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La Camera,
a sottoscrivere il protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia che stabilisce a diciotto anni l'età minima per il reclutamento militare e la partecipazione ai conflitti armati;
premesso che:
la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989 definisce come minore ogni essere umano inferiore ai diciotto anni;
i diciotto anni sono l'età minima stabilita dai trattati internazionali per accedere ai lavori pericolosi;
l'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) riconosce che il «principio dell'età minima per l'assunzione al lavoro, o comunque a un'attività che per sua natura o per le circostanze in cui viene effettuata può nuocere alla salute, alla sicurezza o alla morale dei giovani, è applicabile anche la partecipazione ai conflitti armati»;
ad avviare, in sede ONU, un percorso di riforma della Convenzione dei diritti del fanciullo firmata a New York nel 1989 che introduca il limite di diciotto anni per l'arruolamento nelle forze armate e l'impiego nei conflitti armati.
9/6460/1. Ruzzante, Romano Carratelli, Raffaldini, Molinari, Paissan, Ruffino, Lucà, Lucidi, Saonara.