Allegato A
Seduta n. 820 del 5/12/2000


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(A.C. 7431 - sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART 1.
(Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile).

Sopprimere il comma 1.
1. 14. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: e sino all'approvazione fino a: al compimento della con le seguenti: dal giorno 1o luglio 2001, indipendentemente dall'approvazione della.
1. 1. Tassone.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 15. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tabelle A e B, allegate al presente decreto aggiungere le seguenti: , ad esclusione dei comuni e delle località già disciplinati dai piani di assetto idraulico e idrogeologico, o loro stralci, adottati o approvati.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
1. 7. Scajola Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: per i corsi d'acqua fino alla fine della lettera.
1. 29. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ; sono esclusi i comuni e le località già disciplinati da piani di assetto idraulico e idrogeologico o loro stralci, comunque adottati o approvati.
1. 8. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ; sono escluse le aree già disciplinate da piani di assetto idraulico e idrogeologico o loro stralci, comunque adottati o approvati.
1. 24. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 16. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.


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Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 200 anni con le seguenti: 50 anni.
1. 28. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: bacini per i quali siano approvati aggiungere le seguenti: o adottati.
* 1. 9. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: bacini per i quali siano approvati aggiungere le seguenti: o adottati.
* 1. 23. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 2.
1. 17. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sopprimere la cifra: 6.
1. 202.
La Commissione.
(Approvato).

Sopprimere il comma 3.
1. 18. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 4.
* 1. 10. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Sopprimere il comma 4.
* 1. 19. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: decreto legge n. 180 del 1998 aggiungere le seguenti: , ivi compresi gli interventi sui canali irrigui di bonifica e di scolo incidenti sulla sicurezza idraulica dei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali di settembre-ottobre 2000
1. 13. Muzio, Dameri, Massa.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: decreto legge n. 180 del 1998 aggiungere le seguenti: , ivi compresi gli interventi urgenti sui canali irrigui di bonifica e di scolo incidenti sulla sicurezza idraulica dei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali di settembre-ottobre 2000,
1. 35. Ferrari, Domenico Izzo.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: e con le procedure ivi previste, aggiungere le seguenti: nonché per gli interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori colpiti dalle calamità idrogeologiche di ottobre e novembre 2000.
1. 22. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: iscritti aggiungere le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2000-2002.
* 1. 100. Possa.

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: iscritti aggiungere le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2000-2002;
* 1. 200. Delfino Teresio, Tassone.

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:
5-bis. Al fine di accelerare al realizzazione degli interventi di cui al comma 5,


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con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere disposte deroghe alle disposizioni vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il Magistrato per il Po, il Magistrato alle acque di Venezia e i provveditorati alle opere pubbliche possono utilizzare gli enti locali come soggetti attuatori degli interventi sul territorio di competenza.
1. 25. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento.
1. 26. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.
(Approvato).

Sopprimere i commi 6 e 7.
1. 2. Tassone.

Sopprimere il comma 6.
* 1. 3. Tassone.

Sopprimere il comma 6.
* 1. 20. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 6, sopprimere le parole: , sono adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine.
1. 27. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 6, terzo periodo, dopo la parola: iscritto aggiungere le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2000-2002.
* 1. 101. Possa.

Al comma 6, terzo periodo, dopo la parola: iscritto sono aggiunte le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2000-2002.
* 1. 201.
Teresio Delfino, Tassone.

Sopprimere il comma 7.
1. 4. Tassone.

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 21. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
7-bis. I fondi per le somme urgenze previsti dall'ordinanza dell'11 settembre 2000 sono incrementati di una somma pari a lire 30.000 milioni da iscriversi per l'anno 2000 nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
7-ter. Alle somme previste nell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3081 del 12 settembre 2000, al fine di completare il piano di ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, di pulizia fluviale e manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza dei centri abitati a rischio molto elevato, è aggiunta la somma di lire 970 milioni. Il dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 100.000 milioni, a decorrere dal 2001 fino al 2015. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3


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maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile.
1. 11. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Alle somme previste nell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3081 del 12 settembre 2000, al fine di completare il piano di ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, di polizia fluviale e manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza dei centri abitati a rischio molto elevato, va aggiunta la somma di lire 970.000 milioni. Il dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 100.000 milioni a decorrere dall'anno 2001 fino al 2015. Al relativo onere si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni nella legge 3 luglio 1991 n. 195, così come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del fondo della protezione civile.
1. 5. Tassone.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I fondi per somme urgenze previsti dall'ordinanza dell'11 settembre 2000 sono incrementati di una somma pari a 30.000 milioni da iscriversi per l'anno 2000 nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
1. 6. Tassone.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le parole: terreni golenali.
1. 12. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

ART. 1-bis.
(Procedura per l'adozione dei progetti di piano stralcio).

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2001 con le seguenti: 30 giugno 2001.
1-bis. 4. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2001 con le seguenti: 30 settembre 2001.
1-bis. 5. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 3, dopo la parola: comuni aggiungere le seguenti: e i consorzi di bonifica e di irrigazione.
1-bis. 9. Ferrari, Domenico Izzo.

Al comma 3, dopo le parole: comuni interessati aggiungere le seguenti: e i consorzi di bonifica e d'irrigazione.
1-bis. 2. Muzio, Dameri, Massa.


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Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le con le seguenti: alla scala provinciale e comunale dei contenuti del piano e alle necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.
1-bis. 7. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, dopo le parole: comitato istituzionale, aggiungere le seguenti: corredate da planimetrie ad idonea scala,
1-bis. 8. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, sostituire le parole: costituiscono variante agli strumenti urbanistici con le seguenti: dovranno essere recepite dai comuni interessati con specifico adeguamento degli strumenti urbanistici, fatte comunque salve particolari disposizioni su obblighi e tempi di adeguamento contenuti nei piani di assetto idrogeologico adottati.
1-bis. 1. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 5, sostituire le parole: costituiscono variante agli strumenti urbanistici con le seguenti: devono essere recepite dai comuni interessati con apposito adeguamento dei propri strumenti urbanistici
1-bis. 3. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

ART. 2.
(Attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio).

Sopprimerlo.
2. 5. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 1.
2. 6. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: sessanta giorni.
* 2. 2. Massa, Muzio, Dameri.

Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: sessanta giorni.
* 2. 25. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 2.
2. 7. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
2. 8. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
2. 9. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
2. 10. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
2. 11. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: con particolare riferimento aggiungere le seguenti: alla presenza di alberi ed arbusti e.
2. 26. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.


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Al comma 2, sopprimere la lettera e).
2. 12. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).
2. 13. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2 sopprimere la lettera h).
2. 14. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 3.
2. 15. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 3, sopprimere le parole: soprattutto a beneficio dei territori di pianura.
2. 27. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 4.
2. 16. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: con la collaborazione aggiungere le seguenti: del Magistrato del Po, del Magistrato alle acque di Venezia.
2. 32. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Corpo forestale dello Stato, aggiungere le seguenti: del Registro italiano dighe,
2. 22. Governo.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
2. 17. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 5.
2. 18. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 6.
2. 19. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 6, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
* 2. 3. Massa, Muzio, Dameri.

Al comma 6, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
* 2. 28. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 7.
2. 20. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data della pubblicazione della dichiarazione dello stato di emergenza.
2. 29. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di cui al primo comma è ridotto a sessanta giorni.
* 2. 4. Massa, Muzio, Dameri.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di cui al primo comma è ridotto a sessanta giorni.
* 2. 33. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.


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Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni, d'intesa con le province, le comunità montane ed i singoli comuni predispongono appositi progetti, da sottoporre all'approvazione dell'autorità di bacino competente, per asportare dagli alvei il legname sradicato, rendendone possibile il prelievo da parte della popolazione interessata.
2. 30. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Gli enti locali sono delegati a predisporre progetti di risagomatura, pulitura e svasamento dei corsi d'acqua da sottoporre all'approvazione dell'autorità di bacino competente e ad eseguire direttamente i lavori. Gli enti locali stessi sono autorizzati ad utilizzare gratuitamente il materiale prelevato per eseguire opere di interesse pubblico.
2. 24. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 8.
2. 21. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le autorità di bacino predispongono piani di intervento finalizzati alla rimozione di inerti che costituiscano rischio in caso di alluvione, con i seguenti criteri:
a) suddividere i corsi d'acqua a rischio in lotti;
b) assegnare con regolare gara d'appalto i predetti lotti a ditte in grado e con il vincolo di garantire la messa in sicurezza dell'intero lotto, con la facoltà di disporre del materiale scavato;
c) assegnare i predetti lotti senza costi per la pubblica amministrazione e senza canoni di concessione;
d) fissare i vincoli generali e temporali da imporre per l'esecuzione dei lavori e la procedura concorsuale per l'assegnazione dei predetti lotti.
2. 1. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. I comuni, previa autorizzazione dell'autorità di bacino competente, predispongono piani di intervento finalizzati alla rimozione degli inerti che potrebbero costituire rischio in caso di alluvione, anche prevedendo l'affidamento dei lavori in concessione e la compensazione dell'onere per l'esecuzione dei lavori, spese generali ed IVA compresi, con il valore del materiale estratto riutilizzabile da valutarsi sulla base dei canoni demaniali determinati dall'autorità competente alla gestione del demanio idrico.
2. 23. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Per la realizzazione di interventi rientranti nella previsione dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 3090 del 18 ottobre 2000 e concernenti le opere pubbliche di interesse regionale e locale ubicate nei territori delle regioni danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, le regioni e gli enti locali interessati sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.


