Allegato A
Seduta n. 816 del 29/11/2000


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(A.C. 5051 - sezione 9)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Quartieri fieristici).

1. Le regioni definiscono i requisiti minimi dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni di livello regionale e locale e certificano la rispondenza dei quartieri fieristici a tali requisiti.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attribuisce la qualifica di «internazionale» ai quartieri fieristici per i quali ne sia fatta richiesta, previa verifica della rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).
3. In sede di prima applicazione nonché in caso di revisione dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce i termini entro i quali i quartieri fieristici devono essere adeguati per il mantenimento della qualifica di quartiere fieristico internazionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.
(Quartieri fieristici).

Sopprimere il comma 2.
9. 2. Pagliuzzi.

Al comma 2, dopo la parola: artigianato aggiungere le seguenti: definisce i requisiti minimi dei quartieri fieristici che svolgono manifestazioni nazionali e.
9. 1. Edo Rossi.