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1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124. Per il perseguimento, con carattere di continuità, degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente è autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire 400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.212 del 9 settembre 1999.
7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001.
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146, è fissato in 2.000 unità a decorrere dall'anno 2002.
Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: 1.100 e 850 con le seguenti: 5.000 e 4.750.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: lire 1.100 miliardi con le parole: 1.500 miliardi.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire e le parole: 850 miliardi con le seguenti: 1.250 miliardi.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1.100 miliardi con le seguenti: 1.500 miliardi , conseguentemente sostituire le parole: 850 miliardi con le seguenti: 1.100 miliardi.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1.100 miliardi con le seguenti: 1.375 miliardi, conseguentemente allo stesso periodo sostituire le parole: 850 miliardi con le seguenti: 1.000 miliardi.
Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Per il perseguimento, con carattere di continuità, degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente è autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire 450 miliardi per l'anno 2002 e di lire 650 miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Per il perseguimento, con carattere di continuità, degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente è autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire 500 miliardi per l'anno 2002 e di lire 700 miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: lire 400 miliardi con le seguenti: 800 miliardi.
Conseguentemente al medesimo periodo, sostituire le parole: 600 miliardi con le seguenti: 1.000 miliardi.
Al comma 3, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: anche.
Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 36 miliardi con le parole: 50 miliardi.
Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 36 miliardi con le seguenti: 15 miliardi.
Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole da: senza diritto fino a: pregressa.
Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole da: e perdono fino alla fine del comma.
Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 36 miliardi con le parole: 50 miliardi.
Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 36 miliardi con le seguenti: 15 miliardi.
Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole da: senza diritto fino a: pregressa.
Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole da: e perdono fino alla fine del comma.
Al comma 6, sostituire le parole : 10 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.
Al comma 6, sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
Al comma 9, sostituire la parola: 239.340 con la seguente: 400.000, conseguentemente al medesimo comma, sostituire la parola: 317.000 con la seguente: 500.000 e conseguentemente al medesimo comma, sostituire la parola: 245.000 con la seguente: 400.000.
Al comma 9 alla lettera c), premettere le seguenti parole: revisione e incremento dei trattamenti di mobilità per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate,.
Al comma 9, alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: , introduzione di specifiche norme in materia di orario di lavoro al fine di favorire l'operatività delle Forze Armate.
Sopprimere il comma 10 è soppresso.
Sopprimere il comma 10.
Sopprimere il comma 10.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: alle lettere a) e con le seguenti: alla lettera.
Al comma 10, primo perodo, sopprimere le parole da: per il completamento fino a: delle Forze Armate comprese.
Al comma 10, primo periodo, sopprimere la parola: intermedi.
Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: e armamenti.
Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: dell'Interno, delle finanze, della giustizia.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le percentuali.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2001 con le seguenti: per l'anno 2001.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2001 con le seguenti: a decorrere dal 1o agosto 2001.
Al comma 10, primo periodo, sostituire la cifra: 43 con la seguente: 50.
Al comma 10, primo periodo, sostituire la cifra: 27 con la seguente: 5.
Al comma 10, primo periodo, sostituire la cifra: 14 con la seguente: 7.
Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo finale.
Al comma 10, ultimo periodo, premettere le seguenti: Come per tutti gli altri Ministeri,.
Al comma 10, ultimo periodo, sopprimere la parola: non.
Al comma 10, dopo le parole: essere incrementate, aggiungere le seguenti: per un valore superiore al 25 per cento della riduzione effettuata.
Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: , tranne che per il Ministero dell'Interno, qualora il mancato ripristino, totale o parziale, delle risorse finanziarie sottratte non si renda necessarie per garantire l'efficienza ed il benessere del personale.
Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: , salvo che eventuali deroghe non si rendano necessarie per fare fronte a situazioni che hanno carattere di necessità ed urgenza.
Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: di oltre il 20 per cento.
Al comma 12, sostituire la parola: assumere con la seguente: reclutare.
Al comma 12, sostituire le parole: è fissato in con le seguenti: deve tendere alle.
Al comma 12, sostituire le parole: 2.000 unità con seguenti: 4.000 unità e le parole: anno 2002 con le parole: anno 2001.
Al comma 12, sostituire le parole: 2000 unità a decorrere dall'anno 2002 con le seguenti: 1000 unità a decorrere dall'anno 2001.
Al comma 12, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2500.
ONERI DI PERSONALE
(Rinnovi contrattuali).
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalità della docenza, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata anche all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal 1o gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni anzianità pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, è attribuito, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n.303. Il nono comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n.425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti.
5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della specificità e onerosità dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale.
6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n.488.
9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n.78;
b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonché la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto.
11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo può provvedere con i decreti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n.78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n.78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta giorni.
12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto
(Rinnovi contrattuali).
Seguono compnsazioni del Gruppo Misto Rifondazione Comunista.
50. 1. Bonato, Giordano, Lenti.
Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.
50. 2. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord Padania.
50. 3. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord Padania.
50. 4. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni Gruppo Lega nord Padania
50. 5. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni Gruppo Lega nord Padania
50. 6. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.
50. 7. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord Padania.
50. 8. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.
50. 9. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.
50. 10. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
50. 12. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.
50. 13. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.
50. 14. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.
50. 10. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
50. 12. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.
50. 13. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.
50. 14. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord Padania n. 4.
50. 17. Michielon, Giancarlo Giorgetti.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.
50. 16. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.
50. 18. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
50. 19. Possa, Alessandro Rubino.
50. 20. Possa, Alessandro Rubino.
Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia
50. 21. Possa, Alessandro Rubino.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.
50. 22. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.
50. 23. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.
50. 24. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
50. 25. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
50. 26. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
50. 27. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
50. 28. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord Padania.
50. 29. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord Padania.
50. 30. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
50. 31. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
50. 32. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
50. 33. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
50. 34. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
50. 35. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
50. 36. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
50. 37. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
50. 38. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta /.
50. 39. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
50. 40. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
50. 43. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
50. 44. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.
50. 45. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
50. 46. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
50. 47. Michielon, Giancarlo Giorgetti.