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2. Gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per il ripristino, mediante interventi rientranti nella previsione dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 3090 del 18 ottobre 2000, di fabbricati danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 sono parimenti autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, qualora il Ministero dei lavori pubblici non attivasse l'utilizzo dei fondi necessari, ai sensi dell'articolo 3, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. Per consentire il ripristino, mediante interventi rientranti nella previsione dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 3090 del 18 ottobre 2000 dei danni riportati dalle strutture ubicate nei territori delle regioni di cui al comma 1 del presente articolo, di proprietà di enti pubblici economici e non economici, nonché per i danni riportati da società a capitale pubblico o misto, nonché da imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali, i soggetti interessati hanno facoltà di contrarre mutui decennali, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, che provvede al pagamento direttamente in favore degli istituti di credito e bancari interessati.
4. Le economie derivanti dai ribassi d'asta potranno essere utilizzate per ulteriori interventi di prevenzione e di miglioramento funzionale, qualsiasi sia la fase di finanziamento prevista, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del mutuo contratto di cui ai precedenti commi.
5. Sono sospesi fino al 31 dicembre 2001 tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale.
6. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori delle regioni di cui al precedente comma 1, o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono andate distrutte o danneggiate, viene riconosciuta fino al 30 giugno 2001 la defiscalizzazione delle utenze relative all'erogazione di gas, energia elettrica, acqua potabile.
7. Per gli enti locali dei territori delle regioni di cui al precedente comma 1 è sospesa l'applicazione dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per gli anni 2000 e 2001. Detti enti locali saranno compensati dal minor gettito derivante dalle mancate entrate fiscali con trasferimenti statali a valere sui fondi perequativi.
2. 01. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ripristino delle infrastrutture pubbliche nelle zone delle regioni danneggiate dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e di novembre 2000).

1. Per la realizzazione degli interventi rientranti nelle previsioni dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000, come modificata dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000, e concernenti le opere pubbliche di interesse regionale e locale ubicate nei territori delle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di ottobre e di novembre 2000, le regioni e gli enti locali interessati sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.
2. Gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per il ripristino dei fabbricati danneggiati, mediante interventi rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico


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dello Stato, qualora il Ministro dei lavori pubblici non attivasse l'utilizzo dei fondi necessari, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. Per consentire il ripristino, mediante interventi rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, dei danni riportati dalle strutture di proprietà di Enti pubblici economici e non economici, nonché per i danni riportati da società a capitale pubblico o misto, nonché da imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali, i soggetti interessati possono contrarre mutui decennali, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato che provvede al pagamento direttamente in favore degli istituti di credito e bancari interessati.
4. Le economie derivanti dai ribassi d'asta potranno essere utilizzate per ulteriori interventi di prevenzione e di miglioramento funzionale, qualsiasi sia la fase di finanziamento prevista, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del mutuo contratto di cui ai precedenti commi.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 200 miliardi per l'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dai mutui che i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzati a contrarre, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi successivamente alla predisposizione dei piani di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000, come modificata dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 200 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede per gli anni 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 03. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Per la realizzazione di interventi rientranti nella previsione dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 3090 del 18 ottobre 2000 e concernenti le opere pubbliche di interesse regionale e locale ubicate nei territori delle regioni danneggiate, in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2000, le regioni e gli enti locali interessati sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.
2. Gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per il ripristino, mediante interventi rientranti nella previsione dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 3090 del 18 ottobre 2000, di fabbricati danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2000 sono parimenti autorizzati a contrarre mutui ventennali con la cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, qualora il Ministero dei lavori pubblici non attivasse l'utilizzo dei fondi necessari, ai sensi dell'articolo 3, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. Per consentire il ripristino, mediante interventi rientranti nella previsione dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 3090 del 18 ottobre 2000, dei danni riportati dalle strutture ubicate nei territori delle regioni di cui al comma 1 del presente articolo, di proprietà di enti pubblici economici e non economici, nonché


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riportati da società a capitale pubblico o misto, nonché da imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali, i soggetti interessati hanno facoltà di contrarre mutui decennali, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, che provvede al pagamento direttamente in favore degli istituti di credito e bancari interessati.
4. Le economie derivanti dai ribassi d'asta potranno essere utilizzate per ulteriori interventi di prevenzione e di miglioramento funzionale, qualsiasi sia la fase di finanziamento prevista, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del mutuo contratto di cui ai precedenti commi.
2. 02. Muzio, Dameri, Massa.

ART. 3-bis.

Al comma 1, aggiungere alla fine il seguente periodo: Dall'organizzazione e dal funzionamento del comitato di cui al precedente periodo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
* * 3-bis. 1. Possa.

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Dall'organizzazione e dal funzionamento del comitato di cui al precedente periodo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
** 3-bis. 2.
Teresio Delfino, Tassone.

ART. 3-ter.
(Compatibilità della ricostruzione).

Sopprimerlo.
3-ter. 3. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 1
3-ter. 4. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 2
3-ter. 5. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, premettere le parole: Fino all'adeguamento agli strumenti della pianificazione di bacino degli strumenti urbanistici dei comuni interessati,
3-ter. 6. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, dopo le parole: verifica di compatibilità aggiungere le seguenti: , in assenza dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, adottati o approvati,
3-ter. 1. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. L'esame e l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici che si rendessero necessari per consentire gli interventi di ricostruzione, potrà avvenire anche a mezzo di conferenza dei servizi.
3-ter. 2. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

ART. 4.
(Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione


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del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.
2. Per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite di cui al comma precedente si applicano le norme contenute nel decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito in legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.
4. 1. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e della regione autonoma Valle d'Aosta danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre, ottobre e novembre 2000).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e della regione autonoma Valle d'Aosta interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre, ottobre e novembre 2000.
2. Ai soggetti che alla data delle calamità risultavano proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali ubicati nei comuni delle regioni interessate dagli eventi alluvionali del settembre, ottobre e novembre 2000 che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino ovvero di messa in sicurezza per effetto dei predetti eventi alluvionali, è assegnato:
a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta, non ripristinabile ovvero non salvaguardabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle regioni ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni;
b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo un contributo fino al 75 per cento della spesa calcolata come alla lettera precedente. I relitti delle unità immobiliari non ricostruite nel medesimo sito, sono demoliti a cura del comune e l'area di risulta è acquisita al patrimonio comunale.

3. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali danneggiati dagli eventi alluvionali, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione dei danni per le abitazioni principali e fino al 50 per cento per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non può superare i limiti di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità sostanziale o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.
5. Ai soggetti che hanno subìto, nelle regioni di cui al comma 1, in conseguenza degli eventi alluvionali, la distruzione, la perdita o il danneggiamento di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà, è assegnato un contributo a fondo perduto


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commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di 60 milioni per ciascun nucleo familiare.
6. Le regioni emanano le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi e provvedono alla concessione dei contributi sulla base degli accertamenti effettuati dai comuni interessati, trasferendo agli stessi le relative somme.
7. Alle imprese industriali, agroindustriali, agricole, artigianali, commerciali, dei servizi, della cooperazione, ai soggetti che esercitano le professioni liberali, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e alle organizzazioni di volontariato e in genere a tutti soggetti pubblici o privati che operano nel terzo settore, che hanno subìto, in conseguenza delle calamità verificatesi nei mesi di settembre, ottobre e novembre del 2000, danni a beni immobili, mobili o mobili registrati, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento dell'entità dei danni subìti, che non concorre alla formazione del reddito d'impresa al fine della assoggettabilità alle imposte previste.
8. Ai beneficiari di cui al comma 7 possono essere concessi altresì finanziamenti agevolati fino alla concorrenza del 100 per cento del valore dei danni subìti, dedotta la quota in conto capitale percepita, fermo restando a carico del beneficiario un tasso di interesse non superiore all'1,5 per cento. Il finanziamento agevolato è esente da qualsiasi ritenuta fiscale prevista.
9. Le provvidenze di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del settembre, ottobre e novembre 2000, ivi si trovavano ad operare per motivi connessi alla loro attività.
10. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità sostanziale o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge. Rimangono comunque invariate le provvidenze per i beni mobili, mobili registrati e scorte.
11. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione dei benefici in conto capitale e in conto interessi, di cui ai precedenti commi 7, 8, 9 e 10, per la cui gestione si avvalgono delle province, degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
12. Alle regioni interessate sono attribuite risorse finanziarie per la concessione delle provvidenze di cui ai commi 7 e 8, nonché per incrementare i fondi rischi degli organismi di garanzia mutualistica fidi per l'attivazione di forme di garanzia integrativa, per finanziamenti a breve e medio termine.
13. All'onere complessivo per gli interventi di cui al presente articolo, valutato in lire 3.500 miliardi, per l'anno 2000, si fa fronte mediante incremento delle imposte erariali su giochi e scommesse in modo da garantire il relativo gettito. Il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce l'entità delle variazioni di imposte.
14. Il Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, sentita la Conferenza unificata, dispone con decreto il riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 13.
15. Le provvidenze, concesse con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile per le calamità di cui al comma 1, costituiscono anticipazione dei benefici di cui alla presente legge. In ogni caso, le somme percepite a titolo risarcitorio dai beneficiari vengono detratte dai contributi erogati ai sensi della presente legge.
16. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi della citata legge n. 35 del 1995, con oneri a totale carico delle risorse stanziate con la presente legge.
17. Per gli altri eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Campania, Umbria, Toscana, Lazio e Abruzzo, nel corso degli anni 1999 e 2000, precedenti l'evento alluvionale


