Allegato A
Seduta n. 832 del 22/12/2000


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(A.C. 7328-bis-B - sezione 19)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TASSAZIONE DELL'ENERGIA

Art. 21.
(Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel).

1. A decorrere dal 1o luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del "biodiesel" è effettuata in regime di deposito fiscale. Il "biodiesel", puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le modalità di distribuzione ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del "biodiesel" destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61».

2. Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato «biodiesel», di cui al comma 1, come carburante per autotrazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n.219, preveda l'avvio al consumo del «biodiesel» puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico.
3. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di «biodiesel» esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativo al periodo 1o luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purché vengano immessi in consumo nel suddetto periodo, i


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quantitativi di «biodiesel» esente complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1o luglio 1998-30 giugno 1999 e 1o luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.
(Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel).

Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: accrescere con la seguente: aumentare.
21. 1. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, al capoverso, al terzo periodo, sostituire le parole: 300.000 tonnellate con le seguenti: 600.000 tonnellate.
Seguono compensazioni nn. 1, 8 e 12 Gruppo Lega Nord Padania.
21. 2. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, al capoverso, al terzo periodo, sostituire le parole: 300.000 tonnellate con le seguenti: 550.000 tonnellate.
Seguono compensazioni nn. 1, 8 e 12 Gruppo Lega Nord Padania.
21. 3. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 300.000 tonnellate con le seguenti: 500.000 tonnellate.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
21. 4. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, al capoverso, al terzo periodo, sostituire le parole: 300.000 tonnellate con le seguenti: 500.000 tonnellate.
Seguono compensazioni nn. 1, 8 e 12 Gruppo Lega Nord Padania.
21. 5. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, al capoverso, al terzo periodo, sostituire le parole: 300.000 tonnellate con le seguenti: 450.000 tonnellate.
Seguono compensazioni nn. 1, 8 e 12 Gruppo Lega Nord Padania.
21. 6. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 300.000 tonnellate con le seguenti: 400.000 tonnellate.
21. 7. Galli.

Al comma 1, al capoverso, al terzo periodo, sostituire le parole: 300.000 tonnellate con le seguenti: 400.000 tonnellate.
Seguono compensazioni nn. 1, 8 e 12 Gruppo Lega Nord Padania.
21. 8. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, al capoverso, al terzo periodo, sostituire le parole: 300.000 tonnellate con le seguenti: 350.000 tonnellate.
Seguono compensazioni nn. 1, 8 e 12 Gruppo Lega Nord Padania.
21. 9. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.


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Al comma 1, capoverso 6, in fine aggiungere il seguente periodo: Il decreto di cui il presente comma è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
21. 10. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: con decorrenza 1o luglio 2001.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
21. 11. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.