del comitato hanno peraltro preso parte anche i presidenti delle circoscrizioni interessate, su richiesta della stessa amministrazione comunale.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

IACOBELLIS. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
dalla lettura di un servizio dal titolo «Bari: un magistrato denuncia: Concorso scolastico truccato», apparso sul quotidiano Corriere della Sera di giovedì 24 agosto 2000 si è venuto a sapere - per bocca di un magistrato portatosi giorni addietro presso l'Istituto Laterza di Bari ove venivano esposte le graduatorie dei docenti precari per il prossimo anno scolastico - che le predette graduatorie venivano portate a conoscenza dei numerosi interessati in maniera a dir poco anomala in un clima di vergognosa confusione (cataste di carte contenenti i nomi degli aspiranti insegnanti sparse per terra nell'atrio della scuola invece che essere affisse in bacheca; graduatorie stampate con inchiostro illeggibile su fogli continui per computer privi di data, timbro e firma del funzionario; stato di totale e vergognoso caos da girone dantesco, non degno di un paese civile etc.);
anche per quanto concerne il merito delle graduatorie in questione vengono riferite dal succitato magistrato attribuzioni di punteggi ed errori di calcolo tutt'altro


Pag. XXXIV

che casuali al punto che il concorso in oggetto viene definito senza mezzi termini come truccato e come tale meritevole di indagini in sede penale;
dal precitato magistrato (lo stesso che in qualità di Pm presso la Procura della Repubblica di Trani indaga sull'omicidio della piccola Graziella per mano di un pedofilo) viene avanzata l'ipotesi che, all'evidente fine di ridurre il numero dei ricorsi, le graduatorie in questione, già pronte sin dal 27 luglio 2000, siano state artatamente rese pubbliche il successivo 4 agosto in pieno periodo feriale;
i ricorsi al Provveditorato, comunque proposti entro il fatidico 14 agosto, non hanno avuto la possibilità di essere presentati a causa della totale «chiusura per ferie» del precitato Ufficio Pubblico, riaperto solo in data 16 quando i termini per la presentazione dei ricorsi erano ormai scaduti -:
se non intenda, sulla scorta anche della espressa richiesta avanzata dal magistrato, disporre un'ispezione ministeriale al fine di far luce sull'increscioso quanto inqualificabile comportamento da codice penale tenuto dagli addetti al Provveditorato agli Studi di Bari e del Provveditore stesso e se non intenda, inoltre, attraverso l'annullamento in sede di autotutela dell'attuale graduatoria, addivenire ad una nuova graduatoria, compilata e pubblicata con i crismi della legalità.
(4-31260)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si fa presente che questo Ministero, già all'indomani dell'articolo di stampa citato dall'interrogante, ha richiesto al Provveditore agli Studi di Bari dettagliate spiegazioni circa la pubblicazione delle graduatorie permanenti provvisorie di cui al decreto ministeriale n.146 del 2000.
Il dirigente responsabile dell'ufficio scolastico provinciale di Bari ha precisato al riguardo che la pubblicazione delle graduatorie è avvenuta non soltanto presso la scuola media «Laterza», ma complessivamente presso 14 istituzioni scolastiche opportunamente dislocate sul territorio provinciale ove non sono stati registrati inconvenienti di rilievo; gli inconvenienti lamentati presso la suddetta scuola media potrebbero verosimilmente imputarsi agli stessi aspiranti che hanno consultato le graduatorie.
Il medesimo dirigente ha precisato anche che la data del 27 luglio, annotata a margine dei tabulati, è quella di prenotazione presso il sistema informativo e che sui tabulati medesimi non vi sono timbri o firme in quanto detti elementi sono contenuti nei decreti di approvazione delle graduatorie provvisorie, anch'essi pubblicati ed esposti.
Il Provveditore ha chiarito anche (come nella generalità dei casi su tutto il territorio nazionale) che il termine indicato per la proposizione di eventuali reclami è di natura meramente ordinatorio e che, comunque, l'ufficio procede al riesame di tutte le posizioni, indipendentemente da eventuali reclami, per ragioni di autotutela.
Con riguardo poi alla lamentata chiusura dell'ufficio scolastico provinciale nel periodo considerato, il medesimo Provveditore agli Studi ha precisato che, previa informativa alle rappresentanze sindacali, era stata disposta la chiusura di sabato 5, 12 e 19 agosto oltre che nella giornata prefestiva del 14 per ragioni di carattere organizzativo esplicitate nel provvedimento adottato in data 19 luglio 2000 e che, comunque, nel periodo considerato, l'informazione all'utenza è stata assicurata anche dall'apposito Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

LEONI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
dopo le elezioni regionali del 16 aprile 2000, il sindaco di Ardea ha fatto affiggere sui muri della cittadina da lui amministrata dei manifesti in cui esprimeva ringraziamento verso tutti coloro che hanno votato per i rappresentanti regionali della coalizione che lo sostiene;


Pag. XXXV


i suddetti manifesti sono stati stampati a nome dell'amministrazione comunale su carta intestata del comune -:
se non ritenga non conforme alla normativa vigente tale atteggiamento, ad avviso dell'interrogante, deplorevole e che risulta discriminatorio nei confronti di tutti quei cittadini di Ardea che - anch'essi contribuenti - non si identificano nello schieramento politico del sindaco, il quale, agendo a nome dell'amministrazione comunale, dovrebbe mantenere un atteggiamento «super partes».
(4-29614)

Risposta. - In merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, si fa presente che, da informazioni assunte in ambito locale, risulta che la spesa, relativa ai manifesti fatti affiggere dal sindaco sui muri della cittadina di Ardea, è stata interamente sostenuta dal medesimo, come comprovato da apposita fattura commerciale.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

MALENTACCHI, MANTOVANI, NARDINI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - Premesso che:
la comunità somala in Italia vive con grande disagio la situazione creatasi in seguito all'emanazione del Decreto del 1 febbraio 1999 del ministero degli Esteri inerente «Nuove disposizioni in materia d'ingresso e di soggiorno dei cittadini somali in Italia» che ha abrogato il decreto interministeriale del 20 Settembre 1992 che concedeva loro un permesso temporaneo per motivi umanitari;
il decreto del 1 febbraio si basa su un presunto ritorno alla normalità della Somalia e quindi del venir meno della ragione principale della sua emanazione («Ritenuto non più attuale il carattere di eccezionalità che ha determinato la disciplina del citato decreto interministeriale»);
le notizie che provengono dalla Somalia non sono così rassicuranti come quelle che hanno evidentemente ispirato il ministero nel ritenere superata la situazione di guerra civile in quel paese. D'altronde lo stesso articolo 2 del decreto affermando la non validità, per l'ingresso in Italia, dei passaporti somali rilasciati o rinnovati dopo il 31 Gennaio 1991, implicitamente ammette che l'Italia ritiene tuttora la Somalia un Paese privo di autorità di governo tanto da non esserne abilitata al rinnovo ed al rilascio dei passaporti;
grave è la situazione dei ricongiungimenti familiari, le cui pratiche sono bloccate da mesi -:
se il Governo non ritenga opportuno correggere il decreto in questione mantenendo il criterio della protezione umanitaria per i cittadini somali e concedendo «un documento di viaggio», nell'attesa di un passaporto somalo riconosciuto, che venga rilasciato non solo ai residenti ma anche a tutti i titolari di un permesso di soggiorno valido, anche per ovviare alle difficoltà d'identificazione all'atto d'iscrizione anagrafica;
se non ritenga di dover sollecitamente affrontare le pratiche di ricongiungimento familiare ferme da mesi presso il ministero, dando una risposta positiva alle richieste della comunità somala.
(4-30969)

Risposta. - Il decreto ministeriale del 1o febbraio 1999, emanato di concerto con i Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale priva di validità, per l'ingresso in Italia, i passaporti somali rilasciati o rinnovati dopo il 31 gennaio 1991.
Lo stesso decreto ministeriale autorizza gli Uffici consolari ad emettere lasciapassare sostitutivi, ma non può essere sottaciuta l'estrema difficoltà - e spesso l'impossibilità - di pervenire ad un accertamento dell'identità personale dei presunti familiari del cittadino somalo residente in Italia. Tale situazione discende a sua volta dalla stessa situazione di fatto e di diritto che ha originato la privazione di validità dei passaporti rilasciati successivamente al 31 gennaio


Pag. XXXVI

1991, ovverossia il crollo dello Stato somalo alla fine del 1990, che ha comportato il disconoscimento internazionale delle Autorità centrali e periferiche somale e quindi l'impossibilità di riconoscere documenti da esse emanati.
Nella maggior parte dei casi gli interessati esibiscono, al fine di dimostrare la loro identità e farla attestare dall'Ambasciata sul lasciapassare, lo stesso tipo di documenti emessi da presunte autorità non più riconosciute e non in grado di certificare a loro volta l'identità dei cittadini somali. I documenti presentati sono in genere prodotti da «artigiani» specializzati di Nairobi autoproclamatisi corrispondenti o rappresentanti di ministeri o amministrazioni comunali della Somalia. La contraffazione di documenti è inoltre diffusa in tutto il territorio nazionale keniano ed ha assunto proporzioni di straordinario rilievo.
Spesso i familiari dei richiedenti cercano di ovviare a tali comprensibili difficoltà presentando autocertificazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98. Si deve purtroppo ribadire come nemmeno questa soluzione appare percorribile in quanto l'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica invocato dai richiedenti così recita: «I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratta di provare stati, fatti o qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani». In merito è palese che le dichiarazioni del richiedente straniero soggiornante in Italia che attesta l'identità di cittadini somali residenti all'estero e il presunto rapporto di parentela e/o coniugio che lo lega a questi non rientrano fra quelle utilizzabili, proprio perché non sono direttamente certificabili o attestabili da soggetti pubblici o privati italiani.
Per il rilascio del visto di ricongiungimento familiare non è sufficiente il nulla osta rilasciato da una Questura italiana. Infatti la decisione di rilasciare o meno il visto di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare spetta per legge in maniera esclusiva agli Uffici consolari che sono tenuti a verificare l'identità dei richiedenti e l'effettività del rapporto di parentela. Oltre al disposto normativo (articolo 6, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99), ciò è ribadito nell'avvertenza, riportata nei moduli di nulla osta rilasciati dalle diverse Questure, che invita gli interessati a consegnare alla rappresentanza diplomatica italiana competente tutta la certificazione utile ad attestare il legame di parentela.
Si sottolinea come i funzionari preposti agli Uffici consolari delle località maggiormente interessate ai visti per ricongiungimento familiare richiesti da cittadini somali (Nairobi, Addis Abeba, Sana'a) si trovano in una difficile situazione dovendo da un lato tenere in considerazione le legittime aspirazioni all'unità familiare dei richiedenti e dall'altro procedere ai prescritti riscontri dell'identità e dei vincoli di parentela, anche al fine di evitare abusi e speculazioni. Si sono registrati anche casi di traffico di minori somali verso paesi dell'U.E.
Non risulta che presso le rappresentanze diplomatico-consolari interessate al rilascio dei visti di ricongiungimento familiare di cittadini somali vi siano pratiche bloccate. Le richieste vengono normalmente esaminate e nel caso in cui la documentazione presentata non consente di riscontrare l'identità ed i vincoli familiari dei richiedenti, viene emesso come prescritto dalla vigente normativa un provvedimento motivato di diniego di visto che viene subito notificato ai richiedenti unitamente alla possibilità di impugnarlo davanti al Giudice ordinario. Negli ultimi tempi numerosi sono stati i ricorsi decisi dalla Magistratura ordinaria che in numerosi casi ha confermato il diniego di visto per impossibilità di accertare l'identità ed il vincolo di parentela del richiedente il visto con lo straniero soggiornante in Italia.
La situazione sopra descritta, derivata da un lato dal collasso dello Stato somalo e dall'altro dalla necessità imposta dalla vigente normativa di verificare il possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare, non si presenta di facile soluzione. In alcuni casi la Magistratura, alla quale gli interessati si sono rivolti in sede di ricorso, ha


Pag. XXXVII

disposto l'esame del DNA per l'accertamento dell'identità e dei vincoli di parentela dei richiedenti il visto.
In tale difficile contesto e con l'intento di facilitare l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini somali in Italia, il 1o settembre u.s. è stato firmato dal Ministro degli esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, un decreto (Allegato in visione presso la segreteria del Servizio Resoconti), in base al quale viene consentito il ricorso a «documenti rilasciati da organismi internazionali» o da «soggetti che nel quadro del processo di ricostituzione dell'autorità statale in Somalia esercitino a livello centrale o locale una effettiva capacità di organizzazione amministrativa e civile». Tale documentazione può essere integrata da altra che il richiedente il visto ritenga probatoria ai fini dell'accertamento della sua identità e dei vincoli di parentela con il congiunto soggiornante regolarmente in Italia che abbia ottenuto dalla competente Questura il nulla osta al ricongiungimento.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

MALGIERI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:all'articolo 9 della legge di riforma degli istituti di cultura n. 401 del 22 dicembre 1990 prevede l'istituzione dei comitati di collaborazione -:
in quali circoscrizioni consolari tali comitati siano stati istituiti, chi ne sono i membri e per quale motivo la Direzione generale per le relazioni culturali del MAE non abbia dato disposizioni precise affinch' il dettato della legge sia rispettato.
(4-26828)

Risposta. - In relazione al quesito posto dall'interrogante si precisa che il comma 1 dell'articolo 9 della legge di riforma degli Istituti di Cultura n. 401/90 prevede che «presso gli istituti possono essere costituiti comitati di collaborazione culturale per contribuire alle attività degli Istituti stessi».
Premesso che «le proposte per la costituzione dei comitati devono essere formulate dai direttori...» (comma 3, articolo 9, legge n. 401/90), e che pertanto è demandata ai direttori stessi la valutazione sull'opportunità della costituzione o meno dei suddetti comitati, in relazione alla situazione locale, il Ministero degli esteri ha costantemente sollecitato i direttori degli istituti a costituire, laddove utile, i comitati che rappresentano un momento di sintesi, ai fini della programmazione culturale, tra le aspettative del mondo della cultura locale e quelle delle comunità italiane residenti che, per decenni, hanno costituito il primo veicolo di penetrazione culturale all'estero.
A seguito di quanto predetto, su 93 istituti attualmente funzionanti nel mondo, in 26 di questi il comitato di collaborazione è attivo, in altri 10 è in avanzata fase di attivazione.
Per quanto riguarda le rimanenti sedi, le rappresentanze diplomatiche e consolari e i direttori hanno fatto presente che ne stanno valutando le possibilità di costituzione.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

MARINACCI. - Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. - Per sapere - premesso che:
nel territorio del comune di Viterbo S in corso di realizzazione l'elettrodotto Pian di Tortora-San Martino i cui cavi in alcuni punti disteranno dai sedici ai quaranta metri appena dalle abitazioni;
le proteste dei residenti non hanno sinora ottenuto alcun risultato nell'indurre l'Enel a variare il tracciato o a consigliare il sindaco di Viterbo ad emettere ordinanza di sospensione di tali lavori -:
se e quali iniziative intendano assumere per tutelare gli abitanti delle case dagli effetti nocivi sulla loro salute derivanti dalla vicinanza della condotta elettrica;


Pag. XXXVIII


se il progetto sia stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale;
come possa conciliarsi tale iniziativa dell'Enel quando la stessa società ha recentemente pubblicizzato investimenti destinati proprio all'interramento di linee ricadenti in aree sensibili.
(4-25124)

Risposta. - L'elettrodotto cui fa riferimento l'interrogante è stato realizzato per l'alimentazione a 150KV della stazione elettrica delle FS s.p.a. di San Martino al Cimino nell'ambito dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Roma-Viterbo.
L'impianto è stato oggetto di un accordo di programma che ha visto l'adesione delle amministrazioni interessate. L'amministrazione comunale di Viterbo, peraltro, ha rappresentato che non sussistevano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di sospensione dei lavori da parte del Sindaco.
In particolare i limiti previsti dagli articoli 4 e 5 del DPCM 23.4.1992 (100 micro Tesla e 11,64 metri) sarebbero ampiamente rispettati, poiché al massimo carico previsto per l'amministrazione delle FS, il campo magnetico a livello dell'abitazione distante circa 28 metri dai conduttori, sarebbe pari a 0,1 micro Tesla (circa 1250 volte inferiore al limite di legge di cui all'articolo 4 del citato DPCM).
L'elettrodotto non è stato sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale statale in quanto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 9 del 1991 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 sono soggetti a VIA (ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1986) gli elettrodotti a.t.:
con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV;
lunghezza superiore a 15 Km.

Si segnala che è stato pubblicato sulla G.U. 302 del 27.12.1999 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3.9.99 che nell'ampliare le competenze delle Regioni in materia di Valutazione dell'impatto ambientale, prevede l'assoggettamento a detta procedura anche degli elettrodotti con tensione nominale di esercizio superiore a 100 kV e lunghezza maggiore di 3 Km.
Per quanto concerne il procedimento autorizzativo all'esercizio degli elettrodotti della tensione di 150 kV, quale quella di cui all'interrogazione in oggetto, esso è di competenza regionale ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.
Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

MAZZOCCHI. - Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
si è venuta a determinare una situazione di estrema gravità presso la tipografia Stabilimento Salario, a causa sia dei numerosi e ripetuti errori tipografici che si verificano quotidianamente nella pubblicazione degli atti nella «Gazzetta Ufficiale», sia dei notevoli ed ormai cronici ritardi che si registrano nella stampa e nella distribuzione dei supplementi del Giornale ufficiale dello Stato;
si è rilevato, in particolare, in quest'ultimo periodo che i supplementi relativi alla 4 serie speciale («concorsi ed esami» - vedi supplemento dell'11 e 14 aprile 2000), ed alla parte seconda, la cui preparazione, stampa e distribuzione è curata, per espressa disposizione di legge da codesto istituto, hanno registrato e continuano a registrare ritardi assolutamente non accettabili;
tale situazione è resa manifesta anche dalle continue proteste che pervengono dagli abbonati o utenti della Gazzetta;
appaiono evidenti le conseguenze negative, derivanti dai ripetuti e gravi errori di stampa e dai sopra evidenziati ritardi, se si considera che vi sono alcuni atti, come i bandi di concorso e gli avvisi di convocazione delle assemblee societarie, per i quali la legge statale ed il codice civile prevedono termini tassativi che devono essere rispettati a pena di possibili dichiarazioni di invalidità delle relative procedure,


Pag. XXXIX

ovvero di impossibilità a partecipare alle stesse da parte degli eventuali interessati, per scadenza dei termini;
rilevanti ritardi si registrano, in via permanente, nella distribuzione sul territorio, nazionale di tutte le serie della Gazzetta Ufficiale;
tali inadempienze rispetto all'obbligo di codesto Istituto, che trova il suo fondamento nella legge, di assicurare con ogni mezzo la stampa nonché la regolare e tempestiva uscita della Gazzetta Ufficiale, potrebbero scaturire della responsabilità non solo nei confronti governativa ma anche in sede giudiziale (amministrativa, civile e penale);
la gravità della situazione che si è verificata a causa degli errori di stampa e dei ritardi come sopra denunciati rischia di vanificare il raggiungimento degli stessi scopi istitutivi della «Gazzetta Ufficiale» -:
se non intenda intervenire per quanto di competenza al fine di creare rapidamente le condizioni necessarie per soddisfare l'esigenza prioritaria di assicurare con ogni mezzo la stampa e la regolare e tempestiva uscita della Gazzetta Ufficiale ed, in particolare, dei supplementi che trova del resto nella legge il suo fondamento (articolo 2 legge 13 luglio 1996, n. 559 e articolo 23, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1985);
se, dopo aver acquisito la nota del Ministro della giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti datata 27 aprile 2000 prot. 236/F1 - non intenda inoltrare al magistrato competente le decine di interrogazioni ed interpellanze presentate dai parlamentari in relazione alla gestione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, chiedendo se sussistano estremi di reato per azioni che oltre ad arrecare un grave danno all'immagine del poligrafico stesso hanno potuto creare o potrebbero creare gravi danni patrimoniali ad enti o a privati.
(4-29780)

