1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Sostituirlo con il seguente:
3. La Repubblica riconosce e tutela i comuni a prevalente economia turistica, intesi come ambiti bisognevoli di politiche turistiche unitarie e coordinate, incoraggiandone le funzioni sia sotto l'aspetto del potenziamento delle strutture e infrastrutture urbane, che del miglioramento qualitativo e quantitativo delle politiche di accoglienza.
Al comma 1, sostituire le parole da: fondamentali fino a : dell'articolo 56 con le seguenti: , gli organi e gli strumenti di una politica nazionale del turismo finalizzata a rendere competitiva l'offerta del sistema turistico italiano, semplificare le procedure e rendere possibile il coordinamento sia territoriale che settoriale degli interventi, in osservanza degli articoli 117 e 118 della Costituzione.
Al comma 1, sopprimere le parole: ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Sostituire il comma 2 con il seguente:
del riequilibrio territoriale delle aree depresse;
Al comma 2, alinea, dopo le parole: La Repubblica aggiungere le seguenti: riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese, nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per l'incidenza che le politiche di settore hanno sull'ambiente, sui beni culturali, sulle identità locali, sulle relazioni tra popoli diversi e, quindi, sulla crescita culturale e sociale della persona e della collettività. In tal senso, la Repubblica:
Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere la lettera a).
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
del riequilibrio territoriale delle aree depresse.
Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: anche fino alla fine della lettera con le seguenti: con particolare attenzione all'offerta del Mezzogiorno.
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: in coerenza con il principio di conservazione e tutela del patrimonio turistico, ricettivo ed ambientale esistente.
Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e dei trasporti turistici.
Al comma 2, sopprimere la lettera e).
Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: durante l'arco del tempo di studio.
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , nonché alle categorie speciali.
Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti.
Al comma 2, sopprimere la lettera g).
Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e delle associazioni pro-loco.
Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e delle associazioni pro-loco.
Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e delle associazioni pro-loco.
Al comma 2, sopprimere la lettera h).
Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:
Al comma 2, lettera l), sostituire le parole da: per massimizzare fino alla fine della lettera con le seguenti: attraverso strutture uniche e polifunzionali mirate a sviluppare l'offerta Italia in piena sinergia con operatori italiani interessati ai mercati esteri e con il coinvolgimento delle regioni di competenza, valorizzando, ove esistenti, strutture ENIT ICE.
Al comma 2, lettera l), sostituire le parole da: per massimizzare fino alla fine della lettera con le seguenti: anche attraverso la creazione di collegamenti sistematici con le comunità italiane all'estero.
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
intesi come ambiti bisognevoli di politiche turistiche unitarie e coordinate, incoraggiandone le funzioni sia sotto l'aspetto del potenziamento delle strutture e infrastrutture urbane che del miglioramento qualitativo e quantitativo delle politiche di accoglienza.
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 3.
PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE
(Princìpi).
2. La Repubblica:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi;
b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;
c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani durante l'arco del tempo di studio, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
l) promuove la proiezione unitaria dell'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, per massimizzare i positivi effetti della bilancia valutaria e per creare un collegamento sistematico con le comunità italiane all'estero.
PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE
(Principi).
Art. 1 (Principi) - 1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali, gli organi e gli strumenti di una politica nazionale del turismo finalizzata a rendere competitiva l'offerta del sistema turistico italiano, semplificare le procedure e rendere possibile il coordinamento sia territoriale che settoriale degli interventi, in osservanza degli articoli 117 e 118 della Costituzione, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. La Repubblica riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese, nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per l'incidenza che le politiche di settore hanno sull'ambiente, sui beni culturali, sulle identità locali, sulle relazioni tra popoli diversi e, quindi, sulla crescita culturale e sociale della persona e della collettività. In tal senso, la Repubblica:
a) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;
b) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali, per una fruizione capace di tramandarli integri alle future generazioni;
c) adotta politiche per sanare gli squilibri, prodotti da uno sviluppo spontaneo che determina ingorghi stagionali della domanda turistica e concentrazioni territoriali dell'offerta, in funzione di un più corretto e razionale uso del territorio, ispirandosi al principio del turismo sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico, con particolare riguardo alle piccole e medie attività, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi, riducendo le differenze sia a livello settoriale che territoriale;
e) promuove l'accesso alle vacanze dei giovani, delle classi sociali svantaggiate e dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici, anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
j) promuove la proiezione unitaria di una immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, per massimizzare i positivi effetti della bilancia valutaria e per creare un collegamento sistematico con la comunità italiana all'estero;
k) promuove le pari opportunità per le attività turistiche nella competizione internazionale e la loro crescita qualitativa e quantitativa;
l) promuove il coordinamento fra le autonomie locali, le componenti dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli e le attività private;
m) riconosce la necessità di mettere a sistema la integrazione delle politiche finalizzate al sostegno del turismo, nonché di realizzare una rete di cooperazione ai vari livelli del settore pubblico con quello privato.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono
1. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.