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dei giorni 13-16 ottobre, è previsto uno stanziamento aggiuntivo di lire 750 miliardi per far fronte alle esigenze di ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati. Le procedure di ristoro conseguenti saranno determinate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile.
4. 2. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: proporzionale con la seguente: pari.
* 4. 3. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: proporzionale con la seguente: pari.
* 4. 15. Muzio, Dameri, Massa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: proporzionale con la seguente: pari.
* 4. 27. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: proporzionale con la seguente: pari.
* 4. 28. De Cesaris.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: sono demoliti a cura del proprietario aggiungere le seguenti: , a cura del quale avvengono anche le operazioni di sgombero delle macerie,
4. 29. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.
* 4. 22. Muzio, Dameri, Massa.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.
* 4. 30. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.
* 4. 31. De Cesaris

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 90 per cento.
4. 32. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le provvidenze di cui al comma 2 vengono concesse anche nel caso di unità immobiliari ad abitazione principale di parenti entro il secondo grado.
4. 4. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Al comma 3, sostituire le parole: fino al 75 per cento con le seguenti: pari al 75 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: fino al 50 cento con le seguenti: pari al 50 per cento.
4. 37. De Cesaris.

Al comma 3, sostituire le parole: fino al 75 per cento con le seguenti: pari al 75 per cento.
* 4. 5. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.


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Al comma 3, sostituire le parole: fino al 75 per cento con le seguenti: pari al 75 per cento.
* 4. 21. Muzio, Dameri, Massa.

Al comma 3, sostituire le parole: fino al 75 per cento con le seguenti: pari al 75 per cento.
* 4. 33. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 3, sostituire le parole: fino al 75 per cento con le seguenti: pari al 75 per cento.
* 4. 34. De Cesaris.

Al comma 3, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 100 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.
4. 35. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 3, sostituire le parole: fino al 50 per cento con le seguenti: pari al 50 per cento.
4. 36. De Cesaris

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Alle imprese industriali, artigianali, agro-industriali, agricole, commerciali e di servizi che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, danni a beni immobili o mobili di loro proprietà o comunque in loro possesso, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto sino a lire 60.000.000; l'eventuale danno eccedente è invece coperto da un ulteriore contributo a fondo perduto fino al 10 per cento del valore, nel limite massimo di lire 350.000.000 per ciascun insediamento produttivo.
4. 6. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Al comma 4, dopo la parola: CONI, aggiungere le seguenti: ai proprietari di immobili dati in locazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra.
* 4. 7. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 4, dopo la parola: CONI, aggiungere le seguenti: ai proprietari di immobili dati in locazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra.
* 4. 38. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.
** 4. 8. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 4, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.
** 4. 23. Muzio, Dameri, Massa.

Al comma 4, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.
** 4. 39. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.
** 4. 40. De Cesaris.

Al comma 4, sostituire le parole: 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni


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per ciascuna impresa con le seguenti: 60 per cento del valore dei danni subiti.
4. 41. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4 sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.
4. 9. Stradella, Rosso.

Al comma 4 sostituire le parole: lire 300 milioni per ciascuna impresa con le seguenti: lire 350 milioni per ciascun insediamento produttivo.
4. 42. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4 sostituire le parole: lire 300 milioni con le seguenti: lire 2 miliardi.
4. 10. Stradella, Rosso.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le aziende che assicurino il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti agli eventi alluvionali, il contributo di cui al presente comma è elevato al 60 per cento del valore dei danni subiti nel limite massimo complessivo di lire 500 milioni per ciascuna impresa.
4. 43. De Cesaris

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai comuni proprietari di strutture, edifici e siti di interesse culturale, storico-artistico, architettonico ed archeologico che abbiano subìto per effetto delle calamità di cui al comma 1, danni gravi, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 500 milioni per ciascun comune.
4. 11. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Al comma 5, sostituire il primo periodo, con il seguente:
Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresì, contributi agli interessi su finanziamenti pari al 75 per cento del valore del danno complessivamente subìto, dedotta la quota di contributo a fondo perduto di cui al comma 4, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere pari all'1,5 per cento della rata di ammortamento.
4. 44. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 40 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma:
al primo periodo, sostituire le parole:
non inferiore all'1,5 per cento con le seguenti: pari all'1 per cento.
aggiungere, in fine, il seguente periodo: La durata del finanziamento non può eccedere i quindici anni comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni e di un periodo massimo di rimborso di dodici anni.
4. 45. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 50 per cento.
* 4. 12. Stradella, Rosso.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 50 per cento.
* 4. 46. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.


Pag. 46

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore con le seguenti: non superiore.
** 4. 13. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore con le seguenti: non superiore.
** 4. 24. Muzio, Dameri.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore con le seguenti: non superiore.
** 4. 48. Parolo, Formenti, Dussin Guido, Terzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore con la seguente: pari.
4. 47. De Cesaris.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.
* 4. 14. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.
* 4. 25. Muzio, Dameri.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.
* 4. 49. De Cesaris.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.
* 4. 50. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: lire 500 milioni con le seguenti: lire 1.500 milioni.
4. 51. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 25 per cento del valore dei danni subìti, fermo restando a carico del beneficiario un onere non inferiore all'1,5 per cento della rata di ammortamento.
4. 15. Stradella, Rosso.

Al comma 5-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le aziende che assicurino il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti agli eventi alluvionali il contributo di cui al presente comma è elevato al 90 per cento del valore dei danni subiti nel limite massimo di complessive lire 700 milioni per ciascuna impresa.
4. 52. De Cesaris.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subìto la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, è assegnato un contributo forfettario a fondo perduto pari a lire 5 milioni per ciascun vano alluvionato e pari a lire 150.000 per ogni metro quadro di locali adibiti a garage o cantina. Per i beni mobili registrati è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subìti accertati con le modalità di cui al comma 9. Il limite massimo complessivo è di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.
4. 53. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.


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Al comma 6, sostituire le parole da: Ai soggetti che fino a: di cui al comma 9 con le seguenti: Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, è assegnato un contributo forfettario a fondo perduto pari a lire 5 milioni per ciascun vano alluvionato e pari a lire 100.000 per ogni metro quadro di locali adibiti a garage o cantina accertato con le modalità di cui al comma 9, salvo maggiore indennizzo derivante da adeguata documentazione.
4. 16. Rosso, Stradella, Armosino, Colombini.

Al comma 6, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.
* 4. 17. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 6, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.
* 4. 26. Muzio, Dameri.

Al comma 6, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.
* 4. 54. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 6, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.
* 4. 55. De Cesaris.

ART. 4-bis.
(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del 6 novembre 2000).

Al comma 1, sostituire le parole da: del mese di ottobre 2000 fino a: Veneto con le seguenti: dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: da: delle regioni fino alla fine della rubrica con le seguenti: danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre, del novembre e del dicembre 2000.
4-bis. 32. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, sostituire le parole da: del mese di ottobre 2000 fino a: Veneto con le seguenti: dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: da: delle regioni fino alla fine della rubrica con le seguenti: danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e novembre 2000.
* 4-bis. 30. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.
(Approvato).