MAZZOCCHI. - Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
è stato acclarato che le responsabilità della ritardata pubblicazione dei supplementi ordinari della Gazzetta Ufficiale, ma anche di quasi tutti i numeri delle varie serie della Gazzetta, è da imputarsi alla organizzazione, meglio, disorganizzazione produttiva dell'Istituto Poligrafico dello Stato, come ampiamente documentato dall'Ente Poste;
l'inefficienza produttiva, contrariamente a quanto asserito dalla nuova dirigenza, è progressivamente aumentata, sia per l'insufficiente gestione della dirigenza ex-IRI trasferita in blocco all'I.P.Z.S. dal Presidente Tedeschi, sia per l'effetto-annuncio della legge n. 416 che ha avviato de facto, già dal mese di giugno 1999 la smobilitazione del personale specializzato, addetto a delicate lavorazioni di primario interesse per lo Stato. Oltre alle ripetute lagnanze per la Gazzetta Ufficiale, da parte di tutti i gruppi politici, nessuno escluso, anche la produzione dell'Euro e di numerosi stampati e documenti indispensabili alla pubblica amministrazione hanno segnato il passo a causa di intollerabili ritardi;
di fronte all'esodo annunciato di quasi 1800 unità, sbandierato per lunghi mesi su tutta la stampa nazionale ma mai oggetto di valutazione critica sugli effetti prodotti da tale contemporanea uscita di personale qualificato, nulla è stato fatto per l'efficientamento delle attività e dei servizi tant'é che, secondo attendibili fonti sindacali, la zecca non riuscirà, in ogni caso, a produrre l'intero quantitativo commissionato entro il 31 dicembre 2001;
le provvidenze elargite dallo Stato, mai concesse in precedenza all'Istituto, per l'ammodernamento delle strutture produttive, anziché essere investite nel «core business aziendale» sono state finora utilizzate per pagare decine e decine di onerose consulenze, di dubbia utilità alla luce dei risultati operativi finora conseguiti, oltre che ad allestire lussuosi uffici destinati a nuovi dirigenti, a società ed esperti, finanche al magistrato addetto al controllo al quale è riservato anche una Segreteria a tempo pieno a totale carico dell'Istituto -:


Pag. XL


quali iniziative di riorganizzazione produttiva l'Istituto ha messo in opera, considerato che nonostante le precedenti interpellanze, anche di numerosi colleghi dell'opposizione e della stessa maggioranza, le consegne della Gazzetta Ufficiale hanno subito ritardi ancora maggiori: a titolo indicativo segnalo il supplemento ordinario n. 57 dell'8 aprile 2000, con oggetto gli «Studi di Settore» che a quasi un mese e mezzo non è stato ancora pubblicato; anche più grave per i suoi effetti invalidanti il ritardo della pubblicazione del supplemento ordinario alla serie concorsi del 14 aprile 2000 contenente termini tassativi per partecipare al Concorso per professori associati, tutt'ora introvabile per gli abbonati;
se il repentino peggioramento riscontrato negli ultimi tempi nelle produzioni dell'istituto sia da mettere in relazione alla contemporanea uscita di circa 1700 dipendenti, inopinatamente prepensionati (con oneri a totale carico dello Stato), a fronte di esigenze organizzative non ricostituibili nel giro di pochi mesi;
se questa ultima circostanza sia stata opportunamente e preventivamente esaminata dai dirigenti preposti al riassetto aziendale;
se l'improvvida decisione di mandare a casa personale altamente specializzato, quindi non immediatamente sostituibile, nonostante le impellenti necessità di assicurare forniture essenziali per la vita dello Stato sia all'origine anche della ritardata produzione della moneta dell'Euro che, a parere di rappresentanti sindacali della Zecca è ormai irrecuperabile;
se risponda al vero la circostanza che la responsabilità della stampa e della distribuzione della Gazzetta Ufficiale sul territorio nazionale è stata affidata da alcuni mesi al dirigente Alberto Plini, ex addetto all'Ufficio Legale messo in «posizione di studio» dal vecchio vertice aziendale a causa dell'incauta, e tuttora non chiarita gestione, del rapporto tra l'Istituto e l'ex consociata E.D.I. SpA (Edizioni Distribuzioni Integrate) che avrebbe provocato all'Istituto danni economici consistenti e un contenzioso ancora irrisolto. Il predetto ha assunto, nel corso aziendale instaurato da Tedeschi un ruolo di assoluto rilievo, come Segretario particolare del Presidente, Segretario del Consiglio di Amministrazione, e in sovrappiù, con la promozione a dirigente-responsabile della pubblicazione e della distribuzione della G.U. i cui recenti risultati sono ormai ben noti;
se il magistrato della Corte dei conti che, come si è detto, da una posizione privilegiata di osservazione nella sede di P. Verdi ha nulla da eccepire sui fatti sopra esposti.
(4-29897)

Risposta. - Si risponde alle interrogazioni indicate, concernenti la situazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con particolare riferimento ai ritardi nella pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.
Al riguardo, va innanzi tutto premesso che, fra gli obiettivi di risanamento e rilancio previsti nel piano industriale dell'istituto, vi è anche, unitamente alla realizzazione di un nuovo modello organizzativo, connotato da efficienza, flessibilità e snellezza, quello della riduzione degli organici, al fine di contrarre il costo del lavoro, per adeguarlo ai livelli di analoghe realtà europee. L'esigenza del contenimento dei costi è ancora più pressante a fronte dei bilanci deficitari del 1997 e del 1998, nonché del termine per la trasformazione dell'Ente in Società per azioni, fissato dal decreto legislativo n. 116 del 1999 al 31 dicembre 2001.
Per quanto riguarda la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, si fa presente che nessun contributo, corrispettivo, finanziamento, od altro viene riconosciuto al Poligrafico; l'attività di stampa e gestione del giornale ufficiale dello Stato, demandata all'istituto ex lege, viene svolta in modo autonomo, sopportando direttamente i relativi costi, i quali vengono remunerati unicamente dalle vendite, dagli abbonamenti, anche delle altre pubblicazioni ufficiali, nonché dalla raccolta delle inserzioni. Si tratta di un'attività autofinanziata, per la quale non grava alcun onere sul bilancio


Pag. XLI

dello Stato. La funzione assolta implica, peraltro, la fissazione di prezzi correlati (attualmente, la parte legislativa e normativa in genere, viene venduta al prezzo di un quotidiano) con incrementi che si sono attestati sempre al di sotto del tasso d'inflazione (mediamente il 50%), nonostante i non indifferenti costi di distribuzione, connessi anche alla capillarità della pubblicazione.
Va precisato che, come stabilito dalla legge, l'istituto normalmente assicura la consegna della Gazzetta Ufficiale, nei capoluoghi di provincia, il giorno successivo alla sua pubblicazione, mentre, per quanto attiene ai supplementi (dalle 100 alle 1800 pagine), la consegna avviene, di norma, entro il 3o giorno. Può, peraltro, accadere che, nei periodi critici - aprile e maggio - e, soprattutto, con riferimento ai supplementi, la consegna agli abbonati avvenga successivamente all'assolvimento degli obblighi di legge.
Il problema dei ritardi non è attuale, ma riguarda anche il passato. Nell'esercizio 1999, con la stampa complessiva di 120.424 pagine (in varie tirature in funzione delle diverse tipologie e, comunque, per non meno di 20.000 copie per ciascun fascicolo), è stato recuperato tutto l'arretrato prodottosi negli anni precedenti (1997 e 1998); sono state, altresì, ricondotte all'interno dell'Istituto tutte le fasi di produzione.
Va, comunque, rilevato che l'attività di stampa e distribuzione della Gazzetta Ufficiale risente dell'irregolarità delle richieste della Pubblica Amministrazione, in alcuni periodi, dovuta essenzialmente alla mancanza di programmazione.
Al fine di risolvere tali problematiche, l'Istituto ha attuato diversi interventi organizzativi riguardanti investimenti per acquisto di nuovi macchinari da stampa e innovazioni tecnologiche, per diverse decine di miliardi, nonché interventi di semplificazione e razionalizzazione dei processi produttivi.
Inoltre, per sopperire ai fabbisogni produttivi straordinari e stante il divieto di legge di terziarizzare, integralmente e parzialmente, alcune fasi della lavorazione, è stato recentemente deliberato l'acquisto dell'intero capitale sociale di una società tipografica del gruppo, con la quale, attraverso la creazione di idonee sinergie ed integrazioni industriali, sarà possibile far fronte alle specifiche contingenze produttive della Gazzetta Ufficiale.
Sono, altresì, allo studio iniziative congiunte, per risolvere le problematiche connesse a richieste urgenti o eccessivamente voluminose.
Per quanto riguarda, in particolare, i supplementi relativi alla IV Serie Speciale «Concorsi ed Esami», si precisa che il primo, composto di 323 pagine, è stato posto in distribuzione con tempestività, essendo stati rispettati i tempi tecnici da parte della Redazione committente.
Al contrario, per quanto riguarda il secondo supplemento, i testi sono pervenuti allo Stabilimento Salario con notevole ritardo, considerato anche che si trattava di un numero eccezionale, il cui testo era formato da circa 3.600 pagine.
Tale richiesta di stampa esige tempi normali di esecuzione valutabili in circa 15 giorni. Lo Stabilimento Salario ha eseguito l'ordine in 9 giorni, tenendo conto che nel periodo ricorrevano tre festività.
Si precisa che la citata pubblicazione è stata disposta in un periodo (aprile) durante il quale sull'Istituto grava un forte carico di lavoro. La richiesta di provvedere alla pubblicazione di Gazzette con un numero di pagine eccezionale rispetto al trend di lavoro non può che ripercuotersi negativamente, non solo sulle pubblicazioni specifiche, ma sull'intero ciclo produttivo.
Inoltre, nel 1999, la Redazione aveva rappresentato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le problematiche connesse alla integrale pubblicazione degli atti concorsuali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 1988. Infatti, con decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2000 (GU n. 109 del 12.5.2000) è stata stabilita la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un semplice avviso, in luogo dell'intero bando di concorso.
L'Istituto, peraltro, nella consapevolezza dell'esigenza di conoscibilità da parte dei cittadini della norme e degli altri atti pubblici, sin dal 1987, ha affiancato agli ordinari strumenti di diffusione anche la forma


Pag. XLII

telematica, attraverso la creazione di banche dati aggiornate quotidianamente e che dall'inizio dell'anno in corso sono regolarmente diffuse nella rete Internet.
Con riferimento alla consociata EDI, costituita nel gennaio del 1993 e posta in liquidazione nel gennaio 1996, si fa presente che trattasi di una iniziativa assunta dal precedente management nel campo della produzione e distribuzione di biglietti ferroviari.
Le strutture del Poligrafico, compresa quella presso la quale era assegnato il dipendente Plini Alberto, hanno fornito il loro apporto tecnico. A proposito del citato dipendente, si precisa che è stato nominato dirigente nella seconda metà del mese di novembre 1999 ed è stato designato segretario del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nella seduta dell'organo collegiale del 12 novembre 1999, in sostituzione dell'Avvocato Antonio Ghezzi, che aveva chiesto di essere sollevato dall'incarico.
Attualmente, non risulta che vi siano in corso vertenze riferite alla società E.D.I.
Per quanto riguarda la produzione dell'EURO, si precisa che, dopo un avvio difficoltoso nel vecchio stabilimento di via Principe Umberto, sono stati progressivamente incrementati i turni di lavoro per raggiungere il pieno ciclo operativo (3 turni di lavoro continuativi).
È stato reso pienamente operativo il nuovo stabilimento di via Gino Capponi, ed è stato raddoppiato il numero degli operatori dedicati alla produzione EURO, reperiti, dopo un periodo di formazione, sia all'interno della stessa Zecca, che in altri stabilimenti del Poligrafico.
Recentemente è stato compiuto un ulteriore potenziamento degli impianti, con l'installazione di cinque nuove presse nello stabilimento di via Gino Cappori e quattro linee automatiche di confezionamento nelle due unità produttive. Ciò ha consentito di fronteggiare i previsti esodi di personale anche qualificato.
Con il piano produttivo elaborato, si prevede il rispetto dei termini per l'ultimazione della commessa.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

MENIA. - Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
nel gennaio 1993, il signor Gino Sparpaglione inoltrava un'istanza al ministero del tesoro, tesa ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1 della legge n. 791 del 1980, ovvero un vitalizio pari a una pensione minima, quale ex deportato in Germania. Sparpaglione decedeva nell'aprile successivo;
l'istanza veniva respinta e dopo complesse vicende amministrative, nel 1998 la Corte dei conti sanciva il diritto della vedova, Bruna Nobile, a ottenere tali benefici, maggiorati dagli interessi legali. Il ministero comunicava alla stessa, appena nel gennaio 2000, il numero delle pratiche 61900/IK e 61890/IK -:
quali siano i motivi per cui la signora Nobile (settaseienne), a tutt'oggi, non ha ricevuto alcunché, nonostante numerosi solleciti scritti e telefonici al ministero e alla direzione provinciale del tesoro di Trieste;
quale sia lo stato delle sopracitate pratiche e come si intenda agire per garantire una sollecita definizione.
(4-30551)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la definizione della pratica di assegno vitalizio della sig.ra Bruna Nobile, vedova del sig. Gino Sparpaglione.
Al riguardo, si comunica che nei confronti del sig. Sparpaglione e, per esso agli eredi, è stata emessa, in esecuzione della decisione della Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, determinazione n. 4561 del 16 giugno 1999 concessiva di rateo dell'assegno vitalizio previsto dall'articolo 1 della legge n. 791 del 1980, dal 1o marzo 1993 al 23 aprile 1993 (data del decesso).
Detto provvedimento, unitamente al ruolo di pagamento, è stato trasmesso, con elenco n. 1 del 13 gennaio 2000, alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Trieste, in quanto dagli atti contenuti nel fascicolo


Pag. XLIII

amministrativo la vedova dell'interessato, sig.ra Bruna Nobile, risultava residente nel citato comprensorio.
Si precisa che i pagamenti previsti dalla predetta determinazione per gli eredi del sig. Sparpaglione sono effettuati al citato Ufficio Provinciale, dal 23 agosto 2000.
L'istanza di riversibilità prodotta dalla sig.ra Nobile, con allegata la relativa documentazione, è stata trasmessa, con nota del 13 giugno 2000 protocollo n. 11654 dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Trieste alla competente Direzione Provinciale di Udine, nel cui ambito territoriale ricade il Comune di Cervignano del Friuli (UD), ove la medesima attualmente risiede.
Per quanto concerne la liquidazione degli interessi legali, si fa presente che sono state impartite disposizioni per l'avvio delle procedure indispensabili per la corresponsione degli stessi.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

MENIA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della sanità, al Ministro degli affari esteri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nel 1999 sono stati sottoscritti nuovi accordi bilaterali tra Italia e Slovenia e tra Italia e Croazia per quanto attiene il sistema previdenziale di sicurezza sociale;
per i territori appartenenti all'ex Jugoslavia vale sempre il vecchio accordo del 1957 tra Italia e Repubblica Federativa di Jugoslavia;
in base a detti accordi l'italiano se dipendente pubblico (militare, insegnante, dipendente comuni, province, regioni, ecc.) che si reca in tali paesi non ha diritto all'assistenza sanitaria;
più particolarmente il cittadino italiano deve pagare le prestazioni sanitarie e non potrà confidare nell'eventuale rimborso, se pure parziale, da parte delle Aas in quanto per curarsi all'estero bisogna avere l'autorizzazione preventiva;
chi intende recarsi in tali Paesi ed essere tranquillo è costretto a premunirsi ricorrendo ad una assicurazione privata -:
quali interventi i Ministri interrogati intendano adottare al fine di risolvere questo grave problema che coinvolge decine di migliaia di italiani che continuamente si recano in tali paesi per motivi di turismo e lavoro.
(4-31922)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame dietro delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti di precipua competenza.
In merito alle disfunzioni segnalate occorre ricordare che, nel corso del 1999, il Parlamento ha autorizzato la ratifica ed esecuzione delle convenzioni di sicurezza sociale con la Croazia (legge 27 maggio 1999 n. 167) e con la Slovenia (legge 27 maggio 1999 n. 199) che, a tutt'oggi, non sono ancora entrate in vigore.
Di conseguenza, «decine di migliaia di italiani che continuamente si recano in tali Paesi» non sono coperti contro il rischio della malattia.
Ciò in quanto per i predetti Stati, a tutt'oggi, resta in vigore la vecchia convenzione italo-jugoslava del 1958 che, stipulata in funzione degli assicurati alla disciolta cassa mutua INAM, riconosce il diritto all'assistenza sanitaria esclusivamente per i lavoratori del settore privato (soprattutto frontalieri), mentre ne restano esclusi tutti gli altri cittadini ed in particolare i liberi professionisti ed i dipendenti pubblici (insegnanti, militari, ecc.).
Al riguardo si formulano le seguenti osservazioni.
In primo luogo, le nuove convenzioni fatte con la Repubblica di Croazia e quella di Slovenia (Stati autonomi di recente costituzione), non appena entreranno in vigore, elimineranno questa disfunzione in quanto tengono conto del nuovo concetto di protezione della salute venutosi a determinare nel nostro Paese a seguito dell'introduzione del Servizio Sanitario Nazionale, per cui, in caso di dimora temporanea nei


Pag. XLIV

predetti Paesi e a prescindere dai motivi del soggiorno, tutti i cittadini hanno diritto a beneficiare, in condizioni di piena parità, delle cure sanitarie urgenti in forma diretta secondo gli stessi criteri in vigore nell'area degli Stati dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.
Inoltre, come è d'obbligo nei rapporti internazionali, ove è indispensabile la manifestazione di volontà di entrambi gli Stati sovrani, le citate leggi di autorizzazione, all'articolo 2, recano la condizione - sospensiva - in base alla quale è data piena ed intera esecuzione alle convenzioni, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli articoli 45 (per la Croazia) e 46 (per la Slovenia) delle convenzioni stesse.
I predetti articoli prevedono che le convenzioni entreranno in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica e da tale data cesserà di essere in vigore, in tutte le sue parti, la convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957.
Poiché, poi, a tutt'oggi lo scambio degli strumenti di ratifica con le Autorità dei due Stati non è ancora avvenuto, ne consegue che permane l'applicazione della vecchia normativa convenzionale degli anni '50.
Il compito di fornire indicazioni in ordine allo scambio degli strumenti di ratifica spetta al Ministero degli Affari Esteri.
Dal canto suo, questo Ministero, cui compete l'attuazione delle convenzioni per quanto concerne il settore dell'assistenza sanitaria, ha predisposto e scambiato, con gli organismi di collegamento della Croazia e della Slovenia, la modulistica da adottare per l'applicazione delle nuove convenzioni.
Infine, pur confermando la sussistenza di questo fenomeno di disagio, si ritiene che esso sia circoscritto alle persone che si recano in detti Stati per motivi turistici.
Infatti, fin dal 1o gennaio 1981, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 618, il Ministero della Sanità provvede all'assistenza sanitaria a favore dei cittadini (e loro familiari) appartenenti a categorie non protette dalle Convenzioni bilaterali, che si rechino all'estero temporaneamente per motivi di lavoro.
Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

