...
1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n.488, sono apportate le seguenti modificazioni:
agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;
2. In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n.488, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: e dei fertilizzanti di sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma.
Al comma 1, lettera a), punto 1), sostituire le parole: nella misura del 2 con le parole: nella misura dello 0,5.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del 2 per cento con le seguenti: uno per cento.
Conseguentemente sostituire il comma 1-bis con il seguente:
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole: Con decreti dei, con le seguenti: Con decreto emanato di concerto dai; dopo le parole: entro il 31 dicembre, inserire le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sopprimere le parole: ed aggiornato.
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole: Con decreti dei, con le seguenti: Con decreto emanato di concerto dai; dopo le parole: entro il 31 dicembre, inserire le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole: Con decreti dei, con le seguenti: Con decreto emanato di concerto dai; sopprimere le parole: ed aggiornato.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Con decreti dei, con le seguenti: Con decreto emanato di concerto dai.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Con decreti, con le seguenti: Con decreto.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: 31 gennaio.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: mese di febbraio.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: 31 marzo.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: 30 aprile.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: 31 maggio.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: 30 giugno.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: 31 luglio.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: 31 agosto.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: 30 settembre.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: 31 ottobre.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre, con le seguenti: 30 novembre.
Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modifiche: dopo le parole: entro il 31 dicembre, inserire le seguenti , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sopprimere le parole: ed aggiornato.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: entro il 31 dicembre, inserire le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: ed aggiornato.
Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: equiparate ai sensi di legge, con le seguenti: considerate in tutto eguali.
Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: ai sensi di legge.
Al comma 1, lettera c) 3-bis. aggiungere dopo le parole: equiparate ai sensi di legge le seguenti: e comunque usufruire dei benefici relativi.
Sopprimere il comma 2.
Al comma 1, sostituire: trenta giorni con centottanta giorni.
Al comma 2 sostituire: trenta giorni con centoventi giorni.
Al comma 2 sostituire: trenta giorni con novanta giorni.
Al comma 2 sostituire: trenta giorni con sessanta giorni.
(Promozione e sviluppo delle aziende
agricole e zootecniche biologiche).
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1o gennaio 2001 è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma.
1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita.
1-ter. È vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma»;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. È istituito il fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1, nonché da un contributo statale pari a lire 15 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:
a) il sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;
b) il potenziamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione in materia di
c) l'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.
2-bis. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori all'agricoltura delle regioni nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, sulla base:
a) delle proposte di programmi regionali che gli assessori all'agricoltura possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
b) delle priorità stabilite al comma 2»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, possono essere equiparate ai sensi di legge alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n.730, secondo i princìpi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome.
3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protette (IGP) e con attestazione di specificità (AS), cui ai regolamenti (CEE) n.2081/92 e n.2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dopo le parole "la vendita diretta" sono inserite le seguenti: "anche per via telematica«";
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonché di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, che è soppresso».
123. 1. Lembo.
Conseguentemente si fa fronte alle coperture di Alleanza Nazionale.
123. 2. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1:
a) i titolari dell'autorizzazione dell'immissione in commercio dei prodotti di cui al comma 1 in base al relativo fatturato di vendita;
b) i titolari degli esercizi di vendita dei prodotti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968 n. 1255, in base al relativo fatturato di vendita desumibile dal registro di cui all'ari 22 del medesimo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968 n. 1255.
123. 3. Lembo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 4. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 5. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 6. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 8. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 7. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 20. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 21. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 9. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 10. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 11. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 12. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 13. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 14. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 15. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 16. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 17. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 18. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 19. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 22. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 23. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 24. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 25. Aloi, Nuccio Carrara, Losurdo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 30. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 26. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 27. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 28. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
123. 29. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.