Allegato A
Seduta n. 832 del 22/12/2000


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(A.C. 7328-bis-B - sezione 129)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
preso atto che:
la legge finanziaria 1998 ha approvato lo stanziamento di 600 miliardi da parte dello Stato per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana veneta;
tale infrastruttura riveste un'importanza rilevantissima per risolvere, almeno in parte, il grave problema della viabilità della regione Veneto: problema che ha riflessi negativi su tutto il sistema economico e produttivo delle piccole e medie imprese del nord-est;
tuttavia, il ministro dei lavori pubblici, di concerto con la conferenza dei servizi dei comuni interessati, ha predisposto in questi ultimi giorni un'altra destinazione per tale progetto, indicando la possibilità di realizzare una superstrada;
il Senato della Repubblica ha approvato ieri un emendamento che determina il limite massimo di tre mesi entro cui i Ministeri dei lavori pubblici e ambiente devono, unitamente alla regione veneto e alla conferenza dei servizi dei comuni interessati, studiare la fattibilità della superstrada Pedemontana veneta;
trascorso tale termine, qualora i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente, assieme alla regione veneto e alla Conferenza dei servizi dei comuni interessati, non dovessero giungere ad alcuna soluzione positiva in grado di determinare tale fattibilità, la Pedemontana veneta rimarrebbe solo un progetto cartaceo con incalcolabili danni all'economia veneta

impegna il Governo

a rispettare il limite massimo di tre mesi, fissato nella data del 20 marzo 2001, come ultimo giorno utile per determinare la fattibilità della superstrada Pedemontana veneta, predisponendo, qualora ciò non avvenisse, iniziative utili solo alla esclusiva realizzazione dell'autostrada Pedemontana veneta.
9/7328-bis-B/1. Apolloni.

La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;
esaminato l'articolo 69, recante norme in materia di vettovagliamento delle Forze armate, ed in particolare il comma 4 che stabilisce che, in fase di prima applicazione, il decreto ministeriale che istituisce il servizio di vettovagliamento deve fissare il termine iniziale di operatività del nuovo sistema di vettovagliamento;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-2000» che all'articolo 17 stabilisce che qualora presso l'ente di appartenenza o presso altro ente nella stessa sede sia impossibile assicurare direttamente o mediamente appalto il servizio mensa, oppure il personale sia impiegato in servizio di istituto che comporti specificatamente la permanenza sul luogo di servizio, ovvero non possa allontanarsi per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio, l'amministrazione possa concedere un buono pasto dell'importo giornaliero non superiore a lire novemila;
il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, non ha mai avuto pratica applicazione;
riconoscere il buono pasto al personale che effettua particolari servizi incompatibili con la possibilità di consumazione


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del vitto presso le caserme sia un dovere e non una facoltà dell'amministrazione;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti all'uopo utilizzando le risorse stanziate nella Tabella accantonamento del Ministero della difesa fino a quando non sarà operativo il nuovo servizio di vettovagliamento introdotto dall'articolo 63 del disegno di legge finanziaria, a riconoscere dal 1o gennaio 2001 al personale comandato di servizio in orario incompatibile con la possibilità di usufruire del servizio mensa il buono pasto in denaro nell'importo stabilito dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;
a riconoscere comunque, a far data dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, al personale che è stato comandato a svolgere servizi che per la loro peculiarità non hanno consentito di potere usufruire del servizio mensa e che quindi ha dovuto provvedere con spese a proprio carico, in luogo dell'amministrazione, ad assicurarsi il pasto durante l'attività di servizio, una somma pari a lire 9 mila lire per ogni giorno di svolgimento del servizio sopradescritto, a titolo di rimborso delle spese di vettovagliamento impropriamente sostenute.
9/7328-bis-B/2. Molinari, Romano Carratelli.

La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,
esaminato l'articolo 50, commi 9 e 10;
la normativa vigente, per gli ufficiali delle Forze armate, prevede che i trattamenti cosiddetti «di omogenizzazione», peraltro limitati alla sola voce stipendiale, siano attribuiti dopo 15 e 25 anni dalla nomina al grado di tenente anziché di sottotenente, come invece accade per l'Arma dei carabinieri;
tale normativa produce numerose sperequazioni all'interno delle stesse Forze armate, in quanto gli ufficiali laureati provenienti dall'accademia raggiungono il grado di tenente con decorrenza diversa a seconda della durata del corso di laurea;
inoltre, tale normativa, relativamente agli ufficiali del ruolo tecnico operativo dell'Esercito, del ruolo equipaggi per la Marina militare e ruolo unico specialisti per l'Aeronautica, determina sovente la impossibilità degli interessati con maggiore anzianità anagrafica di raggiungere, pur trattenendosi in servizio fino al limite di età, tale trattamento, con ciò operandosi una discriminazione con gli omologhi colleghi dell'Arma dei carabinieri;
sia ritenuto necessario quindi di provvedere con urgenza al superamento delle sperequazioni sopra descritte;
gli accantonamenti previsti per il comma 9 dell'articolo 50 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001 forniscono adeguata capienza per ridurre, almeno in parte, la disparità di trattamento sopra richiamata;

impegna il Governo

ad utilizzare i fondi di cui al comma 9 dell'articolo 55 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001 anche per procedere alla armonizzazione, relativamente alla voce stipendiale, tra gli ufficiali delle Forze armate e quelli dell'Arma dei Carabinieri.
9/7328-bis-B/3. Romano Carratelli, Molinari.

La Camera,
considerato che la Tabella A del disegno di legge n. 7328-bis-B (legge finanziaria 2001) è stata modificata dal Senato, riducendo lo stanziamento originariamente previsto per il Ministero della giustizia, in quanto l'accantonamento complessivo è passato da 699.792 milioni per il triennio


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2001-2003, a 547.192 milioni, per quanto detto accantonamento sia diretto a consentire la realizzazione di interventi per l'accesso alla giustizia civile e l'abbreviazione dei tempi del processo civile, per contrastare la criminalità minorile, per disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta, per la delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero, per l'organico magistrati, per la disciplina dell'accesso alla magistratura, per l'aumento dell'indennità ai testimoni nei giudizi civili e penali, per l'organizzazione e razionalizzazione degli uffici, strutture e organismi pubblici, per benefici penitenziari e trattamenti detenuti ed interventi vari

impegna il Governo

a reperire comunque i finanziamenti necessari per garantire l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia e l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa.
9/7328-bis-B/4Finocchiaro Fidelbo.

La Camera,
premesso che:
un considerevole numero di operatori dei mercati coperti e plateatici romani ha ricevuto ad opera dei competenti uffici circoscrizionali del comune di Roma la notifica di avvisi di accertamento aventi ad oggetto il mancato pagamento della tassa sulla occupazione degli spazi e delle aree pubbliche per le annualità 1990, 1991, 1992 e 1993, avvisi contro i quali diretti interessati hanno presentato ricorso;
la materia ha già formato oggetto di decisioni emesse - con indirizzo del tutto costante e conforme - dall'autorità giudiziaria (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 n. 253 del 14 gennaio 1998 e n. 6666 dell'8 luglio 1998) in forza delle quali è stato ritenuto che non possono essere assoggettate a tassazione le occupazioni di spazi e di aree pubbliche qualora gli stessi siano inclusi all'interno di mercati collocati in edifici appositamente realizzati o comunque stabilmente utilizzati dal comune per ospitarli;
alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale seguito dalla suprema Corte, risulti doveroso ricercare soluzioni che - ispirate al principio di equità - facciano definitiva chiarezza sulla posizione propria degli operatori menzionati in premessa con conseguente esonero per gli stessi dai pagamenti richiesti;

impegna il Governo

a promuovere le opportune iniziative dirette a revocare ovvero annullare gli avvisi di accertamento notificati agli operatori dei mercati coperti e plateatici attrezzati ed aventi ad oggetto il pagamento per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993 della tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, sul presupposto che detta tassa non è dovuta.
9/7328-bis-B/5. Leoni, Manzini.

La Camera,
rilevato che:
secondo i recenti dati ISTAT, la Calabria è stata ritenuta la regione con il più alto tasso di disoccupazione in Europa (oltre il 29 per cento), con particolare rilevanza del dato della disoccupazione giovanile che si è attestata al 72 per cento;
tale situazione appare come una condizione di assoluta emergenza e drammaticità, cui solo una azione straordinaria e concertata tra Stato e regione può dare positivi sbocchi, con attivazione di risorse aggiuntive tese a dare risposte alle emergenze più drammatiche;
esiste ormai il fondato presupposto di gravi rischi di ordine pubblico per le ripetute iniziative di protesta di gruppi di disoccupati che richiedono immediate risposte alla domanda di lavoro;
l'emergenza generale della mancanza di lavoro è resa ancora più grave dalla scadenza che si è concretizzata in


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questi giorni dei progetti ex LSU, di cui al decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che ha escluso dalla sua sfera di applicazione alcune migliaia di lavoratori precari, che hanno così perduto ogni speranza di un futuro lavorativo, nonché dalla contestuale scadenza dei progetti di pubblica utilità realizzati dalla regione Calabria in convenzione con gli enti locali sulla base della convenzione n. 786 del 28 febbraio 2000 stipulata ex-articolo 45, comma 6 della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra Ministero del lavoro e regione Calabria, e per i quali non appare più realizzabile alcuna concreta misura di politica attiva del lavoro, anche in considerazione del ritardo degli enti locali nella realizzazione dei piani di stabilizzazione occupazionale;
la regione Calabria intende utilmente attivare una strategia articolata per garantire le necessarie iniziative di svuotamento dei «bacini LSU» e di stabilizzazione occupazionale che possa interessare il complesso della platea dei giovani precari precedentemente impegnati in progetti di interesse collettivo presso gli enti locali;
nelle more dell'attivazione di tale strategia complessiva, anche con il ricorso alle risorse comunitarie del POR Calabria 2000/2006, appare però necessario prevedere immediate forme di sostegno alle misure urgenti di politica attiva del lavoro per i giovani lavoratori che si trovano esclusi dalla immediata applicazione delle provvidenze di cui al decreto legislativo n. 81 del 2000;
sussistono gravi pericoli di ordine pubblico per le ripetute iniziative di protesta dei circa 6.500 giovani che oggi vedono lo spettro del ritorno incombente allo stato di disoccupazione, che reclamano una soluzione produttiva e non assistenziale, e la cui esasperazione fa prevedere sbocchi incontrollati della vertenza;
valutato che:
già in precedenza con l'articolo 2 del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, recante disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili, è stato accantonato un contributo straordinario per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche come sollievo alla disoccupazione per le aree napoletana e palermitana, per ulteriori risorse di 40 miliardi per il solo anno 1999, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 1435, con stanziamento sul fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, proprio in ragione della previsione di rischi di ordine pubblico;
la situazione calabrese, in ragione dei drammatici dati statistici esposti, appare ancor più pericolosa sul piano della tenuta dell'ordine pubblico e richiede una risposta immediata ed adeguata dello Stato;

impegna il Governo

ad operare affinché sia apportata, oltre a quanto stanziato nella legge finanziaria 2001, la integrazione necessaria per la concessione, in continuità con quanto disposto dall'articolo 32 del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, di un contributo straordinario di lire 30 miliardi alla regione Calabria per il finanziamento di misure di politica attiva del lavoro destinati ai giovani già impegnati in progetti di interesse collettivo di cui all'articolo 45 comma 6 della legge 17 maggio 1999, n. 144, finalizzati alla stabilizzazione occupazionale degli stessi soggetti nell'ambito del piano di interventi predisposto dalla regione Calabria.
9/7328-bis-B/6. D'Ippolito.

La Camera,
considerata l'importanza fondamentale per l'economia sarda dell'ammodernamento e rilancio della locale industria di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli;

impegna il Governo

a disporre provvidenze e agevolazioni per l'industria di trasformazione dei prodotti agricoli, nel rispetto della normativa dell'Unione


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europea, applicando la clausola de-minimis limitatamente ai territori rientranti nell'obiettivo 1 dell'Unione europea e con particolare riferimento alla regione Sardegna, in quanto particolarmente penalizzata dalla discontinuità territoriale nei confronti del territorio complessivo dell'Unione.
9/7328-bis-B/7. Marras.

La Camera,
considerato che il dettato dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 153 della legge finanziaria 2001 - relativo all'applicazione del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224 - lascia irrisolti alcuni problemi interpretativi connessi con la normativa contenuta nella legge 11 luglio 1998, n. 224;

impegna il Governo

in sede di applicazione dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 153 (imprese editrici di quotidiani e periodici) ad attenersi ai seguenti criteri interpretativi già adottati per la legge 11 luglio 1998, n. 224:
a) gli effetti dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 153 della legge finanziaria 2001 decorrono esclusivamente dalla data del 1 gennaio 2001;
b) alle imprese editrici di quotidiani che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di movimenti politici che abbiano partecipato, anche in aggregazione con altri movimenti o partiti, almeno ad una competizione elettorale (comunale o provinciale o regionale) entro il 31 dicembre 2000 è fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 così come previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224».
9/7328-bis-B/8. Ricci, Bagliani, Lamacchia, Apolloni, Iacobellis.