MICHIELON. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'amministrazione comunale di Segusino (Treviso), con delibera del Consiglio comunale n. 08 del 10 febbraio 1997, procedeva all'esame e all'approvazione della nuova dotazione organica dell'ente;
avverso detta delibera i consiglieri del gruppo di minoranza consiliare proponevano osservazioni avanti al comitato regionale di controllo È sezione di Treviso È ex articolo 27 legge regionale 30 luglio 1997, n. 19 rilevando la palese illegittimità del provvedimento consiliare;
il comitato regionale di controllo - sezione di Treviso - accoglieva in prima istanza le eccezioni di illegittimità mosse dai consiglieri di minoranza, con sospensione dei termini e richiesta di chiarimenti, come da verbale di seduta del 26 gennaio 1997;
successivamente, con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 14 marzo 1997, l'amministrazione rispondeva ai chiarimenti riproponendo in toto quanto approvato in precedenza;
il comitato regionale di controllo, con orientamento totalmente opposto al primo, (inverosimilmente) accoglieva le controdeduzioni dell'amministrazione;
l'amministrazione, come si legge nel preambolo della delibera n. 08 del 10 febbraio 1997, ha adottato la nuova pianta organica sulla base della precedente, assunta con delibera n. 47/1994, la quale, come esposto sia nel ricorso presentato dal Co.Re.Co. di Treviso da parte dei consiglieri di minoranza che nelle osservazioni da loro mosse alle controdeduzioni dell'amministrazione - allegato sub B) alla delibera del Consiglio comunale n. 20 del


Pag. XLV

14 marzo 1997 - era stata assunta in dichiarata applicazione dell'articolo 3, comma 6-bis, della legge 537/1993 inerente la generale sanatoria dei citati provvedimenti anteriori al 31 agosto 1993. Dispositivo di legge, questo, dichiarato incostituzionale con sentenza della Consulta n. 1/1996. A questo riguardo i consiglieri comunali di minoranza facevano ben vedere le delibere di giunta comunale dal n. 83 al n. 94 del 28 febbraio 1995, che hanno completato l'iter procedurale di assegnazione «d'ufficio», ad alcuni dipendenti dell'ente, all'inquadramento ai livelli superiori previsti nella D.C.C. n. 47/1994, riportavano in maniera inequivocabile la proposizione incostituzionale, ossia «visto altresì l'articolo 6-bis della legge 28 ottobre 1994, n. 596, il quale prevede che i provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni sono validi ed efficaci». Queste delibere, di cui la minoranza consiliare aveva chiesto (purtroppo invano) espressamente l'inserimento, come parte allegata, alla delibera del consiglio comunale n. 20/1997, assieme alla delibera del consiglio comunale n. 47/1994, avrebbero dovuto essere caducate dall'amministrazione; nulla di questo è avvenuto, in spregio alle inequivocabili direttive di codesto ministero inviate, con circolare prefittizia n. 5030/1996 div. 1 Sett. del 21 agosto 1996 a tutti i sindaci dei comuni della provincia di Treviso;
nelle premesse della delibera di Consiglio comunale n. 47 del 9 novembre 1994, presupposto come già citato dal provvedimento in questione, vengono riprese le delibere del consiglio comunale nn. 3, 5, 6, 7, 8 del 13 febbraio 1992 e n. 31 del 19 maggio 1992 e dichiarate tutte come esecutive, quando invece il Ministro dell'interno, con proprio decreto n. 16184/S.408 dell'8 febbraio 1994, aveva già annullato tali provvedimenti, sui quali i dipendenti hanno percepito i nuovi emolumenti ancora dal 1992 e mai revocati;
l'amministrazione, come presupposto analitico e giuridico, ai sensi articolo 1, comma 52, legge n. 662/1996, alla nuova dotazione organica, nel preambolo testualmente cita: «fa presente che questo ente ai fini della rideterminazione della Pianta Organica ...(omissis) procedendo alla rilevazione dei carichi di lavoro e alla formulazione di una proposta di dotazione organica attraverso un programma di revisione affidato allo Studio "Olivato & C. S.a.s." di Verona ...(omissis)». Questa indagine costosa ed articolata è stata approvata con deliberazione di giunta n. 28 del 14 marzo 1996 assieme alla relazione di studio redatto dai professionisti incaricati. In tale relazione, si sottolinea che già allora, con tre qualifiche apicali di 7 qualifica funzionale, la dotazione organica dell'ente, se raffrontata con altre realtà municipali di analoga consistenza, risulta ben impostata, mentre, nel dispositivo del provvedimento n. 08/1997, l'amministrazione ne prevede addirittura 6 di figure di 7 qualifica funzionale;
la legge n. 268 del 1987 che ridetermina quanto previsto dalla legge 347/1983, sancisce che i comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti possano prevedere l'istituzione di figure apicali alla 7 qualifica funzionale, ma ciò solo ai vertici degli uffici amministrativo-contabile e amministrativo-tecnico; se così non fosse tutti i componenti degli uffici amministrativo-tecnico e contabile potrebbero essere, paradossalmente, di 7 qualifica funzionale, venendo quindi meno il criterio della competenza professionale e di direzione su cui si fonda tale qualifica;
come già ampiamente esposto nell'analisi comparativa svolta dai consiglieri di minoranza l'interrogante ritiene che questa dotazione organica non rispecchi certamente le esigenze dell'ente - 6 figure apicali di 7 qualifica funzionale su un organico di diciotto dipendenti («un esercito di soli generali») -. Essa cioè non è funzionale agli obiettivi che esso deve per


Pag. XLVI

seguire. Tale scelta esporrà il bilancio dell'ente e delle notevolissime conseguenze di spesa, non solo riguardo alle previste settime figure apicali, ma all'ulteriore personale (6 e 5 qualifica funzionale) che il comune dovrà ridotarsi, in aggiunta alle prime, qualora voglia veramente creare una struttura funzionale con i compiti da svolgersi;
questo provvedimento, una volta esecutivo, costituirà un pericoloso precedente di destabilizzazione degli attuali assetti organizzativi non solo per gli enti di analoga consistenza a quella di Segusino ma, di riflesso, anche per quelli di maggiori proporzioni, che tenderanno, sotto le spinte insistenti della burocrazia comunale, legittimata appunto da tale provvedimento, a chiedere piante organiche ben più sostanziose, con la conseguente, ulteriore, dilagante espansione del deficit della finanza pubblica -:
quali provvedimenti intenda assumere in merito e se eventualmente ritenga opportuno procedere all'annullamento del provvedimento anche attraverso i poteri di cui all'articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.
(4-10197)

Risposta. - Il comune di Segusino non è strutturalmente deficitario. Lo stesso pertanto non risulta più soggetto ai controlli centrali ai sensi dell'articolo 45 del d.leg.vo 30.12.1992, n. 504.
I limiti assunzionali cui l'ente è oggetto sono quelli derivanti dalle proprie capacità finanziarie e dalla vigente normativa contrattuale.
Peraltro l'ente non avrebbe potuto mantenere inquadramenti illegittimi provenienti da provvedimenti applicativi del comma 6-
bis dell'articolo 3 della legge n. 537 del 1993, stante la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la predetta norma.
Si ritiene, comunque, opportuno fare presente che la legge n. 127 del 15.5.1997, pubblicata nel supplemento ordinario della G.U. n. 98/L del 17.5.1997, ha stabilito all'articolo 6, comma 17, l'obbligo di annullamento, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, di tutti i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalla normativa contrattuale (indipendentemente dall'avere applicato o meno il comma 6-
bis dell'articolo 3 della legge n. 537 del 1993), nonché di bandire contestualmente concorsi riservati agli interni per la copertura dei corrispondenti posti resisi vacanti a seguito del predetto annullamento.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

MIGLIORI. - Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dell'interno. - Per sapere - premesso che:
ancora una volta, nella notte tra il 18 ed il 19 novembre, nuovi eventi alluvionali determinati dal torrente Pescia di Collodi hanno colpito territori a cavallo tra le province di Pistoia e Lucca, nei comuni di Chiesina Uzzanese ed Altopascio;
più volte «l'Associazione dei residenti lungo il torrente Pescia di Collodi» aveva in precedenza denunciato che il Ponte alla Ralla costituiva un «tappo» per il libero deflusso delle acque e che gli argini nel tratto Ponte ai Pini - Ponte alla Ciliegia non sarebbero stati in grado di reggere ondate di piena -:
quali iniziative urgenti si intendano assumere al fine di porre in definitiva sicurezza i territori nuovamente colpiti da eventi alluvionali del torrente Pescia di Collodi.
(4-27453)

Risposta. - Con atto di sindacato ispettivo indicato, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendano assumere al fine di porre in definitiva sicurezza i territori soggetti ad eventi alluvionali del torrente Pescia Collodi in provincia di Pistoia e Lucca.
Si fa presente che l'area in oggetto è all'interno dei limiti dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno.
Per quanto riguarda lo stato di attuazione della L. 183/89 e del DL 180/89 e successive modifiche, limitatamente al rischio


Pag. XLVII

alluvionale lungo il torrente Pescia di Collodi si comunica che nel Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto: (rischio idraulico) previsto dal DL 180/98 articolo 1-bis e approvato dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno con Del. C.I. n. 139 del 27/11/99, l'area lungo il Torrente Pescia di Collodi nei pressi del Ponte alla Ralla è stata perimetrata come area a pericolosità molto elevata.
Nel Piano Straordinario «Rischio idraulico» del fiume Arno, previsto dalla L. 183/89 ed approvato con DPCM 5/11/99 l'area in oggetto è inserita in un'area più ampia situata tra il Torrente Pescia di Collodi ed il Torrente Pescia di Pescia, allagata sia in occasione dell'evento eccezionale del 1966 che nei diversi eventi alluvionali avvenuti tra il 1991 ed il 1993.
Gli interventi strutturali presenti nel Piano Stralcio per la riduzione del rischio idraulico riguardano la realizzazione di una cassa di espansione a partire dal Ponte alla Ralla verso sud che si congiunge con la più ampia cassa di espansione prevista nell'area Padulle di Fucecchio. Tali interventi nel Piano Stralcio sono classificati di tipo «B», ovvero, sono «...le aree per le quali si rendono necessarie ulteriori verifiche di fattibilità prima di procedere alla realizzazione degli interventi...».
L'Ufficio del Genio Civile di Pistoia ha segnalato le iniziative per la messa in sicurezza dei territori della Valdinievole con finanziamenti già assentiti:
1. LR n. 50/94 ristrutturazione arginale in sinistra e destra idrografica del Torrente Pescia di Collodi nel tronco Ponte alla Ciliegia-Ponte alla Ralla (Comune di Altopascio) Lire 2.000 milioni.
2. Programma OPCM Dipartimento Protezione Civile 3027/99 demolizione e ricostruzione del Ponte Ralla sul Torrente Pescia di Collodi (Comune di Altopascio) Lire 2.450 milioni.

Con la realizzazione di dette opere sarà possibile abbattere in modo significativo il rischio idraulico nelle aree interessate dagli eventi alluvionali anche se risultano necessari ulteriori interventi di riassetto idraulico.
Inoltre la Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 28 del 11.1.2000 ha richiesto al Ministero delle Politiche Agricole, ai sensi della L. 185/92 «nuova disciplina del Fondo di solidarietà Nazionale», il riconoscimento delle avversità atmosferiche che nel periodo 18-19-20 novembre 1999 hanno colpito le province di Lucca, Pistoia, Prato e Firenze. In particolare nella zona in questione il Consorzio di Bonifica della Palude di Fucecchio ha richiesto lire 450 milioni per interventi di somma urgenza e lire 15.850 milioni per interventi ad opere di bonifica danneggiate. Il predetto Ministero ha provveduto ad un sopralluogo e ha già pubblicato, sulla
Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8.3.2000, il decreto del 25.2.2000 di declaratoria di avversità atmosferiche nelle province di Lucca, Pistoia, Prato e Firenze, quanto prima provvederà al riparto delle provvidenze.
I 450 milioni di somma urgenza verranno anticipati come indicato nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 63 del 21.2.2000.
Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

MOLINARI, CASILLI, CIANI, PALMA e PASETTO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche comunitarie. - Per sapere - premesso che:
la DG Concorrenza ha aperto nei confronti della Repubblica italiana una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 86 paragrafo 3 del trattato, per un ipotizzato non corretto recepimento della direttiva comunitaria (97/67) sui servizi postali;
gli oneri del servizio universale sostenuti dall'operatore pubblico postale italiano nel 1998 sono stati pari ad oltre 2.700 miliardi;
nel caso in cui la Commissione dovesse assumere la decisione di liberalizzare


Pag. XLVIII

il servizio postale in Italia in base alla procedura avviata, tali oneri sono destinati ad aumentare sino a superare circa 4.000 miliardi;
qualora la Commissione adottasse la decisione nei termini proposti dall'avvio della procedura, tutti gli sforzi del fornitore del servizio universale di miglioramento della qualità del servizio e di contenimento della spesa già intrapresi e quelli previsti per i prossimi anni verrebbero vanificati;
Poste italiane, in tale situazione, avrebbe come unica strada percorribile per fronteggiare le perdite quella di ridurre la propria capacità produttiva, tagliando almeno 50.000 posti di lavoro -:
se il Governo sia consapevole che la procedura avviata dalla Commissione ipotizza l'applicazione nei confronti solamente dell'Italia di un regime normativo illegittimo e discriminatorio;
se il Governo sia consapevole che tale procedura è lesiva delle prerogative riconosciute al legislatore nazionale dalle stesse norme del Trattato;
se il Governo sia consapevole che tale procedura mina gravemente le basi giuridiche su cui trova fondamento il concetto di servizio di posta universale;
se il Governo sia consapevole che gli effetti di tale procedura comporterebbero un'inevitabile diminuzione della qualità del servizio e un aggravio dei costi per tutti i cittadini e in particolare per quelli residenti nelle aree più periferiche e povere del paese.
(4-30411)

Risposta. - Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno precisare che il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE, all'articolo 23 riserva al fornitore del servizio universale una serie predefinita di servizi di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, salvo quanto disposto dal comma 7 dello stesso articolo 23.
Tale riserva vale fino al 3 dicembre 2000, mentre a decorrere dal 1o gennaio 2001 spetterà a questo Ministero, quale autorità di regolamentazione del settore postale, definire l'estensione ed il contenuto della riserva che dovrà essere contenuta nei limiti occorrenti al mantenimento del servizio universale sulla base di periodiche verifiche.
Ciò premesso, si significa che, a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione europea su parti specifiche del suddetto decreto legislativo n. 261/99, questo Ministero, dopo un incontro informale con la delegazione della Commissione europea, ha fornito tutti i chiarimenti richiesti.
In particolare, per quanto riguarda i rilievi relativi all'area della riserva riconosciuta al fornitore del servizio universale, è stato rappresentato che, in linea con la direttiva europea (che imponeva ai fini della determinazione della riserva, l'applicazione di criteri di peso e di prezzo ben definiti) la riserva prevista dalla nuova normativa risulta, rispetto alla situazione precedente, ridotta sia per quanto riguarda le lettere, in quanto precedentemente erano riservati tutti gli invii di corrispondenza epistolare (fino a 2 Kg. di peso e fino a 20.000 lire di prezzo), mentre adesso la riserva comprende gli invii fino a 350 grammi di peso e 6.000 lire di prezzo, sia per quanto riguarda gli invii di corrispondenza raccomandati e assicurati per effetto dei suddetti limiti di peso e di prezzo; la corrispondenza contenente la pubblicità diretta, infine, caso unico tra i grandi Paesi europei, non è inclusa nella riserva, se il numero degli invii indirizzati, relativamente a ciascuna campagna pubblicitaria, è superiore a 10.000 pezzi.
Da parte sua la direzione generale della concorrenza presso la Commissione europea ha trasmesso, il 16 maggio 2000, al Governo italiano una lettera di messa in mora in ordine a talune disposizioni, del ripetuto provvedimento n. 26 del 1999 con invito formale a fornire chiarimenti.
Le notizie richieste sono state tempestivamente comunicate alla direzione anzidetta mentre, nel contempo, l'Avvocatura generale dello Stato ha impugnato la lettera di messa in mora dinanzi alla Corte di giustizia delle


Pag. XLIX

Comunità europee; si è pertanto in attesa degli sviluppi del contenzioso in questione.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

MORSELLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il consiglio comunale di Cesenatico (Forlì - Cesena) ha votato all'unanimità un ordine del giorno nel quale chiede «agli organi deputati alla modifica dell'ordinamento dello Stato civile che il luogo di nascita di un soggetto, qualora avvenga in ospedale coincida con il luogo di residenza della famiglia del nascituro e, qualora i genitori non coabitino, con il luogo di residenza della madre»;
il problema sollevato dal consiglio comunale di Cesenatico riveste particolare importanza per quanto riguarda «l'appartenenza» alla propria terra, alla propria storia e alle proprie tradizioni in quanto, nel caso specifico, nessun nascituro viene registrato come cesenaticense ma cesenate o riminese poiché, da alcuni anni è stato chiuso il reparto maternità dell'ospedale «Genesio Marconi»;
tale fatto riguarda moltissimi comuni medio grandi in tutto il territorio nazionale e, appare quanto mai opportuna, la decisione assunta dal consiglio comunale di Cesenatico nel chiedere alle autorità competenti la modifica cui sopra -:
se sia al corrente di quanto sopra esposto e quale sia la sua opinione in merito;
se non intenda intervenire affinché venga modificato l'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 e successive modificazioni, che dispone che l'atto di nascita indichi, tra le altre cose, il comune e la casa in cui la nascita ha avuto luogo e che queste, unitamente al cognome e al prenome, diventino segno distintivo principale delle generalità di un soggetto con cui viene riportato in ogni documento e citazione, considerato, poi, che nell'epoca in cui venne approvato il predetto regolamento i parti avvenivano, nella quasi totalità, presso la casa di civile abitazione della famiglia della partoriente e del nascituro, mentre oggi non avviene praticamente più essendo gli ospedali dotati di uno specifico reparto di ostetricia, il che implica che la nascita assistita presso le strutture sanitarie abbia come conseguenza l'indicazione del comune sede dell'ospedale quale luogo di nascita;
se non ritenga condivisibile la richiesta avanzata all'unanimità dai consiglieri comunali cesenaticensi e quindi necessario apportare modifiche, a valenza nazionale, all'ordinamento dello stato civile introducendo una nuova normativa che sancisce che il luogo di nascita di un soggetto, qualora avvenga in ospedale, coincida con il nuovo luogo di residenza della famiglia del nascituro e qualora i genitori non coabitino, con il luogo di residenza della madre, affinché non venga meno il nome del comune cui il nascituro è legato e che l'occasionale nascita in ospedale non debba avere conseguenze sulle generalità del soggetto.
(4-28431)

Risposta. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La problematica oggetto del presente atto di sindacato ispettivo è stata a suo tempo esaminata dall'apposita Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia per la riforma dell'ordinamento di stato civile, con esito negativo.
Infatti il principio che l'atto pubblico deve riportare l'indicazione del luogo effettivo della nascita, come della morte, costituisce un principio generale di ordine pubblico.
Ne consegue che tutta la certificazione - in particolare quella relativa all'indentità - non può assolutamente riportare un dato non corrispondente alla realtà.
Si soggiunge che trattandosi di un servizio che attiene a tutta la collettività nazionale, la genesi degli atti deve tenere conto della realtà e non di particolarismi locali


Pag. L

che, seppure degni di considerazione, non possono influire su atti che hanno rilevanza su tutto il territorio nazionale ed anche oltre.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
nel corso del mese di giugno 2000 sono stati emanati quattro distinti regolamenti relativi al reclutamento del personale docente della scuola italiana;
i regolamenti sono: a) decreto ministeriale n. 146/2000 recante termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti; b) Regolamento del 25 maggio 2000 recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo; c) Circolare n. 268/5006 del 22 maggio 2000 relativa alla riapertura delle graduatorie di aspiranti supplenti all'estero; d) decreto ministeriale del 7 giugno 2000 recante le modalità ed i contenuti delle prove di accesso alle scuole di specializzazione;
se si esaminano le tabelle relative ai titoli valutabili allegate ai quattro regolamenti citati, è possibile riscontrare l'estrema disomogeneità di valutazione degli stessi titoli;
in particolare è riscontrabile la scarsa valutazione di titoli quali il voto di laurea e le borse di studio con conseguente sperequazione di valutazione tra aspiranti agli stessi incarichi -:
se non ritenga necessario ed urgente effettuare gli opportuni interventi per ridurre le sperequazioni citate ripristinando almeno la valutazione del voto di laurea e delle borse di studio per le graduatorie.
(4-30843)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si ritiene opportuno precisare, preliminarmente, che soltanto i primi due regolamenti, ai quali fa riferimento l'interrogante, sono di emanazione di questo Ministero, mentre la circolare 268/5006 del 22 maggio 2000 ed il decreto del 7 giugno 2000 sono di emanazione, rispettivamente, del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica.
Per quanto riguarda, comunque, le differenti considerazioni del diploma di laurea nelle tabelle di valutazione dei titoli annesse al Regolamento sulle graduatorie permanenti ed al Regolamento sulle supplenze al personale docente ed educativo, si fa presente che tale differenziazione non ha, nel nuovo sistema di reclutamento dettato dalla Legge n. 124 del 3.5.1999, carattere innovativo ma conferma analoga differenziazione già contenuta nelle rispettive tabelle di valutazione relative al precedente sistema di reclutamento.
Tale criterio deriva dal diverso momento e dalla differente incisività dei titoli valutabili che si richiedono ad aspiranti che vanno collocati in graduatorie finalizzate all'attivazione dei rapporti di tipo precario ovvero in graduatorie finalizzate alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, considerato che le due predette graduatorie rappresentano, generalmente, parti di un medesimo itinerario dell'aspirante docente, che evolve da rapporti di lavoro di durata breve, conseguibili solo col possesso del diploma di laurea, a rapporti di lavoro via via più duraturi e stabilizzati, conseguibili esclusivamente col possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento.
Si fa presente, infine, come peraltro già noto all'interogante, che in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000/2001, è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno - così come modificato in corso di seduta - presentato dall'interrogante medesimo per una valutazione, nei futuri aggiornamenti ed integrazioni delle graduatorie permanenti, di altri titoli culturali, come i titoli di specializzazione post lauream e il dottorato di ricerca.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.


