Allegato A
Seduta n. 831 del 21/12/2000


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(A.C. 6661-B - sezione 3)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, sarà informata al principio e criterio direttivo del divieto di utilizzazione nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare di antibiotici ad azione auxinica e di organismi geneticamente modificati (OGM), nonché, per tutti gli animali da allevamento, di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici sarà consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesci.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 10.
(Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali: criteri di delega).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: organismi geneticamente modificati (OGM), aggiungere le seguenti: vietandone altresì l'importazione.
10. 2. Pittino, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevederà altresì opportuni incentivi per incoraggiare la produzione di mangimi ecologici destinati al consumo negli allevamenti.
10. 1. Pittino, Guido Giuseppe Rossi.