La Camera,
considerato che l'articolo 105 del provvedimento in esame (legge finanziaria per il 2001) prevede modificazioni agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (riordino delle discipline e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori) inserendo al comma 1 dell'articolo 2 la lettera f-bis («I parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale»);
considerato che il provvedimento prevede un decreto ministeriale di attuazione che è - in questi giorni - in corso di emanazione;
considerato che l'articolo 5 del predetto decreto ministeriale prefigura i soggetti che potranno usufruire delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 297 del 1999;
considerato che i criteri per i soggetti identificati dall'articolo 5 alle lettere a), b), c), d), e) e f) - nella stesura originaria del decreto ministeriale - non sembravano ricomprendere organizzazioni quali, ad esempio, il parco scientifico tecnologico Galileo, il parco scientifico e tecnologico Vega, il parco scientifico Star che - in rete realizzata da Veneto Innovazione - sono sorte proprio per facilitare l'accesso alla ricerca delle piccole e medie imprese, poste al centro delle attenzioni della Comunità europea con la «Carta europea per le piccole imprese» approvata dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira tenutosi il 19 e il 20 giugno 2000;
considerato che le modifiche introdotte dal Senato paiono indirizzate ad una estensione essenziale dei soggetti che potranno avvalersi del complesso delle norme del decreto legislativo n. 297 del 1999;

impegna il Governo

al fine di consolidare la significativa realtà di ricerca e innovazione presenti nelle Regioni, a riconoscere - in sede di attuazione normativa e nella stesura del


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decreto ministeriale - anche i parchi scientifici e tecnologici operanti all'interno di reti riconosciute con leggi regionali e che si configurino come sistemi organizzati sul territorio di risorse, competenze, attività, strutture e infrastrutture avanzate per l'assistenza tecnica o la localizzazione a favore di imprese innovative, di attività di ricerca e sviluppo, o di servizi per l'innovazione tecnologica e organizzativa nelle piccole e medie imprese.
9/7328-bis-B/9. Saonara, Castellani

La Camera,
premesso che con l'articolo 131, comma 5 della legge finanziaria è stata concessa la neutralità fiscale, con effetto retroattivo, di tutte le operazioni di ristrutturazione societaria delle Ferrovie dello Stato, a partire dall'anno di imposta 2000;
tale disposizione determina una ingiustificata alterazione e distorsione dei principi della concorrenza e del libero mercato privilegiando una impresa pubblica di trasporto ferroviaria a totale partecipazione pubblica;

impegna il Governo

a presentare una relazione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge con l'elenco delle imprese beneficiarie, l'ammontare per le operazioni finanziarie dell'anno 2000 della misura fiscale agevolativa indicando per ciascuna operazione la perdita di gettito per l'erario determinata dalla norma di neutralità fiscale;
a presentare altresì dopo 14 mesi la stessa relazione con i dati relativi all'utilizzo della norma per l'anno di imposta 2001.
9/7328-bis-B/10. Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 44 della legge n. 488 del 1999 prevede che le imprese agricole che hanno recepito i contratti di riallineamento retributivo possono regolarizzare gli obblighi contributivi per i periodi pregressi, nella misura della retribuzione del contratto di riallineamento;
l'INPS ha fornito, con apposita circolare, una valutazione restrittiva della suddetta disposizione ritenendo che per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali non si possa fare ricorso alla disciplina sul riallineamento;
la disposizione di cui all'articolo 116 della legge finanziaria per il 2001 contiene misure finalizzate a favorire il ricorso ai contratti di riallineamento con l'introduzione di agevolazioni contributive;

impegna il Governo

a consentire alle imprese agricole che, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2001, hanno recepito i contratti di riallineamento, di regolarizzazione gli obblighi contributivi accertati ed imposti dagli enti previdenziali per lavoratori già denunciati, nella misura stabilita dal citato articolo 44.
9/7328-bis-B/11. Paolo Rubino, Rossiello, Sinisi, Corvino, Caruano, Malagnino, Abaterusso, Rava, Di Fonzo, Rotundo, Leccese, Gaetani, Bova, Mastroluca, Tattarini, Faggiano, Stanisci, Bonito, Rabbito, Pompili.

La Camera,
considerato che l'articolo 41 del disegno di legge finanziaria per il 2001 prevede un consistente aumento della posta unitaria di partecipazione al concorso pronostici super enalotto;
tale aumento comporta una grave sperequazione tra i diversi giochi a pronostico, poiché la posta di gioco degli altri concorsi pronostici (tra i quali Totocalcio, Totip e Totogol) rimane immutata;


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l'anno 2000 ha fatto registrare un netto calo delle entrate erariali derivanti dal gioco, nell'ordine del 30 per cento circa;
l'aumento della posta sul concorso Enalotto determinerà una sensibile contrazione dei volumi di tale gioco e un ulteriore calo del numero di colonne giocate, rischiando di vanificare, di fatto, le esigenze di maggiori entrate;
inoltre mantenendo immutato il compenso fisso spettante ai ricevitori, vi sarà come conseguenza la riduzione percentuale dell'aggio loro spettante, con indubitabili danni economici per l'intera categoria;
non è infine da sottovalutare che il calo del rendimento per il ricevitore costringerà, in molti casi, a riduzioni di personale o alla chiusura di diversi esercizi, tanto che i «totoricevitori» hanno già preannunciato una serie di scioperi a partire dal prossimo 8 gennaio 2001;

impegna il Governo

a realizzare ogni possibile iniziativa affinché, nell'immediato futuro, si proceda ad una progressiva omogeneizzazione della posta di gioco di tutti i concorsi pronostici, da ottenere mediante una riduzione della posta per il concorso Enalotto e un incremento ponderato delle poste di gioco per i restanti concorsi pronostici (Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei);
a provvedere ad una semplificazione della struttura del costo per colonna di tutti i concorsi pronostici, oggi aggravata da varie addizionali;
a favorire una rideterminazione della percentuale destinata al montepremi e alla ricevitoria, che consenta di realizzare le condizioni per un aumento del volume di gioco.
9/7328-bis-B/12. Gatto, Malagnino, Luongo, Giacco, Soriero, Piccolo, Molinari, Tuccillo, Palma, Scrivani.

La Camera,
premesso che nel corso della corrente legislatura attraverso l'emanazione di apposita legge è stato approvato il finanziamento all'Unione italiana ciechi e dell'Associazione «Centro Internazionale del libro parlato per l'attività specifica di ausilio audiofonico ai non vedenti;
tali finanziamenti sono esauriti;
l'attività ha dato frutti insperati in campo nazionale;
attraverso tali finanziamenti l'Italia sta divenendo capofila in Europa nel settore del sostegno a varie categorie di non vedenti tra cui in primo piano agli studenti universitari;

impegna il Governo

ad individuare i fondi e la possibilità che a decorrere dal 2001 sia attribuito all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazione del libro parlato, un contributo annuo di lire 4.250 milioni; l'attività del Centro internazionale del libro parlato rimanga sottoposta alla vigilanza del ministero per i beni e le attività culturali; l'attività del Centro internazionale del libro parlato di Feltre sia sottoposta alla vigilanza del ministero per i beni e le attività culturali.
9/7328-bis-B/13. Bampo, Lenti.

La Camera,
preso atto che;
negli ultimi anni i numerosi crolli di edifici hanno sottolineato l'assoluta necessità di individuare con certezza i legali rappresentanti dei condomini;
da più parti il Governo era stato sollecitato ad attivarsi al fine di istituire il fascicolo del fabbricato, contenente tutte le informazioni relative allo stato di salute dell'edificio;
per ragioni di certezza e pubblicità tale fascicolo doveva contenere anche l'indicazione dell'amministratore di condominio sul quale, in qualità di legale rappresentante


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del fabbricato, ricadono responsabilità covili, penali ed amministrative;
in tal senso era stato presentato un emendamento alla legge finanziaria 2001 volto ad istituire presso i comuni un registro pubblico indicante i nominativi degli amministratori e dei fabbricati da essi gestiti;
tale emendamento non comportava oneri per lo Stato;
tale emendamento in sede di esame da parte della Camera dei Deputati era stato approvato;
tuttavia in sede di esame da parte del Senato della Repubblica tale emendamento è stato soppresso;
a tal proposito era già stato approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo ad adoperarsi in tal senso

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le iniziative di propria competenza atte ad interpretare il quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile, nel senso che presso tutti i comuni sia istituito il registro pubblico del condominio nel quale siano indicati gli amministratori e i relativi fabbricati da essi gestiti, oltre ad ogni altro riferimento concernente la nomina e la revoca degli stessi.
9/7328-bis-B/14. Scoca, Apolloni, Del Giudice, Lamacchia, Ricci.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 26 della ordinanza ministeriale n. 2694 del 1997, modificato ed integrato dall'articolo 15 dell'ordinanza ministeriale n. 2707 del 1997 e dall'articolo 5 dell'ordinanza ministeriale n. 2717 del 1997, ha disposto l'utilizzo dei soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile sostituivo presso amministrazioni pubbliche, su richiesta di queste ultime e fino al 31 dicembre 1998;
l'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, ha provveduto a precisare le procedure per l'utilizzo del personale militare, mantenendo il termine del 31 dicembre 1998 per la vigenza del provvedimento;
l'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 30 gennaio 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, ha provveduto a precisare ulteriormente le procedure e a fissare al 31 dicembre 1999 il nuovo termine di vigenza;
l'articolo 3, comma 3-decies, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ha infine fissato al 31 dicembre 2000 la vigenza del provvedimento, stabilendo ulteriori procedure per la sua attuazione;
alla luce della evoluzione normativa, che la disposizione opera per «i soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997-1998-1999 e 2000, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche e Umbria danneggiate dal terremoto»;
la questione della possibilità, per i giovani in servizio presso un ente pubblico, di completamento del periodo di leva presso il medesimo ente oltre la data del 31 dicembre 2000 risulta essere soggetta ad interpretazione discordanti anche all'interno della stessa amministrazione militare;
una interpretazione della norma che prevedesse, al 31 dicembre 2000, la cessazione del servizio presso gli enti pubblici per un rientro al Corpo comporterebbe disagi alla pubblica amministrazione, al militare, alla sua famiglia e allo stesso ministero della difesa che non potrebbe utilizzare al meglio, per un periodo residuale, l'attività stessa dei giovani di leva;
visto l'articolo 138 commi 8, 9, 10, 11 dell'A.C. 7328 (legge finanziaria 2001)

impegna il Governo


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ad una interpretazione autentica dell'articolo 1-ter decreto-legge 27 ottobre n. 364, così come modificato sia in sede di conversione in legge che con norme successive, nella quale si prevede che i giovani che abbiano iniziato il loro periodo di leva come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi, possano concluderlo presso i medesimi enti anche oltre la data del 31 dicembre 2000.
9/7328-bis-B/15. Abbondanzieri, Giacco, Bracco, Galdelli.

La Camera,
considerato che l'articolo 44 della legge n. 488 del 1999 prevede che le imprese agricole che hanno recepito i contratti di riallineamento retributivo possono regolarizzare gli obblighi contributivo per i periodi pregressi, nella misura della retribuzione del contratto di riallineamento;
l'INPS ha fornito, con apposita circolare, una valutazione restrittiva della suddetta disposizione ritenendo che per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali non si possa fare ricorso alla disciplina sul riallineamento;
la disposizione di cui all'articolo 116 della legge finanziaria per il 2001 contiene misure finalizzate a favorire il ricorso ai contratti di riallineamento con l'introduzione di agevolazione contributive;

impegna il Governo

a consentire alle imprese agricole che, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2001, hanno recepito i contratti di riallineamento, di regolarizzare gli obblighi contributivi accertati ed imposti dagli enti previdenziali per lavoratori già denunciati, nella misura stabilita dal citato articolo 44.
9/7328-bis-B/16. Ferrari, Fioroni, Frigato, Ruggeri, Domenico Izzo.

La Camera,
premesso che:
la trasformazione delle gestioni aeroportuali e l'impetuoso sviluppo degli aeroporti comporta ancora problemi per quanto i lavoratori, che in assenza di regole potrebbero essere soggetti a forme di dumping;
al fine di accompagnare il processo con regole certe, si rende necessaria la proroga dei termini del decreto legislativo n. 18 del 1999 in materia di «accesso ai servizi aeroportualli a terra» e del rispetto degli accordi intervenuti ai sensi del decreto medesimo;
il Governo ha accolto un ordine del giorno per l'istituzione di un tavolo permanente per la gestione ed il monitoraggio delle problematiche aeroportuali

impegna il Governo

a prorogare i termini del decreto legislativo n. 18 del 1999;
a dar seguito alle convocazioni del tavolo in materia di problematiche aeroportuali.
9/7328-bis-B/17. Boghetta.

La Camera,
considerata la recente approvazione della legge di riordino del settore termale;
considerata altresì l'importanza economica e culturale delle risorse termali su tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo

a destinare una significativa quota del finanziamento aggiuntivo di lire 5 miliardi stabilito dalla legge finanziaria per l'anno 2001 a favore dell'Enit (tabella C) alla promozione di iniziative mirate al sostegno del comparto termale in ambito nazionale ed europeo al fine di incrementare l'informazione sulle prerogative sanitarie e turistiche dei luoghi termali italiani, anche


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prevedendo ulteriori finanziamenti all'uopo utilizzando gli stanziamenti previsti in tabella c del disegno di legge finanziaria, ministero delle finanze.
9/7328-bis-B/18. Caccavari.

