Allegato A
Seduta n. 832 del 22/12/2000


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(A.C. 7328-bis-B - sezione 21)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 23.
(Riduzione dell'accisa per alcuni
impieghi agevolati).

1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono sostituiti dai seguenti:
«12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone:
benzina e benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo;
gasolio... 40 per cento aliquota normale;
gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquota normale;
gas metano... 40 per cento aliquota normale.
L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas metano, un consumo di GPL o gas metano pari al 70 per cento del consumo totale:
a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;
c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.
13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67):
benzina... 40 per cento aliquota normale;
benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale;
gasolio... 40 per cento aliquota normale;
gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquote normali;
gas metano... 40 per cento aliquota normale.

Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze,


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di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 40 per cento ovunque ricorrano con le seguenti: 50. per cento.
23. 1. Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 40 per cento, ovunque ricorrano, con le seguenti: 35 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
23. 2. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: litri 18 con le seguenti: litri 25 e le parole: cubi 18 con le seguenti: cubi 25.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
23. 3. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: litri 18 con le seguenti: litri 20.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
23. 4. Frosio Roncalli, Molgora, Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: metri cubi 18 con le seguenti: metri cubi 20.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
23. 5. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: 500.000 abitanti con le seguenti: 250.000 abitanti.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
23. 9. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: 500.000 abitanti con le seguenti: 300.000 abitanti.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
23. 8. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: 500.000 abitanti con le seguenti: 350.000 abitanti.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
23. 7. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.


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Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: 500.000 abitanti con le seguenti: 400.000 abitanti.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
23. 6. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: litri 14 con le seguenti: litri 20 e le parole: cubi 14 con le seguenti: cubi 20.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
23. 10.
Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, lettera b), sostituire le parole: litri 14 con le seguenti: litri 16.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
23. 11. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, lettera b), sostituire le parole: metri cubi 14 con le seguenti: metri cubi 16.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
23. 12. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, lettera b), sostituire le parole: 100.000 abitanti con le seguenti: 80.000 abitanti.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
23. 15. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, lettera b), sostituire le parole: 100.000 abitanti con le seguenti: 90.000 abitanti.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
23. 14. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, al capoverso, lettera b), sostituire le parole: 100.000 abitanti con le seguenti: 95.000 abitanti.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
23. 14. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: litri 11 con le seguenti: litri 15 e le parole: cubi 11 con le seguenti: cubi 15.
Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale.
23. 16.
Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire le parole: litri 11 con le seguenti: litri 13.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
23. 17. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire le parole: metri cubi 11 con le seguenti: metri cubi 13.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
23. 18. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.


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Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di imposta sui consumi di gas metano).

1. L'imposta di consumo erariale di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, riguardante il gas metano, è destinata e applicata in relazione ai diversi consumi realmente effettuati dagli utenti per ogni tipo di utilizzo.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana le disposizioni necessarie a consentire l'attuazione del comma 1.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
23. 0. 2.
Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di imposta sui consumi di gas metano).

1. Della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano non fanno parte la relativa imposta di consumo e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
23. 0. 3.
Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Imposta di consumo sul gas metano).

1. A parità di gettito di imposta, sono equiparate su tutto il territorio nazionale le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano.
23. 0. 1. Giancarlo Giorgetti, Liotta.