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1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione ovvero in caso di abuso della qualifica di «fiera internazionale» o «fiera nazionale» o di «quartiere fieristico internazionale», la regione competente per territorio assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione fieristica e trasmette copia del provvedimento al prefetto territorialmente competente affinché disponga l'esecuzione coattiva. La regione dispone altresì nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di lire diecimila ad un massimo di lire centomila per ciascun metro quadrato di superfice netta, nonché l'interdizione dalla possibilità di proporre domanda di autorizzazione, direttamente o indirettamente, nei quattro anni successivi.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 8, in ordine al controllo e alla certificazione dei dati, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti, è applicata nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: senza autorizzazione con le seguenti: nonostante il parere negativo del comune competente.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da : abuso fino a: competente per territorio con le seguenti: svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle autorizzate, l'autorità competente per l'autorizzazione della manifestazione.
Al comma 2, sostituire le parole da: svolgimento di manifestazioni fino a: 50 per cento con le seguenti: abuso della qualifica di «fiera internazionale», «fiera nazionale» o di «fiera regionale», ovvero di «quartiere fieristico internazionale», l'amministrazione competente per l'attribuzione della qualifica dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento.
Al comma 3, sostituire le parole: è applicata con le seguenti: la regione applica.
(Sanzioni).
2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle autorizzate ovvero attinenti a qualifica superiore a quella riconosciuta, l'amministrazione competente per l'attribuzione della qualifica superiore a quella riconosciuta dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato della manifestazione, nonché l'interdizione per i medesimi soggetti dalla possibilità di proporre domanda di autorizzazione, direttamente o indirettamente, nei due anni successivi.
(Sanzioni).
12. 1. Pagliuzzi.
12. 2. La Commissione.
(Approvato)
12. 3. La Commissione.
(Approvato)
12. 4. La Commissione.
(Approvato)