Pag. LI

OLIVERIO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nel comune di Firmo (Cosenza) in occasione dell'approvazione del conto consuntivo 1998, il gruppo consiliare di minoranza, ha evidenziato, anche a mezzo di opposizione formale al CO.RE.CO, alcune irregolarità relative alla gestione del bilancio comunale. In primo luogo si rilevava la mancata approvazione del conto consuntivo nel termine di legge; in secondo luogo si faceva notare come l'avanzo di amministrazione di lire 221.000.000 portato nel conto consuntivo 1998 fosse un dato fittizio e non reale, ciò in quanto conseguenza diretta di una errata impostazione del bilancio di previsione 1998;
in realtà, il comune di Firmo, dal 1994 inserisce nel bilancio di previsione di ogni anno la somma di lire 691.000.000 a titolo di residui attivi derivanti da un presunto credito vantato dal comune nei confronti dell'ex concessionaria di tesoreria, ditta Lateano Adele, dovuto al fatto che nel 1993, epoca del passaggio del servizio di tesoreria dal concessionario Lateano al nuovo tesoriere G.E.T. spa, la cassa registrava un ammanco di pari importo a quello sopra riportato;
detta vicenda dai contorni non del tutto ancora chiari e definiti, ha determinato, come risulta all'interrogante, anche una azione penale nei confronti dei presunti responsabili;
l'amministrazione comunale non risulta di essersi attivata nelle forme di legge per il recupero di tali somme (nessuna azione civile è stata promossa nei confronti della Ditta Lateano per il recupero della somma non versata) -:
è opportuno accertare eventuali irregolarità amministrative verificatesi nella gestione del comune di Firmo;
è necessario che vengano assunte adeguate iniziative per il ripristino della legalità e per verificare eventuali responsabilità degli amministratori dell'epoca che sono anche gli attuali;
quale esito abbiano avuto i procedimenti avviati in relazione alla vicenda e quali iniziative intenda assumere, per quanto propria competenza.
(4-28833)

Risposta. - Dagli accertamenti effettuati è emerso che il comune di Firmo, con delibera consiliare n. 13 dell'8.9.1999 ha approvato il conto consuntivo 1998.
Il comitato regionale di controllo - sezione di Cosenza - nella seduta del 21.9.1999 ha richiesto chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio in forma scritta all'ente deliberante sulla delibera in questione, anche in considerazione dell'esposto presentato dal gruppo consiliare di opposizione.
L'organo di controllo, nella seduta del 10 novembre 1999, ha definitivamente annullato la deliberazione n. 13 di adozione del rendiconto della gestione e nominato un commissario ad acta per la redazione del conto stesso.
Il funzionario nominato dal CO.RE.CO. in data 14.12.1999 ha redatto atto deliberativo n. 31, con il quale ha confermato le stesse risultanze del conto consuntivo predisposto dall'amministrazione comunale ed annullato dal CO.RE.CO.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

CARLO PACE. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
nell'ambito del programma di ristrutturazione l'ente poste collocò a riposo d'ufficio, prima del compimento del 65 anno d'età, un certo numero di dipendenti;
una parte di questi presentò ricorso al fine di ottenere il previsto indennizzo;
la Corte di cassazione ha riconosciuto il diritto a tale indennizzo;
non tutti coloro che vennero collocati a riposo d'ufficio presentarono ricorso o lo coltivarono fino all'ultimo grado di giudizio, e, quindi, essi risulterebbero esclusi dall'indennizzo;


Pag. LII


l'aggravio di personale dell'ente Poste è stato ereditato dalla precedente gestione formalmente e sostanzialmente pubblica del servizio postale -:
se non ritenga necessario ristabilire parità di trattamento ed a tal fine adottare le necessarie iniziative, anche legislative.
(4-28898)

Risposta. - Al riguardo si significa che successivamente alla trasformazione dell'ammistrazione p.t. in ente pubblico economico, l'allora ente Poste Italiane stabilì di procedere al collocamento a riposo di tutti i dipendenti che avevano raggiunto un'anzianità di servizio pari a 40 anni, indipendentemente dal compimento del 65o anno di età.
Alcuni destinatari del provvedimento in parola, ritenendo di essere rimasti vittima di una grave ingiustizia, presentarono ricorso avverso il collocamento a riposo esercitando la facoltà che era loro offerta dall'ordinamento giuridico per ottenere la riparazione dei danni derivanti dal comportamento dell'ente medesimo, giudicato lesivo.
Come è noto, la normativa vigente non consente di estendere il giudicato anche nei confronti di chi non abbia proposto impugnativa e, pertanto, del tutto legittimamente, nel caso in esame, non si è provveduto al pagamento dell'indennizzo riconosciuto dalla Corte di Cassazione ad alcuni ricorrenti, anche a quei dipendenti che - evidentemente non ritenendo di aver subito una lesione dei propri diritti - non avevano, a suo tempo, attivato o coltivato un'iniziativa giudiziaria.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

PAMPO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
poste italiane spa è in affannosa ascesa - secondo notizie di stampa - nel recupero della qualità dei servizi e nel risanamento del bilancio;
l'Azienda Poste, sorvolando sugli errori fisiologici di percorso e non, ha chiuso il bilancio 1998 con un disavanzo di oltre 2.600 miliardi;
si continua ad additare il costo del personale come unica e pesantissima zavorra al raggiungimento degli obiettivi più volte pubblicizzati dai vertici aziendali attraverso scenari sempre nuovi, in serio contrasto con i tagli indiscriminati, avvenuti (50.000) e annunziati (40.000) di dipendenti;
in tale situazione gli interrogativi irrisolti sono molti ed e giustificata l'invocazione al rispetto delle norme seguite dalla pubblica amministrazione anche dalle Poste italiane spa, le cui azioni sono tutte di proprietà del Tesoro e costituiscono denaro pubblico;
ad avviso dell'interrogante in particolare, la gestione del personale, è approssimativa e di parte, con buona pace della proclamata trasparenza, tanto che presso la filiale di Novara, come pure in altre sedi delle Poste italiane spa, si ignorano le procedure che servono a controllare ed a garantire il livello professionale di chi, promosso a gradi superiori, deve poi esercitare una funzione pubblica. A Novara sono stati temporaneamente nominati alla qualifica di «Quadro» di primo livello due unità ed altre undici a quella di secondo livello, tutte o quasi, di estrazione cislina;
è pure compatibile la promozione di una unità iscritta alla cisl ma è inverosimile che in una rosa di tredici persone ci sia una tale concentrazione di meritevoli appartenenti a tale organizzazione sindacale -:
quali i provvedimenti che si intenda adottare per una seria gestione del personale presso le filiali di Poste spa e, in particolare, presso quella di Novara;
quali i provvedimenti che intenda assumere nei confronti dei responsabili di tanta «allegra» amministrazione che procura danno al patrimonio ed alle risorse umane postali.
(4-25758)


Pag. LIII

Risposta. - Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.
Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante - nel confermare, in via preliminare, l'impegno, in atto, per conseguire adeguati livelli di efficienza e affidabilità comparabili a quelli degli altri Paesi dell'Unione Europea, ha fatto presente che, con il piano di impresa 1998-2002 si propone di conseguire gli obiettivi di qualità del servizio, il risanamento economico-finanziario e il rilancio della società, nonché di conseguire in tutti i punti della rete un livello di prestazioni adeguato, con un supporto di addetti che per numero e per attività, rispondano alle effettive esigenze della clientela.
Tra le numerose iniziative già assunte rientrano: la razionalizzazione delle risorse umane, con un'allocazione nei settori ed aree cruciali, attuata attraverso un'attenta analisi delle diverse realtà territoriali, l'assorbimento del precariato stabile e il rallentamento del turn-over.
Tuttavia, ha precisato la medesima società, tra le iniziative adottate non risultano tagli indiscriminati per un totale di 50.000 unità già avvenuti e 40.000 annunciati, come indicato nell'atto parlamentare in esame.
In realtà una riduzione di personale si è registrata tra il 1994 ed il 1995 come conseguenza della diffusione di notizie relative ad una nuova normativa che avrebbe dovuto regolare il settore previdenziale e che sembrava, all'epoca, dover bloccare il pensionamento volontario, per cui la riduzione degli organici è stata non solo graduale, ma, nella maggior parte dei casi, è dipesa da dimissioni volontarie, quindi senza nessun costo a carico della collettività; quanto invece ai «tagli annunciati di 40.000 unità» si precisa che la questione appare al momento destituita di ogni fondamento, non trovando alcun riscontro nel piano di impresa 1998/2002.
In merito al problema delle promozioni di alcuni dipendenti applicati presso la filiale di Novara la ripetuta società ha precisato che le stesse sono avvenute nel contesto del c.d. «progetto leadership UP», in base al quale sono state riformulate le metodologie ed i processi valutativi adottati per selezionare i candidati destinati a ricoprire la posizione di direttore di ufficio postale.
Il nuovo metodo consiste nella individuazione, da parte del direttore della filiale, coadiuvato dai suoi più stretti collaboratori e da un dirigente esterno, con la funzione di garantire l'omogeneità delle procedure su tutto il territorio nazionale, di soggetti nei quali siano riscontrabili requisiti indispensabili per svolgere la funzione di direttore di ufficio postale; le unità, per superare questa prima selezione, devono possedere numerose caratteristiche quali, ad esempio, la capacità di assumersi delle responsabilità e di risolvere eventuali problemi con flessibilità e spirito innovativo, una notevole dose di equilibrio a predisposizione al lavoro di squadra, capacità di comunicazione, chiarezza ed efficacia della decisioni assunte. Successivamente, i candidati in possesso dei requisiti richiesti, vengono sottoposti ad un periodo di «prova» al termine del quale, senza alcun tipo di automatismo, ma solamente sulla base dei risultati raggiunti, otterranno la conferma o meno nell'incarico.
Quanto all'appartenenza sindacale dei candidati la società Poste ha confermato che effettivamente alcuni di coloro che sono risultati selezionati presso la filiale in parola appartengono ad un sindacato - la CISL - che vanta una larghissima percentuale di adesioni all'interno dell'azienda, per cui la probabilità statistica che fra i selezionati vi siano iscritti a tale sindacato è obiettivamente elevata, anche se nel novero dei prescelti vi sono stati dipendenti appartenenti ad altre organizzazioni sindacali.
A completamento di informazione la ripetuta società ha comunicato che il nuovo direttore della filiale di Novara, avendo condiviso le scelte operate antecedentemente al proprio insediamento, ha ritenuto opportuno


Pag. LIV

confermare nell'incarico tutte le unità nominate, in via provvisoria, dal suo predecessore.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

PAMPO. - Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
da più tempo ed in diversi modi non si perde occasione di denunciare la violazione del Patto di stabilità da parte di enti locali;
si denuncia, altresì, che la spesa ormai è fuori controllo e che molte istituzioni locali sono responsabili di siffatto metodo;
in questi giorni, poi, non si perde occasione per evidenziare gli sperperi di alcune regioni a causa della spesa relativa alla sanità;
è stata istituita una commissione tecnica del ministero per la spesa pubblica -:
se non ritenga alla luce delle denunciate disfunzioni, di:
1) costituire una commissione d'indagine per accertare le diverse situazioni che spingono le istituzioni locali a non rispettare il Patto di stabilità;
2) elencare comuni, province e regioni che si sono poste al di fuori delle regole;
3) individuare le responsabilità di siffatti comportamenti;
4) spiegare le ragioni che hanno indotto la pubblica amministrazione a non verificare all'istante le amministrazioni inadempienti.
(4-30971)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, con la quale, relativamente al mancato rispetto da parte di regioni e di enti locali del patto di stabilità interno, si chiedono le ragioni che inducono la pubblica amministrazione a non verificare le inadempienze in questione.
Al riguardo, si fa, innanzi tutto, presente che, in data 1o agosto 2000, è stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 30, comma 6, della legge n. 488 del 1999, recante la definizione delle modalità tecniche di computo del disavanzo rilevante ai fini del patto di stabilità interno.
Il citato decreto, emanato in collaborazione con le rappresentanze delle autonomie locali e regionali, introduce nuove regole rispetto a quelle vigenti per il 1999.
Tra i cambiamenti di maggior rilievo si segnala:
per le regioni a statuto ordinario non viene considerata la spesa sanitaria ai fini del calcolo del disavanzo, mentre vi è una diversa valutazione delle spese per programmi comunitari;
per le regioni a statuto ordinario, nonché per le province ed i comuni, è stato individuato il criterio per calcolare le spese con vincolo di destinazione ed è stata modificata la definizione delle entrate e delle spese eccezionali (fornendo a titolo esemplificativo alcune fattispecie), entrambe detraibili dal calcolo del disavanzo;
vengono, inoltre, definite le modalità di calcolo dell'obiettivo di riduzione di un punto percentuale dei tassi della Cassa depositi e prestiti ed è stato inserito un prospetto per il calcolo dei saldi programmatici per gli anni dal 2001 al 2003;
per le province è stato modificato il criterio di valutazione dei nuovi tributi provinciali, ai fini del calcolo del disavanzo.

Considerato che gli enti possono ricalcolare il saldo programmatico per il 1999, secondo i nuovi criteri stabiliti dall'articolo 30, comma 2, della citata legge n. 488 del 1999, e definiti dal citato decreto interministeriale di attuazione, sarà possibile effettuare una verifica circostanziata e definitiva degli adempimenti solo con l'acquisizione delle risultanze per l'anno 2000 e, quindi, del biennio 1999-2000, in riferimento al quale verrà espressa la relativa valutazione.
Si soggiunge, comunque, che recentemente si è conclusa la fase di verifica sull'andamento della spessa sanitaria, condotta,


Pag. LV

su mandato della Presidenza del Consiglio, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con le regioni.
Governo e regioni hanno concordato che la spesa sanitaria dovrà mantenere un andamento coerente con il patto di stabilità e con le previsioni contenute nel DPEF, tutelando i livelli di assistenza ai cittadini.
Tale accordo conferma la necessità e la possibilità di addivenire ad una condivisione degli obiettivi di finanza pubblica che, pur risultando meno stringenti a seguito dello strutturale risanamento perseguito negli ultimi anni, devono, comunque, costituire un impegno puntuale della politica finanziaria del Paese.
Si conferma, comunque, l'impegno di rendere note, con tempestività e mediante varie modalità, significative informazioni sull'andamento dei conti pubblici in generale ed, in particolare, su quello degli enti destinatari dei vincoli del patto di stabilità interno.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

PAROLO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:
il comune di Barzio (Lucca) con delibera di Giunta municipale aveva indetto un concorso pubblico per l'assunzione di un vigile urbano/ messo comunale/autista scuola bus (V qualifica, aria di vigilanza) le cui prove scritte si sono svolte il giorno 1 dicembre 1997 e quelle orali il giorno 16 gennaio 1998;
il bando pubblicato dall'amministrazione comunale, pur prevedendo la copertura di un posto autista Scuola bus, inspiegabilmente non prevedeva tra i requisiti per essere ammessi il possesso della patente di guida categoria «D», necessaria per guidare lo scuola bus;
la commissione esaminatrice nominata dalla Giunta municipale era composta dal segretario comunale, signor Eugenio Alessi che avrebbe dovuto presiederla e dai signori Alessandra Macrì, Giambattista Rubino, Elisabetta Pesci e dalla signora Elena Casari con funzioni di segretario verbalizzante;
la commissione, esaminando la prova scritta del candidato Careccia Antonello non ha rilevato grossolani ed inammissibili errori grammaticali quali ad esempio «Diffusori» invece di diffusori, «eccezionali» invece di eccezionali «sottufficiali» invece di sottufficiali, «eccezione» invece di eccezione, ed ha assegnato allo stesso il punteggio complessivo, nelle due prove scritte, di 44/60, di poco inferiore al punteggio di 46/60 assegnato al candidato Marco Combi che invece ha svolto le prove scritte corrette oltre che nei contenuti anche nella grammatica;
durante la prova orale, mentre era in corso l'esame del candidato Antonello Careccia, secondo quanto sostenuto dal candidato Marco Combi, la signora Alessandra Macrì, facente funzioni di Presidente, si è allontanata dalla commissione per rispondere al telefono e non ha quindi potuto valutare la prova sostenuta dal candidato in esame;
dal verbale delle prove concorsuali risulta che il Presidente della commissione, signora Macrì si sarebbe allontanata per qualche minuto dalla seduta durante l'esame del signor Carlo Pinto e non del signor Antonello Careccia;
il signor Marco COMBI, giunto secondo nella graduatoria finale, dietro il signor Alessandro Careccia, in seguito dalle evidente anomalie ed irregolarità amministrative sin qui descritte, ha presentato denuncia all'Autorità giudiziaria e, come risulta anche dalle cronache giornalistiche locali, ha subito pressioni e minacce in particolare modo dal vigile capo, responsabile dell'Aiea di vigilanza del Comune di Barzio;
a seguito delle denunce presentate dal signor Marco Combi, si è svolto un dibattito consiliare in cui il Sindaco ha tentato,


Pag. LVI

di giustificare le anomalie ed omissioni verificatosi durante tutto l'iter procedurale del concorso;
in data 18 marzo 1998 la Giunta municipale con delibera n. l6, ha avviato l'iter procedurale per pubblicare un nuovo bando di concorso, annullando di fatto quello già svolto;
il nuovo bando di concorso prevede quale requisito fondamentale per la partecipazione l'attestazione Iref per corso di formazione di base per agente di polizia municipale rilasciato dalla regione Lombardia;
la richiesta dell'attestazione Iref introduce oggettivi elementi discriminatori e limitativi della pari opportunità dei candidati;
nel caso specifico solo il signor Antonello Careccia può vantare l'attestazione Iref;
l'interrogante nutre forti dubbi sull'operato del segretario comunale di Barzio e sul rispetto delle procedure e delle garanzie previste per legge nei pubblici concorsi, ritenendo il comportamento dei commissari d'esame volutamente penalizzante e punitivo nei confronti dell'unico candidato originario dell'Italia settentrionale e intravedendo nell'operato dell'amministrazione comunale di Barzio, la palese volontà di introdurre vincoli e limitazione nell'iter concorsuale in modo tale da provocare evidenti situazioni di disparità tra candidati probabilmente ritenuti meritevoli a priori, e altri ritenuti non capaci o non idonei -:
se risulti aperta una indagine a seguito delle denuncia presentate il 26 gennaio 1998 dal signor Marco Combi della procura della Repubblica di Lecco e quale ne sia eventualmente lo stato.
(4-16730)

Risposta. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Da notizie acquisite risulta che in data 25.9.1997 il comune di Barzio (Lecco) ha indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di vigile urbano-messo-autista di scuolabus, approvandone il relativo bando.
Successivamente, l'amministrazione ha riconosciuto come tale bando fosse affetto
ab origine da un vizio di legittimità, atteso che non era stato previsto il possesso obbligatorio della patente di guida di categoria «D» necessaria per la conduzione dello scuolabus comunale, tanto da determinare, a chiusura della vicenda, l'annullamento, in sede di autotutela, dell'intera procedura concorsuale.
La composizione della commissione giudicatrice è risultata inoltre priva del responsabile del servizio per i seguenti motivi: 1) al sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, il ruolo di Rappresentante Sindacale Unico ricoperto dallo stesso è incompatibile con l'appartenenza alla commissione predetta; 2) il mancato adeguamento dello statuto del Comune all'innovazione della L. 127 del 1997 che ha introdotto, all'articolo 51 della L. 142 del 1990, il comma 3-bis in base al quale, per i comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, l'espletamento delle relative funzioni, tra le quali la presidenza delle commissioni concorsuali, è stato esteso ai responsabili dei servizi; 3) il possesso della VI qualifica funzionale da parte di detto responsabile del servizio, che ha precluso il conferimento di incarichi quali la presidenza di commissioni, per i quali è richiesto il possesso almeno del VII livello.
Pertanto la presidenza è stata conferita al segretario comunale che, nei piccoli comuni, quale quello di Barzio, esercita in via residuale i poteri dirigenziali.
Alla data delle prove scritte, il segretario comunale-presidente della commissione si è assentato per congedo dai lavori concorsuali ed ha successivamente ottenuto il passaggio ad altra sede.
In ragione di ciò, con decreto prefettizio, è stato conferito l'incarico di supplente ad altro segretario comunale, già componente esperto della commissione predetta, che ha dunque rivestito il ruolo di presidente della stessa.
Relativamente allo svolgimento delle prove, dagli atti risulta che a quelle scritte il punteggio più alto è stato ottenuto dal sig.