1. 24. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.
1-bis. Ai fini della presente legge, per «turismo ed industria alberghiera», di cui all'articolo 117 della Costituzione, si intende il sistema integrato delle attività ricettive e di accoglienza, pubbliche e private, connesse alle risorse naturali ed ambientali, a quelle culturali, del tempo libero e dell'intrattenimento, nonché alle attività sportive, volte a soddisfare la richiesta di coloro che soggiornano in luoghi diversi dalla propria abitazione, sia per vacanza che per affari.
1. 25. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.
2. La Repubblica riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese, nel contesto internazionale e dell'Unione Europea, per l'incidenza che le politiche di settore hanno sull'ambiente, sui beni culturali, sulle identità locali, sulle relazioni tra popoli diversi e, quindi, sulla crescita culturale e sociale della persona e della collettività. In tal senso, la Repubblica:
a) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione
b) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali, per una fruizione capace di tramandarli integri alle future generazioni;
c) adotta politiche per sanare gli squilibri prodotti da uno sviluppo spontaneo che determina ingorghi stagionali della domanda turistica e concentrazioni territoriali dell'offerta, in funzione di un più corretto e razionale uso del territorio, ispirandosi al principio del turismo sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico, con particolare riguardo alle piccole e medie attività, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi, riducendo le differenze sia a livello settoriale che territoriale;
e) promuove l'accesso alle vacanze dei giovani, delle classi sociali svantaggiate e dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici, anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
j) promuove la proiezioni unitaria di una immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, per massimizzare i positivi effetti del bilancio valutario e per creareun collegamento sistematico con la comunità italiana all'estero;
k) promuove le pari opportunità per le attività turistiche nella competizione internazionale e la loro crescita qualitativa e quantitativa;
l) promuove il coordinamento fra le autonomie locali, le componenti dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli e le attività private;
m) riconosce la necessità di mettere a sistema la integrazione delle politiche finalizzate al sostegno del turismo, nonché di realizzare una rete di cooperazione ai vari livelli del settore pubblico con quello privato.
1. 2. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.
1. 3. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.
a) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione
1. 4. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.
b) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali, per una fruizione capace di tramandarli integri alle future generazioni.
1. 5. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.
1. 15. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite.
c) adotta politiche per sanare gli squilibri prodotti da uno sviluppo spontaneo che determina ingorghi stagionali della domanda turistica e concentrazioni territoriali dell'offerta, in funzione di un più corretto e razionale uso del territorio, ispirandosi al principio del turismo sostenibile.
1. 6. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.
1. 30. Edo Rossi.
1. 16. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.
1. 26. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.
e) promuove l'accesso alle vacanze dei giovani, delle classi sociali svantaggiate e dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.
1. 7. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.
1. 17. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.
(Approvato)
1. 18. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.
1. 27. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.
1. 19. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite.
*1. 8. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.
*1. 28. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.
*1. 31. Edo Rossi.
1. 20. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite.
l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.
1. 29. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.
(Approvato)
1. 21. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.
1. 23. Saonara, Ruggeri.
m) promuove le pari opportunità per le attività turistiche nella competizione internazionale e la loro crescita qualitativa e quantitativa.
1. 9. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.
m) promuove il coordinamento fra le autonomie locali, le componenti dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli e le attività private.
1. 10. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.
m) riconosce la necessità di mettere a sistema la integrazione delle politiche finalizzate al sostegno del turismo, nonché di realizzare una rete di cooperazione ai vari livelli del settore pubblico con quello privato.
1. 11. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.
m) adotta politiche per sanare gli squilibri, prodotti da uno sviluppo spontaneo che determina ingorghi stagionali della domanda turistica e concentrazioni territoriali dell'offerta, in funzione di un più corretto e razionale uso del territorio, ispirandosi al principio del turismo sostenibile.
1. 12. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.
2-bis. La Repubblica riconosce e tutela i comuni a prevalente economia turistica,
1. 13. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.
*1.14. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.
*1.22. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Collavini.