Allegato A
Seduta n. 831 del 21/12/2000


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(A.C. 6661-B - sezione 11)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 27.
(Modifica all'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526).

1. All'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante la legge comunitaria


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1999, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.
(Modifica all'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526).

Sopprimerlo.
27. 3. Nan.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: , dopo il comma 3 è inserito il seguente con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b)
al comma 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) non è richiesta licenza o autorizzazione per il trasporto di armi di cui ai commi 1 e 2, se trasportate scariche e in apposite custodie chiuse.»
27. 2. Fei, Savarese.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: , dopo il comma 3 è inserito il seguente con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b)
al comma 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) il trasporto delle armi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore o uguale a 7,5 joule, di cui ai commi 1 e 2, non è soggetto a licenza o autorizzazione, purché esse siano trasportate scariche e conservate in custodie chiuse.».
27. 1. Pittino, Guido Giuseppe Rossi.