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1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70
miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono iscritte nell'apposita unità previsionale di base del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativa all'AGEA, ai fini del successivo trasferimento all'Agenzia medesima per la copertura, ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, della quota a carico dell'Italia del finanziamento degli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.