La Camera,
considerato che sono state introdotte nella finanziaria previsioni di finanziamento per specifiche opere stradali;
è necessario mantenere fermi, nell'azione di Governo, sia il criterio di una corretta programmazione degli interventi, che si esplica attraverso i piani triennali per la viabilità, sia il criterio di una equilibrata ripartizione delle risorse sull'intero territorio nazionale;

impegna il Governo

a considerare gli interventi specifici previsti nella legge finanziaria come interventi che non devono comunque alterare né la equilibrata e corretta ripartizione delle risorse per le infratrutture viarie, così come concordata nella Conferenza Stato-regioni, né gli indirizzi di programmazione contenuti nel piano triennale.
9/7328-bis-B/19. Zagatti, Galdelli, Turroni, Vigni, Guerra, Treu, Testa.

La Camera,
considerato che:
sono state introdotte nella finanziaria previsioni di finanziamento per specifiche opere stradali;
è necessario mantenere fermi, nell'azione di Governo, sia il criterio di una corretta programmazione degli interventi, che si esplica attraverso i piani triennali per la viabilità, sia il criterio di una equilibrata ripartizione delle risorse sull'intero territorio nazionale;

impegna il Governo

a sostenere contribuire al finanziamento ed alle spese di restauro conservativo della concattedrale di Taranto, bene culturale internazionale con architetture ed arredi di originale e raffinata fattura, gravemente danneggiata, nelle strutture di base, da lesioni che ne compromettono la sopravvivenza.
9/7328-bis-B/20. Angelici.

La Camera,
premesso che:
esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2001;
il comma 2 dell'articolo 129 concernente l'annosa questione delle quote latte, sulle quali si è stratificata, nel corso degli ultimi anni, una complessa disciplina legislativa e regolamentare;
valutata l'opportunità di procedere quanto prima al riordino normativo della materia, offrendo finalmente a tutti gli operatori del settore un quadro organico e semplificato della disciplina;
la legge 8 marzo 1999, n. 50, disciplina, all'articolo 7, la formazione, di testi unici volti anche alla delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali;
il termine del 31 dicembre 2001 fissato dal citato articolo 7 per l'emanazione dei testi unici appare troppo differito rispetto alle esigenze del settore lattiero-caseario

impegna il Governo

a procedere quanto prima all'emanazione di un testo unico delle disposizioni riguardanti il settore lattiero-caseario che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 50 del 1999, preveda la delegificazione di tutte le norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali.
9/7328-bis-B/21. Cento, Turroni.


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La Camera,
considerato che:
l'importanza strategica della conservazione e valorizzazione dei beni culturali per il progredire della civiltà e per potenziare lo sviluppo degli studi e del turismo culturale nella città d'arte come Mantova già capitale europea

impegna il Governo

a sostenere e a contribuire al finanziamento delle spese di restauro conservativo della preziosa chiesa di San Simone e Giuda di Mantova, bene culturale internazionale con architettura, affreschi e arredi lignei seicenteschi di raffinate e originali fatture.
9/7328-bis-B/22. Ruggeri, Romano Carratelli, Volpini, Molinari, Merlo, Domenico Izzo, Angelici, Risari, Bindi, Ferrari, Soro, Repetto, Casinelli, Fioroni, Frigato, Jervolino, Servodio, Giacalone, Voglino, Pinza, Carotti, Borrometi, Polenta, Saonara, Palma, Niedda, Scantamburlo, Giovanni Bianchi, Piccolo, Duilio, Delbono.

La Camera,
considerato che:
molte associazioni professionali degli agricoltori, tra cui la Coldiretti, hanno manifestato fondati timori sul metodo della cartolarizzazione dei crediti contributivi agricoli INPS, tra i quali potrebbero essere illegittimamente comprese moltissimi imprese che hanno già regolarizzato i loro debiti contributi e di cui l'INPS non avrebbe ancora aggiornato correttamente la posizione;
i timori della Coldiretti derivano dalla constatazione dello stato degli archivi in possesso dell'INPS e dalle precisazioni che, a tale riguardo, formula lo stesso consiglio d'indirizzo e vigilanza dell'NPS, quando sottolinea «disguidi e ritardi» nell'acquisizione delle dichiarazioni trimestrali, nella tariffazione e riscossione dei contributi, nella compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori, nelle liquidazioni delle prestazioni e nell'aggiornamento dell'archivio delle posizioni assicurative dei lavoratori e di quelle debitorie dei contributi agricoli;
tale problematica è stata anche evidenziata con circolare INPS n. 61 del 15 marzo 2000, laddove si ammette esplicitamente di casi di partite andate erroneamente a ruolo;
l'INPS sulla base degli archivi in suo possesso si accinge a predisporre le liste relative ai ruoli, rinunciando piuttosto ad emenare avvisi bonari, che scongiurerebbero, invece, gravi danni alle aziende agricole e permetterebbero l'effettivo accertamento della sussistenza e certezza dei crediti stessi;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative per impedire all'INPS di aggirare le normali procedure di accertamento dell'effettiva sussistenza dei crediti contributivi a suo favore e, conseguentemente, ad intervenire presso la direzione generale dell'INPS per sospendere le procedure di cartolarizzazione dei crediti contributivi relativi al settore agricolo, almeno fino alla definitiva revisione dei ruoli, finalizzata a garantire tutti coloro che hanno già provveduto a regolarizzare le proprie posizioni.
9/7328-bis-B/23. Bono.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 della legge 488 del 23 dicembre 1999 ha, da un lato abolito l'imposta di bollo (carte bollate) e i diritti di cancelleria in tutti i procedimenti civili, penali, amministrativi, d'altro canto ha introdotto il pagamento di un unico contributo unificato per le spese di giustizia dei singoli processi;
per l'attuazione pratica di tale disposizione è prevista l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica su


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iniziativa del ministro della giustizia di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro;
che, al fine predetto, l'entrata in vigore della legge in questione veniva spostata di sei mesi e cioè al 1o luglio 2000 e che, solo per giustificare obiettive ragioni, il termine poteva essere differito al 31 dicembre 2000;
malgrado l'estrema semplicità dell'incombente (pagamento a mezzo conto corrente per tale e/o a mezzo ricevitoria presso le tabaccherie) i competenti ministri non vi hanno provveduto con la assoluta prevalente responsabilità di quello delle finanze presso il quale giace lo schema di decreto del Presidente della Repubblica dell'aprile 2000;
che grande è al riguardo l'aspettativa del mondo giudiziario e dei cittadini per la semplificazione dell'attività giudiziaria che deriva e per illimpedimento del rapporto di spesa dei giudizi;
all'articolo 33, comma 7 e comma 8 è previsto l'ulteriore slittamento dell'entrata in vigore fino al 30 giugno 2001;
sembra assurdo il così lungo protrarsi dell'adempimento, peraltro, semplice;

impegna il Governo

ad emanare il provvedimento attuativo entro il 31 gennaio 2001 e comunque non oltre il 28 del mese successivo..
9/7328-bis-B/24. Parrelli, Cesetti, Mastroluca, Olivieri.

La Camera,

impegna il Governo

a stanziare dei finanziamenti per contribuire al completamento della ristrutturazione del complesso architettonico denominato San Domenico, nella città di Crema, di rilevante valore artistico culturale di livello nazionale. Il comune di Crema vi ha realizzato un teatro con annesso centro culturale. Del San Domenico fa parte una ex Chiesa di stile gotico lombardo ed un ex Convento domenicano.
9/7328-bis-B/25. Risari, Ruggeri, Borrometi, Carotti, Abbate, Giacalone, Giovanni Bianchi, Jervolino Russo, Volpini, Voglino, Fioroni.

La Camera,
premesso che:
in Ancona si sono verificati inquietanti episodi ad opera di uno o più piromani che hanno causato gravi danni applicando otto incendi alle maggiori strutture sanitarie della regione Marche, l'Ospedale regione di Torrette e l'Ospedale Umberto I;
a seguito dei sopralluoghi effettuati dagli organi tecnici competenti e dai Vigili del Fuoco sono emersi problemi seri alle strutture e necessità di consistenti interventi di adeguamento delle stesse strutture alle più recenti norme di prevenzione e di sicurezza dagli incendi;
l'insostituibile ruolo degli ospedali anconiani nella sanità regionale e nazionale per la cura e l'assistenza di decine di migliaia di pazienti provenienti dall'intero territorio nazionale e dalla regione Marche;
l'articolo 83, comma 3, del disegno di legge AC 7328 prevede un incremento di 4.000 miliardi di lire in conto capitale per l'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 21 marzo 1988 n. 488 prevede interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani;

impegna il Governo

a tener conto della particolare situazione determinatasi nella città di Ancona in sede di riparto alle regioni dei 4.000 miliardi aggiuntivi e dei fondi non spesi tra quelli previsti dalla legge 488/98 in modo da finanziare rapidamente i progetti di adeguamento


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alle nome antincendio degli ospedali del capoluogo delle Marche.
9/7328-bis-B/26. Duca, Gasperoni, Cesetti, Mariani, Giacco, Bogi, Abbondanzieri.

La Camera,
considerato che:
fra pochi mesi si celebrerà il VII centenario della nascita di uno dei più rappresentativi esponenti della letteratura italiana, Francesco Petrarca;
il comune di Arquà, località che ha dato i natali al Petrarca, sarà visitato da turisti, italiani e stranieri, che vorranno partecipare alle celebrazioni già preventivate per detto anniversario;
il paese di Arquà per l'evento necessita del recupero del territorio e di alcuni immobili di rilevanza storica attualmente fatiscenti;

impegna il Governo

a stanziare i fondi necessari per il finanziamento delle opere e dei progetti relativi alla celebrazione del VII centenario della nascita del Petrarca.
9/7328-bis-B/27. Ascierto, Ruzzante, De Biasio Calimani.

La Camera,
premesso che:
i recenti casi di Bse verificatesi in Francia e in Germania tengono ancora alto il livello di preoccupazione dei consumatori;
esaminato il contenuto dell'articolo 129 dell'A.C. 7328-bis-B, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finaziaria 2001)», che stanzia 10 miliardi di lire per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 per interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità, nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone;
altre misure e fondi per prevenire il fenomeno della Bse sono contenute nel disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000 n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (A.C. 7463);
visto che iniziative volte alla sicurezza alimentare, attraverso la cosiddetta «carta d'identità» dei bovini, con sistemi di tracciabilità, è stata proposta anche dalla FipeConfcommercio, Aia (Associazione italiana allevatori), realtà che rappresentano buona parte della filiera produttiva italiana;
tenuto conto delle disposizioni amministrative che nel 1996 hanno concesso la definizione di animali italiani agli animali da allevamento proveniente da altri paesi e vissuti per almeno tre mesi in Italia;
valutato infine che il regolamento dell'UE 1760/2000, al fine di identificare la provenienza degli animali prevede dei requisiti di identificazione, etichettatura e rintracciabilità. È possibile così seguire ogni animale lungo tutte le fasi produttive dalla nascita fino al consumo;

impegna il Governo

ad emanare entro il termine massimo di sessanta giorni disposizioni chiare e immediatamente efficaci, contenenti tra l'altro norme sanzionatorie relative all'etichettatura, alla tracciabilità, nonché al sostegno degli allevatori di bovini autoctoni e di carne italiana.
9/7328-bis-B/28. Galletti, Procacci.

La Camera,
premesso che
è ormai improcrastinabile la necessità di passare in tempi rapidi ad una produzione


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agricola e zootecnica non dannosa e compatibile con l'esigenza primaria di tutela della salute e dell'ambiente;
è in questa direzione che si muove l'articolo 123 della finanziaria in discussione, relativamente - tra l'altro - all'introduzione di fatto di disincentivi alla produzione di prodotti fitosanitari, e in particolare di fertilizzanti di sintesi;

impegna il Governo

ad emanare in sede di prima applicazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti dei ministeri della sanità e delle politiche agricole e forestali previsti dal comma 1 dell'articolo 123 della suddetta legge.
9/7328-bis-B/29. Procacci, Galletti, Scalia.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 7328-bis-B, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001),

impegna il Governo

ad intervenire presso le regioni affinché le risorse previste dal comma 14 dell'articolo 66 del provvedimento in corso di approvazione vengano destinate prioritariamente alle seguenti finalità:
a) programmi per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela delle aree protette regionali;
b) programmi regionali di prevenzione degli incendi boschivi;
c) interventi di protezione civile;
d) tutela del patrimonio storico-artistico;
e) tutela del patrimonio ambientale.
9/7328-bis-B/30. Scalia, Procacci.

La Camera,

impegna il Governo

ad erogare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale le risorse di cui all'articolo 56, comma 5, della presente legge, collegandole prioritariamente ai programmi triennali già presentati dalle scuole e comunque intendendole aggiuntive agli stanziamenti ordinari già in essere.
9/7328-bis-B/31. Paissan, Brunale, Salvati.