Al comma 1, sostituire le parole da: del mese di ottobre 2000 fino a Veneto con le seguenti: dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Conseguentemente nella rubrica le parole da: delle regioni fino a Veneto e la parola: 6 sono soppresse.
* 4-bis. 100.
La Commissione.
(Approvato)


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Al comma 1, sostituire le parole: del mese di ottobre 2000 e del 6 novembre con le seguenti: dei mesi di giugno, ottobre e novembre.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: dell'ottobre e del 6 novembre con le seguenti: del giugno, dell'ottobre e del novembre.
4-bis. 31. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, sostituire le parole: del mese di ottobre 2000 e del 6 novembre con le seguenti: dei mesi di ottobre e di novembre.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: e Veneto con le seguenti: , Veneto, Toscana e Trentino-Alto Adige.
4-bis. 1. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 1, sostituire le parole: del mese di ottobre 2000 e del 6 novembre con le seguenti: dei mesi di ottobre e di novembre.
4-bis. 2. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Al comma 1 sostituire le parole: e 9-bis con le seguenti: , 9-bis e 10-bis.
* 4-bis. 101. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: e 9-bis con le seguenti: , 9-bis e 10-bis.
* 4-bis. 33. Caveri, Brugger, Detomas, Zeller, Widmann.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: e 9-bis con le seguenti: , 9-bis e 10-bis.
* 4-bis. 34. Massa, Muzio, Dameri.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: e 9-bis con le seguenti: , 9-bis e 10-bis.
* 4-bis. 35. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: e Veneto con le seguenti: , Veneto e Toscana.
4-bis. 3. Tortoli, Stradella.

Al comma 3, primo periodo, premettere le parole: Per gli effetti prodotti sull'attività dell'impresa.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per trenta giorni.
4-bis. 37. Caveri, Brugger, Detomas, Widmann, Zeller.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni.
* 4-bis. 4. Stradella, Rosso.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni.
* 4-bis. 36. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.


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Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.
** 4-bis. 5. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.
** 4-bis. 38. Massa, Muzio, Dameri.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.
** 4-bis. 39. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 4-bis. 6. Stradella, Rosso.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 4-bis. 40. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni colpiti dalle calamità idrogeologiche di cui al comma 1, ivi si trovavano ad operare per motivi connessi alla loro attività.
4-bis. 41. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: danneggiati con la seguente: colpiti.
4-bis. 7. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: in Piemonte con le seguenti: nelle zone di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994.
4-bis. 42. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: fino al 60 per cento con le seguenti: pari al 60 per cento.
* 4-bis. 8. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: fino al 60 per cento con le seguenti: pari al 60 per cento.
* 4-bis. 44. Massa, Muzio, Dameri.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: fino al 60 per cento con le seguenti: pari al 60 per cento.
* 4-bis. 43. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.
4-bis. 45. De Cesaris

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: fino al 60 per cento con le seguenti: pari al 60 per cento.
4-bis. 46. De Cesaris


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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle imprese artigiane ed a tutte le altre imprese fino a venti dipendenti totalmente danneggiate dalle calamità idrogeologiche di cui al comma 1 è concesso, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4, un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento del valore dei danni subiti. I contributi di cui al presente comma non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilità alle imposte previste.
4-bis. 47. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: , già danneggiati con le seguenti: ed ai proprietari di immobili dati in locazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra, già colpiti.
4-bis. 9. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in Piemonte con le seguenti: nelle zone di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994.
4-bis. 48. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entità dei danni subiti. Le imprese beneficiarie con le seguenti: e beneficiari.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4 aggiungere le seguenti: e nel limite dell'ammontare delle stesse.
4-bis. 10. Stradella.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.
* 4-bis. 11. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.
* 4-bis. 49. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.
* 4-bis. 50. Massa, Muzio, Dameri.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.
* 4-bis. 51. De Cesaris.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle imprese agricole di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 21 gennaio 1995, n. 22, e le procedure e le modalità previste dall'articolo 4 della legge 16 febbraio 1995, n. 35. A tal fine è disposto l'aumento delle dotazioni a favore della legge 14 febbraio 1992, n. 185, fondo di solidarietà nazionale, di lire 200 miliardi per l'anno 2001 e 2002, a valere sul capitolo 8130, tabella F.
4-bis. 52. Massa, Muzio, Dameri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nei confronti dei comuni danneggiati dalle calamità di cui al comma 1, sono sospesi a decorrere dal 13 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2001 i pagamenti delle rate dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.
4-bis. 55. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.


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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le rate residue alla data del 13 ottobre 2000 dei mutui contratti dalle amministrazioni pubbliche con la Cassa depositi e prestiti e con il credito sportivo, gravanti su opere e infrastrutture nuovamente danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000, sono a carico delle disponibilità finanziarie destinate all'attuazione dei programmi di ripristino per la parte dei danni non ripianate con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici.
4-bis. 59. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A valere sulle risorse destinate alla ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni di cui al presente articolo, i lavori di ripristino delle opere pubbliche e di riassetto dei territori danneggiati sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
4-bis. 54. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Alle aziende colpite che hanno subito la perdita o il danneggiamento della documentazione contabile e che lo denuncino entro il 31 dicembre 2000 vengono concessi centoventi giorni per la ricostruzione della contabilità.
4-bis. 12. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Per gli interventi urgenti di ripristino e ricostruzione a favore delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge 14 febbraio 1992, n.185 con le integrazioni e le modifiche di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito nella legge 21 gennaio 1995, n. 22, al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito nella legge 16 febbraio 1995, n. 35; al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito nella legge 27 ottobre 1995, n. 438.
4-bis. 57. Massa, Muzio, Dameri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per la realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ripristino e di adeguamento degli edifici demaniali e di quelli destinati a pubblici uffici dello Stato, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 47 miliardi.
4-bis. 58. Governo.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, le parole: «è differito al 30 giugno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «è differito al 30 giugno 2001».
5-ter. Al decreto del Ministero delle finanze 20 dicembre 1999, recante proroga dei termini per la presentazione delle domande per l'erogazione del contributo compensativo dell'IVA pagata per rivalsa dai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre del 1994, le parole: «le domande sono presentate, ovvero spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 30 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «le domande sono presentate, ovvero spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre 2001».
4-bis. 56. Massa, Muzio, Dameri.


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Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000. A decorrere dall'anno 2001 i fabbisogni di spesa per gli interventi a carico o con il contributo dello Stato, connessi al ripristino dei territori e delle infrastrutture delle regioni danneggiate dalle alluvioni di cui al comma 1 sono finanziati mediante stanziamenti da inserire nella legge finanziaria.
4-bis. 60. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000, come modificata dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000, sono applicate dalle amministrazioni statali, regionali o locali fino al completamento dei programmi di ripristino nei territori danneggiati dalle alluvioni di cui al presente articolo, ancorché finanziati con successivi provvedimenti di spesa. Al fine del completamento dei predetti programmi di ripristino, possono essere emanate ulteriori ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4-bis. 61. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Alla rubrica, sostituire le parole: e Veneto con le seguenti: , Veneto, Toscana e Trentino-Alto Adige.
4-bis. 13. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Alla rubrica, sostituire le parole: e Veneto con le seguenti: , Veneto e Toscana.
4-bis. 14. Tortoli, Stradella.

Alla rubrica, sostituire le parole: 6 novembre con la seguente: novembre.
4-bis. 15. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

ART. 4-ter.
(Studio preliminare agli interventi sul collegamento ferroviario Aosta-Chivasso)

Al comma 1, dopo le parole: d'intesa con le Ferrovie dello Stato SpA, aggiungere le seguenti: e d'intesa con le regioni interessate.
* 4-ter. 1. Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 1, dopo le parole: d'intesa con le Ferrovie dello Stato SpA, aggiungere le seguenti: e d'intesa con le regioni interessate.
* 4-ter. 2. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esito e le successive determinazioni verranno sottoposte ad apposita conferenza dei servizi con i medesimi soggetti di cui al comma 1, su iniziativa del Ministero dei trasporti e della navigazione.
4-ter. 3. Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 1, aggiungere alla fine il seguente periodo: Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di questa disposizione si fa fronte con gli ordinari stanziamenti del bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione.
4-ter. 5. Possa.


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Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Interventi urgenti e di ripristino in agricoltura).

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle infrastrutture, delle opere di irrigazione e delle opere di bonifica, danneggiate dagli eventi alluvionali del 13-16 ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge n. 185 del 1992, con le integrazioni e le modifiche di cui al presente articolo.
2. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrato di lire 100 miliardi per l'anno 2000.
3. Il relativo riparto è disposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
4. Le aliquote contributive per l'attuazione delle misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.
5. Gli importi delle misure di cui al comma 4 sono determinati nel modo seguente:
a) fino a lire 1.500.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b)
fino a lire 12.000.000 per ettaro per le colture ortofloricole e vivaistiche che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

c)
fino a lire 25.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

d)
fino a lire 250.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e delle opere di bonifica.

6. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle infrastrutture, delle opere di irrigazione e delle opere di bonifica, danneggiate dagli eventi alluvionali del 13-16 ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge 14 febbraio 1992, n. 185, con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente articolo. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 350 miliardi per l'anno 2001.
7. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, per gli interventi nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, a favore delle aziende agricole situate nei predetti territori non si applica il calcolo della percentuale del 35 per cento.
8. Per gli interventi di ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 2000, le aliquote contributive e i parametri previsti dalla normativa vigente sono elevati al 90 per cento. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 250 milioni.
9. Agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti, le cui aziende sono state danneggiate dall'evento alluvionale, è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancata coltivabilità dei terreni resi temporaneamente non produttivi a causa dell'evento


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alluvionale stesso, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.
10. I terreni agricoli nei quali, a causa degli eventi alluvionali, il costo di ripristino della coltivabilità superi il valore tabellare medio di esproprio stabilito ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, saranno considerati non ripristinabili e indennizzati alla proprietà sulla base del valore medio indicato nella predetta tabella.
4-ter. 01. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Dopo l'articolo 4-ter aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Interventi urgenti e di ripristino in agricoltura).

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, danneggiate dalle calamità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16, 18 e 27 ottobre 2000, individuate ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere pubbliche di bonifica e delle opere di irrigazione, danneggiate dalle stesse calamità, si applicano le disposizioni e le procedure della legge 14 febbraio 1992, n. 185, con le integrazioni e le modifiche di cui ai decreti legge 24 novembre 1994, convertito nella legge 21 gennaio 1995, n. 22; 19 dicembre 1994, convertito nella legge 16 febbraio 1995, n. 35; 28 agosto 1995, n. 364 convertito nella legge 27 ottobre 1995, n. 438 nonché al presente articolo.
2. Per gli interventi di cui al precedente comma è destinata la spesa di 100 miliardi per l'anno 2000 a valere sulle disponibilità di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura disciplinato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
3. Per l'anno 2001, per gli interventi di cui al primo comma la dotazione ordinaria del Fondo di Solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 è integrato di lire 350 milardi.
4-ter. 05. Ferrari, Domenico Izzo.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

1. All'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono aggiunti i seguenti commi:
3-bis. Per le sole aziende agricole ricadenti nelle zone già interessate dall'alluvione del 6 novembre 1994 ed individuate ora con specifico provvedimento della giunta regionale, la perdita dei prodotti in campo non più raccoglibili, a causa del fango depositatosi sulle colture, e delle derrate in magazzino pronte per la vendita ma sommerse dalle acque e deprezzate commercialmente è compensata con contributi in conto capitale rapportati alla produzione lorda vendibile persa fino a:
a) lire 3.600.000 ad ettaro per il riso;
b) lire 2.600.000 ad ettaro per il mais;
c) lire 2.100.000 ad ettaro per il frumento.
3-quater. Per le altre colture, qui non previste, il valore del contributo dovrà essere determinato con provvedimento della giunta regionale e comunicato al competente Ministero per le politiche agricole e forestali«.
4-ter. 02. Rosso, Stradella, Armosino, Colombini.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Per l'anno 2001 il valore del 35 per cento disposto dall'articolo 3, comma 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è azzerato.


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5-ter. All'articolo 10, comma 5, della legge 21 gennaio 1995, n.22, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) fino al lire 3.600.000 per ettaro per le coltivazioni di riso; fino a lire 2.600.000 per ettaro per le coltivazioni di mais; fino a lire 2.000.000 per le coltivazioni di soia; fino a lire 1.200.000 per ettaro per tutti gli altri terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

5-quater. Dopo l'articolo 4 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunto il seguente:
4-bis. 1. Il meccanismo per la concessione dell'indennità compensativa di cui al precedente comma avviene per l'anno 2001 secondo i seguenti parametri:
a) grano 1.050.000/Ha/anno;
b) mais 1.300.000/Ha/anno;
c) soia 1.400.000/Ha/anno;
d) riso 2.800.000/Ha/anno;
e) foraggio 700.000/Ha/anno;
f) nocciolo 4.100.000/Ha/anno;
g) frutteto 8.000.000/Ha/anno;
h) vigneto 8.000.000/Ha/anno;
i) orto pieno campo 4.200.000/Ha/anno;
l) orto intensivo 12.000.000/Ha/anno;
m) floro vivaismo 28.000.000/Ha/anno.

2. Per i danni relativi alla perdita del prodotto, nelle more dell'indicazione da parte del Ministero per le politiche agricole dello specifico parametro ettaro/coltura di ricostruzione del capitale di conduzione che non trova reintegrazione e compenso per effetto della perdita del pioppeto, viene fissato in lire 17.500.000/ha per pioppeti di 10 anni di impianto, dettagliato, secondo l'epoca di impianto, nel modo seguente:
a) lire 6.000.000 /ha per pioppeti di un anno di impianto;
b) lire 1.700.000/ha/anno dal 2o al 4o anno di impianto
c) 1.400.000/ha/anno per il 5o anno di impianto;
d) 1.000.000/ha/anno dal 6o al 10o anno di impianto.

5-quinquies. All'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo le parole: «successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «fino ad un importo pari a lire 250.000.000 per azienda».
5-sexies. All'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2001 i contributi in conto capitale di cui al precedente comma, lettera b), sono elevati al 90 per cento».
4-ter. 08. Massa, Muzio, Dameri.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

Art. 4-quater.
(Interventi urgenti a favore della provincia di Cuneo danneggiata dalle calamità idrogeologiche di giugno e ottobre 2000).

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 5, ai titolari delle imprese industriali, agricole, artigianali, commerciali, di servizi turistico-alberghiere, danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nella provincia di Cuneo nei mesi di giugno e ottobre 2000 è concesso un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino ad un massimo di lire 300 milioni, per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle proprie attività. Il medesimo contributo è concesso alle medesime categorie di imprese della provincia di Cuneo situate in zone ad alto rischio idrogeologico, anche se non direttamente interessate dagli eventi alluvionali di cui al precedente periodo, per rilocalizzare in condizioni di sicurezza le proprie attività.


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2. Al fine di consentire la riduzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori della provincia di Cuneo, in considerazione degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di giugno e di ottobre 2000, è concesso alla provincia di Cuneo un contributo di lire 15 miliardi per l'anno 2000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 5.
4-ter. 06. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Disposizioni relative ai territori dalle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e della regione autonoma Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000).

1. Le Regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono ed approvano il programma degli interventi urgenti necessari al ripristino dell'assetto idraulico, all'eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico ed alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché alla ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti o adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183, e con i piani straordinari di cui al decreto-legge n. 180, convertito con legge n. 267 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle proposte degli enti locali, del Magistrato per il Po e degli enti titolari e concessionari delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico. Il programma, che può essere attuato per stralci, ricomprende anche ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalle regioni e dagli enti locali, comunque strettamente connessi con gli eventi calamitosi e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. Il programma individua i soggetti attuatori e prevede, altresì, le necessarie attività di analisi, studio e ricerca, anche attraverso convenzioni con enti ed istituti scientifici, nonché le attività di acquisizione, predisposizione ed aggiornamento di idonei strumenti tecnici, urbanistici, informatici, cartografici e per la copertura finanziaria afferente la revisione degli strumenti urbanistici.
2. Fino al 31 dicembre 2002 gli interventi del piano di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 6 sono gestiti dai soggetti attuatori in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della legge 29 ottobre 1999, n. 490, nonché dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine, il Presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento, fissando le modalità per la gestione. Per gli interventi in gestione diretta, il Magistrato per il Po può affidare gli incarichi di progettazione esecutiva a professionisti i cui curricula siano stati presentati in ordine a precedenti concorsi di progettazione, oppure ad altri previa verifica dei curricula.
4. Fino al 31 dicembre 2002, l'autorizzazione e l'approvazione degli interventi ricadenti in zone sottoposte a vincoli anche ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è delegata agli enti attuatori, che a tal fine e per la relativa istruttoria possono stipulare convenzioni con esperti qualificati. Gli oneri rientrano nelle spese generali degli interventi. Sono, comunque, esclusi dalla delega gli interventi ricadenti negli ambiti fluviali disciplinati da piani stralcio di bacino vigenti o adottati con misure di salvaguardia. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della di conversione del presente decreto, possono individuare con proprio provvedimento altri interventi esclusi dall'applicazione della delega contenuta nel presente comma.


