Allegato A
Seduta n. 816 del 29/11/2000


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DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 OTTOBRE 2000, N. 295, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI A SOSTEGNO DEL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA (7376)

(A.C. 7376 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295, recante disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Contributo finanziario).

1. È autorizzato un contributo di 100 miliardi di lire in favore della Repubblica Federale di Jugoslavia per aiuti d'emergenza e per il finanziamento di operazioni a sostegno del processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo del Paese.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sono stabilite le modalità di utilizzo del contributo autorizzato dal presente decreto.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a 100 miliardi di lire per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000 - 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale - Fondo speciale - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.