Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 820 del 5/12/2000
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(Esame degli ordini del giorno - A.C. 7403)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (vedi l'allegato A - A.C. 7403 sezione 4).
Onorevole Conte, il suo ordine del giorno n. 9/7403/2 non è ammissibile, perché riguarda materia del tutto estranea, quella dei monopoli.

ANTONIO LEONE. Era un messaggio, Presidente!

PRESIDENTE. Sì, l'ho ricevuto.
Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno Piccolo n. 9/7403/1?

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Piccolo n. 9/7403/1, compatibilmente con le previsioni delle leggi e degli ordinamenti vigenti in materia.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno Piccolo n. 9/7403/1?

SALVATORE PICCOLO. Signor Presidente, un ordine del giorno della stessa natura fu già discusso quando approvammo la legge di conversione di un decreto-legge che apportava modifiche ai decreti legislativi nn. 546 e 547; in quell'occasione, la Commissione finanze si era espressa in senso positivo per l'accoglimento di un emendamento che andava a recepire questa previsione per i consulenti del lavoro. Non fu però possibile discutere quell'emendamento perché la Presidenza della Camera lo dichiarò estraneo alla materia; fu accolto invece un ordine del giorno in cui questo principio veniva ribadito. Pertanto, mi meraviglio che ora il Governo non voglia accogliere il mio ordine del giorno n. 9/7403/1. Insisto, quindi, perché esso sia votato.

PRESIDENTE. Signor sottosegretario, intende modificare il suo parere?

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. No, signor Presidente, confermo il mio parere.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Se la Presidenza dichiara inammissibile per estraneità di materia l'ordine del giorno presentato dai colleghi Conte, Pepe e Leone, mi chiedo - con tutto il rispetto per l'importanza del problema sollevato - quale attinenza abbia alla proroga del Consiglio di giustizia tributaria un ordine del giorno, quale quello presentato dal collega Piccolo, vertente sulla delicata e controvertibile materia dell'ammissibilità


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di una categoria professionale a tutelare i contribuenti dinanzi agli organi di giustizia amministrativa.
Pertanto, affrontare ora questo tema significherebbe aprire un dibattito delicatissimo, perché si porrebbero tutti quei problemi che sicuramente il Governo ben comprende; credo quindi non sia il caso né di trattare l'argomento in maniera così incidentale ed estemporanea nel corso di una discussione che non lo riguarda affatto, né di affrontarlo con un ordine del giorno che andrebbe ad impegnare il Governo, quando invece sarà semmai facoltà dei gruppi o dei singoli parlamentari promuovere una normativa a questo riguardo (ammesso che ne ricorrano le condizioni e l'opportunità).
Quindi, non per atto ostile verso i colleghi, ma per una costruttiva impostazione dei nostri lavori, pregherei la Presidenza di considerare inammissibile per totale estraneità alla materia anche l'ordine del giorno Piccolo n. 9/7403/1. Qualora ciò non venisse stabilito, mi riprometto di intervenire nuovamente nel merito.

PRESIDENTE. Onorevole Benedetti Valentini, come lei sa, la valutazione dell'ammissibilità degli ordini del giorno è diversa da quella degli emendamenti, sulla base di diverse norme regolamentari. In relazione al decreto-legge al nostro esame, nel testo approvato dal Senato, il terzo comma dell'articolo 1 fa riferimento a questioni diverse dalla pura e semplice proroga, perché parla di questioni di incompatibilità e di ammissibilità dei giudici ordinari e quindi entra nel merito dell'ordinamento giudiziario. Questa è la ragione per la quale l'ordine del giorno Piccolo n. 9/7403/1 è stato dichiarato ammissibile: capisco che sia una decisione discutibile, ma - lo ripeto - in materia di ordini del giorno vi è una valutazione più estensiva rispetto agli emendamenti, alla quale ci siamo sempre attenuti.
Se intende intervenire nel merito, le do la parola.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Con tutto il rispetto per la sua discrezionalità, onorevole Presidente, mi permetto di insistere, sottoponendo all'attenzione sovrana dei colleghi il fatto che nel comma 3 dell'articolo 1, da lei richiamato, si parla di una incompatibilità per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in materia tributaria, mentre nell'ordine del giorno si verterebbe in materia di ammissibilità di una categoria professionale a tutelare i contribuenti in funzione difensiva dinanzi alla giustizia tributaria. Vi è un margine di elasticità e di opinabilità in ogni cosa - per carità - e tanto più merita rispetto l'opinabilità delle decisioni della Presidenza, ma mi sembra che vi sia una certa oggettività in ciò che eccepisco nell'insistere perché si sollevi la Camera dall'onere di un dibattito estemporaneo ed inopportuno su questo argomento.
Come ripeto, qualora la Presidenza non accedesse a questo punto di vista, vorrei pregare direttamente i colleghi, al di là degli schieramenti, di non insistere nella votazione dell'ordine del giorno. Non so cosa ne pensino i colleghi della Commissione.
In base all'ordine del giorno presentato - lo dico per i colleghi che, per ovvie ragioni, non hanno seguito l'intero iter del provvedimento -, si tratterebbe di impegnare il Governo ad assumere quanto prima iniziative idonee - e non si vede perché il Governo debba farsi carico di questo - perché gli iscritti negli albi professionali dei consulenti del lavoro siano abilitati ad assistere i contribuenti dinanzi le commissioni tributarie con riferimento a tutte le materie oggetto delle controversie.
Si tratta di un problema che va disciplinato in maniera molto più organica. Dobbiamo stabilire se per tutelare ricorrenti e contribuenti dinanzi alla giustizia tributaria occorrano o meno un certo tipo di requisiti e se dobbiamo prevedere l'ammissibilità a svolgere queste funzioni di difesa del contribuente per qualsiasi categoria professionale che sia abilitata a svolgere attività di consulenza, di assistenza e di supporto, ma non di natura contenziosa.