La Camera,
premesso che:
le associazioni di volontariato contribuiscono a realizzare molte delle finalità assistenziali perseguite dallo Stato e questo giustifica l'intervento pubblico ad incentivare il loro sviluppo ed a sostenere la loro attività, anche mediante trattamenti tributari di favore dei redditi, dei patrimoni, delle elargizioni liberali ad esse destinate;
da tempo le organizzazioni di volontariato hanno fatto richiesta di godere dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto con riferimento a beni e servizi acquistati esclusivamente in funzione dello svolgimento di attività solidaristiche;
tale richiesta non sarebbe in contrasto con le disposizioni dell'articolo 13 della VI direttiva, approvata dal Consiglio europeo in data 17 maggio 1977, contenente l'elencazione tassativa delle operazioni che, nell'ambito degli Stati membri, possono essere esentate dall'IVA;
valutato che l'esenzione è inoltre conforme al disposto della legge quadro sul volontariato, che al comma 2 dell'articolo 8 stabilisce che «le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto»;
tale disposizione, apparentemente chiara, ha dato luogo a diverse interpretazioni


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che discriminano ingiustificatamente le associazioni di volontariato sulla base delle tipologie di acquisto;

impegna il Governo

ad integrare, data l'importanza dei compiti svolti dagli organismi non lucrativi, la legge quadro sul volontariato, includendo nel campo delle agevolazioni fiscali le operazioni che non hanno trovato quella necessaria chiarezza di significato e, in particolare, esonerando tali associazioni dal pagamento dell'IVA sugli acquisti effettuati nell'ambito della loro attività solidaristica.
9/7328-bis-B/32. Bastianoni.

La Camera,
premesso che
ai sensi della vigente normativa le aziende devono provvedere alla corretta tenuta delle scritture contabili su libri contabili regolarmente vidimati;
la maggior parte delle ditte si avvalgono per la tenuta della contabilità di sistemi meccanografici che sono in grado di stampare sugli appositi registri sia riferimenti alle operazioni che il numero di riferimento del relativo registro di riferimento;
con l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 si è introdotta la possibilità di provvedere alla vidimazione di un solo registro valido per tutte le registrazioni IVA previste dagli articoli 23, 24 e 25 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica a condizione che nei registri previsti dai succitati articoli siano indicati per ogni singola annotazione, il numero di pagina e di riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato;

impegna il Governo

ad adottare norme affinché possa essere prevista, per le aziende che per opzione o per obbligo si trovano in regime di contabilità ordinaria e si avvalgono per la tenuta della contabilità di sistemi meccanografici, la vidimazione di un solo registro bollato sul quale esercitare tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 2214 del Codice civile, del testo unico sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 gennaio 1986, e degli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972.
9/7328-bis-B/33. Ciapusci, Grugnetti.

La Camera,
premesso che
la categoria dei medici specialisti in igiene e medicina preventiva ha rivendicato più volte, nel corso degli ultimi anni, il riconoscimento del titolo di «medico competente»;
il decreto legislativo 277/1991, introducendo la figura del «medico competente», indica precisamente che i medici specialisti ai quali è consentita l'attività nelle fabbriche sono i soli specialisti in medicina del lavoro ed i medici in possesso di specializzazione non più attivate, quali tossicologia industriale ed igiene industriale;
tra le specializzazioni normate manca quella in igiene e medicina preventiva, ovvero mancano proprio quegli specialisti che sono stati formati specificamente per occuparsi dei rischi e della prevenzione della salute in ambito lavorativo;
al fine dell'individuazione dei requisiti del «medico competente» anche i decreti legislativi 626/94 e 242/96 non prevedono tra le specializzazioni richieste quella in igiene e medicina preventiva;
i medici specializzati in igiene e medicina preventiva pur avendo una specifica preparazione che li rende competenti, al pari dei medici specializzati in medicina del lavoro, relativamente alla prevenzione dei rischi biologici normati dal decreto legislativo 242/96 e seguenti, continuano ad essere discriminati in tale settore di lavoro;


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le due discipline, quella in igiene e medicina preventiva e quella in medicina del lavoro, fanno parte dello stesso identico gruppo disciplinare (F22A) per i concorsi universitari, e della stessa tabella delle specializzazioni affini per i concorsi nel Servizio Sanitario Pubblico;
nonostante il riconoscimento di una equiparazione tra le due specializzazioni nei concorsi universitari di ricercatore e professore e nei concorsi per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, persiste una disuguaglianza per i medici specializzati in Igiene e medicina preventiva relativamente al settore della prevenzione dei rischi che consentirebbe l'occupazione di tali professionisti;

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni, al fine di inserire tra i requisiti richiesti per l'individuazione del medico competente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche la specializzazione in igiene e medicina preventiva;
a promuovere ogni iniziativa atta a veder riconosciuta la professionalità dei medici specializzati in igiene e medicina preventiva nel mondo professionale.
9/7328-bis-B/34. Cavanna Scirea, Manzione, Apolloni, Miraglia del Giudice, Ricci.

La Camera,
premesso che
la normativa comunitaria relativa agli amministratori di condominio di essere iscritti all'Ufficio IVA di competenza;
tale disposizione dell'Unione europea trova la sua ratio nella duplice necessità di ottenere, da un lato, un fedele monitoraggio dei fabbricati gestiti da amministratori, e da un altro realizzare un'efficace lotta all'evasione fiscale;
purtroppo in Italia tale attività professionale è tuttora priva di una struttura organizzativa stabile;
al fine di realizzare l'allineamento della normativa italiana con quella degli altri Paesi membri dell'Unione europea si profila la possibilità di inquadrare gli amministratori di condominio nel regime fiscale in tema di imposta sul valore aggiunto, attraverso l'apertura della partita IVA;
per tale obiettivo è già stato approvato nella XIII legislatura un ordine del giorno che ha già impegnato il Governo ad adoperarsi in tal senso

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari, anche di natura legislativa, al fine di rimuovere ogni ostacolo che preveda l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'Ufficio imposta valore aggiunto (IVA) di competenza di tutti gli amministratori di condominio, indipendentemente dal numero di condomini amministrati, realizzando conseguentemente l'allineamento della normativa italiana con quella degli altri Paesi membri dell'Unione europea
9/7328-bis-B/35. Miraglia del Giudice, Apolloni, Manzione, Ricci.

La Camera,
preso atto che l'articolo 144, comma 10, del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), al II periodo recita: «Nell'ambito degli interventi per la risoluzione dei problemi della viabilità dell'area centrale veneta la regione Veneto è autorizzata a contrarre mutui quindicennali con oneri per capitale e interessi a carico del bilancio dello Stato. A tale fine è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 7 miliardi a decorrere dal 2002»;
visti gli impegni già assunti dal Parlamento nelle leggi finanziarie per il 1999


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e per il 2000, le quali avevano previsto nelle Tabelle B - Ministero dei lavori pubblici, delle risorse destinate a finanziare il completamento della nuova strada statale n. 307 «del Santo», interessante i territori delle province di Padova e Treviso;
considerato che il dispositivo dei provvedimenti legislativi assunti nel corso dell'anno 2000 volti a favorire lo svolgimento del Vertice G8 a Genova (luglio 2001) e della Conferenza sul crimine transnazionale a Palermo (dicembre 2000) aveva utilizzato parte delle risorse già destinate a tale strada;
tenuto conto degli impegni successivi assunti dal Governo per finanziare la strada statale n. 307, con accoglimento di ordini del giorno della Camera del 4 ottobre 2000 e 17 ottobre 2000,

impegna il Governo

ad attivare sollecitamente un tavolo di intesa con la regione Veneto per concordare la destinazione formale e specifica delle risorse di cui al II periodo del comma 10 dell'articolo 144, a finanziare il completamento della nuova strada statale n. 307 «del Santo», nel contesto della volontà più volte manifestata dal Parlamento e dal Governo di completare l'opera e avendo ora reperito specifiche risorse.
9/7328-bis-B/36. Scantamburlo, Saonara, Ruzzante, Mazzocchin, Rodeghiero.

La Camera,
preso atto che:
da molti anni il Veneto attende la realizzazione dell'autostrada Pedemontana veneta;
tale infrastruttura consentirebbe da un lato di risolvere il grave problema della viabilità nel Veneto e dall'altro di rimuovere inutili ostacoli al naturale sviluppo del sistema economico e produttivo delle piccole e medie imprese nel nord-est;
dopo anni di dibattiti nelle sedi istituzionali e protocolli d'intesa malamente rispettati, la legge Finanziaria 1998 aveva approvato finalmente lo stanziamento di 600 miliardi da parte dello Stato per la realizzazione dell'opera;
tuttavia, a due anni di distanza l'autostrada Pedemontana veneta è rimasta un progetto di carta e non d'asfalto, oggetto di infinite chiacchiere e polemiche che, come unico risultato, hanno ottenuto un incalcolabile danno all'economia veneta,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari, anche di natura legislativa, al fine di rimuovere ogni ostacolo che impedisca la realizzazione dell'autostrada Pedemontana veneta.
9/7328-bis-B/37. Lamacchia, Apolloni, Manzione, Ricci, Miraglia del Giudice.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 50, comma 4 del disegno di legge n. 7328-bis-B (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2001), a seguito di variazione apportata dal Senato della Repubblica, ha tra l'altro modificato la normativa riguardante il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso a consigliere di Stato, individuando un meccanismo sostitutivo di quello previsto dall'articolo 4, comma 9, della legge n. 425 del 1984;
per evitare la distorta applicazione dell'articolo 4, comma 9, a categorie che non abbiano vinto lo stesso concorso, l'articolo 50, comma 4, ha anche disposto la sua interpretazione retroattiva, dovendosi la norma intendere soppressa sin dal 1992;
oltre a tale soppressione con effetto retroattivo, tale disposizione ha inteso eliminare gli effetti dei provvedimenti e delle decisioni di autorità giurisdizionali che già si siano pronunciate nei giudizi proposti;


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la disposizione, pur non togliendo espressamente effetti alle decisioni su cui si è formato il giudicato, per il suo tenore letterale potrebbe far ritenere, in sede di applicazione, che si è tolta efficacia anche a tali decisioni irrevocabili;
secondo consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, sono incostituzionali le norme che incidano direttamente sui giudicati, anche della giustizia amministrativa (Corte costituzionale 27 luglio 2000, n. 374; 22 novembre 2000 n. 525);

impegna il Governo

a dare applicazione all'articolo 50, comma 4, della legge finanziaria 2001 nel senso che esso non si riferisce alle decisioni irrevocabili insuscettibili di impugnazione.
9/7328-bis-B/38. Acquarone.

La Camera,
preso atto della decisione del Senato di finanziarie interventi per il tribunale di Mercato San Severino per 10 miliardi per l'anno 2002 e 10 miliardi per l'anno 2003 inseriti in Tabella B;
tenuto conto della necessità di intervenire urgentemente per tentare di risolvere le difficoltà in cui versa il tribunale di Nocera Inferiore (Salerno)

impegna il Governo

ad erogare il finanziamento previsto nella Tabella B prima precisato, in modo tale da poter soddisfare, anche solo in parte, l'intervento improcrastinabile presso il tribunale di Nocera Inferiore presidio chiave nell'agro nocerino sarnese, per la lotta alla criminalità.
9/7328-bis-B/39. Antonio Rizzo.

La Camera,
preso atto della decisione del Senato di intervenire per la realizzazione dello svincolo autostradale Contursi Terme - raccordo Postiglione con il limite di impegno di due miliardi l'anno per gli anni 2001-2002-2003, bastevoli per un investimento di 60 miliardi circa, tenuto conto dell'urgenza dell'opera,

impegna il Governo

ad incrementare congiuntamente il suddetto stanziamento in considerazione dell'importanza dell'opera da realizzare.
9/7328-bis-B/40. Colucci.

La Camera,
preso atto della decisione del Senato di intervenire per il risanamento della fascia costiera Pontecagnano-Paestum con il limite di impegno di un miliardo l'anno per gli anni 2002-2003, bastevoli per un investimento di venti miliardi circa, tenuto conto dell'urgenza del risanamento ambientale,

impegna il Governo

ad incrementare congruamente il suddetto stanziamento anticipandone altresì la decorrenza all'esercizio 2001.
9/7328-bis-B/41. Cardiello.

La Camera,
considerato con favore che con il comma 4 dell'articolo 103 è stato costituito il Fondo per il programma «PC per gli studenti» con una dotazione di 180 miliardi per gli anni 2001 e 2002;
il Governo, in considerazione dell'importanza del progetto, aveva presentato nei giorni scorsi un emendamento di identico contenuto al collegato AC 7115 «Apertura e regolazione dei mercati»;
su indicazione parlamentare, nell'emendamento al collegato era prevista l'eguaglianza tra i principali sistemi operativi attualmente esistenti («diffusione delle tecnologie informatiche in condizioni


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di non discrimine tra i principali sistemi operativi») mentre tale previsione non è inserita nel testo ora in esame;
constatato inoltre che l'articolo 16 della legge n. 248 del 2000 in materia di diritto d'autore, commina sanzioni del tutto spropositate - ove si consideri la tendenza attuale della legislazione - a coloro che utilizzano, senza scopo di lucro, software informatico non legalmente detenuto;
che, considerati i costi dei principali programmi software, tale norma sembra colpire in prevalenza gli utenti meno abbienti e gli studenti e rischia di incrementare, senza opportuni correttivi ed in considerazione della difficoltà dei controlli, la già diffusa «cultura dell'illegalità informatica»,

impegna il Governo

a prevedere nelle disposizioni attuative del programma «PC per gli studenti» condizioni di non discrimine tra i principali sistemi operativi;
a favorire, nell'ambito dell'attuazione del programma «PC per gli studenti», l'acquisto integrato di hardware e software estendendo a quest'ultimo le agevolazioni previste dal comma 4 dell'articolo 3 e favorendo convenzioni che prevedano, in connessione con l'acquisto del PC, la possibilità di acquistare i programmi di maggiore interesse per gli studenti ad un prezzo competitivo.
9/7328-bis-B/42. Cambursano, Testa.