Pag. LVII

Combi, autore dell'esposto alla Procura di Lecco. In ordine alle prove orali risulta, altresì, che lo stesso sig. Combi ha ottenuto un punteggio inferiore rispetto all'altro candidato idoneo alla selezione finale, tale da impedirgli di conseguire l'assegnazione del posto in concorso.
Durante lo svolgimento delle stesse il presidente si è assentato momentaneamente dall'aula, come risulta dal verbale del concorso, regolarmente sottoscritto, comprovante la sospensione e la successiva ripresa dei lavori al rientro in aula.
La questione è stata dunque discussa nell'ambito del consiglio comunale, nel corso del quale è stata riconosciuta fondata la censura di illegittimità del bando di concorso, che non aveva previsto l'obbligatorietà del possesso della patente di guida D, con conseguente necessità di annullamento del bando e dunque dell'intero concorso.
L'amministrazione comunale ha successivamente ritenuto di dover bandire un nuovo concorso per l'assunzione a tempo determinato di un vigile urbano operativo, in sostituzione dell'unico rimasto in servizio che vantava congedo ordinario arretrato e numerose ore di straordinario da recuperare.
Il nuovo bando ha previsto, tra i requisiti di partecipazione al concorso, anche il possesso dell'attestato Iref per corso di formazione di base per agente di polizia municipale rilasciato dalla Regione Lombardia. Tale requisito, su cui ha espresso dubbi la stessa giunta comunale, è stato sottoposto all'esame del CO.RE.CO. in funzione consultiva, il quale si è espresso in termini negativi circa la conformità dello stesso alla legge.
In ragione del parere espresso dal CO.RE.CO., l'amministrazione comunale ha così provveduto ad annullare anche il secondo bando di concorso, la cui efficacia era stata nel frattempo sospesa in attesa della pronuncia dell'organo tutorio.
Al momento non si dispone di ulteriori elementi informativi in ordine all'esito dei procedimenti penali avviati su denunce per abuso d'ufficio e falsità in atti pubblici del sig. Combi.
Ciò in quanto le vicende penali riguardanti lo stesso si trovano in fase di indagine preliminare e pertanto coperte dalle limitazioni imposte dall'articolo 335 del c.p.p..
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

PASETTO, MOLINARI, NIEDDA, GIACALONE e PALMA. - Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
le Segreterie di Roma e del Lazio delle organizzazioni sindacali della Fabi, Fiba/CISL, Fisac/CGIL, UILCA/UIL in data 18 maggio 1999 hanno richiesto di incontrare con urgenza i rappresentanti dei consigli di amministrazione dell'Unicredito italiano Spa e della Banca commerciale italiana Spa al fine di ottenere maggiori chiarimenti in merito alle prospettive che avrebbero presumibilmente investito a breve il Credito fondiario e industriale, anche a seguito delle trattative in essere con alcune società statunitensi, le quali sembrerebbero aver dimostrato il loro interesse all'acquisizione di detto Istituto, ma la richiesta formulata da tali organizzazioni sindacali non ha avuto seguito;
inoltre, il 30 luglio 1999 i consigli di amministrazione della Banca commerciale italiana Spa e dell'Unicredito italiano Spa hanno annunciato pubblicamente l'intenzione di procedere ove si realizzassero le necessarie condizioni, alla cessione della quota di capitale del 51,72 per cento del Credito fondiario ed industriale È Fonspa Spa detenuta dai suddetti istituti bancari e che, allo stato attuale delle trattative non risulta essere chiarito quale possa essere l'impegno delle possibili società acquirenti tali quote per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la futura operatività dell'istituto medesimo;
infine, l'assemblea generale dei lavoratori del Credito fondiario e industriale - Fonspa Spa ha indetto la proclamazione dello stato di agitazione di tutto il personale -:


Pag. LVIII


se le operazioni previste dalle direzioni della Banca commerciale Spa e dell'Unicredito italiano Spa che hanno ad oggetto il Credito fondiario ed industriale È Fonspa Spa possano effettivamente comportare rischi per i livelli occupazionali di quest'ultimo e, in tale ipotesi, quali siano le misure che dette direzioni provvedono di intraprendere al fine di salvaguardare le professionalità ed il numero degli occupati presenti dell'Istituto, informandone compiutamente e in tempi brevi quanti verrebbero ad esserne interessati.
(4-26147)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la cessione della partecipazione azionaria (51,72) nel Credito Fondiario ed Industriale - Fonspa S.p.A da parte della Banca Commerciale Italiana S.p.A. e dell'Unicredito Italiano S.p.A.
Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa preliminarmente presente che l'Organo di Vigilanza, per quanto di competenza, ha esaminato, in conformità alla normativa vigente (struzioni di Vigilanza, Tit. II, Cap.I) l'istanza avanzata dalla Luna Holding S.p.A. e dalla controllante indiretta Morgan Stanley Dean Witter & Co., per l'acquisizione di una partecipazione di controllo nel Fonspa, ed ha rilasciato, nel mese di giugno u.s., l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario).
Per quanto concerne l'impegno, da parte della società acquirente, intesa a salvaguardare i livelli occupazionali, si fa presente che, benché la questione esuli dai profili di vigilanza rilevanti per le Autorità creditizie, la Banca d'Italia ha, comunque, provveduto ad interessare l'Unicredito Italiano e la Banca Commerciale Italiana, le quali hanno riferito quanto segue.
I Consigli di Amministrazione della Banca Commerciale Italiana e dell'Unicredito Italiano hanno approvato, nel mese di marzo 2000, la cessione delle rispettive quote di partecipazione nel Fospa al Gruppo Morgan Stanley Dean Wiffer, nell'ambito di un'operazione articolata in diverse fasi.
Il contratto, sottoscritto dalle due banche con il Gruppo Morgan Stanley Dean Witter, non contiene specifiche pattuizioni concernenti i futuri livelli occupazionali del Fospa; pertanto, la materia, una volta perfezionato il trasferimento delle quote di partecipazione societaria, rientrerà nella competenza della nuova proprietà.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

PORCU. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
Giuseppe Calella di Agrigento è affetto, sin dalla nascita, da agenesia arti inferiori, al III medio coscia dx e gamba sx corretta con protesi;
nel novembre 1991 al Calella veniva notificata la possibilità di una assunzione, come appartenente alle categorie protette, da parte della direzione provinciale delle Poste di Agrigento;
successivamente, il 24 luglio 1992 la medesima direzione provinciale comunicava di non poter procedere alla assunzione del Calella adducendo la motivazione seguente «dall'esame del certificato di sana e robusta costituzione emerge che l'invalidità del S.V. è ascrivibile alla III categoria anziché alla VII o VIII di cui alla tabella "A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981»;
il Consiglio di Stato nella adunanza generale del 12 aprile 2000 ha espresso parere negativo in merito al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica inoltrato dal Calella; viceversa il Consiglio di Stato aveva nella sentenza del 27 luglio 1997 dato parere favorevole in un caso analogo -:
quali iniziative intenda porre in essere al fine di rendere più uniformi i criteri e i parametri delle tabelle dei casi di menomazione che danno diritto alle assunzioni delle categorie protette e quali iniziative intenda promuovere nel caso in questione considerata la procedura prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 che visti gli aspetti umani e sociali


Pag. LIX

della vicenda sembrerebbe auspicabile oltre che opportuna.
(4-30699)

Risposta. - Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.
Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame - ha riferito di avere già assolto gli obblighi di assunzione di soggetti portatori di handicap anche oltre la misura del 7 dell'organico previsto dalla normativa vigente e dell'1 per gli orfani e le vedove.
Ha fatto altresì presente che l'articolo 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370, recante norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS, disciplina le modalità per l'assunzione diretta delle categorie riservatarie.
Ed invero tale articolo prevede che le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, (oggi abrogata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68), concernenti l'assunzione obbligatoria delle categorie riservatarie contemplate nella stessa legge, si applicano, per l'accesso ai ruoli del personale dell'esercizio di cui agli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con l'osservanza delle modalità contenute nell'articolo 59, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1967, n. 1417.
Quest'ultimo decreto presidenziale, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, all'articolo 59, comma primo e secondo, stabilisce che la nomina negli uffici locali PP.TT. si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e che gli invalidi di guerra ed assimilati sono ammessi al concorso solo se appartenenti alla settima ed ottava categoria.
Ne consegue, in virtù del rinvio disposto dall'articolo 9 legge n. 370 del 1994 all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1417 del 1967, che requisito per l'assunzione diretta nell'Amministrazione postale era nel vigore della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'appartenenza alla VII o VIII ctg. di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
Tale requisito non era posseduto dal sig. Calella che risultava portatore di invalidità ascrivibile alla III ctg. di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981.
Tale tesi è stata ampiamente condivisa dal Consiglio di Stato in sede consultiva in occasione dell'esame del ricorso straordinario proposto dal sig. Calella e della relazione contenente le controdeduzioni dell'Amministrazione relativa al ricorso.
Stando così le cose non sussistono ragioni sufficienti per attivare la procedura prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 che è esperibile solo in caso di contrasto fra le tesi dell'Amministrazione ed il parere del Consiglio di Stato.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

POSSA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
i cittadini di non poche città e paesi lombardi sono allarmati per l'aumento della frequenza di un tipo di furti d'appartamento particolarmente preoccupante; si tratta di furti effettuati a notte profonda, entrando nelle abitazioni mediante scasso dei serramenti di finestre o porte di facciata, anche in appartamenti di piani superiori al secondo, muovendosi con tale abilità da non svegliare nessuno; si rubano i valori facilmente trasportabili, quali denaro contante, orologi di pregio e i gioielli personali;


Pag. LX


in taluni più gravi casi, i malviventi non esitano ad utilizzare nei confronti dei padroni di casa spray sonniferi a base di sostanze non note ma certamente tossiche (che lasciano per i giorni a seguire intontimenti e mal di testa) -:
quanti siano stati nel comune di Segrate (Milano), in base alle denunce presentate alle competenti autorità, i furti notturni del tipo generale sopraindicato verificatisi in ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999;
quanti siano stati nel comune di Cernusco sul Naviglio (Milano) in base alle denunce presentate alle competenti autorità, i furti notturni del tipo generale sopraindicato verificatisi in ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999;
quanti siano stati nel comune di Segrate e, separatamente, nel comune di Cernusco sul Naviglio i furti notturni del tipo sopraindicato nel corso dei quali, in base alle denunce presentate, è probabile che i malviventi abbiano utilizzato spray sonniferi, in ciascuno dei tre anni 1997, 1998 e 1999.
(4-29434)

Risposta. - In relazione all'andamento dei furti in appartamento a Segrate (MI) e Cernusco sul Naviglio (MI), si rappresenta che, per quanto concerne il primo comune, a fronte delle 54, 41 e 69 denunce pervenute agli organi di polizia negli anni 1997, 1998 e 1999, solo 4 si riferiscono ad episodi rientranti nella tipologia cui si fa cenno nell'interrogazione.
Due di essi si sono verificati nel 1999 e 2 nel precedente biennio.
Quanto al comune di Cernusco sul Naviglio, le denunce di furti in appartamento pervenute agli organi di polizia negli anni 1997, 1998 e 1999 sono state rispettivamente 106, 128 e 185, di cui solo 5 (2 nel 1998 e 3 nel 1999) hanno riguardato eventi consumati con le modalità in questione.
Si precisa che, dalle denunce rese, non risultano furti perpetrati con l'utilizzazione di sostanze soporifere.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Massimo Brutti.

RASI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
con ordinanza ministeriale n. 153, del 15 giugno 1999, gli insegnanti di scuole statali, private, parificate e legalmente riconosciute venivano ammessi a partecipare alla sessione «riservata» degli esami di abilitazione, che prevedevano la frequenza obbligatoria ad un corso abilitante e lo svolgimento di un esame con una prova scritta ed una orale;
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), di detta ordinanza, si dava come requisito per l'ammissione al concorso la «prestazione di servizio di effettivo insegnamento nelle scuole e negli istituti statali di istruzione secondaria di primo e secondo grado o nelle scuole od istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti (...) per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno 1989-1990 e il 25 maggio 1999, (...) di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995»;
a dicembre sono iniziati i corsi abilitanti e oggi, a corsi conclusi e ad esami in pieno svolgimento il ministero della pubblica istruzione ha prodotto, con decreto ministeriale n. 123, del 27 marzo 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2000, il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9 della legge n. 124 del 3 maggio 1999;
dal suddetto regolamento emerge una ripartizione non prevista dall'ordinanza per cui chi supererà il Concorso riservato non verrà inserito in un'unica graduatoria, in base ai punti di concorso sommati al punteggio dato dal servizio, oltretutto conteggiato in maniera discriminante per gli insegnanti di scuola non statale, visto che ogni anno di servizio prestato in una scuola parificata vale la metà rispetto a quello svolto in una scuola statale, ma inserito in determinate fasce non previste, oltretutto, dal bando di concorso;
il decreto ministeriale n. 146, del 18 maggio 2000, all'articolo 3, comma 2, conferma la ripartizione in 4 fasce;


Pag. LXI


detta ripartizione prevede che a prescindere dal voto d'esame di abilitazione alla docenza, calcolato in ottantesimi, e dall'anzianità di servizio, calcolata in ventesimi, qualora quest'ultimo non sia stato prestato nelle scuole pubbliche per almeno due anni nell'ultimo triennio, coloro che hanno lavorato anche un'intera vita nelle scuole parificate saranno relegati nell'ultima delle quattro fasce;
essere relegati nella quarta fascia significa poter ambire ad avere un collocamento definitivo solo dopo che si saranno esaurite le graduatorie interne della I, II e III fascia;
in tutta Italia stanno sorgendo «Comitati spontanei» che protestano verso questa ingiustificata ed incomprensibile normativa e che stanno presentando una serie di ricorsi al TAR, giudicando i provvedimenti presi viziati di eccesso di potere e di vizio di incostituzionalità -:
quali immediati provvedimenti si intendano prendere per ritirare tali disposizioni palesemente illegittime e che contengono anche un rischio di danno erariale se la rivendicazione degli insegnanti di scuole non statali, economicamente svantaggiati, fosse riconosciuta legittima.
(4-30192)

Risposta. - Si precisa preliminarmente che, per effetto della Legge n. 124 del 3 maggio 1999, per la prima volta il personale con servizio nelle scuole non statali è ammesso a partecipare, insieme al personale precario della scuola statale, ad una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione e, in sequela, è inserito in graduatorie da utilizzare per le nomine in ruolo; com'è noto, infatti, alle graduatorie del concorso per soli titoli si accedeva, in passato, soltanto con il requisito dei 360 giorni di servizio nella scuola statale, congiuntamente al possesso dell'abilitazione all'insegnamento.
Quanto al regolamento sulle graduatorie permanenti, esso è stato adottato con decreto del 27 marzo 2000 tenendo presente le disposizioni di legge ed i criteri interpretativi contenuti in alcuni ordini del giorno accolti dal Governo.
L'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 1999, che, peraltro, il regolamento del 27 marzo riproduce, delinea, infatti, un ordine di priorità per i nuovi aspiranti allorché dispone che le graduatorie permanenti, derivate dalla trasformazione delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli, siano integrate con l'inclusione, in primo luogo, dei docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla preesistente normativa per la partecipazione a detti concorsi per soli titoli.
Detti requisiti già previsti dall'articolo 401, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 sono l'idoneità o abilitazione all'insegnamento e 360 giorni di servizio nelle scuole statali nell'ultimo triennio.
Secondo la giurisprudenza, consolidatasi in materia, in mancanza di una esplicita indicazione nella legge, il possesso dei requisiti dovrebbe essere riferito alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria permanente.
Nella predisposizione del regolamento si è dovuto, tuttavia, tener conto dell'ordine del giorno n. 0/4754/B/6 presentato alla Camera nella seduta del 14 aprile 1999 ed accolto dal Governo, peraltro indicato nelle premesse del decreto medesimo, che impegna a riconoscere una precedenza a coloro che erano già in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della legge, in quanto, ove non fosse intervenuta la legge n. 124 del 1999, avrebbero potuto partecipare al concorso per soli titoli da bandire per l'aggiornamento delle graduatorie a decorrere dal 1o settembre 1999 (l'ultimo aggiornamento triennale era stato effettuato per l'anno scolastico 1996/1997).
Pertanto il regolamento ha previsto all'articolo 2, comma 4, la ripartizione di detto personale in due scaglioni (di cui alle lettere a1 e a2, 4o comma dell'articolo 2 del regolamento) e, conseguentemente, nella II fascia prevista dal decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000 (che corrisponde allo scaglione di cui alla lettera a1 suddetta) sono inseriti coloro che erano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di


