Allegato A
Seduta n. 831 del 21/12/2000


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(A.C. 6661-B - sezione 4)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari).

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o siano destinati ad uso


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Stato non appartenente all'Unione europea, che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di autorizzazione può riguardare un programma di più prove o esperimenti da effettuare in un determinato periodo di tempo e, in tal caso, deve essere corredata anche di una dichiarazione di impegno ad informare, almeno dieci giorni prima dell'esecuzione, il Ministero della sanità, l'Azienda sanitaria locale ed il servizio fitosanitario territorialmente competente circa la data, il luogo, le modalità e l'indicazione del responsabile della singola prova o esperimento.».
11. 1. Lembo, Pezzoli, Losurdo, Carlesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo le parole: «a copia dell'autorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, indicazione del responsabile della singola prova o esperimento».
11. 2. Lembo, Pezzoli, Losurdo, Carlesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, fatto salvo l'obbligo di comunicare nei tempi prescritti alle competenti autorità locali tutti i dati necessari per l'identificazione delle aree e dei periodi di esecuzione delle prove, nonché delle condizioni di svolgimento delle stesse, non si applicano:
a) agli enti ed organismi di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, iscritti in apposito elenco detenuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con i ministeri della sanità e dell'ambiente, nel quale sono stabilite le condizioni di svolgimento degli esperimenti e delle prove;
b) agli organismi pubblici di ricerca e sperimentazione, iscritti in apposito elenco approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con i ministri della sanità e dell'ambiente, nel quale sono stabilite le condizioni di svolgimento degli esperimenti e delle prove.
11. 3. Lembo, Pezzoli, Losurdo, Carlesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 22, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, le parole: «sia stato nel frattempo autorizzato per gli impieghi sulle derrate alimentari trattate» sono sostituite dalle seguenti: «o per l'impiego in questione, siano stati stabiliti dall'Unione europea limiti massimi di residui».
11. 4. Lembo, Pezzoli, Losurdo, Carlesi.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 22, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) possono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali nel caso di sperimentazioni di cui al comma 1, lettera b), purché previsto dall'autorizzazione alla prova sperimentale, sentita la Commissione di cui all'articolo 20;
b-ter) possono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali nel caso in cui l'assenza di residui sia dimostrata da controlli analitici sulle derrate trattate sperimentalmente, effettuate dalle competenti autorità sanitarie o da laboratori ufficialmente riconosciuti, con spese a carico del titolare dell'autorizzazione alla sperimentazione.»
11. 5. Lembo, Pezzoli, Losurdo, Carlesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) devono essere distrutte biologicamente nel terreno del campo stesso, interrandole dopo eventuale trinciatura, o destinate a scopi diversi da quello alimentare, quali, ad esempio, la fermentazione a scopi energetici o la semina.»
11. 6. Lembo, Pezzoli, Losurdo, Carlesi.