La Camera,
premesso che:
considerata la particolare situazione determinatasi nella regione Puglia, in relazione alla ramificata presenza di una criminalità organizzata, la quale si salda con quella, sempre più agguerrita, proveniente dall'altra sponda del mare Adriatico;
la particolare configurazione geografica della Sardegna, cui corrisponde una rilevante articolazione delle condizioni sociali e culturali, la quale richiede una azione di contrasto alla criminalità organizzata (la cui presenza viene sempre più spesso segnalata anche in Sardegna) assai complessa e diversificata nei vari territori dell'isola;

impegna il Governo

a presentare con la massima urgenza un disegno di legge un cui si preveda la istituzione di direzioni distrettuali antimafia affidate ai procuratori della Repubblica presso i tribunali di Taranto e Sassari competenti per i distretti delle sezioni distaccate di Taranto e di Sassari delle Corti di appello di Lecce e di Cagliari.
9/7328-bis-B/43. Meloni, Carboni, Malagnino, Rubino Paolo, Angelici.

La Camera,
premesso che:
con questa legge finanziaria sono stati ripristinati gli accantonamenti necessari per completare l'adeguamento del secondo lotto della statale del Santo, strada statale n. 307, da San Michele delle Badesse a Resana; la progettazione definitiva di questo tratto stradale è già stata completata e consegnata;
sono ultimati in questi giorni i lavori di realizzazione del tratto Castelfranco Veneto/nord Castelfranco Veneto/sud della strada statale n. 245, che consentiranno l'aggancio finale tra le località Boscalto (a sud di Resana) e Borgo Padova (a sud di Castelfranco Veneto);
la realizzazione di questo ulteriore e definitivo collegamento è già a buon punto dopo l'approvazione del progetto preliminare da parte dei due comuni interessati, ed ora si sta procedendo per l'incarico del progetto esecutivo (in tal senso si era espressa la conferenza dei servizi il 28 luglio 1999);


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questa opera attesa da 35 anni, che riguarda la nuova viabilità di collegamento tra Padova e Castelfranco Veneto, rientra nel più complesso disegno di collegare il Brennero con i nodi autostradali di Padova, tramite una viabilità sostenibile sotto tutti gli aspetti, non ultimo quello ambientale;
inoltre, deve essere segnalato che la mancata realizzazione di questo tratto, di modesta lunghezza, circa 7 chilometri, creerebbe gravi conseguenze per il territorio di Resana attraversato nel centro dalla attuale strada statale n. 245 con l'aggiunta dell'immissione della strada statale n. 307;
esiste, ed è apprezzata, la possibilità di progettare l'aggancio da Castelfranco/nord con la strada statale «Valsugana» tramite la realizzazione di una bretella di collegamento al casello della futura autostrada Pedemontana veneta;

impegna il Governo

a perseguire, per quanto di competenza, tutte le iniziative atte a completare definitivamente il collegamento stradale del Brennero con le autostrade di Padova;
ad attivarsi, anche individuando opportune forme di finanziamento, per la realizzazione dell'ultimo tratto stradale di collegamento tra Castelfranco Veneto e Resana.
9/7328-bis-B/44. Luciano Dussin, Dozzo, Donner, Guido Dussin, Stucchi.

La Camera,
premesso che:
con il protocollo d'intesa stipulato il 22 luglio 1999 dal Ministero dei lavori pubblici, dall'ANAS e dalle regioni Lazio e Toscana, si è deciso di procedere al potenziamento del corridoio tirrenico nel tratto Livorno-Civitavecchia;
conseguentemente, si è costituito un gruppo tecnico coordinato dal direttore generale del coordinamento territoriale formato dai rappresentanti delle suddette amministrazioni, con il compito di definire gli aspetti tecnici, giuridici, economico-finanziari ed operativi di tale opera prevedendone la tipologia autostradale e gli adeguamenti della viabilità esistente al fine di ricostruire un sistema viario di interesse locale;
due sono le ipotesi emerse: la prima, dell'ANAS, prevede un itinerario a tipologia autostradale a percorrenza gratuita sostanzialmente coincidente con l'attuale strada statale Aurelia;
la seconda, della SAT, comporta il pedaggio per l'intero itinerario e si snoda secondo un tracciato che propone una variante interna nel tratto Fonteblanda-Nunziatella;
la regione Toscana ha avanzato richieste specifiche relativamente alle caratteristiche tecniche dell'intervento a tipologia autostradale, al tracciato, alla gestione del pedaggio, alla viabilità accessoria di raccordo con i porti, che prevede, fra l'altro, la realizzazione del lotto della variante Aurelia nel tratto Maroccone-Chioma, di interventi rispetto alla strada statale n. 398, Venturina-Porto di Piombino, nonché di interventi nei tratti Scarlino-Porto del Puntone e nella strada del Padule;
per quanto riguarda i costi, la proposta SAT, adeguata alle legittime richieste avanzate dalla regione Toscana in coerenza con le aspettative delle comunità locali di salvaguardia delle qualità della vita dei cittadini e di sviluppo dei territori, comporta, anche in conseguenza del mancato pedaggio per i tratti di gratuità e per l'aumento dei tassi di indebitamento, un contributo pubblico di 2000 miliardi provocando il superamento di oltre 15 punti percentuali del tetto del 50 per cento dell'importo totale dei lavori, imposto dall'articolo 19, comma 2, della legge Merloni per le concessioni;
la proposta ANAS, a totale carico delle risorse pubbliche ma con costi nettamente


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inferiori dovuti al tracciato più breve e alla gratuità della percorrenza che non esige un diffuso duplicamento di parti dell'itinerario, prevede un costo complessivo di 1.685 miliardi con una previsione temporale di sei anni;
l'intero gruppo tecnico di cui sopra, pur condividendone le scelte trasportistiche, ha considerato non praticabile la proposta SAT sulla base della legge Merloni ed ha considerato la proposta ANAS apprezzabile sotto il profilo tecnico-ambientale;

impegna il Governo

a confermare la scelta del potenziamento del corridoio tirrenico nel tratto Livorno-Civitavecchia all'interno del piano generale dei trasporti;
a reperire nel fondo per il sistema autostradale e/o nel fondo ANAS le risorse necessarie per la realizzazione dell'opera sopra descritta;
a formulare con la regione Toscana e la regione Lazio un'intesa per la definizione delle procedure delle modalità di finanziamento, della tempistica per la realizzazione di un'opera indispensabile per l'intero territorio nazionale.
9/7328-bis-B/45. Biricotti, Tattarini, Brunale, Vigni, Cordoni, Susini, Ventura, Vannoni, Campatelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'INPS in favore dei datori di lavoro, per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000, 2001, ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998;
la norma è stata applicata in molteplici casi per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, di contratti di formazione lavoro, part-time e di apprendistato, di contratti a tempo determinato, anche sulla base di circolari dell'INPS (particolo n. 188 del 14 ottobre 1999) che facevano ritenere ammessa una interpretazione della norma in tal senso;
recentemente con circolare n. 189 del 16 novembre 2000, l'INPS ha modificato la propria posizione sul punto, affermando che «nell'ipotesi di incremento occupazionale derivante dalla trasformazione a tempo pieno ed indeterminato di contratti part-time, di contratti a tempo determinato, o di contratti di apprendistato, lo sgravio triennale non trova applicazione», e che le aziende «che avessero operato gli sgravi di difformità» da quanto disposto con la circolare, «potranno provvedere alla restituzione degli stessi, entro il termine di scadenza del terzo mese successivo alla emanazione delle presenti istruzioni, maggiorando l'importo da versare degli interessi al tasso legale;
questa presa di posizione da parte dell'INPS, segnatamente per la sua portata retroattiva, viene a incidere pesantemente sui bilanci nonché sulla fiducia delle aziende che in buona fede hanno applicato la norma nel modo sopra ricordato, trasformando in contratti a tempo indeterminato quelli a carattere precario in essere presso di esse;

impegna il Governo

a dare disposizioni all'INPS perché l'interpretazione della norma esplicitata nella circolare citata n. 189/2000, sia applicata a partire dall'emanazione della circolare stessa e non alle situazioni pregresse, e in conseguenza disponga la revoca della previsione sopra ricordata circa la restituzione degli sgravi già operati.
9/7328-bis-B/46. Di Fonzo, Cerulli Irelli, Gerardini, Marini, Saia, Aloisio, Scrivani.

La Camera,
esaminato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio


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annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001;
premesso che:
i recenti eventi atmosferici hanno ancora una volta messo in evidenza la fragilità del territorio italiano dal punto di vista idrogeologico;
diversi fatti concorrono indubbiamente ad aggravare i fattori di rischio e tra questi, oltre agli indubbi mutamenti climatici, particolare rilievo assumono la forte antropizzazione e la scarsa manutenzione del territorio;
numerosi sono gli enti e le autorità preposte alla pianificazione e gestione del territorio, spesso non coordinati nelle rispettive competenze e non in grado di scambiarsi informazioni;
le risorse finanziarie destinate alla tutela del territorio, alla prevenzione e alla manutenzione programmata sono state negli ultimi anni del tutto irrisorie ed insufficienti;

impegna il Governo

ad attuare una seria politica di programmazione e gestione territoriale, assicurando idonee risorse finanziarie, semplificando ed armonizzando le modalità di intervento, riducendo ed aggregando le autorità competenti, garantendo agli enti locali maggiori finanziamenti vincolati a finalità di tutela ambientale ed idrogeologica e incentivando gli stessi, attraverso la riduzione o l'esenzione dell'aliquota IVA, ad investire prioritariamente per tali finalità.
9/7328-bis-B/47. Parolo, Formenti, Terzi, Guido Dussin, Alborghetti, Chincarini, Paolo Colombo.

La Camera,
esaminato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001;
considerato che l'articolo 4 della legge 8 ottobre 1998, n. 354, prevede lo stanziamento di risorse finanziarie per consentire il potenziamento dei collegamenti ferroviari esistenti o in corso di realizzazione, con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa;
tenuto conto che allo scopo di realizzare gli interventi ferroviari di collegamento con l'aeroporto di Malpensa, è stato previsto un finanziamento di 100 miliardi per il raddoppio della tratta ferroviaria Bergamo-Treviglio;
valutato che i lavori di raddoppio della citata tratta ferroviaria, ad oggi, non sono stati ancora completati,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché si proceda al completamento dei lavori di raddoppio della tratta Bergamo-Treviglio quale collegamento ferroviario con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa.
9/7328-bis-B/48. Alborghetti, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,
esaminato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001;
considerato che il comma 5, dell'articolo 3 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, prevede lo stanziamento di risorse finanziarie per la realizzazione degli investimenti ferroviari del corridoio europeo n. 5 (Venezia-Trieste-Lubiana-Budapest-Kiev) e collegamenti;
tenuto conto dell'importanza strategica che riveste la realizzazione dell'asse ferroviario che partendo dalla Spagna (Madrid-Barcellona), passando per Torino-Milano-Venezia-Trieste, si collegherà con i paesi dell'Est, consentendo in tal modo lo sviluppo dei traffici commerciali del sud Europa;


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ritenuto che le risorse finanziarie previste sono insufficienti,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché sia consentita la realizzazione di un'infrastruttura dall'importanza strategica, soprattutto sotto l'aspetto dei traffici commerciali, qual è il corridoio n. 5.
9/7328-bis-B/49. Formenti, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,
premesso che:
nell'anno 2000 si sono verificati aumenti abnormi del costo dell'energia e dei carburanti a causa della crescita delle materie prime petrolifere e dell'aumento del cambio euro/dollaro;
che tali aumenti anomali falsano il calcolo del volume di affari presunto derivante dall'applicazione degli studi o dei parametri,

impegna il Governo

a tener conto dell'anomalia dell'aumento dei costi energetici nell'applicazione degli studi di settore e dei parametri;
a neutralizzare totalmente tale aumento ai fini dell'utilizzo di settore e dei parametri, preferibilmente decurtando l'importo del costo da inserire nel programma di calcolo, in percentuale pari all'incremento medio del costo dei carburanti e dell'energia verificatosi nel corso dell'anno 2000.
9/7328-bis-B/50. Stucchi.

La Camera,
premesso che:
nell'anno 2000 si sono verificati aumenti abnormi del costo dell'energia e dei carburanti a causa della crescita delle materie prime petrolifere e dell'aumento del cambio euro/dollaro;
che tali aumenti anomali falsano il calcolo del volume di affari presunto derivante dall'applicazione degli studi o dei parametri;

impegna il Governo

a tener conto dell'anomalia dell'aumento dei costi energetici nell'applicazione degli studi di settore e dei parametri;
a neutralizzare totalmente tale aumento ai fini dell'utilizzo degli studi di settore e dei parametri, preferibilmente decurtando l'importo del costo da inserire nel programma di calcolo, in percentuale pari all'incremento medio del costo dei carburanti e dell'energia verificatosi nel corso dell'anno 2000.
9/7328-bis-B/51. Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Faustinelli.