Pag. LXII

entrata in vigore della legge n. 124 (25 maggio 1999) mentre nella III fascia (che corrisponde allo scaglione a2 del regolamento) sono inseriti coloro che non possedevano i predetti requisiti alla data di entrata in vigore della legge, ma li maturano alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente.
Circa la lamentata discriminazione tra la valutazione dell'insegnamento prestato nella scuola statale e quello della scuola non statale, si precisa che le relative disposizioni tengono conto solo della parziale equivalenza tra le due tipologie di insegnamenti in questione; le differenze attengono soprattutto alle diverse forme di reclutamento degli insegnanti in quanto nella scuola statale vige il principio della selezione, attraverso apposite graduatorie, mentre nella scuola privata il reclutamento avviene con l'applicazione di criteri di discrezionalità.
Tale principio, peraltro, dà attuazione all'impegno assunto dal Governo, accogliendo l'ordine del giorno presentato in sede di discussione della legge n. 124 del 1999 al Senato, che prevede la valutazione del servizio secondo gli stessi criteri già adottati per il concorso per soli titoli.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

REBUFFA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
si apprende da organi di stampa che il segretario generale del Ministro degli affari esteri ha scritto all'ambasciatore dell'Estonia, ventilando quasi la minaccia di una chiusura dell'ambasciata italiana a Tallin, se il rappresentante estone all'Onu non avesse appoggiato la candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite -:
se analoghe iniziative, in cui la debolezza e la confusione si mescolano con l'arroganza, siano state prese nei confronti di altri paesi baltici;
se il Governo non ritenga che questo atto di intimidazione, nei confronti di paesi che hanno invece bisogno di tutto l'appoggio e l'incoraggiamento dell'Italia, abbia compromesso gravemente l'immagine dell'Italia nei Baltici;
se le suddette iniziative siano state prese su diretto mandato del Governo, e, se no, in quale momento il Governo sia venuto a conoscenza dell'episodio o degli episodi e quali provvedimenti il Governo intenda prendere al riguardo nei confronti dei responsabili;
quali siano le conseguenze politiche che il Governo intende trarre dalla vicenda, visto che essa, oltretutto è associata, nel merito e nel tempo, al clamoroso fallimento dell'Italia all'Onu, dove è stata bocciata la candidatura italiana al seggio del Consiglio di Sicurezza.
(4-32104)

Risposta. - Attraverso la rete diplomatica, il Ministero degli affari esteri ha effettuato un'ampia e articolata azione di sensibilizzazione in favore della candidatura dell'Italia a un seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza per il biennio 2001-2002. Tale azione è stata opportunamente modulata tenendo conto delle specifiche condizioni obiettive dei diversi Paesi e delle diverse aree geografiche (ad esempio, dell'esistenza o meno dei programmi bilaterali di cooperazione, o della collocazione geografica dei destinatari dei nostri passi).
Nel caso dell'Estonia e delle altre Repubbliche baltiche, va ricordato che al momento del loro riconoscimento internazionale l'Italia fu tra i primi paesi della comunità internazionale ad aprire un'Ambasciata in ciascuna delle loro capitali, nonostante i noti limiti di mezzi finanziari e di personale. Pochi altri paesi europei hanno fatto altrettanto verso i tre Paesi baltici. Inoltre, l'Italia ha sempre svolto in loro favore, fin dal momento del loro riconoscimento, una continua e coerente azione di sostegno politico ed economico, appoggiando in particolare le loro richieste di adesione all'Unione Europea.
Era quindi ragionevole attendersi che - su una questione di importanza prioritaria


Pag. LXIII

per l'Italia, come quella della sua candidatura al Consiglio di Sicurezza - vi fosse, da parte dell'Estonia e delle altre Repubbliche baltiche, una analoga sensibilità e comprensione per le nostre aspettative.
Al pari di qualsiasi altro paese, l'Italia - in sede di modulazione dei propri rapporti interazionali - non può non tener conto dei propri interessi prioritari e dei concreti risultati conseguenti alle sue iniziative.
Le richieste di appoggio avanzate da parte italiana nei confronti dell'Estonia (analoghe a quelle formulate nei confronti degli altri due Paesi baltici) sono state ben recepite e comprese dal Governo estone, nello spirito degli eccellenti rapporti bilaterali esistenti tra i due Paesi. Lo dimostra il fatto che le Autorità di Tallinn, prima della votazione alle Nazioni Unite, hanno informato il nostro Ambasciatore in quella capitale che l'Estonia avrebbe appoggiato la candidatura italiana.
Del resto, a riprova delle eccellenti relazioni con quegli Stati, sono previste, nelle prossime settimane, visite ad alto livello in quei paesi che fanno seguito alle consultazioni svoltesi a Roma e nelle tre capitali nei mesi scorsi con quei Governi.
Per quanto riguarda il quesito circa la conoscenza da parte del Governo italiano delle iniziative suddette, si fa presente che il Ministro degli esteri aveva dato il suo assenso a che si procedesse con vigore a iniziative diplomatiche intese a ottenere l'appoggio da parte dei Paesi baltici.
Il Ministro degli affari esteri: Lamberto Dini.

REPETTO. - Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la Federal Mogul è una multinazionale presente in Italia con nove siti produttivi, in parte acquisiti dalla Cooper Automotive, la cui attività comprende la produzione di svariate tipologie di prodotti nel settore automobilistico;
per quanto riguarda la produzione di filtri di diverso impiego, per autoveicoli e motoveicoli, l'unico stabilimento presente in Europa è situato nel comune di Casarza Ligure (Genova) realtà produttiva irrinunciabile per tutto il territorio del Tigullio dal 1996, soprattutto per il numero di lavoratori occupati, ad oggi circa 170 unità;
la peculiarità del prodotto, ottenuto dall'attività dello stabilimento di Casarza, garantisce un valore aggiunto molto contenuto, pertanto risulta fondamentale, per tutta l'organizzazione aziendale, il raggiungimento dei migliori indici di produttività mediante la riduzione dei costi e l'ottimizzazione della produzione mantenendo alto il livello di competitività;
le attuali esigenze di mercato, nel settore, unitamente alla concentrazione dell'attività su un'unica tipologia di prodotto, rendono particolarmente difficile mantenere i suddetti equilibri, con gravi conseguenze per i livelli occupazionali;
la volontà di mantenimento dell'unità produttiva di Casarza deve a questo punto essere necessariamente supportata dall'elaborazione di piani industriali che consentano, mediante nuovi investimenti e ammodernamenti, la diversificazione del prodotto ed il definitivo radicamento di un'azienda con capacità produttive ed occupazionali di rilevante importanza -:
quali iniziative intendano promuovere al fine di vincolare i vertici della Federal Mogul al raggiungimento di un accordo teso alla urgente definizione di una strategia operativa che preveda, tra l'altro, anche l'ipotesi di trasferire presso il sito produttivo di Casarza parte della produzione attualmente assegnata allo stabilimento di Carpi per il quale si ravvisano difficoltà di reperimento di nuova mano d'opera.
(4-30271)

Risposta. - Lo stabilimento FEDERAL MOGUL FILTRATION PRODUCTS di Casarza


Pag. LXIV

Ligure produce filtri aria, olio e carburante destinati al mercato dei ricambi per autoveicoli e motocicli ed occupa attualmente alle proprie dipendenze n. 153 lavoratori.
Il prodotto finito, a marchio «Champion», viene venduto alla divisione Aftermarket della FEDERAL MOGUL che lo commercializza attraverso la propria rete distributiva in tutti i paesi.
La FEDERAL MOGUL è una multinazionale americana leader nel settore della componentistica per auto, con n. 280 stabilimenti nel mondo, di cui n. 8 in Italia.
Dalla data della sua costituzione, avvenuta nell'anno 1963, lo stabilimento di Casarza Ligure ha costantemente incrementato il volume produttivo, fino a raggiungere i 12 milioni di filtri prodotti nell'anno 1997. Dall'anno 1998 questo «trend» si è invertito, facendo scendere il volume di produzione a 10 milioni di filtri nello stesso anno 1998, ad 8 milioni di filtri nell'anno 1999, con una previsione di 7 milioni di filtri per l'anno corrente.
Tale inversione di tendenza è da attribuire in parte alla crisi del mercato russo ed in generale dei paesi dell'Est europeo, che tradizionalmente assorbivano una quota rilevante della produzione dello stabilimento di Casarza Ligure, ma soprattutto al calo degli ordini da parte di alcuni clienti a marchio privato (Private Brand).
L'andamento negativo dei volumi produttivi ha generato di conseguenza un esubero della forza lavoro, che è stato gestito attraverso il ricorso alla CIGO: n. 4 settimane nell'anno 1998; n. 9 settimane nell'anno 1999 e n. 21 settimane nel corso dell'anno 2000.
Come provvedimento a breve termine per superare le attuali difficoltà dello stabilimento di Casarza Ligure, la FEDERAL MOGUL ha avviato un piano industriale per la riduzione dei costi di produzione ed il mantenimento di un elevato standard di qualità del prodotto, che ne aumenti la competitività. La società, inoltre, ha intrapreso azioni a livello di «marketing centrale», con l'inserimento di un nuovo «Product Manager» e l'ampliamento della gamma, con l'introduzione sul mercato di nuovi filtri che permettano la copertura di tutte le principali applicazioni.
L'ipotesi di trasferire presso il sito produttivo di Casarza Ligure parte delle produzioni eseguite presso altri stabilimenti del gruppo è stata vagliata accuratamente, ma è risultata non perseguibile, poiché lo stabilimento di Casarza Ligure è l'unico a produrre filtri e gli spazi, le strutture e le risorse disponibili presso gli altri stabilimenti sono ampiamente adeguati al fabbisogno e tali da poter sopportare crescite anche molto superiori agli attuali «trend» per i loro prodotti specifici.
Sono, inoltre, in corso trattative tra FEDERAL MOGUL ed altri importanti gruppi industriali,
leaders nel settore della produzione di filtri a livello mondiale, per la cessione dello stabilimento in questione. Tale decisione, però, è del tutto svincolata dal calo degli ordini e deriva dal fatto che la produzione di filtri rappresenta un prodotto anomalo nel portafoglio della FEDERAL MOGUL, con una quota di mercato inferiore al 2 per cento (per i suoi prodotti tradizionali la società copre in genere quote di mercato almeno del 30 per cento) e destinati quasi esclusivamente al ricambio, senza significativa presenza presso le aziende costruttrici di auto.
L'eventuale passaggio di proprietà inserirà lo stabilimento di Casarza Ligure in un gruppo che, avendo la produzione di filtri come attività fondamentale, sarà in grado di assicurare migliori prospettive di sviluppo per il futuro dello stabilimento stesso e per l'occupazione.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

ROSSETTO. - Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. - Per sapere - premesso che:
per le aziende che operano nel settore riscaldamento di edifici, con destinazione sia pubblica che privata, sono prevalenti le attività di fornitura (distribuzione e vendita)


Pag. LXV

di prodotti petroliferi e di manutenzione degli impianti termici costituiscono, spesso svolte in forma abbinata per il medesimo impianto;
il settore in questione è disciplinato dal 1993 dal decreto del Presidente della Repubblica 412 (regolamento di attuazione della legge n. 10/91 «Legge sul risparmio energetico») che disciplina la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia ed all'uso razionale della stessa introducendo la figura del «terzo responsabile», cioè colui che, in possesso di una elevata e comprovata qualificazione tecnico-professionale definita dal decreto, può subentrare, in luogo del proprietario dell'edificio, nelle pesanti responsabilità derivanti dalla corretta gestione dell'impianto termico;
di fatto, tale normativa ha imposto alle aziende del settore, in un processo durato alcuni anni, significativi sacrifici economici e strutturali finalizzati al raggiungimento dei requisiti tecnico-professionali richiesti (iscrizione Albo Nazionale Costruttori e successivamente certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9000);
la recente pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 551 (G.U.R.I. del 6 aprile 2000) ha modificato ed integrato le disposizioni del precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 412/93 in materia di modalità di esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e riscaldamento ed all'articolo 6 ultimo capoverso precisa che «il ruolo di "terzo responsabile" di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un "contratto servizio energia", con modalità da definirsi con decreto del Ministero dell'Industria, di concerto con il Ministero delle Finanze»;
a fronte di tale situazione, diverse associazioni delle categorie interessate (imprese di sola manutenzione aderenti alla Confartigianato) nonché alcuni organi di informazione hanno divulgato delle comunicazioni concernenti una supposta situazione di incompatibilità che sussisterebbe a carico delle imprese fornitrici di combustibili da riscaldamento nell'assunzione della qualifica di «terzo responsabile» riferita agli impianti termici nei quali gli stessi somministrano il prodotto;
l'incompatibilità nell'assunzione della funzione di «terzo responsabile dell'esercizio e manutenzione di impianto termico», secondo importanti associazioni di categoria, sussiste solo nell'ambito delle «forniture di energia» a mezzo delle apposite forme di contratto di «servizio energia» come disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 412/93 (articolo 1 comma 1 lettera P) al quale la nuova normativa fa espresso ed unico riferimento e pertanto la norma in questione non ricomprende le semplici forniture di combustibile in alcun modo rientranti nella tipologia di fornitura di energia;
l'attuale indirizzo ministeriale in merito a tale situazione comporta per le aziende fornitrici di combustibili da riscaldamento, a fronte di un supposto conflitto di interessi, l'impossibilità ad assumere la qualifica di «terzo responsabile» per gli impianti termici nei quali le stesse somministrano il prodotto, benché tali aziende abbiano acquisito, in ottemperanza alle precedenti richieste del medesimo ministero, elevati requisiti tecnico-professionali che legittimano lo svolgimento di tale tipo di attività -:
se non ritenga di dover disporre urgentemente una temporanea sospensione dell'incompatibilità nell'assunzione delle mansioni di «terzo responsabile» nei «contratti servizio energia» attualmente adottati al fine di non interrompere ed aggravare l'attività di tutti i soggetti interessati (operatori ed enti pubblici e privati).
(4-30508)

Risposta. - Il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 551 del 21 dicembre 1999, recante «modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia


Pag. LXVI

di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia», all'articolo 6 stabilisce l'incompatibilità del ruolo di terzo responsabile con il ruolo di «fornitore di energia» per il medesimo impianto, con la sola ed unica eccezione del «contratto servizio energia», erogato con modalità che saranno definite con decreto interministeriale.
Nel riferirsi all'energia, il regolamento comprende ogni forma di vettore energetico, ivi compresi i diversi combustibili, come del resto fa la legge n. 10 del 1991, della quale il decreto del presidente della Repubblica costituisce regolamento attuativo.
L'articolo 1 della legge citata, infatti, recita testualmente: «Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo...».
Sostenere che il passaggio in esame del decreto del presidente della Repubblica non si applichi alle forniture di combustibile equivale quindi a sostenere che la legge n. 10 del 1991 non si prefigge di risparmiare combustibili, ma solo energia in altre forme, il che è manifestamente in contrasto con la lettera e lo spirito di tutta la legge e dei suoi provvedimenti attuativi.
Il «palese conflitto di interessi» tra i due ruoli è stato segnalato al Governo dalla Camera dei Deputati in più occasioni, tra le quali la seduta del 28 settembre 1995, durante la quale è stato approvato l'ordine del giorno n. 9/1790/4, che impegna il Governo «ad attuare le opportune misure volte ad eliminare le evidenti incongruenze che hanno già determinato casi in cui lo stesso soggetto ha assunto le due funzioni, sullo stesso impianto, ...» riferendosi ad «... aziende, pubbliche o private, di erogazione di energia o fornitura di combustibile...».
In attesa della emanazione del previsto decreto interministeriale che definisca puntualmente le modalità di effettuazione del servizio energia compatibili con il ruolo di terzo responsabile, restano tuttavia valide le determinazioni in merito emanate dal Ministero delle Finanze (si veda in particolare la circolare n. 273 del Dipartimento Entrate, in data 23 novembre 1998); per le tipologie contrattuali che rispondono alle caratteristiche ivi indicate non si ritiene pertanto sussista incompatibilità purché, in caso di rinnovo o nuova stipula, si preveda un'opportuna clausola di adeguamento del contratto all'atto della emanazione della nuova normativa.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

ROTUNDO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
con delibera n. 63 del 24 luglio 1998, la commissione straordinaria di liquidazione, nel chiudere il Piano di risanamento finanziario del comune di Melissano (Lecce), rinveniva in esubero la somma di lire 663.528.887, destinando tale importo all'erario;
a seguito di intervento dell'organo di vigilanza (collegio dei revisori dei conti), si rilevava che, ai sensi dell'articolo 90/bis comma 7 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 342 del 1997, tale esubero doveva essere restituito all'ente locale dissestato;
con telegramma n. 39/2A del 29 marzo 1999, si sollecitava l'ufficio ministeriale competente, affinché deliberasse in conformità della normativa di legge vigente;
a tutt'oggi, nonostante diversi solleciti scritti, ed incarico ad un legale di fiducia per meglio tutelare gli interessi del comune di Melissano, nulla è ancora stato definito -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare al fine di arrivare a una soluzione positiva e a breve termine della situazione.
(4-27118)


Pag. LXVII

Risposta. - La questione relativa alla chiusura del piano di risanamento del comune di Melissano (Lecce) è stata oggetto di approfondito esame da parte di questo Ministero.
Al riguardo, al fine di chiarire esaustivamente la vicenda, è stata formulata una dettagliata risposta datata 13 gennaio 2000, indirizzata al presidente della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Melissano e per conoscenza al prefetto di Lecce nonché al sindaco del comune di Melissano.
Giova rammentare, comunque, che la soluzione prospettata da questo Ministero è stata possibile in quanto l'importo di lire 663.528.887 non è stato versato nelle casse dello Stato e l'organo straordinario di liquidazione si è dimostrato disposto a collaborare.
Operativamente, l'organo straordinario di liquidazione del comune di Melissano deve revocare la delibera n. 63 del 24 luglio 1998, di approvazione del rendiconto della liquidazione, e proporre una revisione del piano di estinzione, al sensi dell'articolo 6, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1993. Tale revisione sarà naturalmente sottoposta per l'approvazione alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che in quella sede potrà esprimere il proprio parere sulla restituzione da parte dell'organo straordinario della liquidazione della somma di lire 663.528.887 al comune di Melissano.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

RUSSO e CESARO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
sono decorsi circa diciannove anni dall'avvio del programma straordinario di edilizia residenziale per la città di Napoli disposto col titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219;
il programma predetto, oltre alle residenze, finanziò numerose infrastrutture, anche già previste da altri programmi di investimento pubblico, tanto al fine di attrezzare, con le rapide procedure del titolo VIII, l'area metropolitana di Napoli al nuovo assetto urbanistico derivante dalle nuove opere, edilizie quanto per superare le pregresse carenze;
nelle originarie previsioni il programma avrebbe dovuto concludere la propria fase straordinaria il 31 dicembre 1982, dopodiché il CIPE avrebbe dovuto ultimare le operazioni in corso a quella data;
solo nel 1994 fu emanato il primo provvedimento diretto alla chiusura della vicenda (decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 pubblicato in G.U. n. 305 del 31 dicembre 1994), recepito poi dal decreto legislativo del 23 giugno 1995 n. 244 conventito dalla legge 8 agosto 1995 n. 341;
le modalità previste dai detti provvedimenti per la chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 si sono rivelate per la gran parte inattuabili e, ove attuate, illegittime tanto da far scaturire un ingente contenzioso con gli Enti destinatari delle opere;
a seguito di ciò il Governo diede corso, fra il 1996 ed il 1999, ad un triennio di decretazioni d'urgenza, mai convertite, meramente rafforzative delle posizioni, già riconosciute illegittime, espresse dal decreto legislativo n. 244 del 1995;
solo con l'articolo 42 della legge 17 maggio 1999 n. 144 sono stati individuati i principi e le direttive necessarie e pervenire alla chiusura del programma di cui al titolo VIII legge n. 219 del 1981, affidando al Governo il compito di apprestarne l'attuazione tramite legislazione delegata, che è stata emanata il 20 settembre 1999, col n. 354, e pubblicata il 15 ottobre 1999;
sin dal 7 agosto 1997 il Governo ha nominato un Commissario Straordinario che, con la normativa ultima riferita, è dotato degli indirizzi, della struttura e dei mezzi finanziari necessari a pervenire alla definitiva chiusura del programma più volte citato;


