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La Camera,
da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie;
ad attuare coerentemente la direttiva 1999/29/CEE, evitando di introdurre nell'ordinamento interno norme suscettibili di sollevare problemi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario;
La Camera,
a presentare alle Camere, entro il 28 febbraio 2001, una dettagliata relazione, integrativa rispetto al piano generale dei trasporti e della logistica, rispetto alle linee pubbliche di intervento nel settore dell'industria ferroviaria nazionale, alle linee di salvaguardia dei singoli siti produttivi, alle connessioni tra tali linee pubbliche (comprese le compartecipazioni industriali di minoranza al gruppo Firema) e i contenuti - esigenti - della direttiva 96/48/CEE.
La Camera,
a riesaminare le norme sanzionatorie previste ai commi aggiuntivi dell'articolo 4 a seguito dell'emanazione del regolamento nazionale di esecuzione;
La Camera,
a valutare attentamente le ripercussioni di tipo economico derivanti da una ulteriore restrizione della gamma di alimenti destinati all'alimentazione animale che certamente colpiranno la già provata zootecnia italiana;
a prevedere, nel corso dell'iter della prossima legge comunitaria, disposizioni per la modifica al decreto legislativo n. 194 del 1995 in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con riferimento esclusivamente alla disciplina della sperimentazione, volte ad armonizzare la normativa nazionale a quella comunitaria e a semplificare le procedure di autorizzazione previste, nel rispetto delle esigenze di salute pubblica e di tutela ambientale;
ad ostacolare l'importazione in Italia di mangimi transgenici e a battersi in sede europea per un bando totale e permanente dell'uso delle farine animali che, ove parziale e temporaneo, determinerebbe una crisi di competitività dei prodotti italiani e, da ultimo, il crollo della fiducia dei consumatori.
ad adottare gli opportuni provvedimenti per permettere che il trasporto delle armi aventi proiettili eroganti energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule possa avvenire anche senza licenza od autorizzazione specifica, a patto che vengano trasportate scariche e conservate in custodie chiuse.
premesso che:
la direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali fissa quantità massime di prodotti e sostanze potenzialmente nocive, che possono essere contenute nei mangimi e nelle materie prime per mangimi;
la direttiva non consente di escludere totalmente la presenza delle sostanze e dei prodotti in questione, salva la facoltà degli Stati membri di vietare temporaneamente la presenza di tali prodotti, informandone immediatamente la Commissione e precisando i motivi della sua decisione;
la direttiva in questione non riguarda l'impiego di organismi geneticamente modificati, il cui utilizzo è disciplinato dalla direttiva 90/220/CEE;
l'articolo 10 del disegno di legge in esame, invece, fissa come principio e criterio direttivo di attuazione della direttiva il divieto di utilizzazione nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare di antibiotici ad azione auxinica e di organismi geneticamente modificati, nonché, per tutti gli animali da allevamento, di mangimi contenenti proteine derivanti
in sede comunitaria sono in fase di elaborazione norme specifiche che mirano a fissare regole più stringenti in merito alle sostanze utilizzate nell'alimentazione degli animali, nonché all'utilizzazione degli organismi geneticamente modificati;
a presentare tempestivamente un disegno di legge che uniformi la disciplina interna in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi alla disciplina comunitaria, tenendo anche conto delle nuove norme comunitarie che saranno state adottate.
9/6661-B/1. Fei.
premesso che:
l'articolo 14 del provvedimento in esame autorizza il Governo ad emanare, entro il giugno 2001, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa alla interoperatività del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;
in detta direttiva, è sottolineata con chiarezza la connessione tra normative, regolamenti e specifiche tecniche per i treni ad alta velocità ed esigenze delle industrie ferroviarie, chiamate a sviluppare la loro competitività su scala mondiale e - quindi - ad inserirsi armonicamente in un mercato europeo aperto e concorrenziale;
la direttiva concerne le disposizioni relative ai parametri, ai componenti, alle interfacce, alle procedure, nonché le condizioni di coerenza globale del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità necessarie per realizzare l'interoperabilità;
l'articolo 14 della direttiva sottolinea che «gli Stati membri prendono tutte le misure opportune affinché tutte le componenti sistemiche siano progettate, costruite, istallate o gestite in modo efficace;
l'allegato I specifica a quali infrastrutture e a quale materiale rotabile si riferisce la direttiva evidenziando la necessaria coerenza tra caratteristiche infrastrutturali e caratteristiche del materiale rotabile, compatibilità cui è ampiamente dedicato anche l'allegato III;
l'allegato III si sofferma anche, al punto 2.5, sulle caratteristiche degli impianti e dei processi utilizzati nei centri di manutenzione, anche al fine di tutelare la salute delle persone, la qualità dell'ambiente, la sicurezza complessiva dei rotabili;
l'attuazione della direttiva sarà informata ai principi e criteri delineati dall'articolo 18 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 che cita esplicitamente anche la necessità di far salva la «coerenza dell'insieme della rete ferroviaria»;
tale criterio si intreccia, nuovamente, con la situazione attuale e le prospettive dell'industria nazionale ferroviaria;
su quest'ultimo tema si sono soffermate, nel quadriennio 1996/2000, ben 93 documenti di indirizzo o di sindacato ispettivo parlamentare, cui in parte il Governo ha risposto soffermandosi, in particolare, su progetti, realizzazioni, problemi e questioni aperti di realtà produttive del settore come Ansaldo trasporti, Breda costruzioni ferroviarie e Gruppo Firema.