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Comprendete bene che si tratta di una materia di eccezionale delicatezza, per la quale sarebbe demagogico dire che quella categoria professionale è teoricamente competente, valida e qualificata, perché ha maturato molta esperienza. Sulla base di questo discorso potremmo stabilire, ad esempio, che un consulente in infortunistica stradale possa essere abilitato a difendere una causa di risarcimento dei danni da sinistro stradale.
Non entro nel merito della questione, ma non mi sembra giusto aprire un contenzioso di questo genere, nel momento in cui ci occupiamo di un problema specifico di cui è stata sottolineata la mera tecnicità, anche in polemica con il collega, che pure ha portato argomenti non disprezzabili per manifestare perplessità su questo argomento, inserendo una declaratoria relativa ad un principio sul quale, al di là degli schieramenti - se mi permettete - le perplessità sono più che robuste.
Non possiamo infatti stabilire un precedente con il quale si estende non tanto la competenza professionale, quanto la legittimazione a svolgere certe funzioni, di cui la competenza professionale è solo uno dei presupposti, improvvisando con scarso senso di responsabilità collettiva.
Pertanto, pur apprezzando la vastità dei temi implicati in questa proposizione e per non obbligare l'Assemblea ad un pronunciamento che potrebbe anche risultare negativo, anche al di là delle intenzioni e della portata del dibattito di questa mattina, nonché per non ledere le aspettative di determinate categorie professionali, vorrei pregare i colleghi, una volta ottenuto il risultato di aver posto il problema, di non insistere per la votazione dell'ordine del giorno. Ove si insistesse, credo sinceramente che, per il modo in cui esso è stato posto, al momento attuale, senza strumentalizzazioni demagogiche da alcuna parte, il mio gruppo non potrebbe orientarsi favorevolmente a tale ordine del giorno.
Gradire anche che il Governo tornasse sull'argomento per dire...

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Ho già detto che non l'ho accolto.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Ha chiesto di ritirarlo? In questo caso, per lo meno sotto questo profilo, siamo in sintonia.

PRESIDENTE. Onorevole Piccolo, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/7403/1?

SALVATORE PICCOLO. Signor Presidente, l'onorevole Benedetti Valentini è entrato nel merito della questione ed ha affermato alcune cose che non corrispondono assolutamente al vero. Devo ricordargli, quindi, che stiamo trattando un problema che è stato ampiamente discusso nelle competenti Commissioni e che fu oggetto di un grande approfondimento nel momento in cui fu introdotto il nuovo processo tributario, con il nuovo rito processuale.
Ricordo che precedentemente all'emanazione dei decreti legislativi del 1992 erano abilitati alla rappresentanza davanti alle commissioni tributarie anche i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro.
Quando fu approvato l'articolo 12 del decreto legislativo n. 546, furono ammesse all'abilitazione professionale le stesse categorie e, oltre agli avvocati ed ai dottori commercialisti, anche i periti commerciali e i ragionieri, mentre furono stranamente esclusi i soli consulenti del lavoro.
I casi sono due: o si sostiene che la solennità del nuovo rito esige una particolare abilitazione professionale che possono avere solo i laureati in legge o i dottori commercialisti, e in tal caso non si comprende perché siano stati ammessi i ragionieri e i periti commerciali, o si ritiene che anche i periti commerciali ed i ragionieri, e quindi i consulenti del lavoro, hanno una capacità professionale specifica per sostenere l'abilitazione all'esercizio della professione davanti alle commissioni tributarie.


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C'è una contraddizione di fatto che deve essere risolta a monte né si può affermare semplicemente che è demagogico sostenere un'equiparazione dei consulenti del lavoro ai periti commerciali ed ai ragionieri perché un ragionamento di questo tipo è assolutamente infondato.
Su tale questione a lungo si sono intrattenute le Commissioni competenti; in particolare, la Commissione finanze unanimemente (con la sola astensione del rappresentante della Lega) ha ritenuto fondata tale questione. Nel 1996, quando il Parlamento convertì in legge il decreto-legge sul contenzioso, non fu approvato un emendamento su questa materia perché il Presidente della Camera lo dichiarò inammissibile, nonostante la Commissione di merito si fosse pronunciata a favore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Becchetti. Ne ha facoltà.

PAOLO BECCHETTI. Signor Presidente, tenuto conto della natura della giurisdizione tributaria, ritengo anch'io che i consulenti del lavoro abbiano adeguata competenza e capacità per sostenere le cause davanti alle commissioni tributarie. Se si giustifica l'esclusione dei notai fra coloro che possono partecipare, per la terzietà tipica della funzione notarile, questo non si giustifica per i consulenti del lavoro che normalmente hanno uffici integrati con competenza sulle questioni tributarie. Mi dichiaro pertanto favorevole alla reintroduzione dei consulenti del lavoro tra i soggetti abilitati.

PRESIDENTE. Onorevole Piccolo, insiste per la votazione?

SALVATORE PICCOLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Piccolo n. 9/7403/1, accettato come raccomandazione dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 316
Votanti 266
Astenuti 50
Maggioranza 134
Hanno votato
sì 60
Hanno votato
no 206).

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