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5. Ove non immediatamente utilizzati per le urgenti misure di sicurezza, i sindaci dispongono ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali di sovralluvionamento litoidi e legnosi che, di norma, non devono essere conferiti in discarica.
6. I materiali di disalveo non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali e/o pubblici o a società partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.
7. Gli interventi di disalveo, in quanto di manutenzione, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pur ricadenti in aree protette, e sono realizzati dai soggetti attuatori, sulla base di un progetto approvato dall'autorità idraulica competente.
8. Gli interventi di disalveo finalizzati al ripristino della officiosità delle sezioni idrauliche si attuano anche attraverso concessioni di estrazioni di materiali litoidi dai corsi d'acqua, sulla base di progetti esecutivi approvati dall'autorità idraulica competente. I progetti possono prevedere la compensazione dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali, spese generali ed IVA comprese, con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori sulla base dei canoni demaniali determinati dalla autorità competente alla gestione del danno idrico. Qualora il progetto riguardi asportazione di materiali che, previo parere della medesima autorità, che deve essere espresso entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi i quali si considera acquisito l'assenso, risultino privi di valore commerciale, gli stessi possono essere ceduti gratuitamente ai soggetti esecutori dei lavori.
9. Gli interventi di movimentazione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei materiali risultanti dagli eventi alluvionali, non provenienti da disalvei, sono eseguiti dai comuni interessati e secondo gli indirizzi dell'autorità competente utilizzando, in via contingibile, aree individuate appositamente dai comuni per lo stoccaggio provvisorio dei materiali alluvionali.
10. Sino al ripristino della funzionalità degli impianti fognari e di depurazione delle acque reflue è sospesa l'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e, in particolare, il decreto legislativo 11 maggio 1989, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.
11. Per le regioni Emilia-Romagna e Veneto il programma di cui al comma 1 comprende altresì gli interventi per il monitoraggio, la rimozione e lo smaltimento di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente fluviale, costiero e marino, nonché per il monitoraggio, la rimozione e lo smaltimento di rifiuti ingombranti e detriti.
12. Alle aziende sanitarie che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui alla presente legge, danni ai loro beni immobili o mobili, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto del 75 per cento dell'entità dei danni.
13. Analogo contributo viene attribuito per i danni subiti dai presidi socio assistenziali e socio sanitari, nonché per la messa in sicurezza di quelli ricadenti in zone a grave rischio idrogeologico.
14. All'onere complessivo per gli interventi di cui al presente articolo, valutato in lire 3.000 miliardi per l'anno 2000, si fa fronte mediante incremento delle imposte erariali su giochi e scommesse in modo da garantire il relativo gettito. Il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce l'entità delle variazioni di imposte.
4-ter. 03. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.


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Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica).

1. Le regioni sono tenute a promuovere l'applicazione delle disposizioni ai cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché a riservare tutte le unità abitative in edilizia agevolata destinate alla locazione, per l'assegnazione prioritaria, anche ai fini del temporaneo trasferimento, a favore di soggetti la cui abitazione risulti distrutta o inabitabile a causa degli eventi calamitosi di cui al comma 1 dell'articolo 4.
2. Al fine di far fronte all'aggravato fabbisogno di abitazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata tutte le risorse disponibili presso la Cassa depositi e prestiti, contabilizzate a cura del Ministero dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché tutte le disponibilità della gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, al netto delle somme necessarie agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi urgenti sul proprio patrimonio, vengono rese immediatamente disponibili a favore delle regioni che dovranno approvare il relativo programma di localizzazioni entro i successivi sessanta giorni.
3. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non risulti sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune, sono revocati ed i relativi finanziamenti sono immediatamente attribuiti alle regioni per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata prioritariamente destinati alla medesima finalità.
4. I prefetti territorialmente competenti possono avvalersi, d'intesa con i comuni interessati, anche degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per lo svolgimento di tutte le funzioni tecniche ed amministrative finalizzate alla sollecita realizzazione degli interventi edilizi.
4-ter. 04. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

ART. 5.
(Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali e previdenziali).

Al comma 1, sostituire le parole: e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio con le seguenti: 2001, 2002 e 2003, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva, anche se già incorporati ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue.
* 5. 2. Muzio, Dameri, Massa.

Al comma 1, sostituire le parole: e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio con le seguenti: 2001, 2002 e 2003, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva, anche se già incorporati ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue.
* 5. 7. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale con le seguenti: le cui famiglie abbiano avuto danni.
** 5. 4. Dameri, Muzio, Massa.


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Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale con le seguenti: le cui famiglie abbiano avuto danni.
** 5. 6. Parolo, Formenti, Dussin Guido, Terzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole : le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale con le seguenti: il cui nucleo familiare abbia richiesto i benefici di cui all'articolo 4,.
* 5. 8. Muzio, Dameri, Massa.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole : le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale con le seguenti: il cui nucleo familiare abbia richiesto i benefici di cui all'articolo 4,.
* 5. 9. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
4-ter. Sono altresì sospesi sino al 30 aprile 2001 tutti i termini attinenti a procedimenti monitori, esecutivi e fallimentari, nonché all'esecutività di provvedimenti giudiziari di giustizia ordinaria, ove risulti convenuto un soggetto residente nei comuni interessati dagli eventi calamitosi del settembre-ottobre 2000. La sospensione dei termini dovrà essere richiesta dall'interessato mediante istanza all'autorità giudiziaria competente, con allegata attestazione, rilasciata dal comune interessato dall'evento calamitoso.
4-quater. Per gli enti locali dei territori colpiti dall'evento alluvionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2000 - dipartimento «Protezione civile» - la decadenza di cui all'articolo 134, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non opera fino al 30 giugno 2001.
4-quinquies. I titolari di imprese artigiane e commerciali, compresi i familiari iscritti nelle relative gestioni previdenziali, che hanno subito un danno superiore a lire 50 milioni sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per un periodo massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole da: della regione Calabria fino alla fine della rubrica con le seguenti: delle regioni interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali, previdenziali, giudiziari e di controllo.
5. 1. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

ART. 5-bis.
(Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del 6 novembre 2000; sospensione o proroga di termini fiscali, previdenziali, giudiziari e di controllo).

Al comma 1, sostituire le parole da: della Valle d'Aosta fino a: 6 novembre con le seguenti: gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre, novembre e dicembre.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: del mese di ottobre fino a: Veneto con le seguenti: dei mesi di ottobre, di novembre e di dicembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: e del 6 novembre con le seguenti: , novembre e dicembre.
5-bis. 6. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.


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Al comma 1, sostituire le parole da: della Valle d'Aosta fino a: 6 novembre con le seguenti: gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e novembre.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: del mese di ottobre fino a: Veneto con le seguenti: dei mesi di ottobre e di novembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: 6 novembre con la seguente: novembre.
* 5-bis. 11. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.
(Approvato).

Al comma 1, sopprimere le parole da: della Valle d'Aosta a Emilia-Romagna e la parola: 6.

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: del mese di ottobre e del 6 con le parole: dei mesi di ottobre e di e dopo la parola Veneto aggiungere le seguenti Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglie e per la provincia autonoma di Trento.

Conseguentemente alla rubrica, sopprimere la cifra: 6.
* 5-bis. 50.
La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: e dell'Emilia Romagna con le seguenti: , dell'Emilia-Romagna, della Toscana e del Trentino Alto Adige.
5-bis. 1. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 1, dopo le parole: dai fenomeni alluvionali aggiungere le seguenti: del giugno,

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: eventi calamitosi aggiungere le seguenti: del giugno,
5-bis. 9. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 6 novembre con la seguente: novembre.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: del mese di ottobre e del 6 novembre 2000 con le seguenti: dei mesi di ottobre e novembre 2000.
5-bis. 2. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Al comma 1, sostituire le parole: 6 novembre con la seguente: novembre.
5-bis. 3. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 3, sostituire le parole: e Veneto con le seguenti: , Veneto, Toscana e Trentino-Alto Adige.
5-bis. 4. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000. A decorrere dall'anno 2001, i fabbisogni di spesa per gli interventi a carico o con il contributo dello Stato, connessi al ripristino dei territori e delle infrastrutture delle regioni danneggiate dalle alluvioni di cui al comma 1, sono finanziati mediante stanziamenti da inserire nella legge finanziaria.
5-bis. 10. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.


