...
1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n.546, e successive modificazioni, già prorogate dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n.34, e dall'articolo 3, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2003 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni.
(Riordino fondiario nelle zone
del Friuli-Venezia Giulia).