Allegato A
Seduta n. 832 del 22/12/2000


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(A.C. 7328-bis-B - sezione 102)

ARTICOLO 119 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 119.
(Potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

1. Al fine di potenziare l'attività ispettiva nelle materie di competenza con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, è autorizzato ad assumere mille unità di personale nei ruoli ispettivi di cui seicento nel 2001 e quattrocento nel 2002.
2. È prorogata di ulteriori dodici mesi la validità della graduatoria del concorso espletato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al decreto dirigenziale 3 giugno 1997 per il profilo professionale di ispettore del lavoro.
3. L'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n.448, è sostituito dal seguente:
«2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota predetta è destinato all'incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui al contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'incentivazione dell'attività ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende».

4. La tenuta dei libri matricola e paga può altresì avvenire mediante l'utilizzo di fogli mobili. Le condizioni e le modalità di detta tenuta sono stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.


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EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 119 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 119.
(Potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

Il comma 2 è soppresso.

Seguono compensazioni F.I.
119. 1.
Possa, Alessandro Rubino.

Il comma 4 è soppresso.

Seguono compensazioni Forza Italia.
119. 3.
Possa, Alessandro Rubino.