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1. All'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante la legge comunitaria
1999, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
Sopprimerlo.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: , dopo il comma 3 è inserito il seguente con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: , dopo il comma 3 è inserito il seguente con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
(Modifica all'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526).
«3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule».
(Modifica all'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526).
27. 3. Nan.
a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b) al comma 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) non è richiesta licenza o autorizzazione per il trasporto di armi di cui ai commi 1 e 2, se trasportate scariche e in apposite custodie chiuse.»
27. 2. Fei, Savarese.
a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b) al comma 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) il trasporto delle armi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore o uguale a 7,5 joule, di cui ai commi 1 e 2, non è soggetto a licenza o autorizzazione, purché esse siano trasportate scariche e conservate in custodie chiuse.».
27. 1. Pittino, Guido Giuseppe Rossi.