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1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare.
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.
Al comma 4, sopprimere, in fine, le parole da: e sempre fino alle parole: dell'imposta.
Sopprimere il comma 5.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI E ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI
(Disposizioni in materia di compensazione
e versamenti diretti).
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n.720».
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, le parole: «entro il termine previsto dall'articolo 2946 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di decadenza di quarantotto mesi».
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, le parole: «di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di quarantotto mesi».
(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti).
Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.
34. 1. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza nazionale.
34. 2. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.