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1. Al fine di sviluppare l'utilizzazione dell'energia geotermica quale fonte di energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni previste dalla normativa vigente, dal 1o gennaio 2001, agli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale energia, è concesso un contributo pari a lire 40.000 per ogni kW di potenza impegnata. Il contributo è trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 60.000.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40.000 con le parole: 50.000.
Al comma 1, primo periodo, sostituire: la parola: 40.000 con la seguente: 50.000.
Seguono compensazioni del Gruppo di Forza Italia.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo di cui al comma 1 è raddoppiato per gli utenti residenti nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo di cui al comma 1 è raddoppiato per gli utenti residenti nei comuni delle zone climatiche
F e E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
(Norme in materia di energia geotermica).
2. Agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni previste per l'utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalità.
Seguono compensazionidel Gruppo di Alleanza Nazionale.
29. 1. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
29. 2. Galli, Liotta.
29. 3. Alessandro Rubino, Possa, Conte.
Seguono ompensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
29. 4. Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
29. 5. Giancarlo Giorgetti, Liotta.