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Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori delle regioni di cui al precedente comma 1, o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono andate distrutte o danneggiate, sono sospesi, a decorrere dal 13 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.
3-ter. Nei confronti delle persone fisiche, società ed enti, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 13 ottobre 2000 avevano il domicilio o la residenza nei territori delle regioni di cui al precedente comma 1, le cui abitazioni e i cui immobili sono andati distrutti o danneggiati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'Amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali. Per i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si provvede ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3-quater. Sono sospesi fino al 31 dicembre 2001 tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale.
3-quinquies. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori delle regioni di cui al precedente comma 1, o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono andate distrutte o danneggiate, viene riconosciuta fino al 30 giugno 2001 la defiscalizzazione delle utenze relative all'erogazione di gas, energia elettrica e acqua potabile.
3-sexies. Per gli enti locali dei territori delle regioni di cui al precedente comma 1 è sospesa l'applicazione dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche ed integrazioni per gli anni 2000 e 2001. Detti enti locali saranno compensati del minor gettito derivante dalle mancate entrate fiscali con trasferimenti statali a valere sui fondi perequativi.
5-bis. 7. Dameri, Muzio, Massa.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni situati nelle regioni individuate dal presente decreto o dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16, 18 e 27 ottobre 2000 che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al successivo comma, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001, nonché a quelli relativi a rate di condono dei contributi previdenziali ed assistenziali ed i pagamenti rateali in corso. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari nonché le procedure in corso relative alla cessione dei crediti contributivi ed alla riscossione tramite cartelle esattoriali con relativa sospensione dell'infasamento dei crediti da parte dell'INPS e della emissione di cartelle esattoriali.
3-ter. L'applicazione delle disposizioni relative ai versamenti di natura previdenziale e tributaria di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione all'amministrazione competente di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti:
a) la residenza o il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b)
l'aver subito in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno. Ai fini


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del presente comma si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per l'anno di imposta 1999. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire 2.000.000.
5-bis. 12. Dameri, Muzio, Massa.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Le sospensioni dei pagamenti e dei versamenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000, come modificata dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000, sono estese nei confronti di tutti i soggetti le cui abitazioni o i cui immobili, sede di attività produttive, sono andati distrutti o danneggiati dalle calamità naturali di cui al comma 1.
3-ter. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori delle regioni di cui al comma 1, o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi, le cui abitazioni o i cui immobili, sede di attività produttive, sono andati distrutti o danneggiati, viene riconosciuta fino al 30 giugno 2001 la defiscalizzazione delle utenze relative all'erogazione di gas, energia elettrica e acqua potabile.
3-quater. Per gli enti locali dei territori delle regioni di cui al comma 1 è sospesa l'applicazione dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, per gli anni 2000 e 2001. Detti enti locali sono compensati del minor gettito derivante dalle mancate entrate fiscali con trasferimenti statali a valere sui fondi perequativi.
5-bis. 8. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Alla rubrica, sostituire le parole: 6 novembre con la seguente: novembre.
5-bis. 5. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

Art. 5-ter.
(Interventi urgenti
).

1. In seguito all'attività ricognitiva di cui al primo comma dell'articolo 2, le regioni ovvero il Magistrato per il Po a seconda della relativa competenza, predispongono, di concerto con i comuni interessati, un programma stralcio di interventi urgenti necessari al ripristino dell'assetto idraulico, all'eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico nonché alla ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti o adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183. Il programma, che può essere attuato per stralci, ricomprende anche ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalle regioni e dagli enti locali, comunque strettamente connessi con gli eventi calamitosi e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. Il programma individua i soggetti attuatori.
2. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega, fissando le modalità per la gestione.
3. Nelle zone montane i materiali di disalveo non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali, ad enti pubblici o a società partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.
4. I materiali litoidi dispersi sui terreni privati dalle alluvioni sono di disponibilità dei proprietari dei fondi che provvedono direttamente alla bonifica dei terreni.


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5. Gli interventi di disalveo finalizzati al ripristino della ufficiosità delle sezioni idrauliche si attuano anche attraverso concessioni di estrazioni di materiali litoidi dai corsi d'acqua, sulla base dei progetti esecutivi approvati dall'autorità idraulica competente. I progetti possono prevedere la compensazione dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali, spese generali ed IVA comprese, con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori sulla base dei canoni demaniali determinati dall'autorità competente alla gestione del demanio idrico. Qualora il progetto riguardi asportazione di materiale che, previo parere della medesima autorità espresso entro dieci giorni dalla richiesta decorsi i quali si considera acquisito l'assenso, risultino privi di valore commerciale avuto anche riguardo al luogo del prelievo, gli stessi potranno essere ceduti gratuitamente ai soggetti esecutivi dei lavori.
6. Fino al 31 dicembre 2002 gli interventi del programma di cui al comma 1 sono gestiti dai soggetti attuatori in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
5-bis. 01. Massa, Dameri, Muzio.

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

Art. 5-ter.

1. Per gli enti locali delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre-novembre 2000 i termini per l'approvazione dei bilanci sono prorogati al 28 febbraio 2001. Per comuni colpiti si intendono tutti i comuni i cui sindaci abbiano emesso ordinanze contingibili ed urgenti per interventi di protezione civile nell'ambito dei suddetti eventi calamitosi.
2. Gli enti locali di cui al primo comma per l'esercizio finanziario 2000 possono deliberare le variazioni di bilancio e la variazione di assestamento generale di bilancio entro il 31 dicembre 2000.
3. Nelle more della deliberazione di bilancio di previsione dell'anno 2001 e dell'approvazione da parte dell'organo regionale di controllo, gli enti locali di cui al comma 1, possono effettuare spese relative agli eventi alluvionali dell'anno 2000 anche in deroga all'articolo 163, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167.
4. Nei comuni colpiti dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000, alla copertura dei costi per lo smaltimento dei rifiuti prodotti per effetto di dette calamità si provvede a carico delle disponibilità di cui alla relativa ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile e gli stessi non vengono computati al fine della determinazione degli equilibri di bilancio del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
5. Per gli enti locali di cui al comma 1 l'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3090 del 2000, grava un limite individuale complessivo di 40 ore, a carico della disponibilità di cui all'articolo 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3090 del 2000 e dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3095 degli 2000 sulla base di una ripartizione che gli enti locali dovranno definire con le regioni interessate.
6. Sono abrogati gli articoli 4 e 6 dell'ordinanza n. 3095 del 2000 del Ministro dell'interno delegato per la protezione civile.
5-bis. 02. Massa, Dameri, Muzio.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Interventi urgenti di ripristino)
.

1. Gli interventi finalizzati al ripristino della officiosità delle sezioni idriche, delle


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regioni, del Magistrato del Po o degli enti autorizzati da questi delegati, coerenti con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti o adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183, si attuano anche attraverso concessioni di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua. I progetti possono prevedere la compensazione dell'onere per l'esecuzione dei lavori, spese generali ed IVA compresi, con il valore del materiale estratto riutilizzabile da valutarsi, sulla base dei canoni demaniali determinati dall'autorità competente alla gestione del demanio idrico.
2. Nelle zone montane i materiali litoidi recuperati e non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali, ad enti pubblici o a società partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzare nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.
3. I materiali litoidi dispersi sui terreni privati per effetto di eventi alluvionali sono di disponibilità dei proprietari dei fondi che provvedono direttamente alla bonifica dei terreni. Il materiale eccedente è posto nella disponibilità degli enti locali.
5-bis. 04. Parolo, Massa, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

Art. 5-ter.
(Interventi urgenti di ripristino)
.

1. Gli interventi finalizzati al ripristino della officiosità delle sezioni idriche, delle regioni, del Magistrato del Po o degli enti autorizzati da questi delegati, coerenti con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti o adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183, si attuano anche attraverso concessioni di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua. I progetti possono prevedere la compensazione dell'onere per l'esecuzione dei lavori, spese generali ed IVA compresi, sulla base dei canoni demaniali determinati dall'autorità competente alla gestione del demanio idrico.
2. Nelle zone montane i materiali litoidi recuperati e non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali, ad enti pubblici o a società partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzare nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.
3. I materiali litoidi dispersi sui terreni privati per effetto di eventi alluvionali sono di disponibilità dei proprietari dei fondi che provvedono direttamente alla bonifica dei terreni. Il materiale eccedente è posto nella disponibilità degli enti locali.
5-bis. 03. Dameri, Muzio, Massa.

ART. 6-bis.
(Misure per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi del decreto-legge n.180 del 1998).

Al comma 2, dopo la parola: iscritto aggiungere le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2000-2002.
* 6. 1. Possa.

Al comma 2, dopo la parola: iscritto sono aggiunte le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2000-2002.
* 6. 3.
Teresio Delfino, Tassone.

Sopprimerlo.
6-bis. 2. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, sopprimere le parole: di rilievo nazionale.
6-bis. 4. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.


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Al comma 1, dopo la parola: nazionale aggiungere le seguenti: e le regioni.

Conseguentemente, al medesimo comma:
dopo le parole:
possono procedere aggiungere la seguente: rispettivamente. aggiungere, in fine, le parole: o mediante l'indizione di appositi concorsi secondo le modalità del successivo articolo articolo 6-ter o provvedendo alla nomina per la copertura dei posti in organico con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti per le strutture organizzative speciali.
6-bis. 6. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, dopo la parola: nazionale, aggiungere le seguenti: interregionale e regionale.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: di rilievo nazionale.
* 6-bis. 1. Bertucci, Stradella.

Al comma 1, dopo la parola: nazionale, aggiungere le seguenti: interregionale e regionale,

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: di rilievo nazionale.
* 6-bis. 5. Lenti, De Cesaris.

Al comma 1, dopo la parola: nazionale, aggiungere le seguenti: interregionale e regionale,

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: di rilievo nazionale.
* 6-bis. 7. Bastianoni.

Al comma 1, dopo la parola: nazionale aggiungere le seguenti: e quelle regionali di propria competenza.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: di rilievo nazionale.
6-bis. 3. Piccolo.

Aggiungere alla fine le seguenti parole: e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
* * 6-bis. 100. Possa.

Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
** 6-bis. 101.
Teresio Delfino, Tassone.

ART. 6-ter.
(Disposizioni per le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica).

Al comma 1, sopprimere le parole: e gli enti locali.
* 6-ter. 1. Muzio, Massa, Dameri.

Al comma 1, sopprimere le parole: e gli enti locali.
* 6-ter. 2. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli enti locali colpiti dalle avversità atmosferiche del 1997 di cui alle ordinanze 4 luglio 1997, n. 2622, e 24 luglio 1997, n. 2627, e di cui all'articolo 22 della legge 30 marzo 1998, n. 61, che hanno assunto personale a tempo determinato sono autorizzati, in deroga alle vigenti normative in tema di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalità,


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in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma, gli enti locali provvedono mediante utilizzo di fondi propri.
6-ter. 3. Ciapusci.

Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: Una volta esauriti i fondi di cui al precedente periodo, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono a carico delle regioni e degli enti locali interessati.
* 6-ter. 100. Possa.

Al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Una volta esauriti i fondi di cui al precedente periodo, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono a carico delle regioni e degli enti locali interessati.
* 6-ter. 101.
Teresio Delfino, Tassone.

ART. 6-quinquies.
(Modifiche al decreto- legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998).

Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 6-sexies.
(Misure straordinarie per il personale delle regioni colpite dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000 per la gestione dell'emergenza e la messa in sicurezza).

1. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni colpite dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000, possono:
a) assumere anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni. A tal fine possono essere utilizzate graduatorie già presenti nell'ente o presso altri enti pubblici o elenchi formulati con la collaborazione di università, enti pubblici di ricerca, ordini professionali e agenzie specializzate di ricerca e selezione del personale;

b)
stipulare contratti per la fornitura di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196 del 1997;

c)
prorogare di ulteriori tre anni i contratti a tempo determinato stipulati per lo svolgimento delle attività ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, convertito dalla legge n. 267 del 1998, nonché ai sensi del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito dalla legge n. 61 del 1998.

2. L'esperienza acquisita nello svolgimento dell'attività oggetto del presente decreto o in attività svolte in occasione di precedenti interventi di emergenza di protezione civile con contratti a tempo determinato può costituire:
a) requisito preferenziale per la stipula di contratti di formazione e lavoro in caso di attività inferiore a un anno;

b)
titolo per la partecipazione a concorsi riservati che l'amministrazione ritenga di indire in caso di attività non inferiore a tre anni;

c)
provvedere alla nomina per la copertura dei posti in organico con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti per le strutture organizzative speciali.

3. Al personale dipendente, compreso quello assunto a tempo determinato anche con contratto privatistico, impiegato a supporto in attività di protezione civile e in attività di messa in sicurezza del territorio e di ripristino dei danni, nonché alle unità assunte ai sensi del presente articolo, possono essere corrisposti compensi per ulteriore lavoro straordinario, in deroga alle vigenti disposizioni, nel limite di 50 ore individuali mensili.


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4. Al personale dirigente e a quello in posizione organizzativa A, B e C ai sensi del nuovo ordinamento professionale, in relazione all'attività svolta e connessa agli eventi alluvionali può errore corrisposto un compenso forfettario.
5. All'onere per gli interventi di cui presente articolo si provvede con corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base 7. 3. 3. del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.
6-quinquies. 01. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

ART. 7.
(Interventi in materia di protezione civile)

Subemendamento all'emendamento 7.1 del Governo

Sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 10 per cento.
0. 7. 1. 1. Tassone.

Sostituire il comma 1-bis. con il seguente:
1-bis. L'Agenzia di protezione civile, all'avvio del proprio funzionamento, provvede all'assunzione del personale, nel rispetto della normativa relativa alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego, mediante concorso pubblico, con riserva, nei limiti del 50 per cento dei posti che si renderanno disponibili in pianta organica e con onere a carico del proprio bilancio, per il personale di cui al comma 1.
7. 1. Governo.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Per le attività di competenza del Ministero dell'ambiente connesse all'attuazione del presente decreto ed alle situazioni di emergenza idrogeologica per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, il Ministero dell'ambiente può avvalersi fino a 30 unità di personale, poste a tal fine in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, identificate tra i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli pubblici anche economici e delle società a partecipazione pubblica. Tale personale è messo a disposizione del Ministero dell'ambiente entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta. Gli oneri relativi alle spese di personale da rimborsare agli enti pubblici e alle società a partecipazione pubblica sono posti a carico, nei limiti degli stanziamenti previsti, della unità previsionale di base 11.1.1.0 - Funzionamento dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
7. 2. Scalia, Gardiol, Paissan.

Sopprimere il comma 1-ter.
7. 3. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 1-quater.
7. 4. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 1-quinquies.
7. 5. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art.7-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140).

1. Ai fini della definizione dei provvedimenti di trasferimento di beni immobili statali, iniziati sotto il vigore ed ai sensi delle disposizioni della legge 31 dicembre 1993, n.579, e della legge 28 dicembre 1995, n.549, le domande introduttive dei


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rispettivi procedimenti, alle quali fa riferimento l'articolo 10 del decreto legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, sono da intendere esclusivamente quelle presentate, sulla base delle discrezionali valutazioni in ordine alla convenienza economica o al perseguimento di pubblici interessi, dagli enti locali destinatari dei beni stessi.
7. 01. Scalia, Gardiol, Paissan.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n.183, dopo le parole «ovvero da assessori delegati» sono inserite le seguenti: «e, per ogni regione, da un sindaco dei comuni interessati, indicato dall'ANCI».
7. 02. Muzio, Massa, Dameri.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183)

1. All'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, al comma 3, dopo le parole: «ovvero da assessori delegati;» sono inserite le seguenti: «da un rappresentante delle province e un rappresentante dei comuni interessati, per ciascuna regione;»
7. 03. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

ART. 7-bis.
(Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del Nord Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le imprese danneggiate di cui al comma 5 dell'articolo 4 tale termine è fissato al 31 dicembre 2002.
7-bis. 1. Stradella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle imprese di cui al comma 5 dell'articolo 4-bis tale termine è prorogato al 31 dicembre 2002.
7-bis. 5. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sostituire le parole: 100 miliardi di lire per l'anno 2001 con le seguenti: 200 miliardi di lire per l'anno 2002, di cui 100 miliardi a valere sugli interventi di cui al successivo comma 2-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La garanzia di cui al comma 2 è estesa ai finanziamenti erogati ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 e la stessa ha natura sostitutiva di ogni altra garanzia ed è a prima richiesta di escussione. La misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita definitiva sopportata dall'ente erogante e con erogazione di un anticipo del 100 per cento dell'importo dell'insolvenza all'avvio della procedura di recupero. Nessun onere è dovuto per l'accesso al Fondo centrale di garanzia.
7-bis. 2. Stradella.

Al comma 2, sostituire il numero: 100 seguente alle parole: incrementato dell'importo di con il numero: 84,1.
7-bis. 20. Possa.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: l'incremento del Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito


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centrale Spa è limitato alle effettive disponibilità giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale Spa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 691 del 1994.
* 7-bis. 30.
Teresio Delfino, Tassone.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disposizioni previste dal comma 7 si applicano anche alle altre regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994.
7-bis. 8. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, fermi restando i relativi stanziamenti previsti, sono ritenuti conformi, in relazione alle singole voci di spesa che formano i piani d'investimento presentati, le compensazioni verificatesi tra le diverse voci dell'originario piano di investimento entro il limite massimo del 35 per cento.
8-ter. Ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, fermi restando i relativi stanziamenti previsti, è ritenuta conforme la presentazione della documentazione, attestante la spesa sostenuta, di cui agli articoli 1, comma 14, e 2, comma 8, del Decreto del Ministro del tesoro del 23 marzo 1995, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, nonché l'utilizzo del finanziamento ottenuto, avvenuti entro dodici mesi dalla data di scadenza dell'originario periodo di preammortamento.
7-bis. 6. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. A favore dei soggetti che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, in quanto danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994, che abbiano forzatamente cessato l'attività dell'impresa danneggiata, da accertare con apposita commissione tecnica istituita e presieduta dal Presidente della competente Camera di Commercio, è deliberata, nei limiti delle risorse assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.-Artigiancassa ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, l'estinzione del finanziamento agevolato concesso, con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al presente comma. L'estinzione del finanziamento ai sensi del periodo precedente è da considerare contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16-quinquies, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, della legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione. Le condizioni e le modalità d'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.-Artigiancassa sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.
7-bis. 7. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Alla rubrica, dopo le parole: del novembre 1994 aggiungere le seguenti: e dell'ottobre-novembre 2000.
7-bis. 4. Stradella.


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ART. 7-ter.
(Competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

Al comma 1, sostituire le parole: dallo statuto della regione Valle d'Aosta con le
seguenti:
dagli statuti delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
7-ter. 1. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.