Pag. LXVIII


il 17 febbraio prossimo venturo viene a scadere il termine fissato dall'ultimo decreto di proroga dei poteri al detto Commissario Straordinario e, in ogni caso, già oggi sono decorsi oltre tre mesi dalla approvazione del decreto legislativo n. 354 del 1999 -:
se e in che misura il Commissario Straordinario sia pervenuto al trasferimento delle opere che, realizzate ai sensi del titolo VIII, non erano state ancora ricevute dagli Enti subentranti alla data di entrata in vigore dell'articolo 42 della legge n. 144 del 1999;
se e in che misura il Commissario Straordinario sia pervenuto alla definizione del contenzioso con i Concessionari degli interventi di cui al programma previsto dal titolo VIII della legge n. 219 del 1981;
se il Presidente del Consiglio abbia proceduto alla nomina del gruppo di supporto tecnico-giuridico previsto dal comma 4 dell'articolo 42 legge n. 144 del 1999;
se il Governo abbia tempestivamente provveduto a fissare nuovi termini per i poteri del Commissario Straordinario, scadenti il 17 febbraio 2000, in modo da non creare soluzione di continuità nell'operato dell'organo straordinario, stante l'urgenza e perentorietà dell'esigenza di portare a compimento il programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
(4-28055)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente il programma straordinario di edilizia residenziale per la città di Napoli, disposto con il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Al riguardo, sentito il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle attività del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, si fa presente che, in esecuzione dell'articolo 42 della legge n. 144 del 1999 e del decreto di attuazione n. 354 del 1999, è stato avviato il trasferimento delle opere realizzate ai sensi della citata legge n. 219 del 1981. L'
iter procedurale adottato, concordato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha consentito di trasferire, ad oggi, la titolarità degli alloggi realizzati al patrimonio disponibile dei Comuni di Massa di Somma (dal 26/11/99), di San Vitaliano (dal 29/01/2000), di Melito (dal 2/03/2000) e di Pomigliano d'Arco. I sindaci interessati hanno sottoscritto i relativi processi verbali - integrati anche da intese con i concessionari - con la provvisoria previsione, in attesa della predisposizione del piano di cui all'articolo 42, comma 3, della legge n. 144 del 1999, della conferma della dotazione finanziaria già erogata nel 1996, rispettivamente ai comuni ed all'I.A.C.P., e non utilizzata, per effetto dell'annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti di trasferimento degli alloggi ed, in molti casi, delle urbanizzazioni relative.
Le procedure per il trasferimento delle opere ai Comuni di Brusciano, Castello di Cisterna, Quarto, Afragola e Pozzuoli sono state avviate, malgrado le difficoltà incontrate, che richiedono, per essere superate, incontri, sopralluoghi e riunioni con gli amministratori locali.
Per quanto attiene alla possibilità di transigere il pesante contenzioso esistente, si fa presente che le difficoltà verificatesi per la costituzione del Gruppo di Supporto tecnico-giuridico, di cui all'articolo 42, comma 4, della legge n. 144 del 1991, hanno inciso rendendo difficile la fattibilità delle transazioni stesse.
In particolare, il Consorzio Cooperative Costruzioni non ha accettato la proposta formulatagli di pagamento di un acconto, preliminare all'avvio di un compromesso sul contenzioso esistente. Infatti, disponendo di un lodo esecutivo, il Consorzio ha preferito agire coattivamente per la riscossione del credito vantato nei confronti della P.C.M..
Anche l'ipotesi transattiva, avviata con il consorzio CO.NA.CO., non ha dato per ora risultato, in quanto l'offerta di chiudere la vertenza con il riconoscimento di percentuali che variano dal 70 per cento al 50 per cento degli importi riportati in condanna per vari lodi non è stata finora accettata. Una controfferta del Consorzio è, comunque, all'esame del Gruppo.


Pag. LXIX


Per il contenzioso con il consorzio ED.IN.CA., il Gruppo di supporto ha, poi, ritenuto inopportuno stipulare transazioni in attesa dell'emanazione del lodo relativo all'unico arbitrato pendente.
Circa il contenzioso intercorrente tra il consorzio CO.GE.RI. e l'ANAS, per il quale l'Azienda reclama l'intervento finanziario dello Stato, è stato espresso l'avviso che, per le controversie intentate e conclusesi nei confronti di enti oggettivamente subentrati nella titolarità delle opere e nelle quali la P.C.M. è rimasta estranea, gli oneri, anche se abbiano titolo in atti e fatti anteriori al trasferimento, non debbono essere accollati allo Stato, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della citata legge n. 144 del 1999 e del relativo d.lgs. n. 354 del 1999.
In merito al contenzioso con il consorzio NOVOCEN, per interventi nel comune di Napoli, il Gruppo ha formulato ipotesi di transazione, limitatamente a due lodi non ancora passati in giudicato.
Sono state sottoposte all'esame del Gruppo anche le controversie con le A.T.I., dove risulta mandataria la Società Italiana Condotte d'Acqua, aventi ad oggetto due lodi arbitrali (per le aree interne ed esterne) e si attende di conoscere la risposta del concessionario alle offerte formulate.
Esito favorevole sembra possa raggiungere il procedimento transattivo con il consorzio La Meridionale, al quale è interessato anche il Comune di Napoli.
Per il contenzioso con il Consorzio CO.RE.CA., il Gruppo, condividendo l'opinione espressa dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, ha formulato proposta transattiva per tre dei lodi esistenti ed ora si attendono le determinazioni della controparte.
Sono, tuttora all'esame del Gruppo di supporto le richieste di transazione riguardanti i concessionari NOVOCEN, CR8, EDIFAR, Napoli 10 IMAFID e CO.GE.RI.
Per quanto concerne, infine, la proroga della nomina del Commissario straordinario, si soggiunge che, con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2000, il Dott. Carlo Schilardi è stato confermato nell'incarico per un anno a decorrere dal 16 febbraio 2000.
Il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

SAONARA. - Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
il quotidiano Il Sole 24 Ore di lunedì 19 giugno 2000 riporta che la legge 7 marzo 1996 n. 108, «Disposizioni in materia d'usura», era stata chiara: «l'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti (...) è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il ministero del tesoro, che si avvale dell'ufficio italiano cambi» (articolo 16). L'albo avrebbe finalmente regolamentato un'attività fino ad allora consentita a chiunque avesse voglia di esercitarla, con tutte le conseguenze negative che questo poteva comportare non solo per la potenziale clientela ma anche per le migliaia di mediatori seri e preparati che lavorano nel nostro Paese;
le intenzioni fossero buone è dimostrato dal fatto che la prima bozza di regolamento istitutivo dell'albo (proposto dalla Presidenza del Consiglio) risale a pochi mesi dopo l'entrata in vigore della legge. A cambiare le carte in tavola ci pensa, però, il decreto legislativo n. 319 del 1998 di riordino dell'ufficio italiano cambi, che all'articolo 5 prevede espressamente che i compiti attribuiti all'Uic dalla legge n. 108 del 1996 vengano svolti «a titolo principale e diretto». Vuol dire che la titolarità dell'albo dei mediatori creditizi passa di mano? Sì, per l'Uic. No, per il tesoro, che ha ricevuto dal Governo l'incarico di elaborare il regolamento;
a fine 1998 interviene un parere del Consiglio di Stato che dà ragione all'Uic, ma il tesoro impiega ancora un anno per produrre un testo che, a novembre 1999, viene inviato a tutte le amministrazioni competenti per il parere. La vicenda sembra avviarsi a conclusione il 14 marzo


Pag. LXX

scorso, giorno in cui l'ufficio legislativo del tesoro invia finalmente la bozza di regolamento a Palazzo Chigi. Ma ancora una volta tutto si arena. Si è appena insediato il Governo Amato quando il «preconsiglio» dei Ministri, incaricato di vagliare la conformità degli atti sottoposti all'approvazione dell'esecutivo, registra l'esistenza di «osservazioni» da parte di alcune amministrazioni centrali e rinvia l'esame del regolamento a data da destinarsi. Da allora il provvedimento, di cui il ministero del tesoro ha chiesto recentemente di diventare «coproponente», non compare più nell'ordine del giorno delle riunioni del Governo -:
quali iniziative il Governo intenda porre in atto per superare l'attuale situazione ed evitare - quindi - la proliferazione di personaggi senza scrupoli in una attività che presenta evidenti rischi di ricaduta in dinamiche di truffa, usura e riciclaggio.
(4-30463)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente il regolamento, previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 108 del 1996, istitutivo dell'albo per l'esercizio dell'attività di mediazione e consulenza nella concessione dei finanziamenti.
Al riguardo, si fa presente che il citato regolamento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14 luglio u.s. ed è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, pubblicato sulla G.U. n. 243 del 17 ottobre 2000. Il ritardo nella sua emanazione è imputabile alle delicate e complesse problematiche interpretative del d.lgs. 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, sollevate anche da altre Amministrazioni, che sono state, comunque, superate.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

SBARBATI. - Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
da quanto si apprende dall'assessore all'economia e finanza regionale del Lazio, Angiolo Marroni, nei dati inviati all'Unione europea, relativi alle zone Obiettivo 2 del Lazio, le province di Frosinone e Latina sono classificate come rurali, mentre nella proposta della regione venivano classificate come industriali, sulla base degli attuali dati Istat;
l'inesattezza dei parametri potrebbe avere conseguenze molto gravi in quanto altre zone sono state inserite nella proposta della regione Lazio, essendo le stesse contigue a Latina e Frosinone, aventi classifica di industriali -:
per quale ragione vi sia stata questa variazione nei parametri e come si intenda apportare le dovute modifiche affinché la regione Lazio non sia penalizzata.
(4-27868)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, intesa a conoscere i motivi per i quali le Province di Frosinone e Latina siano state classificate zone rurali anziché industriali nei dati relativi all'Obiettivo 2 del Lazio inviati all'Unione Europea.
Al riguardo, va premesso che la classificazione delle Province di Frosinone e Latina come industriali era stata effettuata sulla base dei dati statistici forniti dall'ISTAT. La modifica da zone industriali a zone rurali si era resa necessaria per adeguare la proposta italiana alle richieste della Commissione europea, che ha, invece, classificato le province sulla base dei dati Eurostat, i quali a volte non coincidono con i dati nazionali.
Va, comunque, precisato che il lungo negoziato intercorso tra questo ministero e la Commissione europea, dopo la trasmissione della prima proposta di zonizzazione, avvenuta in data 30 settembre 1999 e dichiarata «non ricevibile» dalla Commissione, si è definitivamente concluso con l'invio della proposta del 21 giugno 2000, approvata con decisione C(2000)2327 del 27 luglio 2000.
La proposta italiana è il risultato di successivi accordi intercorsi tra il Governo e le Regioni del centro-nord.


Pag. LXXI


Al fine di soddisfare le richieste della Commissione europea relative al rispetto delle disposizioni del Regolamento n. 1260 del 1999, emerse nel corso del negoziato, questa Amministrazione e le Regioni del centro-nord, nell'incontro del 2 marzo 2000, si sono accordate sul plafond di popolazione da «riallocare», con spostamenti sia all'interno della medesima Regione sia con trasferimenti fra Regioni. Detta intesa è stata condivisa, in tempi diversi, da tutte le Regioni.
Per quanto riguarda la Regione Lazio ed, in particolare, le Province di Frosinone e Latina, la proposta italiana approvata definitivamente classifica rispettivamente Frosinone «zona industriale» e Latina «zona rurale».
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

SCALIA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
con circolare n. 153 del 1999 del ministero della pubblica istruzione si prevede espressamente che i titoli per l'accesso alla classe di concorso 49A (matematica e fisica) sono quelli previsti nella tabella A del decreto ministeriale n. 39/98;
in tale tabella i titoli previsti sono: laurea in matematica, in fisica, in astronomia, in discipline nautiche. La classe 49/A è sempre stata riservata ai fisici e ai matematici;
i laureati in ingegneria, nell'ultimo concorso riservato, avendo accesso alla classe di concorso 47A (matematica) e alla classe di concorso 38A (fisica) chiedono l'accesso anche alla classe di concorso 49A;
con le due circolari nn. 215/99 e 250/99 il ministero specifica che «relativamente agli ambiti dal 7 al 20 e per tutte le altre classi di concorso delle tabelle A, C e D, non aggregate in ambiti disciplinari, i titoli di accesso sono quelli previsti dal decreto ministeriale n. 39/98 e si cita ad esempio il caso della laurea in ingegneria che non è titolo di accesso alla classe 49A...»;
nella circolare ministeriale n. 266/99 dell'8 novembre si legge: «... sebbene da una rigorosa applicazione della norma, l'accesso alla 49A non è permesso agli ingegneri, può essere concesso per venire incontro a difficoltà organizzative di alcuni provveditorati...»;
tale circolare è una violazione della norma in quanto l'ordinanza ministeriale n. 153/99 non a caso distingue nei punti a), b), c), e d) dell'articolo 1, comma 3, per i vari ambiti disciplinari e classi di concorso, i decreti ministeriali a cui far riferimento senza dubbi di sorta; ma nonostante ciò la circolare n. 266/99 si sta applicando in tutti i provveditorati con notevole danno per i matematici e i fisici che così vedono tante delle cattedre disponibili venire assegnate agli ingegneri che non hanno un corso universitario idoneo all'insegnamento della matematica ed hanno tanti altri sbocchi professionali;
sul piano culturale, l'accesso ad una cattedra di insegnamento per discipline come la matematica e la fisica nei licei deve richiedere una verifica puntuale delle conoscenze del futuro docente, specie qualora il suo curriculum universitario non dia garanzie in proposito -:
se non ritenga necessario adottare i provvedimenti necessari per l'annullamento della circolare ministeriale n. 266/99 e non reputi dover intervenire per assicurare l'imparzialità ed il rispetto delle leggi e della normativa vigente.
(4-27178)

Risposta. - La laurea in ingegneria, a seguito della revisione dell'ordinamento delle classi di concorso di cui al decreto ministeriale n. 334 del 1994, è prevista quale titolo di accesso per la classe di concorso fisica - cl. 38/A e matematica - cl. 47/A, considerate separatamente.
Con il decreto ministeriale n. 231 del 1997 che ha modificato parzialmente i titoli di accesso, è previsto specifico piano di studi


Pag. LXXII

per i laureati in ingegneria, ai fini dell'insegnamento di matematica.
Solo con il decreto ministeriale n. 354 del 1998, con cui sono stati costituiti gli ambiti disciplinari, la laurea in ingegneria diventa titolo valido per partecipare al concorso a cattedre anche per la classe 49/A matematica e fisica.
Ciò premesso, nelle due procedure - concorsuale e abilitante - sono state dettate disposizioni differenti, in quanto la prima atteneva agli ambiti disciplinari per i quali la laurea in ingegneria è considerata titolo di accesso, la seconda, riguardante le singole classi di abilitazione, escludeva tale laurea dalla partecipazione alla sessione riservata di abilitazione per matematica e fisica.
Tale esclusione, seppure conseguente ad una puntuale applicazione delle norme, ha suscitato perplessità, considerata anche la sostanziale analogia e finalità delle due procedure.
Con l'emanazione della C.M. n. 266 del 1999, si è provveduto a sanare questo contrasto, consentendo ai laureati in ingegneria la partecipazione ad entrambe le procedure.
Infatti, la particolare struttura ed articolazione dei corsi abilitanti per matematica e fisica, per cui è previsto il massimo numero di ore (120), assicura l'approfondimento delle singole discipline, nonché una verifica puntuale delle conoscenze metodologiche-didattiche necessarie per l'insegnamento in parola.
Tale determinazione è stata assunta anche in vista della riforma dei cicli scolastici che determinerà, comunque una revisione totale dei titoli di accesso all'insegnamento.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

SCALIA. - Ai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
la legge 3 agosto 1999, n. 265 «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142» ha recepito numerose istanze dell'Anci e rappresenta per le autonomie locali un reale ed atteso ampliamento dell'autonomia organizzativa degli enti locali;
l'articolo 23 della suddetta legge disciplina l'indennità di funzione degli eletti negli enti locali, assessori e componenti degli organi esecutivi, delle comunità montane e dei consorzi fra gli enti locali;
il comma 9 dell'articolo 23 prevedeva che la misura minima delle indennità di funzione fosse determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministero dell'interno, adottato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
nonostante il parere positivo del Ministro del tesoro e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nonché la sollecitazione dei vertici dell'Anci, sono passati circa 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e il suddetto decreto non è stato ancora adottato -:
quali siano gli ostacoli all'emanazione del decreto di cui al comma 9 dell'articolo 23, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
(4-28456)

Risposta. - In merito al disposto dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che disciplina l'indennità di funzione degli eletti negli enti locali, si rappresenta che, a conclusione della complessa procedura prevista per legge, è stato emanato il decreto datato 4 aprile 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 13 maggio 2000, predisposto da questo Ministero di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, nel rispetto dei criteri stabili dai commi 9 e 11 del citato articolo 23, concernente la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali.
Si soggiunge, infine, che in data 17 giugno 2000 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140, la circolare ministeriale


Pag. LXXIII

emanata in data 5 giugno 2000, finalizzata ad una più esaustiva interpretazione del decreto sopraindicato.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

SCARPA BONAZZA BUORA e PEZZOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'istituto tecnico «Vito Volterra» di San Donà del Piave si trova ad operare in condizioni logistiche precarie, data l'esiguità degli spazi a disposizione: spazi ulteriormente ridotti da quando, in un apprezzabile rapporto di collaborazione, ha ceduto due aule all'Istituto di Ragioneria, che si trovava nelle medesime difficoltà;
grandi disagi si annunciano per il prossimo anno scolastico dal momento che il «Volterra» ha ricevuto trentasei nuove iscrizioni e, dunque, le difficoltà logistiche comporteranno soluzioni fortemente penalizzanti per studenti e famiglie (corsi pomeridiani eccetera) -:
quali atti intenda porre in essere per risolvere rapidamente ed in termini positivi il problema.
(4-30341)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si premette che la vigente normativa in materia di edilizia scolastica, e per ultima la legge 11.1.1996 n. 23, demanda alle Regioni la programmazione delle opere di edilizia scolastica e la loro concreta attuazione (realizzazione, fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compreso il soddisfacimento del fabbisogno immediato delle aule) ai singoli enti locali (Comuni e Province) puntualmente obbligati.
Il Ministero, tuttavia, per l'attivazione di opere di edilizia scolastica ha da tempo attribuito finanziamenti ad hoc sotto forma di mutui accendibili presso la Cassa DD e PP con totale ammortamento a carico dello Stato.
Per quanto riguarda la Regione Veneto, alla medesima, ai sensi della Legge n. 23 del 1996 sono stati complessivamente attribuiti a tutt'oggi circa 142 miliardi (primo triennio e prima e seconda annualità secondo triennio).
Ciò premesso, per quanto riguarda, in particolare l'Istituto tecnico industriale «Volterra» di San Donà del Piave, l'Amministrazione Provinciale di Venezia ha fatto presente di aver predisposto un piano generale di interventi su tutte le scuole di competenza della provincia, che consentirà di risolvere i vari problemi segnalati, tra i quali anche quello dell'istituto tecnico in parola, derivanti da insufficienza dei locali.
Tenuto conto, tuttavia, dei tempi tecnici necessari per attivare gli interventi di ampliamento dell'edificio, sede dell'istituto tecnico, la medesima amministrazione ha programmato di consegnare le n. 4 aule, che saranno ricavate dalla chiusura di un portico, per l'anno scolastico 2000/2001 e successivamente le altre.
Da parte sua, il Provveditore agli Studi seguirà con particolare attenzione la vicenda al fine di trovare soluzioni utili che consentano di garantire il regolare funzionamento della scuola in attesa degli interventi definitivi nel senso indicato dalla amministrazione provinciale.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

