1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n.185, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefìci. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea».
8. All'articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n.364, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale deve essere presente anche un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio;».
9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n.185.
Sopprimere il comma 2.
Sopprimere il comma 3.
Al comma 3, dopo le parole: delle rilevazioni aggiungere le seguenti: statistiche ufficiali.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
Al comma 3, sostituire le parole: dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) con le seguenti: statistiche ufficiali dei prezzi unitari di mercato alla produzione.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
Al comma 3, sostituire le parole: dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) con le seguenti: statistiche ufficiali dei prezzi unitari di mercato alla produzione.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
Sopprimere il comma 4.
Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
Al comma 5, sopprimere la parola: massima.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
Sopprimere il comma 8.
Al comma 8, lettera f) sostituire le parole: Ministro delle politiche agricole d'intesa con la Conferenza Stato-regioni con le seguenti: Ministro delle politiche agricole e forestali previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
Sopprimere il comma 9.
(Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate).
2. I contratti di assicurazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.324, che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversità atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. Il contributo dello Stato è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi agevolati.
3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, è istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalità operative del fondo.
4. Le modalità di erogazione del contributo dello Stato per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal produttore, sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per le polizze multirischio e globali delle produzioni aziendali, ammesse all'assicurazione agevolata, il contributo dello Stato per il pagamento del premio è determinato nella misura massima dell'80 per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione europea 2000/C28/02 in materia di aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C n.28 del 1o febbraio 2000.
6. La riscossione dei contributi consortili può essere eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.
7. Con le maggioranze previste dagli statuti per le assemblee ordinarie i consorzi devono adottare delibere per:
a) la soppressione della cassa sociale;
b) la contabilità separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva dalle calamità e alle iniziative mutualistiche.
«f) la nomina del collegio sindacale, le cui modalità sono stabilite con decreto
(Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate).
Seguono compensazione del gruppo Forza Italia.
127. 1. de Ghislanzoni, Scaltritti, Collavini, Marras.
Seguono compensazione del gruppo Forza Italia.
127. 2. de Ghislanzoni, Scaltritti, Collavini, Marras.
127. 3. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
127. 4. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
127. 5. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia.
127. 6. de Ghislanzoni, Scaltritti, Collavini, Marras.
127. 7. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
127. 8. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia.
127. 9. de Ghislanzoni, Scaltritti, Collavini, Marras.
127. 10. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia.
127. 11. de Ghislanzoni, Scaltritti, Collavini, Marras.