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1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.
compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.
6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 120 milioni.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di lire con le seguenti: 100 milioni di lire.
Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 95 milioni.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 90 milioni.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 85 milioni.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 75 milioni.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 70 milioni.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 65 milioni.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: minimi di riferimento.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: dopo aver fino alla fine del periodo.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: ai fini dell'ammissione al regime.
Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: domanda con istanza.
Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: gennaio con febbraio.
Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: gennaio con le seguenti: 15 febbraio.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 1o febbraio.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 15 febbraio.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 28 febbraio.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 1o marzo.
Al comma 3secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 15 marzo.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 20 marzo.
Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: di imprese è aggiunta la seguente: familiari.
Al comma 5, sopprimere la lettera a).
Al comma 5, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
Al comma 5, alla lettera a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: del quaranta per cento.
Al comma 5, alla lettera a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: del trenta per cento.
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
Al comma 5, alla lettera b), sostituire la parola: cinquanta, con: sessantacinque.
Al comma 5, alla lettera b), sostituire la parola: cinquanta, con: sessanta.
Al comma 5, alla lettera b), sostituire la parola: cinquanta, con: cinquantacinque.
Al comma 5, sopprimere la lettera c).
Al comma 5, alla lettera c), sostituire la parola: gennaio, con: marzo.
Al comma 5, alla lettera c), sostituire la parola: gennaio, con: febbraio.
Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: munirsi di, con: avere accesso ad.
Sopprimere il comma 8.
Al comma 8, primo periodo sopprimere le parole di cui al comma 7.
Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: seicentomila, con le seguenti: centomila.
Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: seicentomila, con le seguenti: duecentomila.
Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: seicentomila, con le seguenti: trecentomila.
Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: seicentomila, con le seguenti: quattrocentomila.
Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: seicentomila, con le seguenti: cinquecentomila.
Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: seicentomila, con le seguenti: unmilione.
Al comma 8, terzo periodo, sostituire la parola: seicentomila, con la seguente: un milione.
Al comma 8, ultimo periodo, sopprimere le parole: non è rimborsabile.
Al comma 11, dopo le parole: Ministero delle finanze, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al comma 11, dopo le parole: delle finanze, aggiungere le seguenti: , da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
(Regime fiscale delle attività marginali).
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i
3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.
4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva è pari al 15 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.
5. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;
b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta;
c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.
7. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 7. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore
9. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del comma 4, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
10. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
14. 12. Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 3. Possa, Alessandro Rubino, Conte.
14. 11. Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 10. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Liotta.
14. 9. Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Liotta.
14. 8. Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Liotta.
14. 7. Faustinelli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 6. Balocchi, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 5. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 4. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 2. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 13. Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 14. Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 15. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 16. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 17. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 18. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 24. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 23. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 22. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 21. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 20. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 19. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 26. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 27. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi e i ricavi risultano raddoppiati da almeno due anni consecutivi.
14. 28. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 31. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 30. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
14. 32. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
14. 33. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 37. Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 36. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 35. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
14. 34. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 39. Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 38. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
14. 40. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
14. 41. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 42. Carlo Pace, Antonio Pepe, Contento.
14. 43. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
14. 44. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
14. 49. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 48. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 47. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 46. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
14. 45. Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
14. 50. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
14. 51. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
14. 52. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.
14. 53. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
14. 54. Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.