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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
GIOVANNI CASTELLANI, Presidente della VII Commissione. Signor Presidente, sostituisco il relatore, onorevole Bracco, che è rimasto in aula fino alle 11 ed è ora impegnato nelle votazioni all'assemblea congressuale dei Democratici di sinistra.
in assenza di un intervento legislativo d'urgenza, gravi effetti a carico di quelle fondazioni liriche (sei su un totale di tredici) che non hanno ancora conseguito la partecipazione finanziaria dei privati: esse avrebbero riacquistato la natura di enti pubblici, a ciò conseguendo la decadenza degli organi amministrativi (costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 134 del 1998), la necessità di riarticolare l'intera contabilità secondo la disciplina pubblicistica, il mutamento della natura del rapporto di lavoro dei dipendenti e così via.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.
CARLO CARLI, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rossetto. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE ROSSETTO. Signor Presidente, Forza Italia è l'unica forza politica presente a questo dibattito, a testimonianza della nostra attenzione per la cultura in generale e per la lirica in particolare. È un'attenzione che spesso il ministro Melandri dimentica, soprattutto quando deve rispondere alle centinaia di interrogazioni che presentiamo su questi argomenti.
Con questo provvedimento il Governo cerca di mettere una «toppa» ad una falla legislativa estremamente grave rappresentata dalla bocciatura della Corte costituzionale nei confronti del decreto legislativo del 1998, con cui il Governo intendeva disciplinare la trasformazione degli enti lirici in fondazioni.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Avverto che la VII Commissione (Cultura) s'intende autorizzata a riferire oralmente.
Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, l'onorevole Castellani, presidente della VII Commissione (cultura).
Il decreto-legge in esame si è reso necessario a seguito dell'emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 503 del 2000 che ha annullato per eccesso di delega il decreto legislativo n. 134 del 1998.
La questione era stata sollevata da alcune regioni con riferimento all'articolo 6 del citato decreto legislativo, nella parte in cui esso, intervenendo sul decreto legislativo n. 367 del 1996, aveva eliminato l'intesa delle regioni nella individuazione dei soggetti, diversi dagli enti lirici, da ritenere di prioritario interesse nazionale. La Corte costituzionale ha però annullato l'intero decreto legislativo ritenendo che il decreto legislativo n. 367 del 1996 abbia compiutamente regolato la materia e pertanto gli enti lirici, in quanto oggetto di un'organica riforma che ne aveva disposto la trasformazione in fondazioni di diritto privato, non potevano essere considerati oggetto della delega di cui agli articoli 11 e 14 della legge n. 59 del 1997.
La sentenza ha annullato gli effetti del decreto legislativo n. 134 del 1998, per cui è stato emanato il decreto-legge in esame per provvedere alla disciplina delle conseguenze di tale sentenza. La pronunzia della Corte ha infatti avuto come conseguenza la reviviscenza della disciplina di cui al testo originario del decreto legislativo n. 367 del 1996. Ciò avrebbe determinato,
Passo ora ad un rapido esame dell'articolato del provvedimento. L'articolo 1 del testo del decreto-legge provvede a confermare la personalità giuridica di diritto privato delle fondazioni, a decorrere dal 23 maggio 1998, e cioè da quando la stessa era stata loro attribuita dal decreto legislativo n. 134 del 1998, e regolando gli effetti consequenziali a tale trasformazione.
L'articolo 2 disciplina gli organi della fondazione, confermando l'attuale composizione ed i meccanismi di adeguamento per consentire l'ingresso ai privati, nonché le conseguenze per i soggetti che non abbiano già conseguito la loro partecipazione. In riferimento a tale ultimo aspetto, la Commissione ha approvato un emendamento volto a differire al 31 luglio 2003 il termine - originariamente previsto dal decreto legislativo n. 134 del 1998 al 31 luglio 1999 - entro il quale gli enti devono conseguire l'apporto finanziario di soggetti privati, facendo comunque salvo quanto già erogato per il triennio 1998-2000.
L'articolo 3 riguarda il personale delle fondazioni, le modalità di approvazione del contratto collettivo nazionale unico di lavoro, la definizione degli organici funzionali, l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La Commissione, in recepimento dei pareri espressi dalle Commissioni affari costituzionali e lavoro, ha soppresso la norma che prevedeva che il contratto collettivo nazionale del personale dipendente delle fondazioni fosse approvato dal ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il ministro del tesoro, e ha introdotto la necessità dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale artistico legato alle fondazioni da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nella considerazione che la recente riforma in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ha esteso tale obbligo anche ai lavoratori parasubordinati.
L'articolo 4 reca le disposizioni finali che regolano le conseguenze dell'ingresso dei privati nei consigli di amministrazione ed il regime delle tessere nominative e dei biglietti gratuiti.
Alla luce delle considerazioni svolte, il decreto-legge in esame, che non fa altro che confermare disposizioni già discusse ed approvate da questa Camera, appare pienamente condivisibile; pertanto, se ne auspica una rapida conversione in legge.
Per quanto riguarda il provvedimento in discussione, l'assordante silenzio di cui il ministro accusa Forza Italia in realtà è il suo e per esso crediamo vi siano ragioni profonde.
Le ragioni della bocciatura sono sicuramente molto gravi ed uno dei motivi per cui esprimiamo una profonda preoccupazione riguarda l'architettura di questo decreto-legge, che basa tutte le sue potenzialità sull'eventuale recupero di denaro da parte di soggetti privati. Di conseguenza, le fondazioni non dovrebbero usufruire soltanto dell'apporto di denaro pubblico, ma anche di quello privato.
Fino a poco tempo fa ciò era tecnicamente impossibile - ed è questo uno dei motivi di tale trasformazione - perché il vantaggio fiscale che derivava dalla sponsorizzazione o dall'investimento nel settore culturale non era tale da giustificare questo sforzo da parte delle imprese private.
Forza Italia ed il Polo per le libertà hanno condotto fin dall'inizio della legislatura questa battaglia per fare in modo che le erogazioni liberali riuscissero a dare un'iniezione di denaro alla cultura; ciò si rende necessario in quanto la spesa pubblica per la cultura non può espandersi all'infinito.
Il ministro Melandri, tuttavia, ha già previsto incentivi fiscali per le sponsorizzazioni dei beni culturali. Lo ha fatto in ritardo rispetto alla norma del 1998 e questo è uno dei motivi per cui la norma è fallita.
Il provvedimento del ministro è stato introdotto con il collegato fiscale alla legge finanziaria, ma esso, nella sua architettura, prevede che il Governo continui ad detenere uno strumento di controllo molto forte sui flussi finanziari che andranno a sostenere la cultura. Infatti, queste norme consentono la deducibilità dall'imponibile IRPEG delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato per la realizzazione di programmi nel settore dei beni culturali e dello spettacolo (quindi, si tratta della fattispecie in oggetto), ma è poi il ministro ad individuare con un decreto i soggetti beneficiari.
A nostro parere, ciò è estremamente grave perché in tal modo si concentra di nuovo interamente nelle mani del ministro il flusso finanziario; inoltre, il soggetto privato che, ad esempio, intende finanziare un'istituzione situata in una località geografica ben definita, non potrà farlo, perché sarà il ministro a decidere dove il flusso finanziario privato dovrà essere impiegato.
La norma contenuta nel collegato fiscale che dovrebbe risolvere il problema del decreto legislativo presenta questa grave falla e per come è strutturata non risolverà il fabbisogno finanziario della cultura italiana in generale ma soprattutto delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Fatte queste precisazioni, non crediamo che il decreto-legge possa risolvere il problema e temiamo il rischio di una seconda bocciatura.