SINISCALCHI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la Circolare ministeriale n. 266 del ministero della pubblica istruzione, datata 8 novembre 1999, a firma del direttore generale del personale dottor Paradisi, ha consentito ai laureati in ingegneria l'ammissione alla sessione riservata di abilitazione all'insegnamento relativamente alla classe 49/A (matematica e fisica);
detta innovazione si pone in aperto contrasto con l'Ordinanza ministeriale n. 153 del 15 luglio 1999 nonché con la Circolare ministeriale n. 250 del 21 ottobre 1999;
l'Ordinanza n. 153 e la Circolare n. 250 escludono la possibilità per detti


Pag. LXXIV

laureati di occupare una graduatoria, quasi automaticamente, per l'insegnamento della matematica e fisica nei licei;
in particolare l'innovazione contenuta nella Circolare ministeriale n. 266 dell'8 novembre 1999 consente ai laureati in ingegneria di accedere alle graduatorie per l'insegnamento della matematica e della fisica nei licei acquisendo punteggio per aver insegnato materie tecniche per 10 o 20 anni;
tale criterio di valutazione penalizza i laureati in matematica i quali, anche in ragione della scelta universitaria effettuata, sono dotati di una particolare propensione, di tipo vocazionale, all'insegnamento della matematica nelle scuole -:
quali provvedimenti intenda assumere al fine di evitare che i laureati in matematica patiscano dal provvedimento in esame una ingiusta penalizzazione.
(4-27431)

Risposta. - La laurea in ingegneria, a seguito della revisione dell'ordinamento delle classi di concorso di cui al decreto ministeriale n. 334 del 1994, è prevista quale titolo di accesso per la classe di concorso fisica - cl. 38/A e matematica - cl. 47/A, considerate separatamente.
Con il decreto ministeriale n. 231 del 1997 che ha modificato parzialmente i titoli di accesso, è previsto specifico piano di studi per i laureati in ingegneria, ai fini dell'insegnamento di matematica.
Solo con il decreto ministeriale n. 354 del 1998, con cui sono stati costituiti gli ambiti disciplinari, la laurea in ingegneria diventa titolo valido per partecipare al concorso a cattedre anche per la classe 49/A matematica e fisica.
Ciò premesso, nelle due procedure - concorsuale e abilitante - sono state dettate disposizioni differenti, in quanto la prima atteneva agli ambiti disciplinari per i quali la laurea in ingegneria è considerata titolo di accesso, la seconda, riguardante le singole classi di abilitazione, escludeva tale laurea dalla partecipazione alla sessione riservata di abilitazione per matematica e fisica.
Tale esclusione, seppure conseguente ad una puntuale applicazione delle norme, ha suscitato perplessità, considerata anche la sostanziale analogia e finalità delle due procedure.
Con l'emanazione della C.M. n. 266 del 1999, si è provveduto a sanare questo contrasto, consentendo ai laureati in ingegneria la partecipazione ad entrambe le procedure.
Infatti, la particolare struttura ed articolazione dei corsi abilitanti per matematica e fisica, per cui è previsto il massimo numero di ore (120), assicura l'approfondimento delle singole discipline, nonché una verifica puntuale delle conoscenze metodologiche-didattiche necessarie per l'insegnamento in parola.
Tale determinazione è stata assunta anche in vista della riforma dei cicli scolastici che determinerà, comunque una revisione totale dei titoli di accesso all'insegnamento.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

SINISCALCHI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
dalla lettura di un articolo contenuto nel numero speciale del settimanale Cuore datato 30 giugno 2000 si è appreso che da due anni la legge n. 249/97 non viene applicata nella parte relativa alla concreta operatività del sistema delle rilevazioni d'ascolto radiotelevisivo;
qualora quanto riportato dal settimanale rispondesse a verità ne deriverebbe la grave frustrazione per l'intero assetto normativo afferente la verifica dei sistemi radiotelevisivi;
all'articolo 1, punto 11, lettera B) della citata legge 249/97 viene espressamente stabilito che «..l'Authority cura le rilevazioni degli indici di ascolto..»;
la rilevazione degli indici di ascolto e la corretta conseguente diffusione degli stessi assumono particolare importanza alla luce della loro determinante incidenza


Pag. LXXV

nella formazione dei palinsesti TV e della complessiva offerta di programmi che ne deriva -:
se la notizia pubblicata abbia fondamenti di veridicità nei termini in cui è stata divulgata;
se l'organismo preposto al rilevamento dei dati di ascolto sia adeguatamente attrezzato per svolgere le funzioni ad esso assegnate dalla legge;
nella ipotesi in cui detto organismo non sia attualmente in grado di svolgere compiutamente le funzioni anzidette, quali tempi il Ministro interrogato ritenga necessari affinché ciò possa avvenire.
(4-31333)

Risposta. - Al riguardo si ritiene anzitutto di dover sottolineare la particolare situazione del sistema televisivo italiano che è, per ampiezza e per composizione, uno dei più complessi a livello europeo, scenario che ha reso necessario poter disporre di dati di ascolto affidabili, dal punto di vista della metodologia di rilevamento, e facilmente verificabili.
A tal fine si è ritenuto necessario servirsi di una società «super partes», l'Auditel, che sulla base delle rilevazioni di ascolto della televisione - a livello nazionale e locale - fornisce una serie di dati e stime statistiche sull'entità dell'ascolto, raggiunto dai vari programmi, ivi compresi i break e gli spot pubblicitari.
Tenuti presenti gli orientamenti comunitari, l'Auditel è stata strutturata quale società costituita da tre parti uguali (33 per cento) per ognuna delle tre componenti fondamentali: televisione pubblica (RAI), emittenza locale (networks nazionali e TV locali), aziende che investono in pubblicità e centri di assistenza dei consumatori (Assocomunicazione, Unicom, Assomedia), ripartizione che è riprodotta all'interno del consiglio di amministrazione della società stessa.
Come è noto, servendosi di un metodo statistico molto rigoroso, indicato dall'ISTAT, l'Auditel ha determinato un campione di famiglie (panel) rappresentativo dell'intera popolazione, ovvero di tutti gli italiani al disopra dei 4 anni.
Le rilevazioni avvengono automaticamente attraverso un apparecchio elettronico (meter) che raccoglie ogni giorno, continuativamente, l'ascolto di tutti i canali televisivi degli apparecchi in funzione presso le abitazioni-campione, seguendo una tecnica utilizzata in tutto il mondo, atteso che i dati riguardanti l'audience forniscono elementi di importanza rilevante per il mercato editoriale e pubblicitario.
Le famiglie campione sono state scelte in modo anonimo e casuale dal calcolatore (e non quindi estrapolati dagli elenchi telefonici) e risponde a precisi vincoli statistici (criteri di stratificazione) che tengono conto della collocazione geografica, delle caratteristiche delle famiglie (numero dei componenti, età del capofamiglia, presenza di bambini, condizioni economiche, livello di istruzione) e del numero degli apparecchi televisivi posseduti.
La predetta società svolge la propria attività dal 1986 e dal 1997 la consistenza numerica del campione è stata raddoppiata per cui, allo stato attuale, le rilevazioni giornaliere rispecchiano la scelta effettuata da circa 14.000 individui: il panel italiano Auditel, risulta il più numeroso del mondo per cui, considerata anche la durata del controllo (24 ore su 24), esso risulta altamente affidabile.
La società incaricata della rilevazione è la AGB Italia la quale ha adottato un meter di concezione avanzata (l'AGB - TVM2), ovvero un sistema modulare che può essere implementato per monitorare le nuove modalità di trasmissione (digitale, satellitare) della TV (quando tali tecniche raggiungeranno una penetrazione apprezzabile statisticamente); tale modulo TVM2, inoltre, rispetta le norme europee in materia di irradiazione elettromagnetica, consente di rilevare l'uso del videoregistratore ed è compatibile con le «PlayStation».
L'apparecchiatura è costituita da tante unità di identificazione che riconoscono le frequenze sulle quali è sintonizzato l'apparecchio TV, quanti sono gli apparecchi in funzione nell'abitazione, da altrettanti push-button (specie di telecomando che permette


Pag. LXXVI

di riconoscere l'individuo campione) e dal meter vero e proprio, il quale colloquia, attraverso la normale rete elettrica di casa, con l'identificatore e quindi memorizza e trasmette i dati di ascolto: i dati vengono raccolti quotidianamente fra le 2 e le 5 del mattino e trasmessi al calcolatore centrale tramite un collegamento telefonico senza arrecare alcun disturbo alla famiglia campione.
Tali dati vengono poi «convalidati» attraverso sofisticate procedure di controllo ed analisi in modo da consentire alla società Auditel di rappresentare correttamente la totalità delle scelte del consumo televisivo del Paese.
Ciò chiarito si significa che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249 - svolge, fra gli altri, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), punto 11, della medesima legge n. 249 del 1997, il compito di vigilare sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate a tal fine e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati.
In proposito, la ripetuta Autorità ha comunicato di aver richiesto l'invio dei documenti relativi ai sistemi operativi di rilevamento, alle metodologie statistiche e di analisi adottate dalle società presenti sul mercato (Auditel, Audipress e Audiradio) ed ha già intrapreso una indagine preliminare sulle metodologie impiegate allo scopo di disporre dei dati conoscitivi in materia per poter intervenire, qualora si dovesse rivelare necessario, a modificare la situazione attuale.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

VALPIANA. - Al Ministro del commercio con l'estero. - Per sapere - premesso che:
il 19 novembre 1993 scoppiò in Cina nella fabbrica Zhili Toy handcraft factory, che produceva giocattoli per la Chicco, un incendio nel quale morirono 87 lavoratrici (50 corpi furono trovati ammassati vicino a una delle uscite bloccate) e 47 rimasero ferite (14 di loro a causa delle ustioni e delle menomazioni riportate non sono più autosufficienti e abbisognano dell'assistenza dei loro familiari);
la direzione dell'azienda aveva bloccato le uscite di sicurezza e messo inferriate alle finestre per evitare furti;
la Zhili, riconosciuta responsabile della tragedia dal tribunale di Kuiyong, corse subito ai ripari dichiarandosi fallita e sottraendosi così alle proprie responsabilità nei confronti delle vittime del rogo;
nel 1997, in seguito a una prima campagna di pressione e boicottaggio promossa a livello internazionale dalla «Coalition for the charter on the safe production of toys» di Hong Kong, dai sindacati italiani e da varie organizzazioni non governative, la Chicco accettava di stanziare trecento milioni di lire per il risarcimento delle operaie rimaste uccise e gravemente ustionate e ad adottare un codice di condotta che la impegnava ad appaltare la produzione in Asia solo alle imprese che rispettino i fondamentali diritti dei lavoratori previsti dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
l'interrogante aveva presentato già nel 1997 un'interrogazione sul fatto all'allora Ministro del commercio con l'estero ricevendone una risposta secondo la quale, appunto, la Chicco aveva stanziato un fondo di compensazione di trecento milioni (per circa 130 vittime!) e si stava procedendo alla distribuzione tra le aventi diritto;
dopo oltre due anni da queste dichiarazioni le vittime del rogo della Zhili non avrebbero ottenuto alcun risarcimento, anzi, la somma del fondo di compensazione sarebbe stata utilizzata per altri fini -:
se risulti vero quanto sostenuto nell'atto di sindacato ispettivo;
se non ritenga giusto che le vittime e/o i loro familiari ricevano un risarcimento


Pag. LXXVII

dalla ditta appaltante che non ha sufficientemente sorvegliato le condizioni di lavoro nelle ditte cui subappalta;
se e come intenda intervenire per far sì che una ditta italiana che ha delocalizzato la propria produzione in Cina per incrementare i propri utili grazie alla riduzione del costo del lavoro si assuma le proprie responsabilità e attui concretamente e realmente il risarcimento alle vittime cui si era impegnata;
se non intenda intervenire attraverso il potere di sostituzione, facendosi carico del risarcimento di vittime del lavoro per una ditta italiana, riservandosi poi di avvalersi sull'Artsana-Chicco per la restituzione di quanto anticipato.
(4-30888)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata, sulla base degli elementi forniti a questo Ufficio dalla Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la gestione del regime degli Scambi, si precisa quanto segue.
Pur non avendo mai avuto rapporti diretti di fornitura con la Zhili Handicraft, società cinese produttrice di giocattoli per diverse multinazionali, la ditta ARTSANA ha aderito ad un'iniziativa promossa dall'Assogiocattoli per risolvere il problema degli indennizzi alle vittime dell'incendio avvenuto nella fabbrica sopra menzionata. In tale iniziativa è compresa la costituzione di un fondo di solidarietà e risarcimento, affidato in gestione alla Caritas ed alla Coalition for the Safe Production of Toys, di Hong Kong. Con questo fondo le Organizzazioni Sindacali CISL, CGIL e UIL, l'Unesco e la Federazione Cinese Persone Disabili sosterranno i progetti di costruzione di tre laboratori per la produzione di arti artificiali e di tre scuole elementari; tale decisione è stata presa a causa delle difficoltà ad ottenere un elenco completo delle vittime dell'incendio di cui trattasi.
Oltre a quanto sopra esposto, la Società italiana ha sottoscritto un Codice di Condotta a cui dovranno attenersi i fornitori italiani ed esteri (firmato finora da 214 ditte italiane e 75 ditte estere) con le predette Organizzazioni sindacali, che provvederanno ad effettuare ispezioni campione.
Per quanto riguarda, invece, le proprie specifiche competenze, questo Ministero si è fatto promotore, in sede di Unione Europea, di una iniziativa, recepita in sede comunitaria per i prossimi negoziati con l'Organizzazione Mondiale del Commercio, volta a realizzare una maggiore collaborazione tra questo organismo e l'OIL, al fine di assicurare una maggiore tutela delle condizioni di lavoro.
Occorre però segnalare, come già affermato nella risposta alla precedente interrogazione parlamentare sullo stesso argomento (nota n. 74114 del 13 marzo 1998, firmata dal Sottosegretario Sen. Cabras, concernente l'atto n. 4-09960 del 14 maggio 1997), che le Amministrazioni pubbliche non possono imporre clausole ad operatori italiani nei contratti privati di subappalto in Paesi terzi, anche se mirate al rispetto degli elementari diritti dei lavoratori previsti dall'OIL.
Non rientra, altresì, nelle competenze di questa Amministrazione, un eventuale «potere di sostituzione» non avendo né poteri ispettivi né appositi capitoli di spesa per un tale intervento. Come già precisato nella nota sopra citata di risposta al precedente atto di sindacato ispettivo, il Governo italiano non può farsi carico di danni verificatisi nel corso di subappalti da parte di imprese italiane nel terzo mondo, né può ritenersi direttamente o indirettamente responsabile.
Questo Ministero, comunque, non ha mai trascurato, né in sede comunitaria né in sedi internazionali, azioni volte a realizzare una più efficace tutela delle condizioni lavorative e dei diritti dei lavoratori riconosciuti dalle convenzioni stipulate in ambito OIL. Proprio recentemente sono ripresi a Ginevra i lavori su questo argomento, sulla base di una proposta di compromesso, elaborata a Seattle, che, anche grazie ad un fattivo apporto italiano, riprende i concetti che avevano ispirato la posizione comunitaria.
Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero: Mauro Fabris.


Pag. LXXVIII

VALPIANA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
in data 19 giugno 1999 è stato promulgato il decreto legislativo 229 di riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 che, essendo legge dello Stato, impegna tutte le amministrazioni, per la loro competenza, in particolare le regioni;
alcune regioni, nella fattispecie la Regione Lombardia, per bocca dei suoi principali esponenti, il Presidente Roberto Formigoni nonché l'assessore regionale alla sanità, Carlo Borsani, hanno dichiarato in più occasioni che la Lombardia proseguirà per la propria strada pur in contrasto con la legge nazionale;
in data 15 giugno 2000, con decreto del Ministro della sanità è stato costituito un gruppo tecnico fra Regione Lombardia e Governo che, fra i diversi obiettivi, propone «l'ipotesi che la Regione Lombardia possa proporre il mantenimento del proprio modello organizzativo, basato sugli ospedali separati dalle unità sanitarie locali, a titolo di sperimentazione gestionale ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 229, e a tal fine formuli un progetto da sottoporre ad approvazione della conferenza Stato-Regioni» -:
se abbia valutato con attenzione quale sia l'oggetto dell'articolo 9-bis del decreto legislativo in questione che non prevede assolutamente la possibilità paventata dalla Regione Lombardia, mentre la legislazione sanitaria regionale (legge 31/97) è totalmente in contrasto con la legislazione nazionale, come del resto ha anche dichiarato recentemente l'on. Rosy Bindi, già Ministro della sanità;
se non ritenga di dover modificare immediatamente gli obiettivi del gruppo tecnico di cui sopra;
se non ritenga opportuno operare affinché il decreto Bindi venga attuato anche in Lombardia, anche attraverso l'utilizzo dei poteri sostitutivi che la legge stessa prevede.
(4-32076)

Risposta. - In relazione all'atto parlamentare indicato, concernente l'attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni da parte della regione Lombardia, si rappresenta quanto segue.
La regione Lombardia ha emanato la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31, recante: «Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali», con la quale si privilegia un modello gestionale che affida alle aziende sanitarie locali il compito prevalente di programmare e finanziare le prestazioni sanitarie di diagnosi e cura e di controllarne qualità e quantità, ed alle aziende ospedaliere quello di erogare le suddette prestazioni.
A tal fine l'articolo 1 della legge prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotti un provvedimento per determinare le afferenze di presidi ospedalieri e strutture sanitarie alle ASL o alle aziende ospedaliere, disponendone le relative incorporazioni. In attuazione della suddetta disposizione, il Consiglio regionale ha emanato diversi decreti (nn. 704, 705, 708 e 742 del novembre 1997), che hanno individuato n. 27 aziende ospedaliere, alle quali afferiscono i presidi ospedalieri della regione.
Si concorda sul fatto che il modello organizzativo della regione contiene elementi di difformità rispetto a quello previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992, in particolare tenendo conto della riforma approvata con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che all'articolo 2-sexies, stabilisce che la Regione disciplina l'articolazione del territorio in unità sanitarie locali, «le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate». Il decreto legislativo n. 229, inoltre, non modifica il disposto dell'articolo 4, comma 9, che attribuisce agli ospedali che non siano


Pag. LXXIX

costituiti in azienda ospedaliera la natura di presidi dell'unità sanitaria locale.
Per quanto riguarda l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal citato decreto legislativo, all'articolo 2-octies, si ricorda che gli stessi possono essere attivati solo in relazione a determinate inadempienze, ed in particolare qualora la Regione non istituisca, nei termini prescritti, la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, e nel caso in cui la Regione ometta di disciplinare il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale.
Anche l'articolo 19-sexies prevede l'intervento sostitutivo del Consiglio dei Ministri, ma in relazione a fattispecie diverse, e precisamente in caso di gravi ed accertate inadempienze nella realizzazione degli obiettivi previsti in atti di programmazione nazionale o interregionale.
Per quanto attiene, infine, al gruppo tecnico cui fa riferimento l'interrogante, si precisa che tale gruppo è stato costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero, su richiesta del Presidente della Regione Lombardia, allo scopo di «procedere all'approfondimento congiunto di alcuni temi di particolare rilevanza per il sistema sanitario e, in particolare, di questioni connesse con l'attuazione di alcuni specifici interventi nel settore dell'edilizia sanitaria, ai sensi dell'articolo 20 della Legge n. 67 del 1988», e con la previsione di concludere i propri lavori con un documento di sintesi sulle questioni esaminate.
Nel suddetto documento finale il gruppo tecnico ha preso atto della volontà della Regione di presentare alla Conferenza Permanente per i Rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, una proposta volta a ricondurre il sistema organizzativo e gestionale attuato in base alla legge regionale n. 31 del 1997, nell'ambito delle sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Spetterà, pertanto, alla Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano valutare la proposta e la sua fattibilità alla luce della normativa vigente.
Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.