La Camera,
esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2001;
tenuto conto che il medesimo, all'articolo 33, detta disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette;
ricordato che l'articolo 9-bis del decreto legge n. 417 del 1991, convertito in legge 6 febbraio 1992, n. 667, stabilisce che le disposizioni previste in favore delle società sportive si applicano, in quanto compatibili, anche alle associazioni pro-loco;
considerato che l'articolo 25 della legge n. 113 del 1999, nel disporre che i proventi «non concorrono a formare il reddito se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a 2 eventi per anno, e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato in lire


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360.000.000», ha limitato tale beneficio alle sole società sportive, escludendo le associazioni pro-loco;
ritenuto insostituibile il ruolo delle pro-loco, la cui attività si basa esclusivamente sul volontariato, nella valorizzazione delle produzioni tipiche e delle tradizioni locali;
valutato che l'articolo 37 del collegato fiscale, approvato lo scorso 9 novembre e non ancora in vigore, detta alcune disposizioni in materia di associazioni sportive dilettantistiche che modificano il citato articolo 25 della legge n. 133 del 1999;
preso atto che, per poter adottare modifiche al regime fiscale delle pro-loco, occorre attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del collegato fiscale, come peraltro sostenuto dallo stesso Governo;

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative per l'estensione dei benefici previsti per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui ai citato articolo 37 del collegato fiscale, anche alle associazioni delle pro-loco.
9/7328-bis-B/52. Michielon, Calzavara.

La Camera,
esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2001;
preso atto di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 50, nel quale viene rideterminata la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale del comparto scuola,

impegna il Governo

ai fini di un effettivo miglioramento della funzionalità della docenza a prevedere, in sede di contrattazione, misure idonee a garantire l'espletamento dell'attività didattica anche nelle istituzioni scolastiche ubicate in zone disagiate, quali possono essere considerate quelle di montagna.
9/7328-bis-B/53. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

La Camera,
esaminato l'Atto Camera n. 7328-bis-B recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
considerato l'alto valore del patrimonio d'arte e di natura rappresentato dalla Villa imperiale di Galliera Veneta;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di consentire il recupero e la valorizzazione della Villa imperiale di Galliera Veneta, affinché questo inestimabile patrimonio culturale possa essere salvaguardato e restituito alla sua bellezza di un tempo.
9/7328-bis-B/54. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

La Camera,
esaminato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di consentire la predisposizione dello studio di fattibilità del collegamento ferroviario Bergamo-Orio al Serio.
9/7328-bis-B/55. Pirovano, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Terzi, Frosio Roncalli, Martinelli, Stucchi.

La Camera,
esaminato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001,

impegna il Governo


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ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di consentire la realizzazione delle opere relative alla tranvia Bergamo-San Antonio-Bergamo-Torre Bordone.
9/7328-bis-B/56. Frosio Roncalli, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Stucchi, Terzi, Pirovano, Martinelli.

La Camera
premesso che l'autostrada Pedemontana veneta (APV) - della quale è stato redatto il progetto definitivo del tratto est nell'aprile di quest'anno - è un'arteria di primaria importanza per il sistema produttivo del nord-est, il quale necessita di una adeguata dotazione di infrastrutture al fine di essere competitivo nel mercato globale;
considerato che è necessario evitare qualsiasi ritardo nella realizzazione dell'opera ed a tal fine è auspicabile che non vi sarà del contenzioso con i proprietari dei terreni e dei fabbricati che dovranno essere espropriati;
constatato che, in passato, il contenzioso con gli espropriandi si è creato sia a causa dei bassi valori degli indennizzi, sia per i tempi molto lunghi con cui essi sono stati corrisposti;
rilevato che, a causa della notevole e diffusa urbanizzazione del territorio interessato, la realizzazione dell'APV dovrà necessariamente comportare l'esproprio di beni immobili (terreni e fabbricati) dotati di un valore non modesto

impegna il Governo

ad operare in modo tale che la concessionaria incaricata della realizzazione e gestione dell'autostrada Pedemontana corrisponda ai proprietari dei beni espropriati degli indennizzi rapportati al valore reale dei beni stessi;
in particolare per quanto riguarda il terreno agricolo si dovrà prevedere un indennizzo rapportato al valore reale e non a quello fondiario ed inoltre dovrà essere favorito l'accorpamento aziendale delle imprese agricole;
dovranno inoltre essere previste delle modalità di pagamento tempestive con versamento dell'80 per cento dell'indennizzo entro due o tre mesi dall'esproprio e il rimanente 20 per cento alla chiusura della procedura.
9/7328-bis-B/57. Fongaro, Vascon, Stefani, Dalla Rosa.

La Camera,
vista l'eccezionale ondata di maltempo che nelle giornate di lunedì 6 novembre e martedì 7 novembre 2000 ha colpito con eccezionale violenza la provincia di Belluno, causando ingenti danni ad alcune infrastrutture viarie statali di vitale importanza per tutto il comprensorio bellunese;
considerata la grave situazione in cui versano le strade statali n. 251 e n. 347 della Val Zoldana, interrotte in più punti, che richiederanno svariati miliardi per il loro ripristino;
considerata la pesante situazione lungo la statale n. 422 del Cansiglio e la sua diramazione verso S. Croce del Lago, dove un intero strato è slittato verso valle interrompendo la strada che collega i comuni di Tambre e Puos D'Alpago con un fenomeno franoso che purtroppo interessa l'intero versante e che è in continuo lento movimento aggravando, cosi le soluzioni da adottare;
considerate inoltre le continue cadute di massi e slavine lungo la statale n. 203 agordina;

impegna il Governo

ad attivare con urgenza gli uffici competenti dell'Anas al fine di avviare immediatamente quanto necessario per ristabilire la transitabilità e la sicurezza lungo le suddette arterie nel più breve tempo possibile,


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limitando così i pesanti disagi a cui sono sottoposti i residenti e non residenti in queste difficili giornate;
a riconoscere al territorio colpito dai sopraddetti eventi alluvionali lo stato di calamità naturale, affinché siano stanziati i fondi necessari sulla suddetta viabilità il cui ripristino urgente è improcastinabile.
9/7328-bis-B/58. Calzavara.

La Camera,
considerato che:
il fiume Muson e relativi affluenti, Brenton ed Avenale, spesso generano gravi problemi di dissesto idrogeologico in ampie zone delle province di Treviso e Padova;
in particolar modo sono interessati a tali problemi i comuni della fascia pedemontana; trevisana, l'asolano e, a scendere, i comuni di Loria, Castello di Godego, Riese Pio IX, Castelfranco Veneto, nonché altri comuni dell'alto padovano;
le continue esondazioni, che tanti disagi creano nei territori citati, potrebbero essere evitate con interventi definitivi atti a creare dei bacini di invaso a monte dei corsi d'acqua in oggetto;
in particolare appare necessario fin da subito, eseguire la costruzione di muri spondali per l'arginatura di ampi tratti del corso d'acqua Muson;
le esondazioni del l998 e da ultime quelle dei primi giorni del corrente mese manifestano la necessità da un lato di risposte pronte da parte di tutte le autorità preposte, dall'altro di adeguati finanziamenti;

impegna il Governo

ad esperire ogni possibile iniziativa al fine di permettere la soluzione del problema sopra esposto, compreso lo stanziamento di adeguate risorse.
9/7328-bis-B/59.
Luciano Dussin, Donner, Guido Dussin, Dozzo, Stucchi.

La Camera,
premesso che:
esaminato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001;
l'articolo 15 relativo alla riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi;
la risoluzione ministeriale n. 103 del dipartimento delle entrate del 20 agosto 1998, consente alle aziende distributrici l'applicazione della aliquota Iva del 20 per cento nel caso di uso domestico promiscuo (cottura e produzione di acque calde e riscaldamento del gas metano, anziché di quella del 10 per cento che secondo la normativa vigente si applica invece alle forniture di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura di cibi o di produzione di acqua calda;
in relazione all'utilizzo del gas metano per usi civili non si può agevolmente distinguere la quantità consumata ad uso riscaldamento dalla quantità consumata per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda;

impegna il Governo

nel caso sussista l'impossibilità tecnica di distinguere il consumo per le utenze ad uso promiscuo, ad adottare le opportune iniziative al fine di procedere ad un'imposizione su base induttiva applicando l'aliquota IVA del 10 per cento e l'accisa di lire 56,99 per metro cubo previste per usi domestici di cottura di cibi o di produzione di acqua calda, ad una fascia di consumi pari a quella media riscontrata nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre dell'anno precedente.
9/7328-bis-B/60.
Paolo Colombo.

La Camera,
preso atto che l'articolo 43, comma 15, del disegno di legge 7328-bis, autorizza


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il ministero della difesa a procedere all'alienazione degli alloggi non più necessari alla Difesa, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento;

impegna il Governo:

ad emanare sollecitamente tale regolamento sottoponendone preventivamente il testo al parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato;
a sospendere, in attesa del sollecito avvio delle alienazioni, eventuali iniziative di recupero degli alloggi occupati;
ad avviare tempestivamente un accertamento degli utenti che sono disponibili all'acquisto dell'alloggio occupato;
a prevedere nel regolamento le norme necessarie per garantire agli attuali utenti il diritto di acquisto degli alloggi che si intendono alienare.
9/7328-bis-B/61. Ruffino.

La Camera,
esaminato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001;
considerato l'articolo 24 relativo alla riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi;
premesso che la risoluzione ministeriale n. 163 del Dipartimento delle Entrate del 20 agosto 1998, consente alle aziende distributrici l'applicazione della aliquota Iva del 20 per cento nel caso di uso domestico promiscuo (cottura e produzione di acque calde e riscaldamento) del gas metano, anzichè di quella del 10 per cento che secondo la normativa, vigente si applica invece alle forniture di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura di cibi o di produzione di acqua calda;
ritenuto che in relazione all'utilizzo del gas metano per usi civili non si può agevolmente distinguere la quantità consumata ad uso riscaldamento dalla quantità consumata per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda;

impegna il Governo

nel caso sussista l'impossibilità tecnica di distinguere il consumo per le utenze ad uso promiscuo, ad adottare le opportune iniziative al fine di procedere ad un'imposizione su base induttiva applicando l'aliquota Iva del 10 per cento e l'accisa di lire 56,99 per metro cubo previste per usi domestici di cottura di cibi o di produzione di acqua calda, ad una, fascia di consumi pari a quella media riscontrata nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 ottobre dell'anno precedente.
9/7328-bis-B/62. Colombo.

La Camera,
premesso che:
la dotazione di infrastrutture aeroportuali è fondamentale per la promozione e la crescita produttiva delle aree depresse e delle «zone cuscinetto» prossime ad esse, in grado di offrire i servizi di trasporto necessari allo sviluppo;
la finanziaria 2001 stanzia risorse destinate alla realizzazione di aeroporti nelle aree svantaggiate,

impegna il Governo

a destinare adeguate risorse per la realizzazione, nell'ambito dei piani e programmi per lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, di un aeroporto in località Aquino posto in prossimità dello stabilimento FIAT di Cassino ed in intercommissione con la linea dell'alta velocità.
9/7328-bis-B/63. Testa.

La Camera,
apprezzata la volontà di dare attuazione ad un piano di dismissioni del patrimonio


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immobiliare della difesa eccedente le attuali necessità delle Forze Armate, in via di ridimensionamento quantitativo;
considerata l'opportunità di valutare attentamente, nelle singole realtà locali, le esigenze espresse dalla comunità civile, e non solamente il criterio del massimo guadagno;
ricordando come, in Belluno, rientri tra gli immobili da dismettere la caserma «Fantuzzi», già sede del comando della disciolta brigata alpina «Cadore»;
come, altresì, per la predetta caserma «Fantuzzi» sia stata prospettata la possibile destinazione a nuova sede per la polizia di Stato, i vigili del fuoco di Belluno e i forestali, sia in ragione della sua posizione centrale nella città, sia per la sua accessibilità;
deplorando che sia invece attualmente ipotizzata la dismissione dell'immobile in favore di soggetti che ne farebbero un centro commerciale, con contestuale concessione di un altro sito militare dislocato fuori città ai predetti polizia di Stato, vigili del fuoco e forestali;

impegna il Governo

a riconsiderare le decisioni assunte con riguardo alla destinazione finale della caserma «Fantuzzi», rinunciando a cederla a soggetti privati per affidarla, invece, a corpi ed enti di pubblica utilità operanti nella città di Belluno.
9/7328-bis-B/64. Fontan, Calzavara.

