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1. Per l'anno finanziario 2001, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
(*) Per le modifiche agli allegati 1 e 2 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 7329-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 7329-ter).
TABELLA A
Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2001 per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.
Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
- Tesoro: 3.1.5.2 «Aree depresse» (cap. 2913); 3.1.5.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 2933, 2934, 2935 e 2937); 3.1.5.5 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 2960, 2962 e 2963); 3.1.5.6 «Oneri accessori» (cap. 2982 e 2987); 3.1.5.7 «Altri interessi» (cap. 3017, 3026 e 3027).
Stato di previsione del Ministero delle finanze:
- Dipartimento politiche fiscali: 2.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 1620 e 1624); 2.1.5.1 «Interessi di mora» (cap. 1696).
Stato di previsione del Ministero della giustizia:
- Affari civili e libere professioni: 4.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7091 e 7092); 4.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7105 e 7106).
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
- Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503).
TABELLA B
Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
- Tesoro: 3.2.2.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 8140).
Stato di previsione del Ministero delle finanze:
- Dipartimento politiche fiscali: 2.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7021).
Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:
- Opere marittime: 3.2.1.1 «Opere marittime e portuali» (cap. 7257);
Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:
- Trasporti terrestri: 2.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7011 e 7012); 2.2.1.3 «Trasporti in gestione diretta ed in concessione» (cap. 7028).
Stato di previsione del Ministero della difesa:
- Armamenti navali: 10.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7100);
(Disposizioni diverse).
2. Per l'anno finanziario 2001, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2001, in conformità alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2001, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto dispostodall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.
10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2000 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni.
11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.
12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.
13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.
14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2001, per la corresponsione del trattamento economico accessorio delpersonale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, per quanto riguarda i fondi destinati all'incentivazione del personale stesso, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
15. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «Funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle Amministrazioni medesime, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri de-creti, variazioni di bilancio negli stati diprevisione delle Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59.
18. In relazione al rinvio all'anno 2001, disposto dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere nell'anno 2001, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio nei capitoli delle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.
19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
20. Per l'anno finanziario 2001, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.
- Ragioneria Generale dello Stato: 7.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 3700); 7.1.2.10 «Ripiano deficit spesa sanitaria» (cap. 3813); 7.1.2.12 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 3841 e 3842); 7.1.4.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap. 4560).
- Dipartimento politiche fiscali: 2.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 1619, 1621 e 1625); 2.1.5.1 «Interessi di mora» (cap. 1697).
- Amministrazione penitenziaria: 5.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7124 e 7121), 5.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7136 e 7137).
- Giustizia minorile: 7.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7181 e 7183); 7.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7200 e 7201).
- Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (cap. 2502 e 2503).
- Edilizia statale e servizi speciali: 6.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8152);
- Difesa del suolo: 4.2.1.3 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7482);
- Edilizia statale e servizi speciali: 6.2.1.9 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 8601).
- Armamenti aeronautici: 11.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7151);
- Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7200);
- Sanità militare: 16.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7301);
- Armamenti terrestri: 26.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7500);
- Commissariato e servizi generali: 27.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7600).