dal complesso delle risposte registrate nel quadriennio, non sembra emergere una linea d'azione complessiva sulla connessione tra direttive europee relative al sistema ferroviario e politiche industriali di settore;
sono all'attenzione del Governo la proposta di decisione della Commissione del 17 giugno 1999 (COM 99.277) sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e la comunicazione della Commissione UE del 27 ottobre 1999 (COM 99.519) sui progressi dell'attuazione del programma d'azione previsto dalla comunicazione «Intermodalità e trasporto merci intermodale nell'Unione europea» del 1997;
il disegno di legge finanziaria 2001 presenta con precisione nuove disposizioni in materia di trasporto ferroviario, di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari, significativi limiti di impegno per le numerose leggi del settore, per i passanti ferroviari di Milano e Torino, per le infrastrutture ferroviarie delle aziende concessionarie e gli stati di previsione del Ministero dedicati alle realtà del trasporto ferroviario;
il 2 novembre 2000 il Comitato internazionale per la programmazione economica ha deliberato l'invio formale alle Camere del «Piano generale dei trasporti e della logistica» che specifica con chiarezza sia gli interventi previsti nel settore ferroviario sia gli obiettivi per la sicurezza del trasporto ferroviario;
mercoledì 13 dicembre 2000 i quotidiani nazionali segnalavano - con legittima soddisfazione - le ottime notizie relative alla commessa, ottenuta dal gruppo Ansaldo Breda-Finmeccanica, di treni GTA project per la Danimarca (83 treni per 1000 miliardi di lire);
negli stessi articoli, con evidente preoccupazione, si apprendevano le contestuali notizie concernenti il «piano di ristrutturazione» relativo alle unità produttive del gruppo Ansaldo Breda (mentre non si specificavano notizie ulteriori sul gruppo Firema);
9/6661B/2. Saonara.
visto il disegno di legge n. 6661-B, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2000»;
valutato l'articolo 4 recante «Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso», in particolare i commi dal 4 al 9;
tenuto conto delle osservazioni presenti nel parere della I Commissione - Affari costituzionali in merito all'articolo sopra citato;
considerato l'anomalo inserimento di norme sanzionatorie troppo dettagliate e specifiche in una norma generale di delega al Governo in una legge comunitaria;
tenuto conto peraltro delle esigenze del caso specifico;
ad evitare per il futuro l'inserimento di norme sanzionatorie, applicabili in caso di violazione di regolamenti comunitari, direttamente nella legge comunitaria, ed in particolare in eventuali norme generali di delega.
9/6661B/3. Lembo, Pezzoli.
visto il disegno di legge n. 6661-B, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2000»;
ricordato che la Commissione Europea ha più volte dato prova di ispirarsi al «principio di precauzione»;
considerato che tutte le normative riguardanti la salute degli animali e dell'uomo e la sicurezza dell'ambiente possono essere modificate se motivate da solide valutazioni scientifiche fornite, di volta in volta, dai comitati scientifici operanti in seno alla Commissione Europea stessa;
sottolineato che la direttiva 99/29/CE fissa i limiti di presenza di contaminanti, per lo più naturali, nei mangimi degli animali;
a prevedere sin d'ora una graduale sostituzione di quegli alimenti destinati all'alimentazione animale che non sono più disponibili con fonti proteiche vegetali alternative.
9/6661B/4. Losurdo, Pezzoli, Lembo.
esaminato l'A.C. 6661-B che reca «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000»;
considerato che i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie nel nostro Paese, si discostano spesso in modo sostanziale dalla norma europea, inserendo disposizioni legislative che affrontano problemi nazionali differenti, rendendo quindi la normativa italiana difforme da quella degli altri Stati membri, come nel caso del decreto legislativo n. 194 del 1995;
tenuto conto della necessità di modificare il decreto legislativo n. 194 del 1995 in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, rapportandolo alla normativa comunitaria in vigore in materia;
9/6661-B/5. (Nuova formulazione) Carlesi, Pezzoli, Lembo, Losurdo.
apprezzata la circostanza che la legge comunitaria 2000 contenga norme tese a ristabilire la fiducia del mercato nei confronti delle carni bovine investite dalla crisi determinata dell'epizotia nota come encefalopatia spongiforme bovina;
rimarcando tuttavia come il semplice divieto di utilizzare nell'alimentazione degli animali da allevamento prodotti incompatibili con il comportamento etologico delle predette specie determini una situazione potenzialmente pericolosa, esponendo gli allevatori al rischio di acquistare dall'estero mangimi transgenici come la soia americana, di cui è ignota la pericolosità a lungo termine;
ritenendo più utile stimolare la produzione interna di mangimi naturali
9/6661-B/6. Guido Rossi.
preso atto che nel corso dell'anno 2000 non tutte le misure invocate per liberalizzare il commercio delle riproduzioni di armi storiche e quello delle armi dotate di modeste capacità offensive, vale a dire aventi proiettili eroganti energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule, sono state adottate, ivi incluse quelle contenute al riguardo nella legge comunitaria 1999;
appare comunque opportuno separare la normativa che disciplina il trasporto di questa categoria di armi da quella, giustamente più rigorosa, che regola quello delle armi di maggiore capacità offensiva;
9/6661-B/7. Pittino, C'è.