La Camera,
premesso che:
con decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge 6 aprile 1977, n. 106, la Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) è stata dichiarata decaduta dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba adriatica e Torano-Pescara, a seguito di dissesti finanziari che avevano investito la società medesima;
in virtù di detta normativa l'ANAS succeduta in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alla SARA ed è stata autorizzata a provvedere al completamento delle opere autostradali;
la SARA ha continuato di fatto la gestione dell'autostrada in nome e per conto dell'ANAS, dall'entrata in vigore della citata normativa sino ad oggi, mentre la compagine sociale della SARA medesima si è nel corso degli anni totalmente trasformata con l'ingresso degli enti locali della regione e di imprenditori privati, ottenendo altresì il completo risanamento della propria situazione finanziaria;
recentemente nella compagine sociale sono entrati altresì gli enti parco operanti nella regione e la società ha modificato la sua denominazione in Autostrada dei parchi spa;
da parte della regione e di tutti gli enti locali operanti nell'ambito della regione da tempo vi è una pressante richiesta a che il rapporto concessorio dichiarato decaduto nel 1977 venga ripristinato almeno sino alla sua naturale scadenza, in modo da consentire il completamento delle opere per le quali da parte pubblica vi è adeguato stanziamento e da parte della società vi è adeguata e completa capacità finanziaria;
a tal fine la Camera ha approvato a larghissima maggioranza un emendamento al disegno di legge finanziaria (articolo 106, comma 51, testo Camera) con il quale autorizzava l'ANAS alla revisione della convenzione di costruzione e gestione con la SARA abrogando la normativa del 1977 sopra ricordata, subordinatamente alla rinuncia da parte della SARA di tutte le azioni giudiziarie in corso;
il testo normativo approvato dalla Camera è stato soppresso dal Senato senza motivazione e probabilmente per errore,


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trattandosi di un testo ampiamente condiviso e del tutto rispondente ai principi del diritto nazionale ed europeo;
il sistema normativo delle concessioni autostradali è stato profondamente innovato dall'articolo 21 della legge 24 novembre 2000, n. 240, che delegifica l'intera materia delle concessioni autostradali;
nelle more dell'esame parlamentare del disegno di legge finanziaria l'ANAS ha deliberato il bando di gara per il completamento e la gestione delle autostrade in oggetto;
nell'interesse delle popolazioni abruzzesi ma anche nell'interesse del sistema autostradale nazionale nel quale il collegamento romano-abruzzese costituisce un punto fondamentale di snodo, è necessario dare continuità al rapporto concessorio con la SARA-Autostrade dei parchi spa al fine di avviare in tempi rapidissimi i lavori di completamento e una ordinata gestione dell'arteria, anche al fine di eliminare l'ampio contenzioso esistente;

impegna il Governo

a) ad avviare, nel rispetto delle normative comunitarie, l'esperimento di un accordo transattivo che riconosca, in termini di proroga/rinnovo della concessione - ove occorra ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, secondo quanto già avvenuto per le altre concessioni autostradali - le pretese che risultino valide della SARA, sospendendo nelle more l'efficacia del bando di gara;
b) ad adottare, mediante idoneo strumento legislativo di propria competenza, ovvero a proporre al Parlamento, un testo normativo che preveda l'autorizzazione all'ANAS a rivedere la convenzione di costruzione e gestione in data 24 marzo 1973, n. 12876, approvata con decreto ministeriale 10 aprile 1973, n. 1168, con la SARA; ritenendo abrogato il decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge 6 aprile 1977, n. 106;
e) in ogni caso la stipula della convenzione revisionata sarà subordinata alla rinunzia ad ogni azione giudiziaria da parte della società SARA comunque conseguente agli effetti del citato decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19.
9/7328-bis-B/65. Cerulli, Gerardini, Di Fonzo, Marini, Scrivani, Saia, Aloisio.

La Camera,
considerato che:
nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2001 era contenuta una disposizione (articolo 115, comma 11) la quale prevedeva la concessione al CONI di un contributo straordinario di lire 200 miliardi per l'anno 2001, al fine di consentire allo stesso lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed il potenziamento dell'attività sportiva;
tale disposizione dava attuazione ad un preciso impegno del Governo nei confronti del CONI, conseguente ad una riunione svoltasi a palazzo Chigi alla presenza dei ministri finanziari, sulla base del quale il CONI ha provveduto a stipulare un mutuo con la Banca nazionale del lavoro per un importo di 200 miliardi, per il quale il Governo - con lettera del 26 e 28 luglio - ha garantito la solvibilità del CONI nei confronti dell'istituto di credito;
la succitata disposizione, approvata nel testo originario della Camera il 17 novembre 2000 e dalla V Commissione del Senato, in accoglimento dell'emendamento n. 131.9000/29 nonché del maxi-emendamento presentato dal Governo, e che dall'originario stanziamento di 200 miliardi si è passati agli attuali 195 miliardi, di cui 20 vincolati per la copertura di misure - fiscali e contributive - per agevolare e promuovere l'addestramento dei giovani calciatori, militanti nei campionati nazionali di calcio di serie C1 e C2,
pertanto la disponibilità a favore del CONI si è ridotta sostanzialmente di ben 25 miliardi e ciò non potrà non produrre gravi conseguenze per il bilancio dell'ente e per l'attività sportiva nazionale in genere;


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impegna il Governo

a garantire al CONI, per l'anno 2001, la disponibilità di finanziamenti corrispondenti agli impegni assunti, ad integrazione di quanto contenuto nell'articolo 145, comma 13, della legge finanziaria 2001.
9/7328-bis-B/66. Mastella, Scoca, Manzione, Apolloni, Miraglia Del Giudice, Ricci.

La Camera,
premesso che la legge n. 549/1995 autorizzava le regioni a potere apportare delle riduzioni sull'accisa della benzina;
ricordato che il decreto legislativo n. 56/2000 limita tale possibilità alle regioni confinanti con la Svizzera;

impegna il Governo

a intraprendere le opportune iniziative affinché a tutte le regioni confinanti con Stati esteri sia attribuito il potere di diminuire il prezzo dell'accisa sulle benzine.
9/7328-bis-B/67. Calzavara.

La Camera,
in sede di discussione del disegno di legge n. 4885 concernente «la legge finanziaria 2001»;
premesso che:
nell'anno 1992 è stata istituita la riserva marina delle Egadi;
tale riserva è la più grande del Mediterraneo e comprende tutto il mare attorno all'Arcipelago delle Egadi;
la gestione della stessa è stata sino ad ora affidata alla Capitaneria di Porto di Trapani con disponibilità di tondi esigui;
esistono alcune proposte di affidamento tra le quali la più completa dal punto di vista progettuale, sia tecnico-scientifico che finanziario, è stata giudicata dal Ministero dell'ambiente quella presentata dal comune di Favignana;
considerato:
che è stata conclusa dal Ministero dell'ambiente l'istruttoria di affidamento ed è stata trasmessa agli enti interessati una bozza di decreto che prevede l'in-dividuazione come ente gestore del comune di Favignana;
l'importanza che riveste la gestione della riserva delle Egadi per lo sviluppo sostenibile dell'arcipelago;
ritenuto che:
è urgente affidare la gestione della riserva stessa al comune di Favignana al fine di farne un volano per lo sviluppo economico ed impedire che venga vissuta dalle popolazioni isolane, come un mero elenco di divieti;

impegna il Governo

a procedere sollecitamente all'affidamento della gestione della riserva marina delle Egadi, acquisendo rapidamente i pareri previsti dalla normativa vigente sul progetto di decreto che individua nel comune di Favignana l'ente gestore della riserva.
9/7328-bis-B/68. Piscitello.

La Camera,
esaminato il disegno di legge finanziaria per l'anno 2001;
considerato che:
è ormai comune la consapevolezza della necessità urgente di disporre di Forze di polizia più efficienti onde poter assicurare al meglio l'assolvimento dei loro compiti istituzionali;
il decreto-legge n. 9 del 18 gennaio 1992, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 prevede la realizzazione di un programma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature


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della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
le leggi finanziarie per gli anni 1999 e 2000 hanno destinato apposite risorse al finanziamento del summenzionato programma;
il citato decreto-legge, al comma 3 dell'articolo 10, assegna al Ministero dell'interno la facoltà di individuare quali, fra le opere da inserire nel programma di acquisizione, vanno dichiarate destinate alla difesa militare dello Stato, ai sensi dell'articolo 81, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, sentito, però, il ministro della difesa;
tali norme consentono la semplificazione delle procedure per la realizzazione delle opere, sia che si tratti di nuove costruzioni, che di trasformazioni di fabbricati esistenti o in corso di costruzione, ovvero di aree edificabili, poiché le affranca dall'accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi;
l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1994, n. 383 ha abrogato i commi 2 e 3 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, eliminando così la possibilità di sfruttare lo strumento di semplificazione introdotto dal decreto-legge n. 9/92, per l'attuazione del programma di interventi;
il disegno di legge n. 7328-bis, recante le disposizioni per la formazione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001, prevede alla allegata Tabella F, settore 27 - Interventi diversi - una spesa interamente impegnabile per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, di lire 150 miliardi a favore del Ministero dell'interno per il potenziamento di servizi e strutture di cui al decreto-legge n. 9/92;
tale intervento normativo mette a rischio la stessa possibilità di attuazione del programma delineato dal decreto-legge n. 9/92, nonostante le risorse già disposte con le leggi finanziarie del 1999 e 2000 e ulteriormente previste dal disegno di legge finanziaria 2001;

impegna il Governo

a rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione del programma di interventi indicato nel decreto-legge n. 9/92, adottando a tal fine i provvedimenti, anche di tipo legislativo, che riterrà più opportuni;
a promuovere qualsiasi iniziativa atta ad estendere ad altre categorie di privati il coinvolgimento nel suddetto programma.
9/7328-bis-B/69 Bagliani, Manzione, Apolloni, Miraglia Del Giudice, Ricci, Iacobellis, Pivetti.

La Camera,
premesso che:
il problema della mancata applicazione, da parte dell'Italia, del regime comunitario delle quote latte, nonostante i numerosi decreti-legge emanati nel corso della presente legislatura, continua ad essere lontano dalla sua risoluzione;
recenti pronunciamenti di diversi tribunali amministrativi regionali e di numerosi tribunali ordinari, risultando, in più di una occasione, contrastanti tra loro, hanno contribuito ad accrescere la confusione riguardo ad una materia, già di per sé stessa, confusa ed aperta a troppe interpretazioni;
gli allevatori si trovano, da un lato, schiacciati dalle inesorabili norme comunitarie che impongono il pagamento di pesanti multe per ogni litro di latte prodotto oltre la quota e, dall'altro lato, assolutamente abbandonati a loro stessi da una legislazione nazionale di settore, la cui applicazione ha dimostrato di non garantire la certezza del diritto, e da un apparato pubblico che, dopo sedici anni, non è stato ancora capace di dare corretta applicazione al regime comunitario delle quote latte;


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il cittadino-allevatore non può e non deve essere l'unico soggetto chiamato a rispondere, peraltro attraverso il pagamento di pesanti multe, delle gravi inadempienze che sono state dovute, in primo luogo, alle colpevoli negligenze degli apparati ministeriali e degli organi burocratici e sindacali che, dal 1984 in avanti, sono stati i diretti responsabili dell'applicazione del regime delle quote latte;
nelle cinque campagne di commercializzazione comprese tra il 1995-1996 ed il 1999-2000, la mancata applicazione del regime delle quote latte - di cui, giova ripeterlo, sono solo in minima parte responsabili gli allevatori che hanno prodotto in eccesso rispetto alla quota loro assegnata - ha comportato l'irrogazione di sanzioni per oltre 1.600 miliardi di lire a carico dei produttori; l'enormità della cifra delle multe poste a carico dei produttori ed il fatto che la responsabilità della mancata attuazione del regime delle quote latte non può essere fatta ricadere solo sui produttori hanno determinato l'insorgenza di un problema politico che investe l'intera collettività nazionale e che necessita di essere risolto politicamente, attraverso un negoziato tra lo Stato italiano e l'Unione europea;

impegna il Governo:

ad aprire un negoziato con i governi degli altri Paesi membri dell'Unione europea e con la Commissione dell'Unione europea, al fine di giungere ad una situazione di compromesso che consenta, sia di rivedere l'ammontare delle sanzioni addebitate ai nostri produttori, sia di porre a carico dello Stato almeno una quota delle sanzioni medesime.
9/7328-bis-B/70. Dozzo.

La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria attualmente all'esame della Camera, prevede al comma 6 dell'articolo 69, la possibilità per i lavoratori di poter esercitare, non prima del 2003, il diritto di opzione previsto dalla legge n. 335 del 1995, circa le modalità di liquidazione del trattamento pensionistico con sistema contributivo o con sistema retributivo;

impegna il Governo

a prevedere che quanto previsto dalla norma indicata in premessa, sia limitato ai trattamenti pensionistici il cui valore, calcolato con i criteri del sistema contributivo, risulti superiore a tre volte il trattamento minimo Inps.
9/7328-bis-B/71. Scalia.

La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo;
considerata l'esistenza di un'area, presso il comune di Moriago della Battaglia (Treviso), di proprietà del Ministero delle finanze, classificata come bene di interesse storico-culturale ai sensi della legge n. 1089 del 1939, in quanto progettata e realizzata nel primo dopoguerra per scopi celebrativi, legati alle vicende della prima guerra mondiale, che necessita di urgenti interventi finalizzati alla salvaguardia ed al risanamento;
ricordato che detta area, consistente in un lembo estremo di terra che si protende verso il greto del fiume Piave, è denominata «Isola dei Morti» in memoria dei giovani soldati caduti in combattimento nella tristemente famosa battaglia di Vittorio Veneto;
tenuto conto della graduale erosione che colpisce la suddetta area, a causa del grave dissesto idrogeologico del fiume Piave;
riscontrato, infatti, che le piene dell'autunno 1996 hanno provocato l'erosione di un'ampia fascia di terreno larga 15 metri per una superficie di 5000 metri quadri e la recente alluvione nei mesi di ottobre e novembre scorso ha registrato


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nuove gravi erosioni, con ulteriore perdita di fascia di territorio e relativa vegetazione locale;
ritenuto inaccettabile l'indifferenza verso un bene demaniale di interesse storico-culturale e di notevole importanza nell'ambito del quartier del Piave;

impegna il Governo

ad adottare, entro un anno, concrete misure atte a salvaguardare l'«Isola dei Morti» dall'inerosabile destino di scomparire.
9/7328-bis-B/72. Michielon.

La Camera,
premesso che:
Padova è sede di uno dei più antichi presidi ospedalieri e clinici del mondo;
nel 1414 viene realizzato in via San Francesco l'ospedale e nel 1421 la scuola della Carità quale sede di assistenza per i più poveri e viene creata una delle prime scuole cliniche e farmaceutiche del mondo;
con l'articolo 5 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è stato previsto uno stanziamento di 2,7 miliardi per recuperare la vecchia sede ospedaliera e trasformarla in museo della storia della medicina;
la sede della scuola della Carità oltre ad avere questo altissimo valore storico per la medicina, la chirurgia, la farmacia, l'assistenza ha un indubbio valore artistico e architettonico, sia perché realizzata nel 1421 sia perché ospita un ciclo di affreschi dedicato a Maria dipinto da Dario Varotari e completato dalla Madonna della Carità di Nicolò Mireto;
purtroppo la scuola della Carità, oggi aperta grazie all'impegno di volontari, necessita di urgenti interventi per evitare che si perda un patrimonio artistico e monumentale dal valore inestimabile;

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di un intervento economico, eventualmente anche attraverso un nuovo finanziamento dell'articolo 5 della legge 12 luglio 1999, n. 237, per la ristrutturazione, la salvaguardia e la restituzione di questo spazio alla città di Padova e al patrimonio artistico e monumentale nazionale.
9/7328-bis-B/73. Ruzzante, Saonara, De Biaso Calimani, Manzato, Scantamburlo, Mazzochin.

La Camera,
visto il terzo comma dell'articolo 33 della legge finanziaria 2001 che prevede la riduzione delle imposte nei confronti di trasferimenti immobiliari;
considerato il benefico effetto che gli stessi possono produrre nei confronti della riduzione delle sperequazioni prodotte dalle diverse destinazioni d'uso sui proprietari di immobili e soprattutto alla qualità dei piani urbanistici, favorendo la stipula di convenzioni contenenti il principio della perequazione urbanistica;

impegna il Governo

a considerare l'applicazione di tale regime fiscale valida in tutti gli strumenti urbanistici attuativi «comunque denominati» termine usato dallo stesso articolo della finanziaria su citato.
9/7328-bis-B/74. De Biasio Calimani, Zagatti.

La Camera,
considerato che:
dalla metà degli anni novanta, nel mezzogiorno d'Italia, il tasso di disoccupazione è salito dal 17,1 per cento stimato nel 1993 al 22 per cento stimato nel 1999 raggiungendo punte del 28 per cento in Calabria, del 24,5 per cento in Sicilia e del 23,7 per cento in Campania, mentre, negli ultimi dieci anni, gli investimenti al sud per abitante sono passati dal 63,7 per cento al


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48,3 per cento rispetto a quelli realizzati al nord (il Sole 24 Ore dell'11 luglio 2000);
l'aumento della povertà è principalmente localizzato nel meridione dove vivono il 76,1 per cento delle famiglie povere ed il 79,7 per cento degli indigenti calcolati sui 7.508.000 cittadini che rientrano nelle fasce di povertà assoluta o relativa (Istat 4 luglio 1999 - ricerca annuale sulla povertà);
il progressivo smantellamento dell'apparato produttivo e/o l'utilizzo spesso distorto dei finanziamenti pubblici e degli ammortizzatori sociali da parte di molte imprese private sono tra le cause che determinano il preoccupante calo occupazionale in atto nelle regioni meridionali;
ai fini della comprensione del fenomeno e dei relativi comportamenti aziendali diffusi nel mezzogiorno, significativo risulta il processo di ristrutturazione e ridimensionamento industriale ed occupazionale attuato progressivamente dalla birra Peroni industriale spa - che prosegue inalterato da oltre un decennio - e che ha già, tra l'altro, determinato sia la chiusura dello stabilimento di Taranto che di quello di Battipaglia (Salerno), ed oggi si appresta ad ulteriori e consistenti tagli occupazionali nell'unica realtà produttiva presente nella periferia nord di Napoli;
in data 9 ottobre 2000 la birra Peroni industriale spa ha avviato l'ennesima procedura di licenziamento di 45 lavoratori addetti allo stabilimento di Napoli sito nel quartiere Miano. Licenziamenti da attuare mediante la messa in mobilità dei lavoratori già notificata alle organizzazioni sindacali ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991;
buona parte dei lavoratori interessati al provvedimento non potrà fruire di eventuali prepensionamenti non avendo maturato i necessari requisiti anagrafici e contributivi;
da ben quindici anni, dal 1985, nello stabilimento di Napoli, la società ha avviato un interminabile processo di ristrutturazione con il diffuso ricorso a cassa integrazione, prepensionamenti, lavoro straordinario, flessibilità degli orari e della prestazione lavorativa e sostanziale blocco del turn over;
nel febbraio del 1997 furono già collocati in mobilità 47 addetti - tra loro tutti lavoratori invalidi e/o rientranti nelle «categorie protette» ai sensi della legge n. 482 del 1968 - ed il 50 per cento di questi lavoratori sono oggi disoccupati;
nel 1984 gli addetti allo stabilimento di Napoli erano circa 700, oggi ne sono circa 199 e, con gli attuali nuovi provvedimenti, si ridurranno ulteriormente ad appena 154 unità mentre la produzione, a fronte di un taglio occupazionale del 70 per cento, è raddoppiata passando dai 600.000 ettolitri/anno di birra prodotti nel 1985 a ben 1.150.000 prodotti oggi;
in conseguenza di ciò appaiono oggettivamente incongrui e contraddittori i dati rilasciati dalla società per motivare lo stato di crisi necessario ad ottenere la mobilità laddove l'azienda lamenta una presunta «eccessività di costi fissi e rigidità del lavoro che renderebbero vulnerabile l'azienda nei confronti della concorrenza italiana ed europea», «un mercato italiano sostanzialmente piatto», una «eccedenza di capacità produttiva del 15 per cento dei gruppi birrari in Europa» e, nello stesso tempo, «aumentano le importazioni delle case estere in Italia del 24,7 per cento» - nel solo 1999 sarebbero stati importati in Italia 3.841.000 ettolitri di birra - e «calano le quote di mercato della Peroni anche in presenza delle recenti annate climaticamente favorevoli»;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché siano rigorosamente controllate le dichiarazioni di stato di crisi attivate dalle aziende al fine di accertarne la legittimità con particolare riferimento alle aziende operanti nel mezzogiorno;
ad attivarsi affinché sia rigorosamente accertato il corretto utilizzo dei


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finanziamenti pubblici diretti o indiretti fruiti a qualsiasi titolo dalle imprese, nonché delle agevolazioni a deroghe legislative, anche in relazione all'effettivo mantenimento dei livelli occupazionali, con particolare riferimento alle aziende operanti nel mezzogiorno.
9/7328-bis-B/75. Malavenda.

La Camera,
esaminato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001,
premesso:
che l'articolo 27 relativo alla riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi;
che la risoluzione ministeriale n. 103 del dipartimento delle entrate del 20 agosto 1998, consente alle aziende distributrici l'applicazione della aliquota IVA del 20 per cento nel caso di uso domestico promiscuo (cottura e produzione di acque calde e riscaldamento) del gas metano, anziché di quella del 10 per cento che secondo la normativa vigente si applica invece alle forniture di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura di cibi o di produzione di acqua calda;
che in relazione all'utilizzo del gas metano per usi civili non si può agevolmente distinguere la quantità consumata per uso riscaldamento dalla quantità consumata per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda,

impegna il Governo

nel caso sussista l'impossibilità tecnica di distinguere il consumo per le utenze ad uso promiscuo, ad adottare le opportune iniziative al fine di procedere ad un'imposizione su base induttiva applicando l'aliquota IVA del 10 per cento e l'accisa di lire 56,99 per metro cubo previste per usi domestici di cottura di cibi o di produzione di acqua calda, ad una fascia di consumi pari a quella media riscontrata nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 ottobre dell'anno precedente.
9/7328-bis-B/76. Giancarlo Giorgetti.

La Camera,
preso atto che con l'articolo 132, come modificato dal Senato, si consente il risanamento del debito pregresso della società SITAF spa, concessionaria del traforo del Frejus e dell'autostrada A32;
considerato che detta società (unitamente a quella che ha in concessione il traforo del monte Bianco) è l'unica che ha come azionista di riferimento l'ANAS;

impegna il Governo

a trasferire le quote azionarie di proprietà dell'ANAS al Ministero del tesoro onde valutare l'opportunità di una successiva privatizzazione.
9/7328-bis-B/77. Massa.

La Camera,
considerato che:
molte aziende italiane, in particolare del settore tessile-abbigliamento e calzaturiero, delocalizzano all'estero parti rilevanti della lavorazione dei loro prodotti atteso il minor costo della manodopera rispetto al nostro paese;
nel contempo dette aziende utilizzano il marchio «made in Italy» che costituisce un evidente valore aggiunto per tutte le piccole e medie imprese che esportano i loro prodotti e sono sprovviste di un proprio marchio;
è evidente che da tale «impropria» utilizzazione del «Made in Italy» ne deriva una alterazione della concorrenza con conseguente danno per coloro che realizzano tutte le fasi della produzione in Italia e quindi con rilevanti ripercussioni per l'occupazione;


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nel naturale processo di globalizzazione e internazionalizzazione del commercio è evidente che la valorizzazione del marchio «Made in Italy» è condizione essenziale per la stessa sopravvivenza di molte piccole e medie imprese che operano nei settori sopra richiamati e che esportano all'estero i loro prodotti,

impegna il Governo

ad attuare all'interno dei provvedimenti a sostegno dell'esportazione le misure che facilitino una rigorosa applicazione del marchio «Made in Italy» anche intervenendo sulla modifica dei codici doganali nonché intensificando i controlli sulla corretta applicazione delle norme che regolano il settore salvaguardando la correttezza del mercato per tutelare le piccole imprese, l'occupazione ed i consumatori stessi.
9/7328-bis-B/78. Mariani, Cesetti.

La Camera,
considerato che:
la città di Suessola ha una storia antichissima, infatti è stata osca, poi etrusca e, infine, romana;
essa sorge a nord della nostra città che, insieme a Capua, Nola, Nocera e Pompei, faceva parte delle dodici città etrusche dell'insediamento campano; attraversata dalla via Popilia, la strada antica più importante del meridione che collegava Capua con Reggio Calabria;
nell'anno 1028 Suessola ha ancora una forma civile, è presente ancora la figura del Notaio e nel 1054 è ancora sede Vescovile;
solo nell'alto medioevo con le continue inondazioni del fiume Clanio, l'intero territorio, divenuto paludoso e malsano, fu spopolato e la città fu abbandonata;
negli anni tra il 1878 ed il 1886 la città di Suessola fu sottoposta ad una campagna di scavi ad opera del Barone Spinelli di Scalea, durante i lavori furono rinvenuti molti oggetti (vasellame, lastre con scritte etrusche e monete) che confermarono l'origine etrusca dell'insediamento urbano;
nel 1945, la vedova Spinelli, temendo per la collezione degli oggetti antichi, li donò allo Stato; essi sono custoditi presso i depositi del museo nazionale archeologico di Napoli;
nel 1778 il Conte di Acerra, Ferdinando III De Condenas, fece costruire sui resti del teatro della Città di Suessola o sui ruderi di un castello longobardo, la Casina Spinelli. Tale edificio sorse come residenza di campagna e casina per la caccia e per le passeggiate del Re Ferdinando IV;
la città di Suessola, il bosco di Calabricito, la Casina Spinelli (o Pagliare), sono un patrimonio culturale da salvaguardare e valorizzare;
in Parlamento è già depositata una proposta di legge per l'istituzione del «Parco archeologico di Suessola»;
da alcuni mesi la Soprintendenza ai beni archeologici di Napoli e Caserta, con l'impegno delle associazioni culturali presenti sul territorio (in particolare l'Archeoclub), sta eseguendo una campagna di scavi nell'area antistante la Casina Spinelli;
i risultati di tali scavi fanno emergere in tutto il suo interesse storico e culturale i resti e le testimonianze dell'antico insediamento:

impegna il Governo

a reperire i fondi necessari per il proseguimento della campagna di scavi in corso utilizzando i finanziamenti aggiuntivi disposti per il Ministero dei beni culturali e ambientali con la finanziaria 2001.
9/7328-bis-B/79. Giardiello.

La Camera dei deputati,
esaminato il disegno di legge finanziaria 2001, ritenuto che l'ICRF del Ministero


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delle politiche agricole e forestali debba essere orientato all'ottenimento di una maggiore efficacia nella lotta delle frodi alimentari e per garantire ai cittadini la sicurezza e la qualità degli alimenti che consumano;
ritenuto che è necessario provvedere al potenziamento, all'ammodernamento delle strutture e della strumentazione degli uffici dell'ICRF;

impegna il Governo

a potenziare le strutture dell'ispettorato centrale repressioni frodi (ICRF) in particolare per sostenere i sistemi di tracciabilità nella filiera delle carni italiane garantendo la adeguata diffusione dei laboratori chimici sull'intero territorio nazionale in modo da assicurare efficaci controlli.
9/7328-bis-B/80. Turroni.